Sentenza 8 luglio 2005
Massime • 2
La domanda concernente la pretesa di un soggetto, risultato idoneo ad un concorso, di essere assunto dall'Ente delle ferrovie dello Stato dopo la rinuncia dei vincitori che lo precedevano in graduatoria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell'art. 2, della legge n. 2248 del 1865, All. E), trattandosi di ente pubblico economico e di diritto soggettivo perfetto sorto con l'accettazione del bando di concorso seguita dal verificarsi della condizione sospensiva della vincita da parte dell'accettante, mentre il provvedimento del blocco delle assunzioni del direttore generale è conosciuto dallo stesso giudice in via incidentale.
Le decisioni sulla giurisdizione (o sulla competenza) sono definitive solo se negative, ossia ostative alla prosecuzione del processo; conseguentemente la sentenza con la quale sia affermata la giurisdizione dell'A.G.O. e siano date disposizioni per la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice competente per territorio, rientra tra le sentenze non definitive di cui all'art. 279, n. 1 e 4 del codice di rito ed è assoggettabile alla riserva facoltativa di cui al successivo art. 340, riserva (nella specie poi sciolta con l'appello avverso la sentenza definitiva) che, non richiedendo particolari forme, può rinvenirsi nell'eccezione proposta nell'atto di costituzione in sede di riassunzione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto non formata la regiudicata sulla giurisdizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2005, n. 14330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14330 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., GIÀ FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO NA in PARRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENINO MIGLIACCIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 618/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/05/05 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione dell'AGO e rimessione degli atti alla Sezione lavoro per gli ulteriori motivi di censura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Napoli depositato nell'anno 1991 IV AR LL conveniva in giudizio l'Ente ferrovie dello Stato, esponendo di essere stata dichiarata idonea all'assunzione al lavoro a seguito del superamento di un concorso e di avere inutilmente chiesto l'assunzione effettiva dopo la rinuncia dei vincitori che la precedevano in graduatoria.
Pertanto ella chiedeva che fosse accertata la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con le conseguenze patrimoniali o, in subordine, che fosse dichiarato l'obbligo del convenuto di costituire il rapporto o, ancora in subordine, che l'Ente fosse condannato al risarcimento del danno.
Costituitosi il convenuto, che deduceva essere state sospese le assunzioni con provvedimento del direttore generale in data 25 marzo 1988 ed eccepiva sia il difetto della giurisdizione ordinaria sia l'incompetenza territoriale del giudice adito, il RE accoglieva la domanda ma il Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 1997, dichiarava espressamente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nonché la competenza territoriale del giudice di Roma. Riassunta la causa dalla AR LL, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda principale e la Corte d'appello confermava nel merito la decisione con sentenza del 18 febbraio 2003, ritenendo, per quanto qui interessa, che l'affermazione della giurisdizione ordinaria, contenuta nella sentenza del Tribunale di Napoli, fosse passata in giudicato per difetto d'impugnazione.
Contro la sentenza della Corte d'appello ricorre per Cassazione la s.p.a. Rete ferroviaria italiana, succeduta alla s.p.a. Ferrovie dello Stato, a sua volta succeduta all'Ente ferrovie dello Stato. Resiste con controricorso la AR LL. Memoria della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni unite si pronunciano soltanto sul primo motivo di ricorso, contenente una questione di giurisdizione, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ..
La ricorrente contesta anzitutto l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la questione di giurisdizione è preclusa, essendo passata in giudicato la relativa pronuncia, resa dal Tribunale di Napoli e dichiarativa altresì dell'incompetenza territoriale.
L'affermazione non può essere condivisa. A norma dell'art. 50 cod. proc. civ., se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza che ha dichiarato l'incompetenza, il processo continua davanti al nuovo giudice. Ciò comporta che, per effetto della translatio iudicii, tutte le attività compiute in precedenza mantengono i loro effetti, comprese le sentenze non definitive, le quali - se di primo grado, come quella del caso di specie - possono essere impugnate immediatamente oppure attraverso il gravame differito, di cui all'art. 340 cod. proc. civ.. Il differimento può avvenire attraverso la riserva d'impugnazione, la quale deve essere manifestata entro il termine per appellare (art. 325, primo comma, cod. proc. civ.) e in ogni caso non oltre la prima udienza istruttoria successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Che poi l'affermazione della giurisdizione, seguita da una disposizione per la continuazione del processo davanti ad altro giudice competente, entri nel novero delle sentenze non definitive, assoggettate al regime di impugnazione ora indicato, risulta dall'art. 279, secondo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ.. Nè può ravvisarsi in quell'affermazione una sentenza definitiva immediatamente impugnabile, poiché le decisioni sulla giurisdizione o sulla competenza risultano definitive soltanto se negative, ossia ostative alla prosecuzione del processo (Cass. 10 gennaio 1973 n. 62, che supera la precedente Cass. 25 luglio 1962 n. 2114). Da aggiungere che la riserva d'appello, di cui all'art. 340 cit., può essere fatta con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite (art. 129 disp. att. cod. proc. civ.) e non richiede particolari forme, bastando la tempestiva manifestazione della volontà di non fare acquiescenza alla sentenza non definitiva (Cass. 11 marzo 1972 n. 715, 30 dicembre 1970 n. 2791, 10 ottobre 1968 n.
3219). Nel caso concreto l'affermazione della giurisdizione ordinaria, resa dal Tribunale di Napoli insieme alla negazione della competenza, fu seguita dalla riassunzione davanti al giudice di primo grado di Roma e nell'atto di costituzione davanti a questo la s.p.a. Ferrovie dello Stato, succeduta all'Ente omonimo, eccepì ancora ed espressamente il difetto della giurisdizione ordinaria, così implicitamente manifestando la riserva ex art. 340 cit., poi sciolta con l'appello contro la sentenza definitiva.
Si deve escludere, in definitiva, che sulla giurisdizione si sia formata la regiudicata. L'affermazione della Corte d'appello sul punto va perciò cassata, senza tuttavia che alla cassazione debba seguire un rinvio, non occorrendo alcuna ulteriore attività istruttoria (art. 384, primo comma, cod.civ.) ma essendo possibile già ora, in difformità a quanto chiesto dalla ricorrente sempre nel primo motivo, dichiarare la giurisdizione ordinaria. Si tratta infatti di diritto all'assunzione al lavoro da parte di un ente pubblico economico per effetto della vincita di un concorso, ma, secondo la ricorrente, quel diritto era stato affievolito da un provvedimento amministrativo di blocco delle assunzioni, emanato dal direttore dell'ente. Trattandosi perciò di interesse legittimo, la causa, instaurata nel 1991, apparterrebbe alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità.
La censura non è fondata.
La questione di giurisdizione dev'essere decisa secondo la normativa vigente prima del 30 giugno 1998, non attenendo a rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, successivo a quella data (art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). Trattandosi pacificamente di ente pubblico economico e di diritto soggettivo perfetto, sorto con l'accettazione del bando di concorso seguita da verificazione della condizione sospensiva (la vincita da parte dell'accettante), la giurisdizione spetta al giudice Ordinario (art. 2 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E e 2907 cod.civ.) mentre il provvedimento di blocco delle assunzioni viene conosciuto in via incidentale (art. 5 l. ult. cit.) dal medesimo giudice (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14672, 29 gennaio 2002 n. 1176, 14 dicembre 1999 n. 894). Infine, non attiene alla giurisdizione la questione relativa al contenuto del diritto soggettivo che nasce dall'offerta dal pubblico (art. 1336 cod.civ.) costituita dal bando di concorso indetto dall'ente pubblico economico (Cass. Sez. un. 10 gennaio 1986 n. 63, 29 novembre 1986 n. 7081): se di diritto all'attuazione di un rapporto di lavoro già costituito, con relativa azione di accertamento, oppure di diritto alla costituzione del rapporto, eventualmente realizzabile in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. (cfr. Cass. 19 gennaio 1985 n. 171, 6 ottobre 1995 n. 10500, 30 ottobre 2000 n. 14318). Rigettato il primo motivo di ricorso, la causa va rimessa alla Sezione lavoro per l'esame delle altre censure.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette la causa alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2005