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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 15 /04 /2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22167 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto
TRA
nato a [...] il giorno 8.10.1978 Parte_1
( ) C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Novara n. 36 presso lo studio legale dell' avv. Di Martino Maria, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
.
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la
Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Imperatrice.
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che, a seguito di giudizio incardinato presso il
Tribunale di Napoli R.g. nr. 14836/2023, ha ottenuto con decreto di omologa del 17 aprile 2024, il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale del 78% a decorrere da CP_ dicembre 2023 ma di non aver mai percepito dall' nessuno dei ratei maturati sin dal suddetto periodo. Chiede pertanto riconoscersi il diritto di cui sopra con la condanna CP_ dell al pagamento del dovuto. CP_ Si è costituito l dichiarando che la liquidazione dei ratei è' avvenuta in data 13/11/2024, nello stesso giorno l' ufficio liquidazione ha provveduto a validare gli arretrati che sono stati riscossi il 12/12/2024, per la somma totale di €4.364,77 e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dall si eivnce il pagamento dell'importo comprensivo di tuti i ratei vantati dal ricorrente sino e anche successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data 17.10.2024, vedi prospetti depositati in atti. Parte ricorrente ha, del resto, riconosciuto in udienza il predetto avvenuto pagamento. Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 885,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 15 /04 /2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22167 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto
TRA
nato a [...] il giorno 8.10.1978 Parte_1
( ) C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Novara n. 36 presso lo studio legale dell' avv. Di Martino Maria, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE E
.
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la
Direzione Metropolitana sita in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55, rappresentato e difeso dal funzionario Giuseppina Imperatrice.
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che, a seguito di giudizio incardinato presso il
Tribunale di Napoli R.g. nr. 14836/2023, ha ottenuto con decreto di omologa del 17 aprile 2024, il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale del 78% a decorrere da CP_ dicembre 2023 ma di non aver mai percepito dall' nessuno dei ratei maturati sin dal suddetto periodo. Chiede pertanto riconoscersi il diritto di cui sopra con la condanna CP_ dell al pagamento del dovuto. CP_ Si è costituito l dichiarando che la liquidazione dei ratei è' avvenuta in data 13/11/2024, nello stesso giorno l' ufficio liquidazione ha provveduto a validare gli arretrati che sono stati riscossi il 12/12/2024, per la somma totale di €4.364,77 e chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). CP_ Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dall si eivnce il pagamento dell'importo comprensivo di tuti i ratei vantati dal ricorrente sino e anche successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data 17.10.2024, vedi prospetti depositati in atti. Parte ricorrente ha, del resto, riconosciuto in udienza il predetto avvenuto pagamento. Quanto sopra induce a ritenere soddisfatte le ragioni del ricorrente, con evidente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che la liquidazione del dovuto è avvenuta successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 885,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo