Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n° 850/2024
Tribunale di Prato
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA premesso che ha chiesto nei confronti di CP_1 [...]
e di la sospensione della Parte_1 Controparte_2 lettera di credito n. S213582340436 con scadenza 27.5.2024, per l'importo di USD
142.535,52; che a fondamento della domanda la società ricorrente ha dedotto (1) di aver acquistato dalla società di nazionalità cinese con ordine del 17.7.2023 e relativa fattura n.
20230713TH 46.277,80 metri di tessuto di lino greggio pronto per la tinta al prezzo di
USD 142.535,62; (2) che il contratto era stato concluso a Prato con l'intermediazione della società di nella sua qualità di Parte_2 Persona_1
rappresentante della venditrice;
(3) che la consegna era stata prevista entro la fine del mese di dicembre 2023, mentre il prezzo sarebbe stato corrisposto mediante la lettera di credito n. S213582340436 emessa da Banca Intesa San PA spa con scadenza al
15.1.2024 per la somma di USD 142.535,62; (4) che le parti avevano pattuito le caratteristiche essenziali del tessuto compravenduto, acquistato altre volte dalla società ricorrente dalla stessa venditrice;
(5) che, poiché la società cinese aveva comunicato di essere in ritardo nella produzione e di non poter rispettare il termine pattuito, la ricorrente aveva accettato lo spostamento della scadenza della lettera di credito prima al
28.4.2024 e poi al 27.5.2024; (6) che il prodotto era stato spedito dalla ricorrente ai propri clienti per la tintura;
(7) che questi ultimi, tuttavia, informavano la ricorrente che il tessuto greggio dopo la tintura si restringeva di oltre il 30%, quindi ben al di là del limite di tolleranza del 7%; (8) che, pertanto, la ricorrente aveva contestato verbalmente e con la mail del 4.4.2024 il difetto rilevato alla chiedendo la Parte_2
sospensione della lettera di credito e di poter restituire la merce difettosa;
(8) che, effettuata, una verifica, la con lettera del 10.4.2024, aveva riconosciuto Parte_2
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(9) che il perito industriale incaricato aveva confermato il difetto e con lettera del 22.4.2024 la stessa venditrice aveva autorizzato la ricorrente a restituire tutta la merce difettosa, senza tuttavia dichiarare alcunchè circa la sospensione della lettera di credito;
che con provvedimento del 24.4.2024 il precedente giudice assegnatario del procedimento ha emesso provvedimento inaudita altera parte ordinando a Intesa San
PA spa la sospensione dei pagamenti, ove non ancora eseguiti, relativi alla lettera di credito suindicata, con scadenza 27.5.2024 emessa in favore della società cinese, odierna resistente per l'importo di USD 142.535,52, fissando l'udienza per la conferma, revoca o modifica del medesimo;
che, dopo una serie di rinvii in attesa del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto nei confronti della società resistente, all'udienza del 25.3.2025, alla sola presenza della società ricorrente la stessa ha chiesto la conferma del provvedimento emesso;
valutato il perfezionamento della notificazione in Cina presso la società resistente, come certificato in atti;
ritenuto, nel merito, che la richiesta di parte ricorrente debba essere accolta;
che, in particolare, debba ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris, posto che dalla perizia asseverata allegata al ricorso appaiono effettivamente sussistenti i vizi e i difetti della merce consegnata, anche alla luce della corrispondenza con la società intermediaria, nonché alla luce dell'autorizzazione della stessa venditrice alla restituzione del prodotto consegnato (doc. 8); che deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora, potendosi ritenere che nelle more del giudizio di merito possa non essere soddisfatto l'interesse della società ricorrente alla restituzione del prezzo, considerate le difficoltà di esecuzione della futura condanna nei confronti del fornitore residente all'estero, anche alla luce dell'importo oggetto della lettera di credito;
ritenuto, infine, che la tutela richiesta appare idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza e devono essere, quindi, poste a carico della società , nella Parte_1 Parte_1
misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi);
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P.Q.M.
Visti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c., conferma il provvedimento emesso in data 24.4.2024 e, per l'effetto, ordina alla Banca
Intesa San PA spa ed alla sua filiale di Prato, via Alberti 2, la sospensione dei pagamenti relativi alla lettera di credito n. S213582340436 con scadenza 27.5.2024, emessa in favore della per l'importo Parte_1
di USD 142.535,62;
Condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 5.224,00 per compensi, euro 406,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Prato, 07/04/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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