Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9372/2022 promossa
DA
C.F. residente in [...] C.F._1
Cesare Battisti n. 23, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. MONICA CONFALONIERI
C.F. , come da nomina effettuata in data 7.10.2020 dal Giudice Tutelare presso C.F._2
il Tribunale di Monza, elettivamente domiciliata in Cinisello Balsamo, via Giovanni Frova n. 34 presso lo studio dell'Avv.ssa Chiara Trabace che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._3
n. 3, elettivamente domiciliata in Monza, via M. Buonarroti n. 34 presso lo studio dell'Avv. Antonella
Crippa che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Corresponsione indennità di occupazione in favore del comproprietario.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 20.11.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE
“In via principale nel merito:
pagina 1 di 8
a corrispondere in favore della Sig.ra l'importo di Euro 3.414,40.
[...] Parte_1
oltre alle successive mensilità maturande fino alla conclusione del giudizio ola maggiore somma ritenuta di giustizia o nella misura che verrà quantificata mediante l'espletamento di CTU.
- In via istruttoria: con riserva di ogni e più ampia istanza istruttoria.
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze inerenti al presente Giudizio”.
PER LA CONVENUTA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) In via preliminare: accertare il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e quindi si chiede di sospendere il procedimento, dare termine di 15 giorni al fine di accedere alla Mediazione
Obbligatoria, e/o in ogni caso trattandosi di relazioni di famiglia ritenere di sospendere il procedimento ed invitare le parti ad accedere alla Mediazione facoltativa;
2) In via preliminare e di merito rigettare la domanda perché carente dal punto di vista del presupposto essenziale dell'azione, ossia l'integrazione della legittimazione attiva esperita nell'interesse autentico della Disabile, infatti è assente ogni tentativo di raccogliere con una convocazione avanti al G.T. competente la volontà dell'Amministrata o la conoscenza da parte dell'Amministrata dell'azione legale contro la sorella;
CP_1
2) nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2022 l'Avv. Monica Confalonieri, nella qualità di amministratore di sostegno di come da autorizzazione rilasciata dal giudice Parte_1
tutelare del Tribunale di Monza in data 14.12.2021, ha convenuto in giudizio la sorella dell'amministrata, per sentirla condannare alla corresponsione in favore di quest'ultima, CP_1
limitatamente alla quota di 1/5 del diritto di comproprietà, dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Cinisello Balsamo, via Monte Sabotino n. 3, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 51, particella 133, subalterno 48, intestato per le rimanenti quote di 1/5 cadauno in favore dei fratelli e co-detenuto dall'amministrata unitamente a Pt_2 Per_1 Per_2 CP_1 CP_1 dall'anno 2003 sino al mese di marzo 2020 e da tale data in poi detenuto in via esclusiva da quest'ultima.
pagina 2 di 8 Al fine di suffragare la fondatezza della domanda proposta dedotto:
- che, vista la condizione di salute dell'amministrata, affetta da ritardo mentale, e stante l'elevata conflittualità con la sorella e la difficile convivenza aggravatasi nell'anno 2014, a seguito della morte della madre all'epoca convivente unitamente alle figlie all'interno dell'immobile, dall'anno 2015 aveva iniziato a frequentare la cooperativa sociale “Eureka” con sede in Vedano al Lambro, viale Cesare Battisti n. 23, inizialmente partecipando ad un percorso di sostegno durante i fine settimana ed i periodi di vacanza;
- che, a decorrere dall'anno 2020, la sorella aveva segnalato ai fratelli e ai servizi sociali CP_1
del Comune di Cinisello Balsamo la propria fatica nel gestirla, affermando essere diventata esigente, gelosa nei confronti del nipote convivente ed aggressiva, nonché irritabile, e, per tali ragioni, aveva chiesto la revoca dell'incarico di amministratore di sostegno precedentemente conferitole ed assunto sino a quella data;
- che, in un tale contesto e stante l'intensificarsi del rapporto conflittuale tra le sorelle, in data
7.3.2020 l'amministrata era stata definitivamente inserita presso la cooperativa sociale
“Eureka”, con conseguente spontaneo rilascio dell'immobile, e in data 7.10.2020 il giudice tutelare aveva provveduto a nominare quale nuovo amministratore di sostegno l'avv. Monica
Confalonieri mentre il successivo 14.2.2021 aveva disposto che l'amministratore di sostegno stipulasse un contratto di locazione per il futuro con l'attuale occupante e richiedesse a , CP_1
pro quota, l'indennità di occupazione sine titulo spettante alla procedura dalla data in cui aveva iniziato ad occupare l'immobile in via esclusiva con conseguente recupero, in ogni caso, della somma di € 2.454,10, pari a quella maturata dal mese di marzo 2020 sino a quello di gennaio
2022.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda proposta nei propri CP_1
confronti ed eccependo comunque, preliminarmente, il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e che né lei né la sorella erano mai state preventivamente convocate innanzi al giudice tutelare al fine di conoscere le determinazioni di quest'ultima in ordine all'instaurazione della presente azione giudiziale e la sua effettiva opportunità e convenienza.
Acquisita la documentazione prodotta, assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. e rigettati i due capitoli di prova orale articolati dall'attrice, all'udienza del
20.11.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 3 di 8 IN DIRITTO
Come sommariamente esposto nella superiore premessa la presente controversia ha esclusivamente ad oggetto la richiesta, avanzata dall'amministratore di sostegno di affetta da Parte_1
disabilità cognitiva, preventivamente autorizzata in tal senso dal giudice tutelare presso il Tribunale di
Monza, volta ad ottenere un'indennità di occupazione per il mancato utilizzo ed il godimento della propria quota di contitolarità, pari a 1/5, dell'immobile sito in Cinisello Balsamo, via Monte Sabotino
n. 3, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 51, particella 133, subalterno 48, che le parti hanno co-detenuto, dall'anno 2003 e sino al mese di marzo 2020, allorquando l'attrice lo ha
“spontaneamente” rilasciato asseritamente a causa dell'intollerabilità della convivenza tra le due sorelle.
Prima di esaminare il merito occorre, però, pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Iniziando dal mancato esperimento del tentativo di mediazione, sebbene non si trattasse di una domanda soggetta al tentativo obbligatorio previsto dall'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, il Tribunale ne aveva comunque rilevato l'opportunità stante la possibilità in quella sede di coinvolgere gli altri fratelli sicché all'udienza del 2.03.2023 parte attrice era stata invitata a depositare la domanda nei successivi 15 giorni.
La domanda è stata ritualmente presentata presso l'organismo di conciliazione dell'Ordine degli
Avvocati di Monza con esito purtroppo negativo, come da verbale prodotto dalla richiedente con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
Per ciò che concerne, invece, l'eccezione relativa alla mancata comparizione dell'attrice innanzi al giudice tutelare “al fine di verificare l'eventuale volontà e comprensione dell'azione legale contro la sorella con cui aveva vissuto e che l'aveva accudita”, si trattava con tutta evidenza di una valutazione discrezionale dell'organo giudicante, il quale non ha ritenuto imprescindibile sentire l'amministrata prima di autorizzare l'instaurazione della lite, ritenendola evidentemente rispondere al suo esclusivo interesse.
D'altro canto, l'amministratore di sostegno è quella figura istituita per tutelare i soggetti che, a causa di una infermità mentale o fisica, non sono in grado di assumere in via autonoma e consapevole quelle decisioni idonee ad incidere sulla loro vita quotidiana, avendo il compito di tutelate gli interessi del soggetto sottoposto alla procedura, agendo nell'esclusivo interesse di quest'ultimo e sotto la supervisione del giudice tutelare il cui intervento è funzionale ad assicurare la maggiore tutela possibile di un soggetto che, non essendo del tutto capace di intendere e di volere, non perde però del tutto la propria capacità di autodeterminarsi.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie l'amministratore di sostegno, Avv.ssa Confalonieri, ha semplicemente adempiuto al proprio ruolo di tutore degli interessi dell'amministrata, assicurando che le decisioni e le azioni intraprese nell'ambito dell'amministrazione di sostegno fossero in linea con le esigenze e la miglior tutela dei diritti della persona assistita. Per di più, spettava al giudice tutelare valutare se ed in che misura, ai fini della proposizione di una ben determinata azione giudiziale, fosse necessario preventivamente coinvolgere l'amministrata, nel caso di specie evidentemente ritenuta superflua e priva di rilevanza presumibilmente anche a causa della situazione conflittuale in essere tra le sorelle.
Effettuata tale doverosa premessa e venendo all'esame del merito, al fine di comprendere se la convenuta sia effettivamente tenuta a corrispondere alla sorella la somma di € 3.414,40 quale ristoro per la privazione dell'utilizzo pro-quota dell'immobile occorre necessariamente partire dal dato normativo, ovverosia dall'art. 1102 c.c., che consente al comproprietario di utilizzare e godere della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), vietando, piuttosto, di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il proprio diritto e negando, quindi, che l'utilizzo del singolo comproprietario possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti gli altri (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n. 7019/2019).
Secondo quest'interpretazione, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio a danno degli altri che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo ove gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia stato consentito.
Pertanto, il comproprietario che, ne corso del periodo in cui si è protratta la comunione, abbia goduto dell'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri comunisti deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro-quota del bene comune, i frutti civili (quale corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri e che è normalmente individuabile nel canone di locazione dell'immobile).
Ciò in quanto, il titolo giustificativo del godimento esclusivo “solitario” del bene comune viene meno, per l'appunto, (solo) quando la destinazione ne venga alterata o, comunque, venga impedito il pari uso agli altri partecipanti alla comunione: solo in questi casi si configura un vero e proprio abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102 c.c. e, dunque, un atto illecito che legittima ciascuno dei partecipanti esclusi ad esercitare lo ius prohibendi al fine di ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno inteso come effetto della pagina 5 di 8 diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto del diritto di comproprietà (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass. Civ., Sez. II, 3 dicembre 2010, n.
24647; Cass. Civ., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036).
Ne consegue che, solo qualora risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto da parte di uno o più comproprietari delle facoltà dominicali di godimento e di disposizione del bene comune, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. a seguito dell'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad un'utilizzazione personale ed esclusiva, con conseguente privazione pro-quota della disponibilità del bene in favore dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il vantaggio interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
Condizioni, queste ultime, che, a ben vedere, non sono state sufficientemente documentate nel caso in esame.
Non emerge, infatti, dagli atti prodotti nel corso del giudizio che sia stata Parte_1
effettivamente “spogliata” dalla sorella della facoltà, promanante dal diritto di comproprietà, di continuare a godere del bene comune.
E se è vero che il suo collocamento presso la cooperativa sociale “Eureka” è stato ritenuto dagli organi della procedura rispondere maggiormente all'interesse dell'amministrata essendo divenuta particolarmente conflittuale la convivenza con la sorella, non può certamente negarsi che il miglioramento delle condizioni psico-fisiche di sia anche - se non soprattutto - Parte_1
riconducibile alla maggiore attenzione che una struttura specializzata può offrire per soddisfare a trecentosessanta gradi i bisogni, non solo primari, dei propri ospiti.
D'altro canto, è proprio ciò che si evince dalla relazione prodotta dall'attrice al documento n. 7, che certifica come dall'inserimento nella struttura avvenuto a decorrere dal 7 Marzo del 2020 la situazione psico-fisica dell'amministrata sia via via migliorata e ancor di più lo è stata a decorrere dal mese di ottobre 2022, allorquando la cooperativa si è trasferita ad Albiate e è stata inserita all'interno Pt_1
di un appartamento che condivide con altri ospiti.
Dello stesso tenore è per di più la stessa perizia predisposta dalla dott.ssa consulente nominato Per_3
dal giudice tutelate del Tribunale di Monza, che ha ritenuto che la comunità fosse l'ambiente più idoneo per suggerendo altresì un ampliamento del diritto di visita dei fratelli nei weekend e Pt_1
nelle festività.
Ma, a ben vedere, una decisione etero-assunta, seppur nell'interesse dell'amministrata, non può automaticamente comportare un maggiore onere economico per l'unica comproprietaria rimasta,
pagina 6 di 8 peraltro com'era suo diritto e, per di più, con il consenso di tutti gli altri fratelli, all'interno del bene comune, a maggior ragione se si considera che anche sta provando a reperire un altro CP_1
immobile, avendo pacificamente presentato domanda di assegnazione di un alloggio popolare ed essendo più che verosimile, stante l'ISE prodotto, la presenza di un minore all'interno del proprio nucleo familiare ed il minimo reddito posseduto, che sia utilmente collocata in graduatoria.
Ma, anche a prescindere da tali valutazioni, non emerge dagli atti e dai documenti prodotti che la convenuta abbia mai inteso lucrare e trarre un indebito profitto ai danni della sorella, non avendo minimamente inciso sull'allontanamento di quest'ultima dall'abitazione comune e, comunque, ben potendo ciascun comunista, ivi compresa seppur per il tramite della procedura, Parte_1
autonomamente valutare se sciogliere lo stato di comunione in essere così da percepire il controvalore dell'immobile corrispondente alla propria quota.
Ma, a ben vedere, la domanda risarcitoria proposta, pur infondata nell'an, non è stata neppure sufficientemente suffragata sotto il profilo del quantum debeatur, essendosi l'attrice limitata ad indicare quale presumibile indennità di occupazione dovutale la somma di € 5,50 al mq. ricavata sulla base dei valori medi OMI e moltiplicata per la superficie catastale dell'immobile, pari a mq. 97, come si evincerebbe dalla visura catastale prodotta al documento n. 2, senza però minimamente allegare ulteriori elementi idonei a consentire al Tribunale di valutare se il parametro utilizzato fosse coerente con la stato dell'immobile e, quindi, concretamente utilizzabile, in tutto o anche solo in parte.
Né vale colmare una tale lacuna di allegazione, prim'ancora che probatoria, il richiamo all'art 115
c.p.c., ovverosia al principio di non contestazione che consente di ritenere provati i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra costituitasi, sia perché la contestazione è presente ed estesa all'an ed al quantum della pretesa azionata dall'attrice sia perché sarebbe stato, in ogni caso, necessario produrre tutti quegli elementi documentali, quali a mero titolo esemplificativo riproduzioni fotografiche sia esterne della zona che interne dell'immobile, idonei a consentire una rappresentazione quanto più possibile fedele dello stato dell'immobile al fine di non sminuire, rendendola eccessivamente generica ed esplorativa, la rilevanza di ammettere una CTU volta ad individuarne il più probabile valore locativo del bene comune.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda proposta va rigettata.
Non si ritengono, tuttavia, sussistenti le condizioni per l'applicazione del principio di soccombenza se si considera che la valutazione di merito effettuata in questa sede non era immediatamente percepibile e, anzi, ragionevolmente suscettibile anche di una diversa interpretazione alla luce della perizia espletata nell'ambito del procedimento di amministrazione.
pagina 7 di 8 Come da separato decreto si provvede alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'Avv.ssa
Antonella Crippa, difensore della parte convenuta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza;
Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di e dichiara Parte_1 CP_1
integralmente compensate tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute;
- provvede come da separato provvedimento alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'Avv.ssa Antonella Crippa, difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Monza in data 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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