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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/08/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione specializzata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2177/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Tito Lívio Zambecari, numero 456, appartamento 204, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
CAP 90450-230, Brasile;
-
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Arthur Rocha, numero 530, appartamento 302, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP
90450-230, Brasile;
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Tito Lívio Zambecari, numero 456, appartamento 204, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
CAP 90450-230, Brasile, tutti rappresentati e difesi, giusta procure allegate al ricorso introduttivo dall'Avv. Sara Brazzini, con studio in Firenze, Via della Bellariva n. 26.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...] l'[...], emigrato in Controparte_4
Brasile, con la moglie, con la quale si era sposato in Italia, , mai Persona_1
naturalizzatosi cittadino brasiliano e che mai ha perso la cittadinanza italiana cosi trasmettendola ai suoi discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_2
preliminarmente la sospensione del giudizio e senza di fatto contestare, nel merito, la domanda.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°° Preliminarmente deve respingersi l'istanza di sospensione proposta dal , Controparte_2
dovendosi dare atto della circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.
142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di
Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che in data 1.6.1878, nasceva nel Comune di Leonforte (EN) CP_4
, emigrato in Brasile con la moglie, mai naturalizzatosi cittadino
[...] Persona_1
brasiliano così mantenendo la cittadinanza italiana. Dalla predetta unione nasceva in
Brasile, il 14/8/1905, , la quale in data 30.1.1937, in Brasile, si univa in Parte_3
matrimonio con . Dalla loro unione nasceva in data 6.8.1941, in Brasile, Persona_2 nasceva la quale a sua volta, in data 30.1.1962, in Brasile, si univa in Persona_3 matrimonio con e dalla cui unione nasceva, in data 24.12.1969, in Controparte_5
Brasile, odierna ricorrente. Infine in data 4.11.1994, in Brasile, Parte_1
si univa in matrimonio con e dalla loro Parte_1 Controparte_6
unione nasceva in data 7.5.1995, in Brasile, e poi in data 14.9.2005, Controparte_1
, anch'essi odierni ricorrenti. Parte_2
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ai suoi discendenti. Parte_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_2
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_2
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 22 agosto 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione specializzata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Calogero D. Cammarata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2177/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Tito Lívio Zambecari, numero 456, appartamento 204, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
CAP 90450-230, Brasile;
-
, nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Arthur Rocha, numero 530, appartamento 302, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CAP
90450-230, Brasile;
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Tito Lívio Zambecari, numero 456, appartamento 204, città di Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
CAP 90450-230, Brasile, tutti rappresentati e difesi, giusta procure allegate al ricorso introduttivo dall'Avv. Sara Brazzini, con studio in Firenze, Via della Bellariva n. 26.
Ricorrenti
Contro
, in persona del difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura dello Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 20.11.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_2
della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dell'antenato cittadino italiano, , nato a [...] l'[...], emigrato in Controparte_4
Brasile, con la moglie, con la quale si era sposato in Italia, , mai Persona_1
naturalizzatosi cittadino brasiliano e che mai ha perso la cittadinanza italiana cosi trasmettendola ai suoi discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo volersi disporre Controparte_2
preliminarmente la sospensione del giudizio e senza di fatto contestare, nel merito, la domanda.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 30.04.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°° Preliminarmente deve respingersi l'istanza di sospensione proposta dal , Controparte_2
dovendosi dare atto della circostanza per cui la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.
142/2025 depositata il 31/7/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di
Milano ed ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del medesimo articolo sollevate dal Tribunale di Roma.
Ulteriormente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul unto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “ lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/372025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
In punto di diritto deve richiamarsi il principio di recente affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che in data 1.6.1878, nasceva nel Comune di Leonforte (EN) CP_4
, emigrato in Brasile con la moglie, mai naturalizzatosi cittadino
[...] Persona_1
brasiliano così mantenendo la cittadinanza italiana. Dalla predetta unione nasceva in
Brasile, il 14/8/1905, , la quale in data 30.1.1937, in Brasile, si univa in Parte_3
matrimonio con . Dalla loro unione nasceva in data 6.8.1941, in Brasile, Persona_2 nasceva la quale a sua volta, in data 30.1.1962, in Brasile, si univa in Persona_3 matrimonio con e dalla cui unione nasceva, in data 24.12.1969, in Controparte_5
Brasile, odierna ricorrente. Infine in data 4.11.1994, in Brasile, Parte_1
si univa in matrimonio con e dalla loro Parte_1 Controparte_6
unione nasceva in data 7.5.1995, in Brasile, e poi in data 14.9.2005, Controparte_1
, anch'essi odierni ricorrenti. Parte_2
Nella linea genealogica sopra brevemente riassunta si registra una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale da ai suoi discendenti. Parte_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L. 555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione : “Per effetto delle sentenze della Corte Cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.
In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n.
555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ. 2009 n.
4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
E' dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_2
della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_2
integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso il 22 agosto 2025.
IL GIUDICE
Calogero D. Cammarata