Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2009, n. 2865
CASS
Sentenza 6 febbraio 2009

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Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda "ex contractu" proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.: in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2009, n. 2865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2865
    Data del deposito : 6 febbraio 2009

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