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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2612/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2612/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ARENA ALDO ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale, allegando di essere stato assunto da Controparte_2
il 1.9.2023, subentrata alla OB ,
[...] Controparte_1
nell'appalto di servizi di movimentazione merci presso lo stabilimento della
Fintyre Spa di Seriate.
Ha allegato che nel contratto di assunzione era previsto un periodo di prova di 26 giorni di lavoro effettivo e di essere stato assente per malattia dal 25.9.2023 al
Pag. 1 di 6 29.3.2024; ha dedotto di essere stato licenziato il 5.4.2024 per mancato superamento della prova. Ha quindi impugnato il licenziamento, lamentando: la nullità del patto di prova, anche per violazione dell'art. 4 CCNL (che prevede, in caso di cambio appalto, l'assunzione alle dipendenze della subentrante senza periodo di prova); la ritorsività del licenziamento;
la violazione dell'art. 2100
c.c.; comunque, l'illegittimità del recesso per insussistenza del fatto materiale, per difetto di giusta causa o di giustificato motivo. Ha quindi concluso chiedendo a varo titolo la nullità o illegittimità del licenziamento, con la tutela applicabile e vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per la società resistente e, all'udienza del 6.2.2024 stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia, è stato disposto l'interrogatorio libero del ricorrente e rinvio onde procedere alla successiva udienza all'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta;
all'udienza del 15/4/2025, non comparso il legale rappresentante della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, la causa è stata immediatamente discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Si osserva in primo luogo che la società resistente è rimasta contumace e che il legale rappresentante della datrice di lavoro, rimasto assente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c., non è comparso neppure per rendere l'interrogatorio formale alla successiva udienza, benché ritualmente citato. La contumacia della società, l'assenza del legale rappresentante della stessa alla prima udienza di comparizione e la mancata risposta del predetto all'interrogatorio formale sono circostanze valutabili dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ.
Sez. II, Ord. n. 9436 del 18.4.2018).
2.2.- Nel caso di specie, deve essere preliminarmente dichiarata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro per cui è causa.
Pag. 2 di 6 Come noto, le parti possono prevedere l'effettuazione di un periodo di prova (art. 2096 c.c.) con lo scopo di permettere ad entrambe di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.
Per quanto di interesse nella presente controversia, basti rilevare che la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l'indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore (se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso) atteso che sia la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, sia la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass.
Civ. Sez. Lav. sentenza n. 21698 del 10.10.2006); pertanto la mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto.
Nel caso di specie, l'art. 8 del contratto (ove è indicata la durata del periodo di prova) non reca alcuna indicazione delle mansioni specifiche affidate al lavoratore onde valutare il superamento, da parte del lavoratore, della prova;
tale mancanza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, determina quindi la nullità del patto.
2.3.- Se durante il periodo di prova il regime è quello della libera recedibilità, in assenza di valido patto di prova il contratto ha natura definitiva sin dall'assunzione, sicché il recesso datoriale deve essere giustificato secondo le norme ordinarie.
Come noto, la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (art. 5 legge 15 luglio 1966 n. 604).
Nel caso di specie, la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova della legittimità del licenziamento, che pertanto, in assenza di giustificazione e di prova contraria, deve essere annullato.
Quanto alla tutela applicabile, il ricorrente è stato assunto dopo il 2015 allegando che l'azienda è di grandi dimensioni, avendo alle proprie dipendenze più di 15
Pag. 3 di 6 lavoratori, circostanza comprovata dalla visura camerale in atti (cfr doc. 12 fascicolo ricorrente) e che oltretutto non ha avuto smentita stante la mancata costituzione della convenuta. Si ritiene che la fattispecie possa essere quindi ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, in quanto vi è manifesta insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore: il recesso è difatti del tutto privo di giusta causa o giustificato motivo (poiché unicamente motivato dal mancato superamento della prova) ed intimato peraltro senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 300/1970. Difatti, deve ritenersi che “la sentenza n. 124/2024 della Corte Costituzionale ha fatto, in qualche modo, rivivere la situazione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
23/2015, già scrutinata dalla Corte di Cassazione sez. L. con la sentenza n.
16214 del 2016 ove si legge che il licenziamento intimato a motivo del mancato superamento della prova, quando non sussista un valido patto in tal senso, è viziato sotto il profilo dell'inidoneità della causale addotta a giustificazione del recesso” (Corte d'appello di Roma Sez Lav. sent. n. 138 del 27 gennaio 2025) sicché, in caso di licenziamento per mancato superamento della prova in presenza un patto di prova nullo, il fatto posto alla base del licenziamento è da ritenersi insussistente e quindi, quanto alle conseguenze sanzionatorie, tale recesso, se privo di giusta causa o giustificato motivo, non resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria, ma è suscettibile di applicazione della tutela reintegratoria.
Il licenziamento oggetto del presente giudizio deve di conseguenza essere annullato con ordine di reintegrare il ricorrente nel posto originariamente occupato e condanna della convenuta alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e per un massimo di 12 mensilità, oltre al pagamento dei contributi per l'intero periodo.
Parte ricorrente ha quantificato la citata indennità nella somma mensile di €
Pag. 4 di 6 1.909,60, cifra sulla quale non vi è motivo di discostarsi stante la mancata costituzione della resistente in giudizio e da considerarsi correttamente indicata al lordo delle trattenute, anche alla luce delle buste paga prodotte in atti. Vi è da dire che all'udienza del 6.2.2025, in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha confermato di avere trovato immediatamente un posto di lavoro subito dopo il licenziamento intimato il 5.4.2024 (egli ha dichiarato infatti di lavorare dall'aprile 2024: “Attualmente lavoro dall'aprile 2024, sono stato fortunato, appena ho aperto la Naspi ho trovato subito lavoro”) sicché tutte le retribuzioni percepite dall'aprile 2024 in poi devono essere detratte quale aliunde perceptum.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento
(indeterminabile) e quindi: € 1.623,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 1.465,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce del mancato espletamento dell'interrogatorio formale e del fatto che la causa
è stata in quella stessa udienza discussa e decisa) per complessivi € 3.689,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla il licenziamento intimato a e, per l'effetto, Parte_2
ordina a di reintegrare il lavoratore Controparte_1
nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti;
2) condanna a pagare in favore del Controparte_1
ricorrente l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.909,60 mensili) maturata dal giorno del licenziamento (5/4/2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici
Pag. 5 di 6 mensilità e dedotto quanto percepito dall'aprile 2024 in poi per lo svolgimento da parte del ricorrente di altra attività lavorativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del licenziamento;
3) condanna la datrice di lavoro al versamento, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad €
259,00, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 15/04/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2612/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. ARENA ALDO ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale, allegando di essere stato assunto da Controparte_2
il 1.9.2023, subentrata alla OB ,
[...] Controparte_1
nell'appalto di servizi di movimentazione merci presso lo stabilimento della
Fintyre Spa di Seriate.
Ha allegato che nel contratto di assunzione era previsto un periodo di prova di 26 giorni di lavoro effettivo e di essere stato assente per malattia dal 25.9.2023 al
Pag. 1 di 6 29.3.2024; ha dedotto di essere stato licenziato il 5.4.2024 per mancato superamento della prova. Ha quindi impugnato il licenziamento, lamentando: la nullità del patto di prova, anche per violazione dell'art. 4 CCNL (che prevede, in caso di cambio appalto, l'assunzione alle dipendenze della subentrante senza periodo di prova); la ritorsività del licenziamento;
la violazione dell'art. 2100
c.c.; comunque, l'illegittimità del recesso per insussistenza del fatto materiale, per difetto di giusta causa o di giustificato motivo. Ha quindi concluso chiedendo a varo titolo la nullità o illegittimità del licenziamento, con la tutela applicabile e vittoria di spese.
Nessuno si è costituito per la società resistente e, all'udienza del 6.2.2024 stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia, è stato disposto l'interrogatorio libero del ricorrente e rinvio onde procedere alla successiva udienza all'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta;
all'udienza del 15/4/2025, non comparso il legale rappresentante della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, la causa è stata immediatamente discussa e decisa dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Si osserva in primo luogo che la società resistente è rimasta contumace e che il legale rappresentante della datrice di lavoro, rimasto assente all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c., non è comparso neppure per rendere l'interrogatorio formale alla successiva udienza, benché ritualmente citato. La contumacia della società, l'assenza del legale rappresentante della stessa alla prima udienza di comparizione e la mancata risposta del predetto all'interrogatorio formale sono circostanze valutabili dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ.
Sez. II, Ord. n. 9436 del 18.4.2018).
2.2.- Nel caso di specie, deve essere preliminarmente dichiarata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro per cui è causa.
Pag. 2 di 6 Come noto, le parti possono prevedere l'effettuazione di un periodo di prova (art. 2096 c.c.) con lo scopo di permettere ad entrambe di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.
Per quanto di interesse nella presente controversia, basti rilevare che la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l'indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore (se del caso ponendo riferimento, eventualmente, alle previsioni del contratto collettivo ove sia in esso riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso) atteso che sia la possibilità per il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini, sia la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria valutazione sull'esito della prova, presuppongono che questa debba effettuarsi in relazione a compiti esattamente identificati sin dall'inizio (Cass.
Civ. Sez. Lav. sentenza n. 21698 del 10.10.2006); pertanto la mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto.
Nel caso di specie, l'art. 8 del contratto (ove è indicata la durata del periodo di prova) non reca alcuna indicazione delle mansioni specifiche affidate al lavoratore onde valutare il superamento, da parte del lavoratore, della prova;
tale mancanza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra indicate, determina quindi la nullità del patto.
2.3.- Se durante il periodo di prova il regime è quello della libera recedibilità, in assenza di valido patto di prova il contratto ha natura definitiva sin dall'assunzione, sicché il recesso datoriale deve essere giustificato secondo le norme ordinarie.
Come noto, la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (art. 5 legge 15 luglio 1966 n. 604).
Nel caso di specie, la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova della legittimità del licenziamento, che pertanto, in assenza di giustificazione e di prova contraria, deve essere annullato.
Quanto alla tutela applicabile, il ricorrente è stato assunto dopo il 2015 allegando che l'azienda è di grandi dimensioni, avendo alle proprie dipendenze più di 15
Pag. 3 di 6 lavoratori, circostanza comprovata dalla visura camerale in atti (cfr doc. 12 fascicolo ricorrente) e che oltretutto non ha avuto smentita stante la mancata costituzione della convenuta. Si ritiene che la fattispecie possa essere quindi ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, in quanto vi è manifesta insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore: il recesso è difatti del tutto privo di giusta causa o giustificato motivo (poiché unicamente motivato dal mancato superamento della prova) ed intimato peraltro senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 300/1970. Difatti, deve ritenersi che “la sentenza n. 124/2024 della Corte Costituzionale ha fatto, in qualche modo, rivivere la situazione precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.
23/2015, già scrutinata dalla Corte di Cassazione sez. L. con la sentenza n.
16214 del 2016 ove si legge che il licenziamento intimato a motivo del mancato superamento della prova, quando non sussista un valido patto in tal senso, è viziato sotto il profilo dell'inidoneità della causale addotta a giustificazione del recesso” (Corte d'appello di Roma Sez Lav. sent. n. 138 del 27 gennaio 2025) sicché, in caso di licenziamento per mancato superamento della prova in presenza un patto di prova nullo, il fatto posto alla base del licenziamento è da ritenersi insussistente e quindi, quanto alle conseguenze sanzionatorie, tale recesso, se privo di giusta causa o giustificato motivo, non resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria, ma è suscettibile di applicazione della tutela reintegratoria.
Il licenziamento oggetto del presente giudizio deve di conseguenza essere annullato con ordine di reintegrare il ricorrente nel posto originariamente occupato e condanna della convenuta alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e per un massimo di 12 mensilità, oltre al pagamento dei contributi per l'intero periodo.
Parte ricorrente ha quantificato la citata indennità nella somma mensile di €
Pag. 4 di 6 1.909,60, cifra sulla quale non vi è motivo di discostarsi stante la mancata costituzione della resistente in giudizio e da considerarsi correttamente indicata al lordo delle trattenute, anche alla luce delle buste paga prodotte in atti. Vi è da dire che all'udienza del 6.2.2025, in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha confermato di avere trovato immediatamente un posto di lavoro subito dopo il licenziamento intimato il 5.4.2024 (egli ha dichiarato infatti di lavorare dall'aprile 2024: “Attualmente lavoro dall'aprile 2024, sono stato fortunato, appena ho aperto la Naspi ho trovato subito lavoro”) sicché tutte le retribuzioni percepite dall'aprile 2024 in poi devono essere detratte quale aliunde perceptum.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento
(indeterminabile) e quindi: € 1.623,00 per la fase di studio, € 601,00 per la fase introduttiva, € 1.465,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce del mancato espletamento dell'interrogatorio formale e del fatto che la causa
è stata in quella stessa udienza discussa e decisa) per complessivi € 3.689,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) annulla il licenziamento intimato a e, per l'effetto, Parte_2
ordina a di reintegrare il lavoratore Controparte_1
nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti;
2) condanna a pagare in favore del Controparte_1
ricorrente l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.909,60 mensili) maturata dal giorno del licenziamento (5/4/2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici
Pag. 5 di 6 mensilità e dedotto quanto percepito dall'aprile 2024 in poi per lo svolgimento da parte del ricorrente di altra attività lavorativa, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del licenziamento;
3) condanna la datrice di lavoro al versamento, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad €
259,00, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 15/04/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 6 di 6