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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4138/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Treville (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Noris Valeria del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Noris Valeria del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata il [...] ad [...], ancora minore. Per_1 Le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2022, quando hanno interrotto il loro rapporto sentimentale;
sono ora addivenute alla decisione di presentare un ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulla medesima, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria presso ciascun genitore;
2. DISPONE che la figlia Per_1
- nel periodo non scolastico, ovvero da giugno 2025, la minore permarrà con ciascun genitore secondo liberi accordi tra i medesimi prevedendo sin da ora che la stessa frequenterà i centri estivi a San Germano (con costo suddiviso al 50% tra i genitori) salvo pagina 2 di 4 possibilità di permanere due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31/5 ovvero di recarsi in vacanza con i nonni;
- da settembre 2025, avendo i genitori iscritto la minore alla scuola primaria di Ozzano
Monferrato, a circa 6 chilometri da dove risiede la sig.ra la figlia rimarrà con la Parte_2 madre dal lunedì mattina sino al venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola e con il padre ogni fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera (il genitore o persona di sua fiducia accompagnerà la figlia minore in Asti, per la consegna all'altro), oltre ulteriori momenti infrasettimanali, previo accordo tra i genitori;
3. DISPONE che la figlia minore trascorra parte della giornata di Natale con ciascun genitore, nonché la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 25 dicembre pomeriggio sino alla mattina del 1° gennaio ovvero dal 1° gennaio pomeriggio sino al 6 gennaio, invertendosi ogni anno rispetto al precedente (le parti concordano che nelle prossime vacanze natalizie rimarrà con il padre il primo periodo e con la madre Per_1 il secondo); nelle vacanze pasquali un uguale periodo con ciascun genitore (le parti concordano che il giorno di Pasqua 2026 la minore lo trascorrerà con la madre); nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio. Il tutto salvo diversi accordi, concordando le parti che ciascun genitore possa inoltre portare la figlia in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro;
4. DÀ ATTO che quanto previsto anche ai precedenti punti, avverrà sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della figlia minore e del suo stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i genitori;
5. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore quando l'avrà con sé;
6. DÀ ATTO che le parti si impegnano a sostenere al 50% ciascuna il costo dei buoni pasto e a provvedere all'acquisto di capi di abbigliamento necessario alla figlia Per_1
7. DISPONE che le spese straordinarie, con la precisazione di cui al precedente punto n. 6, necessarie alla figlia minore siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione modalità
e termini di corresponsione ecc. e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 3 di 4 - spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore, c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
8. DÀ ATTO che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante la figlia minore sia percepito al 50% da ciascun genitore, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla medesima siano beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
9. DÀ ATTO che i genitori concordano che la figlia minore da settembre 2025 inizi a frequentare una attività sportiva extrascolastica, condividendone in uguale misura il costo;
10. DÀ ATTO che gli arretrati delle rette scolastiche della figlia per l'anno 2022/2023, Per_1 qualora venga richiesto il pagamento da parte dell'Istituto Madonna delle Grazie delle
AN , verranno sostenuti integralmente dalla sig.ra avendo il CP_1 Parte_2 sig. già corrisposto la quota di sua spettanza;
Pt_1
11. DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12. DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e altri documenti equipollenti relativamente alla figlia minore;
13. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno sostenute dal sig. , anche Pt_1 per la quota del 50% di spettanza della sig.ra che provvederà a rimborsargliela Parte_2 scalando la quota di spettanza del padre dalle spese straordinarie necessarie alla figlia minore dalla medesima anticipate.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4138/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Treville (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Noris Valeria del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Noris Valeria del Foro di Alessandria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata il [...] ad [...], ancora minore. Per_1 Le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2022, quando hanno interrotto il loro rapporto sentimentale;
sono ora addivenute alla decisione di presentare un ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulla medesima, con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria presso ciascun genitore;
2. DISPONE che la figlia Per_1
- nel periodo non scolastico, ovvero da giugno 2025, la minore permarrà con ciascun genitore secondo liberi accordi tra i medesimi prevedendo sin da ora che la stessa frequenterà i centri estivi a San Germano (con costo suddiviso al 50% tra i genitori) salvo pagina 2 di 4 possibilità di permanere due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31/5 ovvero di recarsi in vacanza con i nonni;
- da settembre 2025, avendo i genitori iscritto la minore alla scuola primaria di Ozzano
Monferrato, a circa 6 chilometri da dove risiede la sig.ra la figlia rimarrà con la Parte_2 madre dal lunedì mattina sino al venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola e con il padre ogni fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera (il genitore o persona di sua fiducia accompagnerà la figlia minore in Asti, per la consegna all'altro), oltre ulteriori momenti infrasettimanali, previo accordo tra i genitori;
3. DISPONE che la figlia minore trascorra parte della giornata di Natale con ciascun genitore, nonché la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 25 dicembre pomeriggio sino alla mattina del 1° gennaio ovvero dal 1° gennaio pomeriggio sino al 6 gennaio, invertendosi ogni anno rispetto al precedente (le parti concordano che nelle prossime vacanze natalizie rimarrà con il padre il primo periodo e con la madre Per_1 il secondo); nelle vacanze pasquali un uguale periodo con ciascun genitore (le parti concordano che il giorno di Pasqua 2026 la minore lo trascorrerà con la madre); nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio. Il tutto salvo diversi accordi, concordando le parti che ciascun genitore possa inoltre portare la figlia in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro;
4. DÀ ATTO che quanto previsto anche ai precedenti punti, avverrà sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della figlia minore e del suo stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i genitori;
5. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore quando l'avrà con sé;
6. DÀ ATTO che le parti si impegnano a sostenere al 50% ciascuna il costo dei buoni pasto e a provvedere all'acquisto di capi di abbigliamento necessario alla figlia Per_1
7. DISPONE che le spese straordinarie, con la precisazione di cui al precedente punto n. 6, necessarie alla figlia minore siano sostenute al 50% da ciascun genitore secondo quanto disposto nel Protocollo 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione modalità
e termini di corresponsione ecc. e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
e) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 3 di 4 - spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra-scolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore, c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
8. DÀ ATTO che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante la figlia minore sia percepito al 50% da ciascun genitore, mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla medesima siano beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
9. DÀ ATTO che i genitori concordano che la figlia minore da settembre 2025 inizi a frequentare una attività sportiva extrascolastica, condividendone in uguale misura il costo;
10. DÀ ATTO che gli arretrati delle rette scolastiche della figlia per l'anno 2022/2023, Per_1 qualora venga richiesto il pagamento da parte dell'Istituto Madonna delle Grazie delle
AN , verranno sostenuti integralmente dalla sig.ra avendo il CP_1 Parte_2 sig. già corrisposto la quota di sua spettanza;
Pt_1
11. DÀ ATTO che le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12. DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e altri documenti equipollenti relativamente alla figlia minore;
13. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno sostenute dal sig. , anche Pt_1 per la quota del 50% di spettanza della sig.ra che provvederà a rimborsargliela Parte_2 scalando la quota di spettanza del padre dalle spese straordinarie necessarie alla figlia minore dalla medesima anticipate.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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