Sentenza 6 febbraio 2009
Massime • 1
Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda "ex contractu" proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.: in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2009, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3361/2007 proposto da:
SUD FACTORING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato RANIERI VITO ANDREA, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell'avvocato MARRAFFA ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIPRIANI FRANCO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CASE DI CURA RIUNITE S.R.L.;
- intimati -
sul ricorso 6957/2007 proposto da:
CASE DI CURA RIUNITE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, ex L. n. 95 del 1979, in liquidazione, in persona del Commissario
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A presso lo studio dell'avvocato VULPETTI VALENTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDI NICOLA VITTORIO per procura a margine del ricorso, VINCENZO VITO CHIONNA per procura speciale del notaio Dott. Pietro Boero di Torino, rep. 164805 del 23/11/07, in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell'avvocato MARRAFFA ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIPRIANI FRANCESCO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
SUD FACTORING S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1036/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
uditi gli avvocati Vito Andrea RANIERI, Vincenzo Vito CHIONNA in proprio e per delega dell'avvocato Nicola Vittorio Riccardi, Franco CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1994, la s.r.l. Case di Cura TE, esercente attività di cura privata, convenne dinanzi al Tribunale di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 83.136.042.183, a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate negli anni 1989, 1991, 1992, 1993 e 1994 in regime di convenzione, nonché della somma di L. 22.967.009.560, a titolo di adeguamento delle rette relative agli anni 1990, 1992 e 1993, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione degli importi. Invocò in via subordinata l'applicazione dell'art. 2041 c.c.. La Regione resistette, sostenendo di aver già pagato una somma superiore al dovuto, in quanto le norme vigenti non consentivano il rimborso di prestazioni rese in favore di pazienti ricoverati oltre il numero dei posti autorizzati.
Nel giudizio spiegò intervento la Sud Factoring s.p.a.: affermò di essere cessionaria dei crediti della società per un importo di L. 25.826.046.224 e di avere ricevuto dalla Regione solo pagamenti parziali;
domandò che, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, la convenuta fosse condannata ad adempiere nei suoi confronti fino a concorrenza della somma di L. 14.563.026.024, di cui si professò ancora creditrice.
Il Tribunale di Bari accolse parzialmente le domande con sentenza del 27 gennaio 2004 e condannò la Regione al pagamento della somma di Euro 26.035.404 in favore della Case di Cura TE e della somma di Lire 12.812.107.969 in favore della Sud Factoring.
2.- Propose appello la Regione Puglia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'improponibilità della domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Dedusse nel merito che il Tribunale aveva errato nel porre a suo carico le complessive somme di L. 416.000.000.000 per prestazioni ulteriori rispetto ai ricoveri e di L. 67.256.556.408 per ricoveri in esubero;
affermò che esse non erano dovute neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c., per insussistenza dei relativi presupposti;
sostenne infine l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva determinato il numero di posti letto autorizzati, nonché l'esistenza di un errore di calcolo nella determinazione del dovuto, affermando altresì l'illegittimità della condanna in favore del terzo interventore.
Le appellate resistettero e la Sud Factoring propose anche appello incidentale, chiedendo il riconoscimento degli interessi legali sulla somma riconosciutale, nonché il rimborso delle spese di consulenza. Con sentenza del 17 novembre 2006 la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande fondate sulla convenzione, nonché l'improponibilità della domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c.; ha inoltre compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando solidalmente l'attrice e l'interventrice al pagamento del residuo.
Ha ritenuto che la domanda proposta dall'attrice in via contrattuale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 1, avendo ad oggetto un rapporto che, in quanto derivante da una convenzione stipulata ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 44, è qualificabile come concessione amministrativa. Ha escluso al riguardo l'applicabilità dell'art. 5 cit., comma 2, sul rilievo che la controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto alla Case di Cura TE non già per le prestazioni rese con riferimento ai posti letto autorizzati, ma per altre prestazioni (quali ricoveri brevi ed urgenti, TAC e RMN), ed implica pertanto una necessaria attività di interpretazione della convenzione e dei provvedimenti amministrativi emessi dalla Pubblica Amministrazione, ai fini della concreta individuazione della posizione delle parti nel rapporto concessorio. Ha escluso che tale conclusione contrasti con la sentenza emessa il 6 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di *Bari*, che ha declinato la giurisdizione nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della delibera con cui la Regione aveva disposto il recupero delle somme pagate per prestazioni non comprese nella convenzione, osservando che con tale decisione il giudice amministrativo s'è limitato a prendere atto dell'avvenuto ripristino in subiecta materia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., la Corte d'Appello ne ha dichiarato l'improponibilità per insussistenza del requisito della sussidiarietà, rilevando che la decisione adottata in ordine alla domanda proposta in via contrattuale non escluda la possibilità di riproporla dinanzi al giudice amministrativo. Ha infine esteso tali considerazioni all'interventrice cessionaria del credito, considerando che alla stessa erano opponibili le medesime eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente e che nella specie erano addotti fatti impeditivi del sorgere del credito.
3.- Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la Sud Factoring s.p.a. in liquidazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Regione Puglia.
Autonomamente ricorre anche la s.r.l. Case di Cura TE, articolando a sua volta tre motivi di ricorso, con l'ultimo dei quali denuncia conflitto negativo di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo;
anche a tale ricorso resiste con controricorso la Regione Puglia.
Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi vanno riuniti, essendo proposti avverso la stessa sentenza.
A) Il ricorso della s.r.l. Case di Cura TE in amministrazione straordinaria.
2.- Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero ricorso proposto dalla s.r.l. Case di Cura TE, sollevata dalla Regione controricorrente nell'assunto che, essendo stata chiesto col terzo motivo la soluzione del conflitto reale negativo di giurisdizione ed essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico atto avverso una pluralità di sentenze emesse in più procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, a fortiori esso sarebbe inammissibile quando le sentenze siano state emesse, come nella specie, nei confronti di parti parzialmente diverse.
È sufficiente ad elidere la valenza dell'argomento il corretto rilievo della stessa Regione controricorrente che la denuncia del conflitto non è un'impugnazione ma un istituto volto a consentire alla Cassazione, al di fuori del sistema dei gradi e quale organo supremo di giustizia, di assicurare il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (e, va soggiunto per quanto attiene al conflitto negativo, di consentire che una parte abbia alfine un giudice che statuisca sulla sua domanda).
L'ulteriore questione, relativa alla pure eccepita improcedibilità del ricorso per conflitto negativo per omessa richiesta di trasmissione di entrambi i fascicoli d'ufficio, evidentemente attiene al ricorso per la parte in cui ha quel contenuto (e dunque al terzo motivo) e non al ricorso per cassazione come mezzo di impugnazione di una sentenza.
3.1.- Col primo motivo di ricorso la s.r.l. Case di Cura TE (d'ora innanzi CCR) si duole - denunciando violazione a falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, e del combinato disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 1, e art. 7, comma 2 - che la corte d'appello abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande fondate sulla convenzione intercorsa tra la Regione Puglia e la stessa CCR.
Afferma che, nelle cause relative a rapporti derivanti da concessioni pubbliche, la prima delle disposizioni citate devolve al giudice ordinario le controversie concernenti il pagamento di canoni, indennità o altri corrispettivi e nega che la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, discendendo l'obbligazione pecuniaria della regione da un titolo negoziale pienamente valido ed efficace, costituito dalla convenzione stipulata secondo lo schema - tipo di cui al D.M. Sanità 22 luglio 1983, che prevedeva sia i ricoveri urgenti, sia quelli di durata inferiore alle 24 ore, sia quelli per trattamenti in ospedale diurno, rimettendo a successivi provvedimenti amministrativi la mera determinazione e liquidazione dei relativi compensi. E censura la sentenza laddove ha escluso che le suddette prestazioni fossero ab origine riconducibili al rapporto concessorio, ritenendo necessaria "una approfondita indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere nel corso del suo svolgimento"; mentre tutte le contestazioni ed eccezioni sollevate dalla Regione in merito alla fondatezza della domanda attenevano unicamente alla pretesa violazione, da parte della CCR, di particolari obblighi prescritti dal regolamento contrattuale (quali, ad esempio, gli obblighi di non accettare pazienti in soprannumero, di darne comunicazione alla ASL, etc.), nonché ai criteri di calcolo adottati per la determinazione del credito della CCR.
Nega che, nella materia che ne occupa, le controversie devolute al giudice ordinario siano identificabili esclusivamente in quelle concernenti l'incontestato quantum debeatur, sotto pena di un evidente svilimento del criterio di riparto posto dal legislatore;
e sostiene che tali conclusioni sono suffragate dalle statuizioni di cui alle sentenze di queste sezioni unite nn. 28501/2005, 14789/2005 e 12795/2005, dalle quali è consentito evincere - al contrario di quanto ha fatto la corte d'appello - che le questioni meramente interpretative della convenzione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se non interferiscono in alcun modo con l'esercizio dei poteri autoritativi dell'azienda sanitaria.
3.2.- Osserva in contrario la controricorrente Regione Puglia che "la stessa ricorrente riconosce che tutte le pretese pecuniarie si riferivano a prestazioni ospedaliere espressamente previste e disciplinate dal testo della convenzione" e che la giurisprudenza delle sezioni unite è costante nel senso che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni che richiedano accertamenti in ordine al contenuto ed alla portata delle convenzioni, ovvero alla loro validità ed efficacia (sono citate le decisioni nn. 163/1999, 122/1999, 9794/1994 e 28501/2005, l'ultima delle quali si assume impropriamente richiamata dalla ricorrente). A sostegno di tali assunti rappresenta:
a) che contenuto e portata della convenzione sono tutt'altro che pacifici, com'è dimostrato dal fatto che "gran parte della questione gravità attorno alla possibilità di conteggiare o no come dovute in forza della convenzione altre prestazioni, oltre ai ricoveri, per un importo complessivo di ben L. 416 miliardi";
b) che il tribunale aveva dovuto pronunciarsi sulla legittimità e validità non solo della convenzione ma anche di alcune circolari che la avevano interpretata (alle pagine 13 e 14 della relativa sentenza);
c) che circolari e convenzione erano state ritenute contra legem dal giudice penale, che aveva condannato per truffa gli assessori cui le circolari erano riconducibili;
d) che convenzione e decreto ministeriale ammettevano bensì i ricoveri in esubero sui posti letto convenzionati, ma li escludevano categoricamente rispetto ai posti letto autorizzati, il cui numero pacificamente coincideva, sicché appariva chiaro che, in base alla convenzione, non potevano essere pagati posti letto in esubero. 3.3.- La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Queste sezioni unite hanno di recente affermato (ASL *1 Napoli*
contro
Mas onlus, udienza del 2.12.2008), in fattispecie per molti aspetti analoga e con enunciazione che va ribadita, che "non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che, per poter decidere sulla pretesa di pagamento della concessionaria (casa di cura privata), occorra procedere alla ricognizione della portata applicativa della convenzione e di eventuali atti ulteriori, giacché tanto non implica alcun accertamento - in via principale e non meramente incidentale o delibativa - del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, ne' tanto meno si risolve in una valutazione sul modo in cui la pubblica amministrazione ha esercitato il proprio potere autoritativo".
L'affermazione è in linea con il costante orientamento di queste Sezioni unite (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 24785/08, 17929/08, 12640/08, 2273/08, la prima delle quali ha espressamente escluso che, al fine di escludere la giurisdizione, rilevi la necessità di procedere all'interpretazione di clausole contrattuali relative al corrispettivo), talora frainteso al punto da aver indotto a ritenere che addirittura la sola necessità del giudice di interpretare la convenzione (avente, com'è noto, natura di concessione) o altri atti amministrativi costituenti la fonte del credito comportino l'attrazione della controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Il che equivarrebbe ad elidere la valenza della riserva della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (posta dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, che viene ratione temporis in considerazione, benché quanto si va osservando abbia portata tendenzialmente generale a seguito della situazione determinatasi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004), giacché è quasi esclusivamente teorica l'ipotesi di una controversia che attenga ad una domanda di pagamento di una somma di denaro quale indennità, canone o corrispettivo e che tuttavia non ponga alcun problema di interpretazione dell'atto che l'obbligazione contempla. Se non altro perché la norma, intesa come regola, sia essa generale se oggetto dell'interpretazione è un enunciato legislativo (o regolamentare) o sia essa particolare se l'interpretazione concerne un enunciato negoziale o amministrativo (non regolamentare), è comunque il risultato e non l'antecedente dell'interpretazione.
Del resto, che al giudice ordinario non sia inibita l'interpretazione dell'atto che sia espressione del potere autoritativo o comunque discrezionale della pubblica amministrazione è reso palese dal potere di disapplicazione dell'atto illegittimo.
Sintomatico dei possibili equivoci in materia appare proprio il richiamo della corte d'appello e di entrambe le parti, a sostegno delle rispettive tesi, di Cass., sez. un., n. 28501/2005, la quale, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, ha testualmente affermato (a pagina 7, sub 4) che nel vigore della disciplina contenuta nella L. n. 1034 del 1971, art. 5, (nel testo anteriore alle aggiunte introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art.33) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che - senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi e senza involgere la risoluzione di questioni attinenti all'esistenza, alla durata e alla disciplina delle posizioni delle parti nell'ambito tra il privato e la p.a. - abbia ad oggetto esclusivamente pretese patrimoniali nei confronti della p.a., volte al pagamento di corrispettivi ed indennizzi relativi ad un servizio affidato al privato.
Ora, nella specie, non è chiarito in quale senso sia stata posta in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi e in particolare della convenzione;
mentre, quanto alle due circolari interpretative della convenzione (di cui a pagina 15 della impugnata sentenza della corte d'appello) si afferma solo che il primo giudice si era "persino spinto a valutarle". In definitiva la corte d'appello ravvisa la giurisdizione del giudice amministrativo perché "la controversia tra le parti comportava una necessaria interpretazione delle fonti del rapporto", perché "le pretese dell'attrice e le contestazioni della regione si fondano sull'interpretazione del testo della concessione e dei relativi provvedimenti amministrativi emessi dalla p.a." e perché "la pretesa al pagamento del corrispettivo richiede una approfondita indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere nel corso del suo svolgimento" (così la sentenza, a pagina 16). Ma tanto vale solo ad evidenziare, se mai, la complessità del caso, non anche la sussistenza dei presupposti per l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario. 4.- Col secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 276 c.p.c., anche per quanto attiene alla declaratoria di inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, avendo la corte d'appello affrontato e deciso il merito della controversia anteriormente alla questione di giurisdizione posta dalla Regione.
4.1.- Effettivamente la sentenza si diffonde lungamente in considerazioni di merito, in esito al rilievo che "l'elevato grado di confusione concettuale della decisione" del g.o.a. e "le vistose aporie che caratterizzano la motivazione della sentenza di primo grado rendono talvolta persino indecifrabile il reale decisum". E, tuttavia, rispetto alla declinatoria della giurisdizione, l'unica decisione ulteriore adottata in dispositivo è quella che concerne la domanda di ingiustificato arricchimento, dichiarata improponibile in ragione del difetto del requisito della sussidiarietà, sul rilievo che la pronuncia in rito non priva la CCR e l'interventore cessionario del credito della possibilità di agire ex contractu innanzi al giudice amministrativo.
Al di là della correttezza della conclusione in ordine ai presupposti di esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, va rilevato che la declinatoria della giurisdizione preclude al giudice ogni valutazione di merito - qual è pur sempre quella relativa alla sussistenza o no di altri rimedi idonei a rimuovere il pregiudizio subito dall'impoverito - in quanto egli si dichiara in tal modo privo della potestas iudicandi, sicché la pronuncia di improponibilità della domanda, subordinatamente proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c., per la ravvisata esistenza di una diversa azione esperibile, non è consentita al giudice che si dichiari privo di giurisdizione sulla domanda ex contractu, essendo riservata al giudice che su tale domanda abbia la potestà di decidere. La conclusione appare rafforzata dal rilievo che potrebbe altrimenti verificarsi l'inaccettabile evenienza del passaggio in giudicato della statuizione sull'improponibilità della domanda sussidiaria di arricchimento senza causa e della preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice ordinario che, dichiarato (come nella specie) munito di giurisdizione sulla domanda ex contractu, ritenga tuttavia, una volta riassunta innanzi a lui la causa, che non sussistessero i presupposti per esercitare l'azione contrattuale.
Anche la decisione sulla domanda di arricchimento senza causa va dunque caducata;
ed entro tali limiti il motivo è accolto. 5.- Il terzo motivo di ricorso col quale è denunciato - come s'è detto sopra - conflitto reale negativo di giurisdizione risulta assorbito dalla decisione sul primo motivo, che concerne la risolta questione di giurisdizione con statuizione comunque destinata ad avere un'efficacia vincolante panprocessuale.
B) Il ricorso della Sud Factoring s.p.a. in liquidazione. 6.- Anche tale ricorso è articolato in tre motivi.
7.- Col primo la ricorrente si duole che la corte d'appello abbia declinato la giurisdizione sulla domanda di pagamento della cessionaria (di parte del credito della CCR) Sud Factoring s.p.a. benché il giudice di primo grado avesse già escluso il corrispettivo delle degenze in esubero rispetto a quelle autorizzate, sicché appariva assolutamente evidente che veniva in considerazione la sola convenzione, di cui non era mai stata contestata l'esistenza e la validità.
7.1.- Benché l'argomento relativo alla portata della sentenza di primo grado sia inconferente, posto che la ricorrenza della giurisdizione va apprezzata in base alla domanda e non al decisum, il motivo va accolto per le stesse considerazioni, di carattere assorbente, svolte in ordine al primo motivo del ricorso della CCR. 8.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 105 c.p.c., nonché per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte d'appello acriticamente accolto la tesi della regione, secondo la quale l'interventore avrebbe subordinato la propria domanda all'accoglimento di quella principale, traendone il corollario per cui le ragioni che giustificano la decisione adottata (n.d.e.: sulla giurisdizione) sono estensibili anche all'interventore; l'intervento aveva invece carattere adesivo autonomo, avendo la relativa domanda lo stesso petitum e la medesima causa pretendi di quella principale, ma riguardando l'adempimento della sola parte del credito che l'attrice aveva ceduto alla Sud Factoring.
8.1.- Il motivo è assorbito dalla ravvisata giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda della cedente CCR, essendo consequenziale che nel medesimo plesso giurisdizionale si iscriva anche quella proposta dalla cessionaria (Sud Factoring) nei confronti dell'amministrazione ceduta (Regione Puglia).
9.- Assorbito è anche il terzo motivo, relativo alla violazione delle tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in punto di liquidazione delle spese processuali, poste solidamente a carico dell'interventrice benché il valore della causa, in relazione alla propria domanda, fosse notevolmente inferiore a quello della causa introdotta dalla CCR.
La cassazione della sentenza per le ragioni sopra esposte ne travolge, infatti, anche la pronuncia sulle spese.
C) Conclusioni.
10.- Conclusivamente, accolti i primi due motivi del ricorso della CCR ed il primo motivo del ricorso della Sud Factoring s.p.a. in liquidazione ed assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, la sentenza va cassata con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario a decidere sugli appelli avverso la sentenza del tribunale di Bari in data 27.1.2004.. Le parti vengono rimesse innanzi a diversa corte d'appello, che si designa in quella di Bologna, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso della s.r.l. Case di Cura TE in amministrazione straordinaria ed il primo motivo del ricorso della Sud Factoring s.p.a. in liquidazione, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, innanzi alla corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009