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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3694/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001268000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001268000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001268000 TASI 2017
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092359220000 INAIL 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001395188000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001395289000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033155100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033155100000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033155100000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055612572000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31241 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.07.2024 all'Agenzie delle Entrate, all'Agenzie delle Entrate-Riscossione, al Comune di Palermo e al Comune di Trabia, depositato in data 26.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, difeso in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) in data 20 maggio 2024 e, per mezzo della quale, viene ingiunto il pagamento delle somme iscritte a ruolo, per complessivi euro 23.280,14 a loro volta riconducibili, in parte, a precedenti cartelle di pagamento recanti imposte, sanzioni ed interessi di natura erariale (competenza dell'Agenzia delle Entrate) nonché a ruoli emessi, da altri enti locali (comune di Palermo e comune di Trabia).
Il ricorrente eccepiva essenzialmente tre ordini di motivi:
-Assenza e/o omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), da cui discenderebbe la nullità della C.P.I.
-Prescrizione e Decadenza dei crediti tributari sottesi (Imposta di Registro, TASI, TARI, IRPEF e IRAP anno 2017) per decorso dei termini.
-Nullità della C.P.I. per difetto di motivazione, in particolare per la mancata indicazione dei beni specifici su cui si intendeva iscrivere ipoteca e per vizi di merito relativi alla TARI/TASI (residenza AIRE e conseguente applicazione dell'imposta in misura ridotta). Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 04.12.2024, l'Agenzia delle
Entrate (AdE) in data 14.10.2024 e il Comune di Palermo in data 13.10.2025, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, eccependone in parte l'inammissibilità e contestandone la fondatezza nel merito.
Risulta contumace il Comune di Trabia.
La Corte in data 03.11.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla regolarità della notifica degli atti prodromici la Corte ha esaminato l'eccezione principale del ricorrente relativa all'omessa notifica degli atti presupposti rilevando che l'AdER ha prodotto in atti le prove documentali consistenti in quattro PEC con allegate cartelle di pagamento che attestano la regolare notifica delle cartelle tributarie nei confronti del Sig. Ricorrente_1. In conformità al principio giurisprudenziale consolidato la Corte rileva che la produzione in giudizio della prova dell'avvenuta notifica sana il vizio procedurale eccepito dal contribuente e avendo l'AdER fornito l'evidenza delle notifiche telematiche intervenute in data 17/02/2023, 15/05/2023 e 14/07/2023 si deve ritenere che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa debitoria.
Inoltre la Corte osserva che l'impugnazione della C.P.I. quale atto successivo è ammissibile solo per vizi propri a meno che il contribuente non dimostri di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto ma poiché le cartelle risultano validamente notificate il ricorrente non le ha impugnate tempestivamente entro i termini di legge con la conseguenza che i crediti in esse contenuti si sono consolidati e sono divenuti definitivi.
Per quanto riguarda la prescrizione e la decadenza dei crediti erariali quali IRPEF, IRAP e Imposta di
Registro il termine applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e avendo l'AdER dimostrato la notifica delle cartelle entro il 2023 tali atti hanno prodotto un effetto interruttivo.
Per il credito Imposta di Registro dell'anno 2010 la questione della prescrizione risulta superata dalla notifica della cartella nel 2023 mentre per i crediti IRPEF e IRAP dell'anno 2017 il termine di decadenza invocato dal ricorrente è disatteso poiché il ricorso non è stato proposto contro la cartella stessa ma contro un atto successivo.
Relativamente ai tributi locali TARI e TASI il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c. tuttavia l'AdER ha dimostrato la notifica delle relative cartelle che ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale e inoltre la notifica della stessa C.P.I. in data 20/05/2024 ha efficacia interruttiva rendendo l'eccezione sollevata infondata.
Sulla legittimità della C.P.I. e il difetto di motivazione la Corte accoglie l'eccezione delle parti resistenti richiamando la giurisprudenza secondo cui non esiste alcun obbligo normativo ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 per l'Agente della Riscossione di indicare specificamente i beni immobili oggetto della futura iscrizione ipotecaria nella Comunicazione Preventiva essendo quest'ultima un atto meramente prodromico e cautelare finalizzato a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente impugnando la
C.P.I. e contestandone i presupposti impositivi ha dimostrato di averne avuta piena conoscenza sanando un eventuale vizio di motivazione. Sul merito del tributo locale il ricorrente ha contestato la debenza della TARI e della TASI per gli anni
2018-2019 invocando la residenza all'estero ma il Comune di Palermo ha prodotto documentazione probatoria attestante che il contribuente ha mantenuto l'utenza elettrica e ha svolto attività di studio odontoiatrico percependo reddito di lavoro autonomo fino a fine 2019. Tale prova dimostra il mantenimento del presupposto impositivo indipendentemente dalla mera iscrizione all'AIRE che non è sufficiente a escludere l'obbligazione in presenza dell'oggettiva disponibilità dei locali idonei a produrre rifiuti e per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota ridotta la facoltà di richiederla spetta al contribuente mediante apposita istanza la cui assenza non può essere fatta valere in questa sede.
Le spese processuali seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso.
Inoltre condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti liquidate in € 1.701 oltre a spese accessorie per ciascuno dei resistenti. Nulla per il Comune di Trabia in quanto contumace.
Palermo 3.11.2025.
Il EL Il Presidente
(NO IT) (IC LO)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3694/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001268000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001268000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202400001268000 TASI 2017
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092359220000 INAIL 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001395188000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001395289000 TASI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033155100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033155100000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230033155100000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230055612572000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31241 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 569 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.07.2024 all'Agenzie delle Entrate, all'Agenzie delle Entrate-Riscossione, al Comune di Palermo e al Comune di Trabia, depositato in data 26.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, difeso in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) in data 20 maggio 2024 e, per mezzo della quale, viene ingiunto il pagamento delle somme iscritte a ruolo, per complessivi euro 23.280,14 a loro volta riconducibili, in parte, a precedenti cartelle di pagamento recanti imposte, sanzioni ed interessi di natura erariale (competenza dell'Agenzia delle Entrate) nonché a ruoli emessi, da altri enti locali (comune di Palermo e comune di Trabia).
Il ricorrente eccepiva essenzialmente tre ordini di motivi:
-Assenza e/o omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), da cui discenderebbe la nullità della C.P.I.
-Prescrizione e Decadenza dei crediti tributari sottesi (Imposta di Registro, TASI, TARI, IRPEF e IRAP anno 2017) per decorso dei termini.
-Nullità della C.P.I. per difetto di motivazione, in particolare per la mancata indicazione dei beni specifici su cui si intendeva iscrivere ipoteca e per vizi di merito relativi alla TARI/TASI (residenza AIRE e conseguente applicazione dell'imposta in misura ridotta). Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 04.12.2024, l'Agenzia delle
Entrate (AdE) in data 14.10.2024 e il Comune di Palermo in data 13.10.2025, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, eccependone in parte l'inammissibilità e contestandone la fondatezza nel merito.
Risulta contumace il Comune di Trabia.
La Corte in data 03.11.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla regolarità della notifica degli atti prodromici la Corte ha esaminato l'eccezione principale del ricorrente relativa all'omessa notifica degli atti presupposti rilevando che l'AdER ha prodotto in atti le prove documentali consistenti in quattro PEC con allegate cartelle di pagamento che attestano la regolare notifica delle cartelle tributarie nei confronti del Sig. Ricorrente_1. In conformità al principio giurisprudenziale consolidato la Corte rileva che la produzione in giudizio della prova dell'avvenuta notifica sana il vizio procedurale eccepito dal contribuente e avendo l'AdER fornito l'evidenza delle notifiche telematiche intervenute in data 17/02/2023, 15/05/2023 e 14/07/2023 si deve ritenere che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa debitoria.
Inoltre la Corte osserva che l'impugnazione della C.P.I. quale atto successivo è ammissibile solo per vizi propri a meno che il contribuente non dimostri di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto ma poiché le cartelle risultano validamente notificate il ricorrente non le ha impugnate tempestivamente entro i termini di legge con la conseguenza che i crediti in esse contenuti si sono consolidati e sono divenuti definitivi.
Per quanto riguarda la prescrizione e la decadenza dei crediti erariali quali IRPEF, IRAP e Imposta di
Registro il termine applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. e avendo l'AdER dimostrato la notifica delle cartelle entro il 2023 tali atti hanno prodotto un effetto interruttivo.
Per il credito Imposta di Registro dell'anno 2010 la questione della prescrizione risulta superata dalla notifica della cartella nel 2023 mentre per i crediti IRPEF e IRAP dell'anno 2017 il termine di decadenza invocato dal ricorrente è disatteso poiché il ricorso non è stato proposto contro la cartella stessa ma contro un atto successivo.
Relativamente ai tributi locali TARI e TASI il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 2948 n.
4 c.c. tuttavia l'AdER ha dimostrato la notifica delle relative cartelle che ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale e inoltre la notifica della stessa C.P.I. in data 20/05/2024 ha efficacia interruttiva rendendo l'eccezione sollevata infondata.
Sulla legittimità della C.P.I. e il difetto di motivazione la Corte accoglie l'eccezione delle parti resistenti richiamando la giurisprudenza secondo cui non esiste alcun obbligo normativo ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 per l'Agente della Riscossione di indicare specificamente i beni immobili oggetto della futura iscrizione ipotecaria nella Comunicazione Preventiva essendo quest'ultima un atto meramente prodromico e cautelare finalizzato a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente impugnando la
C.P.I. e contestandone i presupposti impositivi ha dimostrato di averne avuta piena conoscenza sanando un eventuale vizio di motivazione. Sul merito del tributo locale il ricorrente ha contestato la debenza della TARI e della TASI per gli anni
2018-2019 invocando la residenza all'estero ma il Comune di Palermo ha prodotto documentazione probatoria attestante che il contribuente ha mantenuto l'utenza elettrica e ha svolto attività di studio odontoiatrico percependo reddito di lavoro autonomo fino a fine 2019. Tale prova dimostra il mantenimento del presupposto impositivo indipendentemente dalla mera iscrizione all'AIRE che non è sufficiente a escludere l'obbligazione in presenza dell'oggettiva disponibilità dei locali idonei a produrre rifiuti e per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota ridotta la facoltà di richiederla spetta al contribuente mediante apposita istanza la cui assenza non può essere fatta valere in questa sede.
Le spese processuali seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso.
Inoltre condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti resistenti liquidate in € 1.701 oltre a spese accessorie per ciascuno dei resistenti. Nulla per il Comune di Trabia in quanto contumace.
Palermo 3.11.2025.
Il EL Il Presidente
(NO IT) (IC LO)