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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 670/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tania Parte_1 C.F._1
Gaetana Gentile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Scatolone n. 9 ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Concetta Petrossi e Antonio Vinciguerra, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Petrossi, sito in Campobasso, via Garibaldi n. 54/B resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Campobasso per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 27.08.2011, essendo Controparte_1 decorsi i termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 dall'omologa della separazione consensuale, pronunciata con decreto del 5.02.2021.
Ha altresì chiesto di:
- affidare il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
- assegnare la casa coniugale al minore Per_1
1 N. R.G. 670/2022
- accertare la capacità lavorativa di entrambi i coniugi, dichiarando che nessun assegno divorzile deve essere da lui corrisposto in favore della moglie o viceversa;
- porre a suo carico un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 per il figlio minore da corrispondere entro l'ultimo giorno di ciascun mese, Per_1 riducendolo ad euro 150,00 nei mesi estivi e disponendo che il contributo non sarà dovuto (o andrà corrisposto solo proporzionalmente) per i periodi non inferiori alla settimana in cui il figlio starà con lui;
- porre a carico di entrambi i coniugi tutte le spese straordinarie necessarie per il minore, nella misura del 50% ciascuno;
- ampliare il suo diritto di visita nei confronti del figlio.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di rigettare le altre domande proposte dal ricorrente e di confermare le previsioni di cui all'accordo di separazione.
Con ordinanza presidenziale del 26.07.2022 sono state confermate le statuizioni poste alla base della separazione consensuale omologata.
Con sentenza parziale n. 73/2023 del 31.01.2023 l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
All'esito dell'udienza 20.02.2023 lo scrivente giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che il ricorrente ha dichiarato di voler accettare, al contrario della resistente.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:
- parte ricorrente ha chiesto, in via alternativa e/o subordinata rispetto al calendario di visita proposto nel ricorso introduttivo, di voler estendere il suo diritto di visita nei confronti del figlio come da calendario proposto dal G.I. nell'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.;
- parte resistente ha avanzato espressa domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, da porsi a carico del ricorrente, commisurato in euro 200,00 mensili.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
- parte ricorrente: richiamando le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, fatta eccezione per il diritto di visita del minore, in relazione al quale ha chiesto disporsi concordemente a quanto già proposto dal G.I. in sede di proposta ex art. 185 bis c.p.c.;
- parte resistente: chiedendo la conferma del provvedimento già emesso in sede di separazione consensuale e dichiarando di avere un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 28 febbraio 2025, che la impegna per n. 15 ore settimanali, con stipendio mensile di € 571,00, e di non percepire più il gettone
2 N. R.G. 670/2022
di presenza dal Comune di Campobasso, per fine mandato elettorale come consigliera comunale.
Lo scrivente giudice relatore, in data 29.11.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in pari data, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 73/2023 del 31.01.2023, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
II. Il Collegio prende preliminarmente atto della circostanza per cui le parti non controvertono circa il regime di affidamento del minore – congiunto, ad entrambi i genitori – né circa la collocazione dello stesso presso la madre, nella casa familiare sita in Campobasso, al Viale Monsignor Secondo Bologna n. 35, come già da loro concordato in sede di separazione.
Non essendo emersa alcuna circostanza ostativa rispetto al mantenimento di tale assetto, che appare certamente in linea con il prioritario interesse del minore, esso deve essere confermato anche in questa sede.
III. E' infondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in favore del figlio minore.
Si rammenta infatti che l'art. 337 sexies c.c., nel disciplinare il regime di assegnazione della casa familiare, prevede che il godimento della stessa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ma non contempla espressamente la possibilità di disporre l'assegnazione direttamente in loro favore.
Tale soluzione interpretativa è del resto esclusa, in ogni caso, dalla collocazione sistematica della norma, posta nel Libro I, Titolo IX, Capo II, relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito della crisi coniugale, nonché dal tenore letterale della norma richiamata. Considerato infatti che il diritto al godimento viene meno nel caso in cui “l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”, è chiaro che il soggetto beneficiario dell'assegnazione possa essere il solo genitore.
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
IV. Con riguardo al diritto di visita di nei confronti del figlio , Parte_1 Per_1 ossia alla questione più dibattuta tra le parti nell'ambito del presente giudizio, si osserva quanto segue.
In materia di affidamento dei minori il principio della bigenitorialità impone che il regime di collocazione e di visita sia strutturato in modo tale da assicurare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo prioritariamente conto del suo superiore interesse.
Nel caso di specie l'istruttoria espletata non ha evidenziato la ricorrenza di elementi ostativi rispetto alla possibilità di estendere il diritto di visita del padre
3 N. R.G. 670/2022
nei confronti del minore, modificando sul punto le condizioni indicate nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale, peraltro più di quattro anni fa, allorchè il minore aveva solo cinque anni.
Emerge da tutta la produzione documentale in atti il forte legame del minore sia con la madre che con il padre.
Emerge altresì la disponibilità di entrambi i genitori a farsi carico di tutte le sue esigenze, sostenendolo e accompagnandolo nel suo percorso di crescita.
La circostanza (confermata da tutti i testi di parte resistente) per cui il minore ha manifestato un iniziale atteggiamento di chiusura verso la notizia dell'imminente nascita di un fratellino (figlio di suo padre e della nuova compagna), non appare dirimente, posto che, da un lato, l'arrivo di un fratello attiva normalmente
“sentimenti di gelosia ed invidia per la paura di perdita di attenzioni e spazi emotivi” (cfr. parere reso dalla psicologa dott.ssa allegato dalla stessa parte Tes_1 resistente), e, dall'altro, non è emerso che il suddetto rifiuto emotivo sia permaso dopo la nascita del fratello.
Si osserva inoltre che le videoregistrazioni relative ai dialoghi intervenuti tra il ricorrente e il figlio (cfr. documentazione allegata, a prova contraria, alla Per_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.), hanno posto in evidenza che la volontà espressa dal minore di passare più tempo con la madre, così come confermata anche dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente e Tes_2 CP_1 non deriva da difficoltà relazionali con la figura paterna, bensì dal timore del bambino di non assicurare ai genitori le stesse tempistiche di permanenza.
Né la condizione ansiosa vissuta dal minore, che come riferito dai testi di parte resistente soffriva di dolori addominali e “si mordicchiava i polpastrelli”, è indicativa di un disagio riconducibile al rapporto con il padre, non emergendo alcun elemento che consenta di concludere univocamente in tal senso.
Del resto, la circostanza per cui il minore si mordicchiava i polpastrelli potrebbe anche essere indipendente rispetto alle problematiche familiari successive alla separazione, e derivare da altre cause, come ad esempio la morte della nonna (madre della resistente), avvenuta nell'agosto del 2023. Si vedano sul punto le dichiarazioni dell'altra nonna del minore, che ha Testimone_3 riferito di aver notato, nel settembre 2023, che il bambino aveva i polpastrelli mordicchiati, di avergli chiesto come mai lo facesse, e che il bambino le avrebbe risposto: “mi manca nonna”; ha quindi aggiunto che, successivamente a quel periodo, il minore avrebbe smesso di mordicchiarsi i polpastrelli.
Ancora, nemmeno può dirsi che la problematica di cui trattasi sia di certo emersa per la prima volta nel settembre 2023 - periodo a partire dal quale le parti, come emerge dagli atti di causa, avrebbero iniziato a “sperimentare” un ampliamento del diritto di visita secondo il calendario proposto dal G.I. nella richiamata ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.
Si vedano sul punto, ad esempio, le dichiarazioni del teste , Testimone_4 fratello di parte resistente, che ha affermato che suo nipote era solito Per_1 mordicchiarsi i polpastrelli anche prima di quel periodo.
Circa la questione dei dolori addominali dei quali il minore avrebbe sofferto (a dire del teste , amica della madre, “quando doveva andare dal Testimone_5 padre”), si osserva che la teste di parte resistente ha precisato Testimone_6
4 N. R.G. 670/2022
espressamente che, anche prima del settembre del 2023, e dunque del periodo della “sperimentazione” dell'ampliamento del diritto di visita del padre, vi erano stati altri episodi del genere.
La nonna del bambino, ha altresì precisato che il Testimone_3 bambino è in forte sovrappeso (a soli nove anni pesa già 58 kg), a causa di una alimentazione non sempre corretta, dalla quale è notorio che possano derivare dolori addominali.
Infine, non di minore importanza è il rilievo per cui le parti hanno intrapreso un percorso a sostegno della genitorialità, come risulta dalla documentazione in atti, sicché la rimodulazione in melius del diritto di visita del ricorrente nei confronti del figlio può ragionevolmente contribuire al rafforzamento dell'alleanza cogenitoriale, a tutela del suo superiore interesse.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene dunque di regolamentare i tempi e le modalità di visita conformemente al calendario già predisposto dal G.I. nella proposta conciliativa del 23.03.2023, di guisa che il relativo diritto sarà esercitato come segue:
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previa intesa Parte_1 con la madre, sempre tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del minore;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi Parte_1 infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 e, nel periodo estivo, sino alle ore 22,30;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio per due weekend al mese, Parte_1 alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,00, prelevandolo presso l'abitazione della madre, sino alla domenica sera, con obbligo di riaccompagnarlo presso la madre entro le 19.30 nel periodo scolastico ed entro le 22.30 nel periodo estivo;
- il sig. potrà, durante le settimane in cui è previsto che il minore Parte_1 trascorra il weekend con la madre, prelevarlo da scuola il mercoledì e tenerlo con sé fino al giovedì mattina, accompagnandolo a scuola;
nei periodi di chiusura scolastica il padre preleverà il bambino dalla casa coniugale all'orario da concordare con la madre, di volta in volta, sin dal mattino, per poi riaccompagnarlo presso la madre il mattino seguente;
- per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alternati, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre e, così, il primo gennaio con l'uno ed il 6 gennaio con l'altra; il restante periodo delle festività natalizie dal 28 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, ad anni alternati con l'uno e con l'altro genitore;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- il minore trascorrerà le altre festività non menzionate un anno con un genitore e il successivo con l'altro;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore verranno trascorsi con entrambi i genitori, di modo che egli possa festeggiare a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diverso ed espresso accordo tra i genitori;
- il giorno della Prima Comunione e della Cresima saranno festeggiati con entrambi i genitori;
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- il giorno del compleanno del signor del suo onomastico e la festa del papà Pt_1 verranno trascorsi sempre col padre;
allo stesso modo, il giorno del compleanno della signora del suo onomastico e la festa della mamma verranno CP_1 trascorsi sempre con la madre, con diritto per il padre di recuperare eventualmente il giorno di visita perso;
- in ordine alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre almeno 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio, e almeno 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto di ogni anno solare. Altrettanti giorni li trascorrerà solo con la madre. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno;
- entrambi i genitori provvederanno a garantire la regolare frequentazione del figlio minore con le rispettive famiglie di origine, durante i periodi che il minore trascorre con ognuno dei genitori.
V. In relazione al quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, posto a carico del padre, deve essere confermato quanto già proposto dal G.I. nella proposta conciliativa del 23.03.2023, nella quale è stato richiamato l'assetto già concordato dalle parti in sede di separazione.
continuerà dunque a versare la somma di euro 300,00 mensili Parte_1
(rivalutabile secondo gli indici ISTAT) per il mantenimento del figlio minore in favore della madre, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Per_1
Si osserva che la resistente ha chiesto di confermare sul punto quanto previsto in sede di separazione, e che lo stesso ricorrente, nelle sue conclusioni, ha fatto riferimento a tale importo, limitandosi a chiederne la riduzione ad euro 150,00 nei mesi estivi in parte trascorsi dal minore con lui per le vacanze, e di disporre la non debenza del contributo (o una sua proporzionale riduzione) per i periodi non inferiori alla settimana in cui il minore si trovi presso di lui.
La domanda non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contributo al mantenimento dei figli minori non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dall'affidatario nel mese corrispondente, bensì “la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno”, con la conseguenza per cui il genitore non affidatario non può intendersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui (Cass. n. 18869/2014, Cass. n. 12308/2007; Cass. n. 566/2001).
In merito alle spese straordinarie, sulle quali le parti non controvertono, deve invece essere confermato quanto già da loro concordato in sede di separazione.
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VI. Parte resistente, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., chiede che venga posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in suo favore, commisurato in euro 200,00 mensili.
La domanda è inammissibile, poiché tardiva, considerato che in sede di costituzione in giudizio la resistente non ha proposto alcuna domanda tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile, sicché la richiesta formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. deve essere qualificata come domanda nuova.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio in base al quale “l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività” (Cass. n. 16807/2018; Cass. n. 32146/2018).
VII. Si conferma per il resto quanto già previsto in sede di omologa della separazione consensuale, in assenza di contrasto tra le parti in relazione ad ulteriori aspetti, diversi rispetto a quelli sinora affrontati.
VIII. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in considerazione della convergenza delle stesse sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- DISPONE che il padre potrà incontrare il figlio minore Parte_1 Per_2 secondo il calendario predisposto dal G.I. nella proposta conciliativa
[...] del 23.03.2023, richiamato in parte motiva;
- RIGETTA la domanda del ricorrente avente ad oggetto la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del minore , Persona_2 già previsto in sede di separazione, e dunque PONE a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Persona_2
ISTAT, da versare alla madre entro l'ultimo giorno di Controparte_1 ciascun mese;
- PONE le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già previsto in sede di separazione;
- RIGETTA la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in favore del minore;
Persona_2
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda della resistente di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore;
7 N. R.G. 670/2022
- CONFERMA per quanto non espressamente previsto in questa sede le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale del 5.02.2021;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 670/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Tania Parte_1 C.F._1
Gaetana Gentile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, via Scatolone n. 9 ricorrente
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Concetta Petrossi e Antonio Vinciguerra, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Petrossi, sito in Campobasso, via Garibaldi n. 54/B resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Campobasso per vedersi pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 27.08.2011, essendo Controparte_1 decorsi i termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970 dall'omologa della separazione consensuale, pronunciata con decreto del 5.02.2021.
Ha altresì chiesto di:
- affidare il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
- assegnare la casa coniugale al minore Per_1
1 N. R.G. 670/2022
- accertare la capacità lavorativa di entrambi i coniugi, dichiarando che nessun assegno divorzile deve essere da lui corrisposto in favore della moglie o viceversa;
- porre a suo carico un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 per il figlio minore da corrispondere entro l'ultimo giorno di ciascun mese, Per_1 riducendolo ad euro 150,00 nei mesi estivi e disponendo che il contributo non sarà dovuto (o andrà corrisposto solo proporzionalmente) per i periodi non inferiori alla settimana in cui il figlio starà con lui;
- porre a carico di entrambi i coniugi tutte le spese straordinarie necessarie per il minore, nella misura del 50% ciascuno;
- ampliare il suo diritto di visita nei confronti del figlio.
Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di rigettare le altre domande proposte dal ricorrente e di confermare le previsioni di cui all'accordo di separazione.
Con ordinanza presidenziale del 26.07.2022 sono state confermate le statuizioni poste alla base della separazione consensuale omologata.
Con sentenza parziale n. 73/2023 del 31.01.2023 l'adito Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, rimettendo la causa sul ruolo dello scrivente giudice relatore per il prosieguo dell'istruttoria sulle questioni accessorie.
All'esito dell'udienza 20.02.2023 lo scrivente giudice relatore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che il ricorrente ha dichiarato di voler accettare, al contrario della resistente.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.:
- parte ricorrente ha chiesto, in via alternativa e/o subordinata rispetto al calendario di visita proposto nel ricorso introduttivo, di voler estendere il suo diritto di visita nei confronti del figlio come da calendario proposto dal G.I. nell'ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.;
- parte resistente ha avanzato espressa domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, da porsi a carico del ricorrente, commisurato in euro 200,00 mensili.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
- parte ricorrente: richiamando le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, fatta eccezione per il diritto di visita del minore, in relazione al quale ha chiesto disporsi concordemente a quanto già proposto dal G.I. in sede di proposta ex art. 185 bis c.p.c.;
- parte resistente: chiedendo la conferma del provvedimento già emesso in sede di separazione consensuale e dichiarando di avere un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 28 febbraio 2025, che la impegna per n. 15 ore settimanali, con stipendio mensile di € 571,00, e di non percepire più il gettone
2 N. R.G. 670/2022
di presenza dal Comune di Campobasso, per fine mandato elettorale come consigliera comunale.
Lo scrivente giudice relatore, in data 29.11.2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e ordinando la trasmissione degli atti al P.M.
Il P.M., in pari data, ha espresso parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
I. Preso atto della sentenza parziale n. 73/2023 del 31.01.2023, con cui questo Tribunale ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie.
II. Il Collegio prende preliminarmente atto della circostanza per cui le parti non controvertono circa il regime di affidamento del minore – congiunto, ad entrambi i genitori – né circa la collocazione dello stesso presso la madre, nella casa familiare sita in Campobasso, al Viale Monsignor Secondo Bologna n. 35, come già da loro concordato in sede di separazione.
Non essendo emersa alcuna circostanza ostativa rispetto al mantenimento di tale assetto, che appare certamente in linea con il prioritario interesse del minore, esso deve essere confermato anche in questa sede.
III. E' infondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in favore del figlio minore.
Si rammenta infatti che l'art. 337 sexies c.c., nel disciplinare il regime di assegnazione della casa familiare, prevede che il godimento della stessa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ma non contempla espressamente la possibilità di disporre l'assegnazione direttamente in loro favore.
Tale soluzione interpretativa è del resto esclusa, in ogni caso, dalla collocazione sistematica della norma, posta nel Libro I, Titolo IX, Capo II, relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito della crisi coniugale, nonché dal tenore letterale della norma richiamata. Considerato infatti che il diritto al godimento viene meno nel caso in cui “l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”, è chiaro che il soggetto beneficiario dell'assegnazione possa essere il solo genitore.
Di conseguenza, la domanda deve essere rigettata.
IV. Con riguardo al diritto di visita di nei confronti del figlio , Parte_1 Per_1 ossia alla questione più dibattuta tra le parti nell'ambito del presente giudizio, si osserva quanto segue.
In materia di affidamento dei minori il principio della bigenitorialità impone che il regime di collocazione e di visita sia strutturato in modo tale da assicurare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo prioritariamente conto del suo superiore interesse.
Nel caso di specie l'istruttoria espletata non ha evidenziato la ricorrenza di elementi ostativi rispetto alla possibilità di estendere il diritto di visita del padre
3 N. R.G. 670/2022
nei confronti del minore, modificando sul punto le condizioni indicate nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale, peraltro più di quattro anni fa, allorchè il minore aveva solo cinque anni.
Emerge da tutta la produzione documentale in atti il forte legame del minore sia con la madre che con il padre.
Emerge altresì la disponibilità di entrambi i genitori a farsi carico di tutte le sue esigenze, sostenendolo e accompagnandolo nel suo percorso di crescita.
La circostanza (confermata da tutti i testi di parte resistente) per cui il minore ha manifestato un iniziale atteggiamento di chiusura verso la notizia dell'imminente nascita di un fratellino (figlio di suo padre e della nuova compagna), non appare dirimente, posto che, da un lato, l'arrivo di un fratello attiva normalmente
“sentimenti di gelosia ed invidia per la paura di perdita di attenzioni e spazi emotivi” (cfr. parere reso dalla psicologa dott.ssa allegato dalla stessa parte Tes_1 resistente), e, dall'altro, non è emerso che il suddetto rifiuto emotivo sia permaso dopo la nascita del fratello.
Si osserva inoltre che le videoregistrazioni relative ai dialoghi intervenuti tra il ricorrente e il figlio (cfr. documentazione allegata, a prova contraria, alla Per_1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.), hanno posto in evidenza che la volontà espressa dal minore di passare più tempo con la madre, così come confermata anche dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente e Tes_2 CP_1 non deriva da difficoltà relazionali con la figura paterna, bensì dal timore del bambino di non assicurare ai genitori le stesse tempistiche di permanenza.
Né la condizione ansiosa vissuta dal minore, che come riferito dai testi di parte resistente soffriva di dolori addominali e “si mordicchiava i polpastrelli”, è indicativa di un disagio riconducibile al rapporto con il padre, non emergendo alcun elemento che consenta di concludere univocamente in tal senso.
Del resto, la circostanza per cui il minore si mordicchiava i polpastrelli potrebbe anche essere indipendente rispetto alle problematiche familiari successive alla separazione, e derivare da altre cause, come ad esempio la morte della nonna (madre della resistente), avvenuta nell'agosto del 2023. Si vedano sul punto le dichiarazioni dell'altra nonna del minore, che ha Testimone_3 riferito di aver notato, nel settembre 2023, che il bambino aveva i polpastrelli mordicchiati, di avergli chiesto come mai lo facesse, e che il bambino le avrebbe risposto: “mi manca nonna”; ha quindi aggiunto che, successivamente a quel periodo, il minore avrebbe smesso di mordicchiarsi i polpastrelli.
Ancora, nemmeno può dirsi che la problematica di cui trattasi sia di certo emersa per la prima volta nel settembre 2023 - periodo a partire dal quale le parti, come emerge dagli atti di causa, avrebbero iniziato a “sperimentare” un ampliamento del diritto di visita secondo il calendario proposto dal G.I. nella richiamata ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.
Si vedano sul punto, ad esempio, le dichiarazioni del teste , Testimone_4 fratello di parte resistente, che ha affermato che suo nipote era solito Per_1 mordicchiarsi i polpastrelli anche prima di quel periodo.
Circa la questione dei dolori addominali dei quali il minore avrebbe sofferto (a dire del teste , amica della madre, “quando doveva andare dal Testimone_5 padre”), si osserva che la teste di parte resistente ha precisato Testimone_6
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espressamente che, anche prima del settembre del 2023, e dunque del periodo della “sperimentazione” dell'ampliamento del diritto di visita del padre, vi erano stati altri episodi del genere.
La nonna del bambino, ha altresì precisato che il Testimone_3 bambino è in forte sovrappeso (a soli nove anni pesa già 58 kg), a causa di una alimentazione non sempre corretta, dalla quale è notorio che possano derivare dolori addominali.
Infine, non di minore importanza è il rilievo per cui le parti hanno intrapreso un percorso a sostegno della genitorialità, come risulta dalla documentazione in atti, sicché la rimodulazione in melius del diritto di visita del ricorrente nei confronti del figlio può ragionevolmente contribuire al rafforzamento dell'alleanza cogenitoriale, a tutela del suo superiore interesse.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene dunque di regolamentare i tempi e le modalità di visita conformemente al calendario già predisposto dal G.I. nella proposta conciliativa del 23.03.2023, di guisa che il relativo diritto sarà esercitato come segue:
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previa intesa Parte_1 con la madre, sempre tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del minore;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi Parte_1 infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 e, nel periodo estivo, sino alle ore 22,30;
- il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio per due weekend al mese, Parte_1 alternati con la madre, dal venerdì alle ore 18,00, prelevandolo presso l'abitazione della madre, sino alla domenica sera, con obbligo di riaccompagnarlo presso la madre entro le 19.30 nel periodo scolastico ed entro le 22.30 nel periodo estivo;
- il sig. potrà, durante le settimane in cui è previsto che il minore Parte_1 trascorra il weekend con la madre, prelevarlo da scuola il mercoledì e tenerlo con sé fino al giovedì mattina, accompagnandolo a scuola;
nei periodi di chiusura scolastica il padre preleverà il bambino dalla casa coniugale all'orario da concordare con la madre, di volta in volta, sin dal mattino, per poi riaccompagnarlo presso la madre il mattino seguente;
- per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alternati, il minore trascorrerà il giorno della vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre e, così, il primo gennaio con l'uno ed il 6 gennaio con l'altra; il restante periodo delle festività natalizie dal 28 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio, ad anni alternati con l'uno e con l'altro genitore;
- per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- il minore trascorrerà le altre festività non menzionate un anno con un genitore e il successivo con l'altro;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore verranno trascorsi con entrambi i genitori, di modo che egli possa festeggiare a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diverso ed espresso accordo tra i genitori;
- il giorno della Prima Comunione e della Cresima saranno festeggiati con entrambi i genitori;
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- il giorno del compleanno del signor del suo onomastico e la festa del papà Pt_1 verranno trascorsi sempre col padre;
allo stesso modo, il giorno del compleanno della signora del suo onomastico e la festa della mamma verranno CP_1 trascorsi sempre con la madre, con diritto per il padre di recuperare eventualmente il giorno di visita perso;
- in ordine alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre almeno 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio, e almeno 10 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto di ogni anno solare. Altrettanti giorni li trascorrerà solo con la madre. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo con la madre, entro il 15 giugno di ogni anno;
- entrambi i genitori provvederanno a garantire la regolare frequentazione del figlio minore con le rispettive famiglie di origine, durante i periodi che il minore trascorre con ognuno dei genitori.
V. In relazione al quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, posto a carico del padre, deve essere confermato quanto già proposto dal G.I. nella proposta conciliativa del 23.03.2023, nella quale è stato richiamato l'assetto già concordato dalle parti in sede di separazione.
continuerà dunque a versare la somma di euro 300,00 mensili Parte_1
(rivalutabile secondo gli indici ISTAT) per il mantenimento del figlio minore in favore della madre, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Per_1
Si osserva che la resistente ha chiesto di confermare sul punto quanto previsto in sede di separazione, e che lo stesso ricorrente, nelle sue conclusioni, ha fatto riferimento a tale importo, limitandosi a chiederne la riduzione ad euro 150,00 nei mesi estivi in parte trascorsi dal minore con lui per le vacanze, e di disporre la non debenza del contributo (o una sua proporzionale riduzione) per i periodi non inferiori alla settimana in cui il minore si trovi presso di lui.
La domanda non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c., che nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il contributo al mantenimento dei figli minori non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dall'affidatario nel mese corrispondente, bensì “la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno”, con la conseguenza per cui il genitore non affidatario non può intendersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui (Cass. n. 18869/2014, Cass. n. 12308/2007; Cass. n. 566/2001).
In merito alle spese straordinarie, sulle quali le parti non controvertono, deve invece essere confermato quanto già da loro concordato in sede di separazione.
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VI. Parte resistente, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., chiede che venga posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in suo favore, commisurato in euro 200,00 mensili.
La domanda è inammissibile, poiché tardiva, considerato che in sede di costituzione in giudizio la resistente non ha proposto alcuna domanda tesa al riconoscimento dell'assegno divorzile, sicché la richiesta formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. deve essere qualificata come domanda nuova.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio in base al quale “l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività” (Cass. n. 16807/2018; Cass. n. 32146/2018).
VII. Si conferma per il resto quanto già previsto in sede di omologa della separazione consensuale, in assenza di contrasto tra le parti in relazione ad ulteriori aspetti, diversi rispetto a quelli sinora affrontati.
VIII. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., sia in considerazione della convergenza delle stesse sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così decide:
- DISPONE che il padre potrà incontrare il figlio minore Parte_1 Per_2 secondo il calendario predisposto dal G.I. nella proposta conciliativa
[...] del 23.03.2023, richiamato in parte motiva;
- RIGETTA la domanda del ricorrente avente ad oggetto la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore del minore , Persona_2 già previsto in sede di separazione, e dunque PONE a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Persona_2
ISTAT, da versare alla madre entro l'ultimo giorno di Controparte_1 ciascun mese;
- PONE le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già previsto in sede di separazione;
- RIGETTA la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in favore del minore;
Persona_2
- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda della resistente di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore;
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- CONFERMA per quanto non espressamente previsto in questa sede le statuizioni rese in sede di omologa della separazione consensuale del 5.02.2021;
- DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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