TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118 -1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Quarta Sezione Civile Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice est. dott.ssa Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso depositato ai sensi dell'art 37 CCII da , titolare e legale firmatario della Parte_1 ditta , con sede in Milano, via Cadibona n. 9, diretto a ottenere Parte_2
l'ape fronti della società , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bari, Via Orfeo Mazzitelli n. 114 A, P.I. e C.F.: ; P.IVA_1 letti altresì i ricorsi ex art. 37 CCII depositati da Controparte_2 CP_3
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede CP_4 Controparte_5 ppe Mazzini n. 19/C, P.I./C.F. P.IVA_2 [...] e nonché , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 avv. P
[...] Controparte_10 [...] avv. ILARIA TIRINATO;
Controparte_11 ate successivamente da Controparte_12 e , C.F. e
[...] CP_4 CP_8 CP_9 C.F._1
Controparte_10 letta la memoria di costituzione della debitrice, che ha esposto di aver definito le esposizioni debitorie nei confronti di alcuni creditori, con riserva delle ragioni addotte nella sede di merito, contestato l'insolvenza e dedotto di aver inoltrato istanze di rateizzazione, tutte accettate, per i debiti erariali;
lette le successive note della debitrice, che ha contestato il credito vantato dai ricorrenti , fondato CP_6 su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e tuttavia opposto con domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
osservato che i crediti dei ricorrenti che non hanno rinunciato alla domanda, nella specie CP_3
, avv. PAOLA PROCOPIO, avv.
[...] Controparte_5 Controparte_11
I dati su d.i. e non sono stati o rilevato che il credito dei ricorrenti e si Controparte_6 Controparte_7 fonda su d.i. dichiarato provvisoriame o di risarcimento danni, controcredito quest'ultimo del quale non sono stati forniti elementi di riscontro idonei per ritenere verosimilmente infondata la pretesa oggetto di ingiunzione;
1 ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito dei ricorrenti che non hanno rinunciato alla domanda sono supportati da titolo esecutivo;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- dai bilanci prodotti dal debitore emerge l'insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII:
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tanto indipendentemente dai debiti nei confronti dell'Erario, d'importo superiore ad € 100.000,00, di cui la non ha documentato la dedotta regolarizzazione con istanze di rateizzazione;
CP_1
accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto: 1) della consistenza dei debiti scaduti, per numero degli aventi diritto ed importi;
2) dell'esito negativo delle intimazioni di pagamento;
3) della mancata documentazione dell'esito positivo della promossa azione esecutiva presso terzi;
4) dei dati dell'esercizio di bilancio al 31.12.2023, da cui emergono liquidità per € 6.636, con ulteriori voci di attivo di non immediata liquidazione nei seguenti termini:
a fronte di debiti per € 1.240.255; 5) della mancata documentazione della situazione economico- patrimoniale-finanziaria aggiornata;
ritenuta superflua la rimessione della causa sul ruolo per l'esame, nel rispetto del diritto di difesa della debitrice, della domanda della creditrice depositata nel sistema il 7.7.2025 e tuttavia resa Controparte_13 visibile solo il 9.7.2025, data successiva isione dell'8.7.2025, tenuto conto degli elementi innanzi esaminati e posti a base della presente pronuncia;
2 ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatore il professionista di seguito indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede CP_1 legale in Bari, Via Orfeo Maz .I. e C.F.: ; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegata la Dott.ssa Raffaella Simone;
NOMINA
Curatore l'avv. Carmine Catena;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), nonché di disporre di tempo e di risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
4 - al curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data dell'11.11.2025, ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5 e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari, 10.7.2025 Il Presidente Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est. Raffaella Simone
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Quarta Sezione Civile Procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice est. dott.ssa Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso depositato ai sensi dell'art 37 CCII da , titolare e legale firmatario della Parte_1 ditta , con sede in Milano, via Cadibona n. 9, diretto a ottenere Parte_2
l'ape fronti della società , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bari, Via Orfeo Mazzitelli n. 114 A, P.I. e C.F.: ; P.IVA_1 letti altresì i ricorsi ex art. 37 CCII depositati da Controparte_2 CP_3
in persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede CP_4 Controparte_5 ppe Mazzini n. 19/C, P.I./C.F. P.IVA_2 [...] e nonché , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 avv. P
[...] Controparte_10 [...] avv. ILARIA TIRINATO;
Controparte_11 ate successivamente da Controparte_12 e , C.F. e
[...] CP_4 CP_8 CP_9 C.F._1
Controparte_10 letta la memoria di costituzione della debitrice, che ha esposto di aver definito le esposizioni debitorie nei confronti di alcuni creditori, con riserva delle ragioni addotte nella sede di merito, contestato l'insolvenza e dedotto di aver inoltrato istanze di rateizzazione, tutte accettate, per i debiti erariali;
lette le successive note della debitrice, che ha contestato il credito vantato dai ricorrenti , fondato CP_6 su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e tuttavia opposto con domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
osservato che i crediti dei ricorrenti che non hanno rinunciato alla domanda, nella specie CP_3
, avv. PAOLA PROCOPIO, avv.
[...] Controparte_5 Controparte_11
I dati su d.i. e non sono stati o rilevato che il credito dei ricorrenti e si Controparte_6 Controparte_7 fonda su d.i. dichiarato provvisoriame o di risarcimento danni, controcredito quest'ultimo del quale non sono stati forniti elementi di riscontro idonei per ritenere verosimilmente infondata la pretesa oggetto di ingiunzione;
1 ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito dei ricorrenti che non hanno rinunciato alla domanda sono supportati da titolo esecutivo;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- dai bilanci prodotti dal debitore emerge l'insussistenza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII:
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tanto indipendentemente dai debiti nei confronti dell'Erario, d'importo superiore ad € 100.000,00, di cui la non ha documentato la dedotta regolarizzazione con istanze di rateizzazione;
CP_1
accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto: 1) della consistenza dei debiti scaduti, per numero degli aventi diritto ed importi;
2) dell'esito negativo delle intimazioni di pagamento;
3) della mancata documentazione dell'esito positivo della promossa azione esecutiva presso terzi;
4) dei dati dell'esercizio di bilancio al 31.12.2023, da cui emergono liquidità per € 6.636, con ulteriori voci di attivo di non immediata liquidazione nei seguenti termini:
a fronte di debiti per € 1.240.255; 5) della mancata documentazione della situazione economico- patrimoniale-finanziaria aggiornata;
ritenuta superflua la rimessione della causa sul ruolo per l'esame, nel rispetto del diritto di difesa della debitrice, della domanda della creditrice depositata nel sistema il 7.7.2025 e tuttavia resa Controparte_13 visibile solo il 9.7.2025, data successiva isione dell'8.7.2025, tenuto conto degli elementi innanzi esaminati e posti a base della presente pronuncia;
2 ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatore il professionista di seguito indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti della società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede CP_1 legale in Bari, Via Orfeo Maz .I. e C.F.: ; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegata la Dott.ssa Raffaella Simone;
NOMINA
Curatore l'avv. Carmine Catena;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari, relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), nonché di disporre di tempo e di risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione. Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
4 - al curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura;
FISSA
la data dell'11.11.2025, ore 10,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5 e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Bari ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Bari, 10.7.2025 Il Presidente Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est. Raffaella Simone
6