Articolo 53 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 52Articolo 54
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1 agosto 1931
Art. 53.

Possono essere inscritti:

a) alla quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola di avviamento al lavoro, purche' superino un esame di idoneita' in italiano, latino e matematica;

b) alla seconda classe delle sezioni agraria, industriale e commerciale del corso superiore dell'istituto tecnico i licenziati dalla scuola tecnica a corrispondente indirizzo, purche' superino uno speciale esame di idoneita' sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale;

c) alla seconda classe della scuola di magistero professionale per la donna, coloro che siano provviste del diploma di maturita' o di abilitazione conseguito in una scuola media di secondo grado, e superino uno speciale esame di idoneita' sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931