CASS
Sentenza 6 giugno 2022
Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 18035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18035 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8289/2018 R.G. proposto da CARS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Piero Sandulli, con domicilio eletto in Roma, Via Paulucci de Calboli n. 9. - RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11906/2017, depositata in data 4.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. (?_ t7?"(1 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18035 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 06/06/2022 FATTI DI CAUSA 1. Il Ministero della Difesa ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Napoli, avverso il decreto ingiuntivo n. 1286/2010, emesso in favore della AR s.r.l. per l'importo di € 1058,76, a titolo di indennità di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro. Secondo l'amministrazione opponente, il credito era insussistente, poiché, con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 573/2010, passata in giudicato in data 3.4.2010, era stata riconosciuto alla AR il risarcimento del danno per inadempimento del contratto di vendita dei beni in sequestro, concluso in data 23.2.200 con il Ministero dell'interno, liquidando un importo pari alle suddette indennità di custodia. Ha eccepito l'illegittimo frazionamento del credito - avendo la società opposta azionato in separati giudizi una molteplicità di crediti sempre derivanti da prestazioni di custodia -e il proprio difetto di legittimazione passiva, per esser debitore il Ministero dell'interno, che, sempre con il contratto del 23.2.2000, aveva assunto l'obbligo di corrispondere le somme richieste in via monitoria. Si è costituita la AR S.R.L., instando per la conferma dell'ingiunzione. All'esito il giudice di pace ha respinto l'opposizione, regolando le spese. La sentenza, impugnata dal Ministero della difesa, è stata integralmente riformata in appello. Il tribunale di Napoli ha respinto l'eccezione di frazionamento del credito, ritenendo che l'affidamento in custodia di una molteplicità di veicoli avesse dato luogo ad una pluralità di rapporti autonomi, ciascuno dei quali suscettibili di esser dedotto in un separato giudizio, negando inoltre che del debito dovessero rispondere i proprietari dei mezzi, mancando un rapporto contrattuale diretto tra essi e la AR s.r.l.. 9 La sentenza ha però osservato che il contratto di vendita, stipulato in data 23.2.2000 tra la AR, la Prefettura di Napoli e il Ministero dell'interno (contratto che aveva ad oggetto anche il veicolo cui si riferiva l'ingiunzione di pagamento), era stato risolto per inadempimento dell'amministrazione, con pronuncia del tribunale di Napoli n. 8359/2003, confermata in appello con sentenza n. 573/2010, passata in giudicato. Tale giudicato era invocabile dal Ministero della difesa, nel senso che, con tali pronunce, era stato riconosciuto alla AR, a titolo risarcitorio un importo di C 1.787.931,00 "in considerazione delle aspettative economiche turbate e compromesse per il comportamento del contraente inadempiente, ma tenuto conto che le parti intesero trasferire nel contratto risolto la prestazione a carico della Prefettura a titolo di indennità di custodia". L'eventuale attribuzione di ulteriori somme per la medesima causale avrebbe provocato un ingiunto arricchimento della società, dato che la somma liquidata a titolo risarcitorio assorbiva, per espressa previsione, la pretesa creditoria. Era ininfluente che la sentenza di risoluzione fosse stata pronunciata nei confronti della Prefettura e non del Ministero della difesa ed avesse attribuito alla ricorrente il risarcimento del danno. L'art. 8 del contratto di vendita contemplava, difatti, un'ipotesi di espromissione ai sensi dell'art. 1272, c.c.: il Ministero degli Interni, senza delegazione del Ministero della Difesa, si era assunto l'obbligo solidale di versare le indennità. Pertanto, essendo stato corrisposto il risarcimento per equivalente, anche l'obbligazione di pagamento gravante sul Ministero della difesa si era estinta, poiché "il titolo dell'obbligazione indennitaria era divenuto inefficace, essendo stata adempiuta l'obbligazione pecuniaria che ne era scaturita". La cassazione della sentenza è chiesta dalla AR s.r.l. con ricorso in tre motivi. Il Ministero della difesa resiste con controricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento ai giudicati di cui alle sentenze nn. 8359/2010 del tribunale di Napoli, n. 573/2010 della Corte d'appello di Napoli, n. 14660/2016 e 28384/2017 della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto efficace anche a vantaggio del Ministero della difesa il giudicato intervenuto con il Ministero dell'interno., e ciò benché la pronuncia del tribunale di Napoli avesse riconosciuto alla AR il risarcimento del danno per la risoluzione del contratto e non il pagamento del corrispettivo della custodia, non potendo riconoscersi a tale risarcimento un effetto estintivo del credito derivante dallo svolgimento dell'attività di custodia. Come già affermato da Cass. n. 14660/2016 - le pronunce richiamate dei giudici di merito riguardavano processi cui non aveva preso parte anche il Ministero della Difesa e non sussisteva tra le due diverse cause né una relazione oggettiva, né identità soggettiva tra i due processi. Il precedente giudicato aveva ad oggetto una domanda di risarcimento per inadempimento del contratto dei vendita dei veicoli in sequestro ed era stato pronunciato nei confronti della Prefettura e per essa del Ministero dell'interno, mentre la fattispecie oggetto di causa aveva ad oggetto una domanda di pagamento delle indennità dovute dal Ministero della difesa per l'espletamento, da parte della AR s.r.I., delle attività di custodia. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito, pur avendo correttamente ravvisato !a sussistenza di una pluralità di titoli e rapporti autonomi in relazione a ciascun veicolo in sequestro, abbia erroneamente identificato il diritto al pagamento dell'indennità con il credito risarcitorio riconosciuto alla ricorrente per l'inadempimento del contratto di vendita concluso con altro Ministero, trascurando l'evidente diversità delle due distinte obbligazioni. Il risarcimento del danno da parte del Ministero 4 dell'interno non aveva estinto il diritto all'indennità di custodia, permanendo l'obbligo di pagamento in capo al Ministero della difesa. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono. 1.1. La AR s.r.l. era stata destinataria di una molteplicità di incarichi di custodia di veicoli sottoposti a sequestro dai Carabinieri, per violazioni del codice della strada. Successivamente, a causa del ritardo con cui erano stati emessi i provvedimenti di confisca, i mezzi erano rimasti in giacenza presso la società custode, generando udtt grave situazione di degrado ambientale. Su sollecitazione della Procura di Napoli, il Ministero dell'interno aveva concluso con la ricorrente, in data 28.2.2000, un atto di vendita di 2158 mezzi (relativamente ai reperti alterati e degradati a bene ferroso), per il corrispettivo di E. 23.233.000 e con obbligo dell'acquirente di procedere alla demolizione. L'art. 8 del contratto prevedeva, inoltre, che la Prefettura si sarebbe fatta carico anche del pagamento dell'indennità di custodia dovuta per ciascun veicolo in sequestro. Non avendo, però, l'amministrazione proceduto al pagamento, la AR ha agito nei confronti del Ministero degli interni, ottenendo, con pronuncia del tribunale di Napoli n. 8359/003, confermata con in appello con sentenza n. 573/2010, passata in giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di C 1.787.931.000, a titolo di risarcimento del danno, calcolato in misura pari alle indennità di custodia non corrisposte. 1.2. Per quanto riguarda gli effetti delle già richiamate pronunce di merito, in taluni precedenti di questa Corte si è valorizzata l'unitarietà della soggettività giuridica dello Stato nelle sue varie articolazioni, deducendone che solo la gestione e, quindi l'individuazione della legittimazione processuale, è affidata alle varie Amministrazioni in cui lo Stato si articola. 5 Quindi, stante l'unitarietà del soggetto obbligato, la pronuncia che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vendita dei veicoli e il risarcimento del danno nei confronti del Ministero degli interni doveva ritenersi efficace anche tra le parti del diverso processo (e quindi nei confronti del Ministero della difesa), avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di custodia. Poiché, ai sensi dell'art. 4 L. 260/1985, l'errata individuazione dell'Amministrazione cui fa capo la gestione dell'affare oggetto di causa, non incide sul rapporto sostanziale (Cass. 15195/13, Cass. 16104/13, Cass. s.u. 30649/18), ma ha rilievo con riferimento esclusivo alla legittimazione ad esser parte del processo, non vi sarebbe diversità soggettiva in senso sostanziale tra l'Amministrazione degli Interni e quella della Difesa, essendo esse mere articolazioni dello Stato, soggetto indicato, nella specie, come debitore (Cass. 1142/2021; Cass. 18933/2020). Quindi il pagamento, da qualunque amministrazione effettuato, avrebbe effetti estintivi del credito indennitario. Sussisterebbe inoltre un'identità sostanziale tra il credito al pagamento delle indennità e quello, di natura risarcitoria, scaturito dall'inadempimento del Ministero degli interni, per cui, una volta corrisposto il risarcimento sarebbe inesigibile ogni altra pretesa fondata sull'espletamento della medesima prestazione di custodia (Cass. 1142/2021; Cass. 18993/2020; Cass. 30844/2019; Cass. 30840/2019; Cass. 30841/2019). A diverse conclusioni sono pervenute le pronunce nn. 14660/2016, 28384/2017, 13822/2017 e 24219/2019, sul presupposto che non sarebbe ammissibile attribuire valore di giudicato esterno alle sentenze pronunciate tra la AR ed altra amministrazione, data anche la diversità oggettiva tra la domanda avente ad oggetto l'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità di custodia e quella di natura risarcitoria posta a carico del Ministero dell'interno. 1.3. Ritiene questa Corte che sia utile considerare come, ai sensi dell'art. 4 L. 260/1958, l'errore di identificazione della parte alla 6 quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, debba sempre essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione dell'amministrazione passivamente legittimata. In tal caso il giudice deve concedere un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. La norma, il cui ambito applicativo è appunto coincidente con le liti promosse nei confronti di singole articolazioni amministrative dello Stato (siano essi veri e propri organi o soggetti con autonoma personalità ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: Cass. s.u. 8516/2012), non esclude affatto la legittimazione delle singole organizzazioni o dei singoli Ministeri, ma si limita a prevedere un meccanismo di sanatoria delle irregolari evocazioni in giudizio, rimettendo all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato il rilievo della carenza di legittimazione dell'organo o del soggetto convenuto ed imponendo, in tal caso, la regolarizzazione del contraddittorio. Sul piano concettuale la supposta unitarietà della soggettività giuridica dello Stato non elide la legittimazione delle singole amministrazioni che vi siano integrate, né solleva la parte dall'onere di proporre la domanda nei confronti dell'amministrazione effettivamente legittimata in relazione all'oggetto della lite. Se l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 25499/2021; Cass. 8049/2019; Cass. 16104/2013; Cass. 10806/2000), e se la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto nel giudizio di responsabilità costituisce pur sempre un'irregolarità, per quanto sanabile, sicché, in difetto di tempestiva eccezione, resta preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale (Cass. 22802/2020; Cass. 7 5891/2021; Cass. 30649/2018; Cass. 6029/2015; Cass. s.u. 3117/2006), non può negarsi che, proprio nell'art. 4 cit., sia immanente il principio per cui ciascuna amministrazione è munita di un'autonoma legittimazione passiva, distinta da quelle che compete alle altre amministrazioni statali in ragione della specifica competenza di ciascuna di esse. Tale sanatoria appare piuttosto un rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato - e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato - possa tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia. Scopo della norma è di semplificare l'individuazione dell'organo competente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l'ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi dello Stato dotati non solo di rilevanza esterna, ma anche di una specifica "legitimatio ad causam" in relazione alle loro rispettive competenze, facendo diventare tali articolazioni — pur prive per definizione di personalità giuridica- soggetti processuali (Cass. s.u. 30649/2018), volendosi - tramite i meccanismi allestiti dall'art. 4, restringere i casi di inammissibilità dell'azione giudiziale ed evitare un'eccessiva restrizione per l'esercizio della tutela giurisdizionale (Cass. s.u. 30649/2018). Come stabilito da questa Corte, proprio la configurabilità, in capo ai singoli Ministeri, di un'autonoma legittimazione processuale, impedisce di condannare la diversa amministrazione che la parte avrebbe dovuto correttamente evocare in causa, ma che non sia stata destinataria della domanda (Cass. s.u. 30649/2018). In definitiva, deve concordarsi con la giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato n. 5632/2013), secondo cui il citato art. 4 e la regola di eccezione ivi disciplinata, non consentono di superare il rilievo per cui la personalità unitaria dello Stato si suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi 8 è dotato di legittimazione processuale autonoma (in tal senso anche Cass. n. 12557/2013). Non è dato, infatti, svalutare la rilevanza che assumono le materie e competenze amministrative, che connotano le distinzioni fra Ministeri. Quindi, l'errata identificazione dell'organo legittimato (un Ministero diverso da quello effettivamente competente), sebbene non determini la mancata instaurazione del rapporto processuale, configura comunque una "irregolarità, sanabile" e tuttavia la personalità unitaria dello Stato non esclude il permanere della organizzazione orizzontale per Ministeri forniti di autonome competenze, autonoma capacità processuale e legittimazione (Cass. 13724/2006). Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti di un Ministero (nella specie, il Ministero dell'interno), non può valere come giudicato nei confronti di altro Ministero (Ministero della difesa: cfr. Cass. 12117/2006) e ciò ancor più quando, come nella fattispecie, non sia neppure configurabile un difetto di legittimazione dell'amministrazione evocata in giudizio, discutendosi nell'altro giudizio della risoluzione del contratto di vendita di cui erano stati parte la Prefettura di Napoli e il Ministero degli interni, non anche il Ministero della difesa. 1.4. Tanto premesso, va tuttavia posto in rilievo che la sentenza impugnata, senza conferire effetti vincolanti alle pronunce n. 8359/2003 e 573/2010, ha respinto la domanda di pagamento, valorizzando essenzialmente il fatto che "il veicolo oggetto del presente procedimento rientrava tra quelli per i quali le parti stipularono il contratto in data 23/02/2000, oggetto della pronuncia di risoluzione, pervenendo - su tale premessa - a giudicare fondata l'eccezione d'insussistenza del credito azionato, poiché già soddisfatto a mezzo del pagamento della somma stabilita a titolo 9 risarcitorio nella sentenza n. 8359/2003 del Tribunale di Napoli, confermata in appello". Appare - dunque - posta in risalto dalla Corte di merito non l'efficacia di giudicato della pronuncia di appello n. 573/2003, quanto piuttosto la percezione, da parte della AR s.a.s. ( per quanto a titolo di risarcimento del danno) di somme commisurate all'ammontare delle indennità di custodia, evidenziando che l'eventuale condanna del Ministero della difesa si sarebbe tradotto in un indebito arricchimento della società custode, dal momento che la somma liquidata in sentenza a titolo risarcitorio assorbiva, per espressa previsione, la pretesa creditoria derivante dall'espletamento delle attività di custodia. La sentenza prosegue chiarendo - nella suesposta direzione - che l'avvenuto risarcimento del danno integra "una delle ipotesi di soddisfazione dell'obbligazione da parte di un soggetto diverso dall'originario debitore, diversamente disciplinate dal codice civile, che non esclude affatto, ma anzi reputa come fisiologico, che un terzo possa subentrare nel rapporto obbligatorio sostituendosi mercé il pagamento diretto al creditore oppure aggiungendo la sua responsabilità patrimoniale a quella del debitore originario" (cfr. sentenza, pagg. 6-7-). La censura non coglie - quindi - nel segno laddove lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c., dato che proprio la ritenuta configurabilità di un'ipotesi di adempimento ed assunzione del debito altrui da parte del Ministero degli interni evidenzia piuttosto l'efficacia estintiva sostanziale del pagamento delle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno rispetto al diverso credito azionato in questa sede, nel senso che tale pretesa risulterebbe assorbita da quella già regolata dalle precedenti pronunce di merito, con assunto che svaluta del tutto la supposta efficacia di giudicato delle precedenti decisioni di merito. 1.5. La decisione impugnata non merita censura neppure laddove ha ritenuto che l'avvenuto risarcimento del danno avesse estinto il 10 debito gravante sul Ministero della difesa a titolo di pagamento della indennità di custodia. In implicita adesione all'orientamento di questa Corte secondo cui "legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno (Cass. S.U. 564/2009, Cass. 15602/2007; per il principio secondo cui l'indennità di custodia grava sull'amministrazione che abbia eseguito il sequestro: Cass. 6067/2015; Cass. 15415/2015; Cass. 9394/2015), il tribunale ha stabilito - con statuizione non censurata - che, con l'art. 8 del contratto di vendita concluso dal Ministero degli interni, quest'ultimo si era assunto anche l'obbligo di corrispondere le indennità gravanti sul Ministero della difesa, senza delegazione di quest'ultimo, secondo lo schema tipico dell'espromissione (art. 1272 c.c.). Da ciò la costituzione di un'obbligazione solidale a carico di entrambi i Ministeri per il pagamento delle indennità, situazione nella quale la società creditrice, non avendo liberato il debitore originario (ossia il Ministero della difesa), restava - in astratto- ancora titolare del credito verso quest'ultimo in base all'originario titolo dell'obbligazione (impregiudicato, come si dirà, solo l'effetto integralmente satisfattivo del risarcimento - in quanto commisurato sull'ammontare dell'indennità - rispetto alla ulteriore pretesa di pagamento del corrispettivo delle attività custodiali). Tuttavia, com'è del tutto pacifico, al momento della pronuncia impugnata la AR s.r.l. aveva già ottenuto - sia pure dall'altro coobbligato - un importo pari alle indennità di custodia e il fatto che, nel primo caso, le somme fossero state attribuite a titolo di 11 risarcimento, anziché quale controprestazione dell'attività svolta dalla AR s.r.l. (art. 11, comma primo, D.P.R. 571/1982) non toglie che, come ha precisato la sentenza, tali somme erano state commisurate all'importo spettante alla società proprio per le medesima attività di custodia oggetto della domanda di pagamento introdotta nel presente giudizio, essendo il risarcimento conseguenza della violazione dell'obbligo - assunto consensualmente dal Ministero dell'interno in base al contratto del 28.2.200 - di provvedere al pagamento dei crediti spettanti a tale titolo alla AR s.r.l. In definitiva, il risarcimento sostituiva e surrogava il debito originario: come ha precisato il tribunale, il titolo dell'obbligazione indennitaria era stato reso inefficace dal versamento di un importo pari alle indennità (cfr. sentenza, pag. 8). La riparazione del danno era evento che non lasciava persistere il debito originario oggetto di assunzione ex art. 1272 c.c., e che, attingendo tale obbligo comune, aveva effetto per tutti i debitori. Non poteva rilevare che il contratto di vendita (e la stessa clausola di espromissione) fosse stato dichiarato risolto, essendo il risarcimento imputabile al mancato versamento delle indennità, con il conseguente venir meno del debito comune ai diversi Ministeri. Come ha osservato il giudice di merito, un'eventuale condanna del Ministero della difesa avrebbe prodotto un inammissibile arricchimento della società ricorrente, il cui patrimonio era stato pienamente reintegrato con l'attuazione della pronunce passate in giudicato. 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1965 e 1453 c.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., contestando alla Corte d'Appello di aver ritenuto preclusiva l'esistenza del giudicato di cui alla pronuncia n. 8359/2003, omettendo in tal modo di analizzare la reale origine - contrattuale - del diritto di credito vantato dalla AR e riconosciuto in sede monitoria, nonché di considerare che la 12 risoluzione del contratto di vendita tra AR e la Prefettura, avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità, aveva comportato l'automatica reviviscenza delle obbligazioni di pagamento delle indennità di custodia dei veicoli demoliti da cui nasceva la richiesta, in via monitoria, della AR. Il motivo, come peraltro già affermato in numerosi precedenti di questa Corte, si palesa inammissibile per la sua genericità, avendo la parte omesso di riprodurre, quanto meno per le parti essenziali ai fini della decisione, il contenuto del contratto di cui assume la connotazione transattiva (cfr. Cass. 1142/2021; Cass. 30844/2019; Cass. 30845/2019), ed in ogni caso infondato, alla luce delle argomentazioni spese in occasione della disamina del precedente motivo, essendosi appunto ribaditel sia la effettiva identità del diritto in questa sede reclamato con quello oggetto della sentenza emessa all'esito del giudizio che coinvolgeva la risoluzione della convenzione del 2000, sia l'impossibilità di poter richiedere il pagamento dell'indennità in via di anticipazione al Ministero, in ragione della decisione di porre fine al rapporto di custodia proprio con la detta convenzione. Il ricorso è - per tali ragioni - respinto, con regolazione in dispositivo delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 1500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%; Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 13 della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 31.1.2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11906/2017, depositata in data 4.12.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. (?_ t7?"(1 Civile Sent. Sez. 2 Num. 18035 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 06/06/2022 FATTI DI CAUSA 1. Il Ministero della Difesa ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Napoli, avverso il decreto ingiuntivo n. 1286/2010, emesso in favore della AR s.r.l. per l'importo di € 1058,76, a titolo di indennità di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro. Secondo l'amministrazione opponente, il credito era insussistente, poiché, con sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 573/2010, passata in giudicato in data 3.4.2010, era stata riconosciuto alla AR il risarcimento del danno per inadempimento del contratto di vendita dei beni in sequestro, concluso in data 23.2.200 con il Ministero dell'interno, liquidando un importo pari alle suddette indennità di custodia. Ha eccepito l'illegittimo frazionamento del credito - avendo la società opposta azionato in separati giudizi una molteplicità di crediti sempre derivanti da prestazioni di custodia -e il proprio difetto di legittimazione passiva, per esser debitore il Ministero dell'interno, che, sempre con il contratto del 23.2.2000, aveva assunto l'obbligo di corrispondere le somme richieste in via monitoria. Si è costituita la AR S.R.L., instando per la conferma dell'ingiunzione. All'esito il giudice di pace ha respinto l'opposizione, regolando le spese. La sentenza, impugnata dal Ministero della difesa, è stata integralmente riformata in appello. Il tribunale di Napoli ha respinto l'eccezione di frazionamento del credito, ritenendo che l'affidamento in custodia di una molteplicità di veicoli avesse dato luogo ad una pluralità di rapporti autonomi, ciascuno dei quali suscettibili di esser dedotto in un separato giudizio, negando inoltre che del debito dovessero rispondere i proprietari dei mezzi, mancando un rapporto contrattuale diretto tra essi e la AR s.r.l.. 9 La sentenza ha però osservato che il contratto di vendita, stipulato in data 23.2.2000 tra la AR, la Prefettura di Napoli e il Ministero dell'interno (contratto che aveva ad oggetto anche il veicolo cui si riferiva l'ingiunzione di pagamento), era stato risolto per inadempimento dell'amministrazione, con pronuncia del tribunale di Napoli n. 8359/2003, confermata in appello con sentenza n. 573/2010, passata in giudicato. Tale giudicato era invocabile dal Ministero della difesa, nel senso che, con tali pronunce, era stato riconosciuto alla AR, a titolo risarcitorio un importo di C 1.787.931,00 "in considerazione delle aspettative economiche turbate e compromesse per il comportamento del contraente inadempiente, ma tenuto conto che le parti intesero trasferire nel contratto risolto la prestazione a carico della Prefettura a titolo di indennità di custodia". L'eventuale attribuzione di ulteriori somme per la medesima causale avrebbe provocato un ingiunto arricchimento della società, dato che la somma liquidata a titolo risarcitorio assorbiva, per espressa previsione, la pretesa creditoria. Era ininfluente che la sentenza di risoluzione fosse stata pronunciata nei confronti della Prefettura e non del Ministero della difesa ed avesse attribuito alla ricorrente il risarcimento del danno. L'art. 8 del contratto di vendita contemplava, difatti, un'ipotesi di espromissione ai sensi dell'art. 1272, c.c.: il Ministero degli Interni, senza delegazione del Ministero della Difesa, si era assunto l'obbligo solidale di versare le indennità. Pertanto, essendo stato corrisposto il risarcimento per equivalente, anche l'obbligazione di pagamento gravante sul Ministero della difesa si era estinta, poiché "il titolo dell'obbligazione indennitaria era divenuto inefficace, essendo stata adempiuta l'obbligazione pecuniaria che ne era scaturita". La cassazione della sentenza è chiesta dalla AR s.r.l. con ricorso in tre motivi. Il Ministero della difesa resiste con controricorso. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento ai giudicati di cui alle sentenze nn. 8359/2010 del tribunale di Napoli, n. 573/2010 della Corte d'appello di Napoli, n. 14660/2016 e 28384/2017 della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver la Corte distrettuale ritenuto efficace anche a vantaggio del Ministero della difesa il giudicato intervenuto con il Ministero dell'interno., e ciò benché la pronuncia del tribunale di Napoli avesse riconosciuto alla AR il risarcimento del danno per la risoluzione del contratto e non il pagamento del corrispettivo della custodia, non potendo riconoscersi a tale risarcimento un effetto estintivo del credito derivante dallo svolgimento dell'attività di custodia. Come già affermato da Cass. n. 14660/2016 - le pronunce richiamate dei giudici di merito riguardavano processi cui non aveva preso parte anche il Ministero della Difesa e non sussisteva tra le due diverse cause né una relazione oggettiva, né identità soggettiva tra i due processi. Il precedente giudicato aveva ad oggetto una domanda di risarcimento per inadempimento del contratto dei vendita dei veicoli in sequestro ed era stato pronunciato nei confronti della Prefettura e per essa del Ministero dell'interno, mentre la fattispecie oggetto di causa aveva ad oggetto una domanda di pagamento delle indennità dovute dal Ministero della difesa per l'espletamento, da parte della AR s.r.I., delle attività di custodia. Il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito, pur avendo correttamente ravvisato !a sussistenza di una pluralità di titoli e rapporti autonomi in relazione a ciascun veicolo in sequestro, abbia erroneamente identificato il diritto al pagamento dell'indennità con il credito risarcitorio riconosciuto alla ricorrente per l'inadempimento del contratto di vendita concluso con altro Ministero, trascurando l'evidente diversità delle due distinte obbligazioni. Il risarcimento del danno da parte del Ministero 4 dell'interno non aveva estinto il diritto all'indennità di custodia, permanendo l'obbligo di pagamento in capo al Ministero della difesa. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono. 1.1. La AR s.r.l. era stata destinataria di una molteplicità di incarichi di custodia di veicoli sottoposti a sequestro dai Carabinieri, per violazioni del codice della strada. Successivamente, a causa del ritardo con cui erano stati emessi i provvedimenti di confisca, i mezzi erano rimasti in giacenza presso la società custode, generando udtt grave situazione di degrado ambientale. Su sollecitazione della Procura di Napoli, il Ministero dell'interno aveva concluso con la ricorrente, in data 28.2.2000, un atto di vendita di 2158 mezzi (relativamente ai reperti alterati e degradati a bene ferroso), per il corrispettivo di E. 23.233.000 e con obbligo dell'acquirente di procedere alla demolizione. L'art. 8 del contratto prevedeva, inoltre, che la Prefettura si sarebbe fatta carico anche del pagamento dell'indennità di custodia dovuta per ciascun veicolo in sequestro. Non avendo, però, l'amministrazione proceduto al pagamento, la AR ha agito nei confronti del Ministero degli interni, ottenendo, con pronuncia del tribunale di Napoli n. 8359/003, confermata con in appello con sentenza n. 573/2010, passata in giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di C 1.787.931.000, a titolo di risarcimento del danno, calcolato in misura pari alle indennità di custodia non corrisposte. 1.2. Per quanto riguarda gli effetti delle già richiamate pronunce di merito, in taluni precedenti di questa Corte si è valorizzata l'unitarietà della soggettività giuridica dello Stato nelle sue varie articolazioni, deducendone che solo la gestione e, quindi l'individuazione della legittimazione processuale, è affidata alle varie Amministrazioni in cui lo Stato si articola. 5 Quindi, stante l'unitarietà del soggetto obbligato, la pronuncia che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vendita dei veicoli e il risarcimento del danno nei confronti del Ministero degli interni doveva ritenersi efficace anche tra le parti del diverso processo (e quindi nei confronti del Ministero della difesa), avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di custodia. Poiché, ai sensi dell'art. 4 L. 260/1985, l'errata individuazione dell'Amministrazione cui fa capo la gestione dell'affare oggetto di causa, non incide sul rapporto sostanziale (Cass. 15195/13, Cass. 16104/13, Cass. s.u. 30649/18), ma ha rilievo con riferimento esclusivo alla legittimazione ad esser parte del processo, non vi sarebbe diversità soggettiva in senso sostanziale tra l'Amministrazione degli Interni e quella della Difesa, essendo esse mere articolazioni dello Stato, soggetto indicato, nella specie, come debitore (Cass. 1142/2021; Cass. 18933/2020). Quindi il pagamento, da qualunque amministrazione effettuato, avrebbe effetti estintivi del credito indennitario. Sussisterebbe inoltre un'identità sostanziale tra il credito al pagamento delle indennità e quello, di natura risarcitoria, scaturito dall'inadempimento del Ministero degli interni, per cui, una volta corrisposto il risarcimento sarebbe inesigibile ogni altra pretesa fondata sull'espletamento della medesima prestazione di custodia (Cass. 1142/2021; Cass. 18993/2020; Cass. 30844/2019; Cass. 30840/2019; Cass. 30841/2019). A diverse conclusioni sono pervenute le pronunce nn. 14660/2016, 28384/2017, 13822/2017 e 24219/2019, sul presupposto che non sarebbe ammissibile attribuire valore di giudicato esterno alle sentenze pronunciate tra la AR ed altra amministrazione, data anche la diversità oggettiva tra la domanda avente ad oggetto l'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità di custodia e quella di natura risarcitoria posta a carico del Ministero dell'interno. 1.3. Ritiene questa Corte che sia utile considerare come, ai sensi dell'art. 4 L. 260/1958, l'errore di identificazione della parte alla 6 quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, debba sempre essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione dell'amministrazione passivamente legittimata. In tal caso il giudice deve concedere un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. La norma, il cui ambito applicativo è appunto coincidente con le liti promosse nei confronti di singole articolazioni amministrative dello Stato (siano essi veri e propri organi o soggetti con autonoma personalità ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: Cass. s.u. 8516/2012), non esclude affatto la legittimazione delle singole organizzazioni o dei singoli Ministeri, ma si limita a prevedere un meccanismo di sanatoria delle irregolari evocazioni in giudizio, rimettendo all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato il rilievo della carenza di legittimazione dell'organo o del soggetto convenuto ed imponendo, in tal caso, la regolarizzazione del contraddittorio. Sul piano concettuale la supposta unitarietà della soggettività giuridica dello Stato non elide la legittimazione delle singole amministrazioni che vi siano integrate, né solleva la parte dall'onere di proporre la domanda nei confronti dell'amministrazione effettivamente legittimata in relazione all'oggetto della lite. Se l'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 25499/2021; Cass. 8049/2019; Cass. 16104/2013; Cass. 10806/2000), e se la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto nel giudizio di responsabilità costituisce pur sempre un'irregolarità, per quanto sanabile, sicché, in difetto di tempestiva eccezione, resta preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale (Cass. 22802/2020; Cass. 7 5891/2021; Cass. 30649/2018; Cass. 6029/2015; Cass. s.u. 3117/2006), non può negarsi che, proprio nell'art. 4 cit., sia immanente il principio per cui ciascuna amministrazione è munita di un'autonoma legittimazione passiva, distinta da quelle che compete alle altre amministrazioni statali in ragione della specifica competenza di ciascuna di esse. Tale sanatoria appare piuttosto un rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato - e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato - possa tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia. Scopo della norma è di semplificare l'individuazione dell'organo competente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l'ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi dello Stato dotati non solo di rilevanza esterna, ma anche di una specifica "legitimatio ad causam" in relazione alle loro rispettive competenze, facendo diventare tali articolazioni — pur prive per definizione di personalità giuridica- soggetti processuali (Cass. s.u. 30649/2018), volendosi - tramite i meccanismi allestiti dall'art. 4, restringere i casi di inammissibilità dell'azione giudiziale ed evitare un'eccessiva restrizione per l'esercizio della tutela giurisdizionale (Cass. s.u. 30649/2018). Come stabilito da questa Corte, proprio la configurabilità, in capo ai singoli Ministeri, di un'autonoma legittimazione processuale, impedisce di condannare la diversa amministrazione che la parte avrebbe dovuto correttamente evocare in causa, ma che non sia stata destinataria della domanda (Cass. s.u. 30649/2018). In definitiva, deve concordarsi con la giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato n. 5632/2013), secondo cui il citato art. 4 e la regola di eccezione ivi disciplinata, non consentono di superare il rilievo per cui la personalità unitaria dello Stato si suddivide nei suoi ministeri, ciascuno dei quali ha una competenza settoriale ed è portatore di interessi pubblici diversi da quelli degli altri, per cui ciascuno di essi 8 è dotato di legittimazione processuale autonoma (in tal senso anche Cass. n. 12557/2013). Non è dato, infatti, svalutare la rilevanza che assumono le materie e competenze amministrative, che connotano le distinzioni fra Ministeri. Quindi, l'errata identificazione dell'organo legittimato (un Ministero diverso da quello effettivamente competente), sebbene non determini la mancata instaurazione del rapporto processuale, configura comunque una "irregolarità, sanabile" e tuttavia la personalità unitaria dello Stato non esclude il permanere della organizzazione orizzontale per Ministeri forniti di autonome competenze, autonoma capacità processuale e legittimazione (Cass. 13724/2006). Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti di un Ministero (nella specie, il Ministero dell'interno), non può valere come giudicato nei confronti di altro Ministero (Ministero della difesa: cfr. Cass. 12117/2006) e ciò ancor più quando, come nella fattispecie, non sia neppure configurabile un difetto di legittimazione dell'amministrazione evocata in giudizio, discutendosi nell'altro giudizio della risoluzione del contratto di vendita di cui erano stati parte la Prefettura di Napoli e il Ministero degli interni, non anche il Ministero della difesa. 1.4. Tanto premesso, va tuttavia posto in rilievo che la sentenza impugnata, senza conferire effetti vincolanti alle pronunce n. 8359/2003 e 573/2010, ha respinto la domanda di pagamento, valorizzando essenzialmente il fatto che "il veicolo oggetto del presente procedimento rientrava tra quelli per i quali le parti stipularono il contratto in data 23/02/2000, oggetto della pronuncia di risoluzione, pervenendo - su tale premessa - a giudicare fondata l'eccezione d'insussistenza del credito azionato, poiché già soddisfatto a mezzo del pagamento della somma stabilita a titolo 9 risarcitorio nella sentenza n. 8359/2003 del Tribunale di Napoli, confermata in appello". Appare - dunque - posta in risalto dalla Corte di merito non l'efficacia di giudicato della pronuncia di appello n. 573/2003, quanto piuttosto la percezione, da parte della AR s.a.s. ( per quanto a titolo di risarcimento del danno) di somme commisurate all'ammontare delle indennità di custodia, evidenziando che l'eventuale condanna del Ministero della difesa si sarebbe tradotto in un indebito arricchimento della società custode, dal momento che la somma liquidata in sentenza a titolo risarcitorio assorbiva, per espressa previsione, la pretesa creditoria derivante dall'espletamento delle attività di custodia. La sentenza prosegue chiarendo - nella suesposta direzione - che l'avvenuto risarcimento del danno integra "una delle ipotesi di soddisfazione dell'obbligazione da parte di un soggetto diverso dall'originario debitore, diversamente disciplinate dal codice civile, che non esclude affatto, ma anzi reputa come fisiologico, che un terzo possa subentrare nel rapporto obbligatorio sostituendosi mercé il pagamento diretto al creditore oppure aggiungendo la sua responsabilità patrimoniale a quella del debitore originario" (cfr. sentenza, pagg. 6-7-). La censura non coglie - quindi - nel segno laddove lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c., dato che proprio la ritenuta configurabilità di un'ipotesi di adempimento ed assunzione del debito altrui da parte del Ministero degli interni evidenzia piuttosto l'efficacia estintiva sostanziale del pagamento delle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno rispetto al diverso credito azionato in questa sede, nel senso che tale pretesa risulterebbe assorbita da quella già regolata dalle precedenti pronunce di merito, con assunto che svaluta del tutto la supposta efficacia di giudicato delle precedenti decisioni di merito. 1.5. La decisione impugnata non merita censura neppure laddove ha ritenuto che l'avvenuto risarcimento del danno avesse estinto il 10 debito gravante sul Ministero della difesa a titolo di pagamento della indennità di custodia. In implicita adesione all'orientamento di questa Corte secondo cui "legittimato passivamente in merito alla domanda del custode, che agisce per il riconoscimento delle spese sopportate per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge, è il Ministero della Difesa da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente e al quale spetta l'obbligo di anticipazione di dette spese (ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. n. 571 del 1982), e non il Ministero dell'Interno (Cass. S.U. 564/2009, Cass. 15602/2007; per il principio secondo cui l'indennità di custodia grava sull'amministrazione che abbia eseguito il sequestro: Cass. 6067/2015; Cass. 15415/2015; Cass. 9394/2015), il tribunale ha stabilito - con statuizione non censurata - che, con l'art. 8 del contratto di vendita concluso dal Ministero degli interni, quest'ultimo si era assunto anche l'obbligo di corrispondere le indennità gravanti sul Ministero della difesa, senza delegazione di quest'ultimo, secondo lo schema tipico dell'espromissione (art. 1272 c.c.). Da ciò la costituzione di un'obbligazione solidale a carico di entrambi i Ministeri per il pagamento delle indennità, situazione nella quale la società creditrice, non avendo liberato il debitore originario (ossia il Ministero della difesa), restava - in astratto- ancora titolare del credito verso quest'ultimo in base all'originario titolo dell'obbligazione (impregiudicato, come si dirà, solo l'effetto integralmente satisfattivo del risarcimento - in quanto commisurato sull'ammontare dell'indennità - rispetto alla ulteriore pretesa di pagamento del corrispettivo delle attività custodiali). Tuttavia, com'è del tutto pacifico, al momento della pronuncia impugnata la AR s.r.l. aveva già ottenuto - sia pure dall'altro coobbligato - un importo pari alle indennità di custodia e il fatto che, nel primo caso, le somme fossero state attribuite a titolo di 11 risarcimento, anziché quale controprestazione dell'attività svolta dalla AR s.r.l. (art. 11, comma primo, D.P.R. 571/1982) non toglie che, come ha precisato la sentenza, tali somme erano state commisurate all'importo spettante alla società proprio per le medesima attività di custodia oggetto della domanda di pagamento introdotta nel presente giudizio, essendo il risarcimento conseguenza della violazione dell'obbligo - assunto consensualmente dal Ministero dell'interno in base al contratto del 28.2.200 - di provvedere al pagamento dei crediti spettanti a tale titolo alla AR s.r.l. In definitiva, il risarcimento sostituiva e surrogava il debito originario: come ha precisato il tribunale, il titolo dell'obbligazione indennitaria era stato reso inefficace dal versamento di un importo pari alle indennità (cfr. sentenza, pag. 8). La riparazione del danno era evento che non lasciava persistere il debito originario oggetto di assunzione ex art. 1272 c.c., e che, attingendo tale obbligo comune, aveva effetto per tutti i debitori. Non poteva rilevare che il contratto di vendita (e la stessa clausola di espromissione) fosse stato dichiarato risolto, essendo il risarcimento imputabile al mancato versamento delle indennità, con il conseguente venir meno del debito comune ai diversi Ministeri. Come ha osservato il giudice di merito, un'eventuale condanna del Ministero della difesa avrebbe prodotto un inammissibile arricchimento della società ricorrente, il cui patrimonio era stato pienamente reintegrato con l'attuazione della pronunce passate in giudicato. 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1965 e 1453 c.c., in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., contestando alla Corte d'Appello di aver ritenuto preclusiva l'esistenza del giudicato di cui alla pronuncia n. 8359/2003, omettendo in tal modo di analizzare la reale origine - contrattuale - del diritto di credito vantato dalla AR e riconosciuto in sede monitoria, nonché di considerare che la 12 risoluzione del contratto di vendita tra AR e la Prefettura, avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità, aveva comportato l'automatica reviviscenza delle obbligazioni di pagamento delle indennità di custodia dei veicoli demoliti da cui nasceva la richiesta, in via monitoria, della AR. Il motivo, come peraltro già affermato in numerosi precedenti di questa Corte, si palesa inammissibile per la sua genericità, avendo la parte omesso di riprodurre, quanto meno per le parti essenziali ai fini della decisione, il contenuto del contratto di cui assume la connotazione transattiva (cfr. Cass. 1142/2021; Cass. 30844/2019; Cass. 30845/2019), ed in ogni caso infondato, alla luce delle argomentazioni spese in occasione della disamina del precedente motivo, essendosi appunto ribaditel sia la effettiva identità del diritto in questa sede reclamato con quello oggetto della sentenza emessa all'esito del giudizio che coinvolgeva la risoluzione della convenzione del 2000, sia l'impossibilità di poter richiedere il pagamento dell'indennità in via di anticipazione al Ministero, in ragione della decisione di porre fine al rapporto di custodia proprio con la detta convenzione. Il ricorso è - per tali ragioni - respinto, con regolazione in dispositivo delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 1500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%; Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 13 della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 31.1.2022. IL CONSIGLIERE ESTENSORE