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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 5291/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.5.2022, iscritto al n. 3989/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva ) con sede in Acerra, C.so Italia n.157, in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappr.te legale p.t., ing. rappr.to e difeso dall'avv. Sergio Turrà (c.f. Parte_2 [...]
), presso il quale elett.te domicilia in Napoli, Via G. Sanfelice n.24, C.F._1
appellante nei confronti di
, (p. iva ), con sede legale in Frattamaggiore, Controparte_1 P.IVA_2
Via M. Lupoli n. 27, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv.
Guglielmo Ara (c.f. ), elettivamente domiciliato presso la sede CodiceFiscale_2 dell'avvocatura in Frattamaggiore, Via P.M. Vergara,
non costituita, Controparte_2
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 26.9.2022, la ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte la sentenza n. 5291/2022, pubblicata in data 27.5.2022, con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la sua domanda, proposta nei confronti della e dell' , Controparte_2 Parte_3 di pagamento dell'importo di 239.794,12 € a titolo di residuo corrispettivo dello svolgimento di prestazioni di emergenza-urgenza rese nell'anno 2013, giusta accordo intervenuto il 31.7.2011 con il
Commissario ad Acta per il piano di rientro sanitario, nel quale era previsto un incentivo aggiuntivo annuo di 800.000,00 € da quantificare tuttavia nella maggior somma definita in misura pari al 15% del valore totale dei DRG per le prestazioni di alta specialità prodotto nell'esercizio.
Il Tribunale infatti, aveva rilevato che il contratto sottoscritto tra le parti e relativo alle prestazioni da erogarsi nell'anno 2013 aveva individuato un tetto di spesa pari a 35.678.940,00 € comprensivo delle maggiorazioni previste dall'accordo del 31.7.2011; che in detto accordo l'incentivo era stato quantificato in 800.000,00 € e in misura percentuale pari al 15% del valore totale dei DRG ma tale percentuale era solo un parametro per individuare la premialità e l'incentivazione, fermo restando il limite massimo di 800mila €, già corrisposto;
che non vi erano i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2041 c.c..
Proponeva appello, come detto, la censurando come apodittica, Parte_1 immotivata e non rispondente alla volontà delle parti l'interpretazione dell'accordo del 31.7.2011, laddove l'incentivo era stabilito a percentuale e l'importo di 800.000,00 € era stato considerato quale importo minimo riconoscibile;
con un secondo motivo sostenendo l'applicabilità del disposto dell'art. 2041 c.c. e con un terzo motivo instando quantomeno per una compensazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la sola , contestando la fondatezza dell'appello e Parte_3
concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 18.6.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della ritualmente Controparte_2
convenuta in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Appare opportuno riportare la motivazione resa dal primo giudice, che ha interpretato la clausola contrattuale nel senso della indicazione dell'importo di 800mila € quale importo massimo riconosciuto per la specialità delle prestazioni e l'incentivazione. Ha affermato il Tribunale, dopo aver riportato il testo dell'accordo, che “Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la clausola in questione, pur nella sua articolata formulazione, appare assolutamente chiara nell'indicare in €.800.000 il limite massimo dell'incentivo riconoscibile in favore della casa di cura attrice. Ed invero, vi si legge che all'attrice “sarà riconosciuto un incentivo aggiuntivo annuo ... di euro 800.000,00”, affermazione, questa, che impone di ritenere che i criteri di calcolo successivamente dettati siano indicati al fine di contemplare una eventuale ridefinizione - esclusivamente in minus - dell'incentivo stesso. Non può, quindi, condividersi quanto affermato dall'attrice, che pretenderebbe di applicare i criteri di calcolo dettati dalla clausola in precedenza richiamata, anche nell'ipotesi in cui - come nella specie – essi conducano ad una quantificazione in misura superiore all'importo graniticamente indicato dalla suddetta pattuizione”.
A fronte di questa motivazione, che la Corte ritiene essere condivisibile in quanto fondata sulla interpretazione letterale dell'accordo, che quantifica in misura precisa l'importo per l'incentivazione riconosciuto alle due case di cura, indicando solo successivamente un parametro percentuale di quantificazione, in relazione al valore totale del DRG per prestazioni di alta specialità prodotto nell'esercizio, evidentemente da utilizzare in minus ma senza oltrepassare l'importo precisamente quantificato, parte appellante ha insistito per una propria, diversa interpretazione dell'accordo che non trova però rispondenza nel tenore dell'accordo stesso e non appare quindi idonea a minare la motivazione resa dal Tribunale.
E' infondato altresì il motivo di appello, con il quale è richiesto il pagamento delle somme a titolo quantomeno di indebito arricchimento. Anche in tal caso è opportuno richiamare la sentenza di primo grado che ha affermato, tra l'altro, che “La tesi in tal guisa sostenuta appare invero singolare, giacché nella specie viene in rilievo un importo avente una ratio premiale, come espressamente affermato proprio dalla ricorrente, a fronte di prestazioni già remunerate secondo la normativa vigente, ciò che non consente di ravvisare alcun arricchimento da parte dell'amministrazione, né un corrispettivo depauperamento dell'attrice. D'altronde, è noto che l'azione ex art.2041 c.c. ha carattere residuale, onde non è esperibile in ipotesi, quale quella che ne occupa, in cui il titolo azionato ha natura negoziale. Infine, quanto alle pretese eccedenti il tetto di spesa, secondo la prevalente giurisprudenza non può mai ritenersi sussistente il requisito dell'arricchimento per
l'amministrazione sanitaria, posto il bilanciamento che una qualsivoglia struttura gestoria territoriale deve salvaguardare con riferimento alla conservazione delle risorse disponibili per tutte le esigenze istituzionali”.
La espressa indicazione, nell'accordo, che tale compenso costituisce una “premialità” e non una componente della tariffa e la mancanza di allegazione dell'impoverimento, nella sua quantificazione, con la richiesta invece del pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c. dell'intero importo asseritamente contrattuale, impongono il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come correttamente disposto anche in primo grado,
e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con compensi pressochè vicini ai minimi di tariffa, attesa la vicenda processuale, ed esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5291/2022, in Parte_1
contraddittorio con la e la così provvede: Parte_3 Controparte_2
1) Dichiara la contumacia della Controparte_2
2) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata. Parte
3) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 5.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 3.9.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo