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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/01/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1086/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
COGNI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 15 29121 PIACENZA presso il difensore appellante contro
Controparte_1
Appellata contumace contro
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GIULIO BROVADAN, elettivamente domiciliata in VIA MASSENA, 17
20145 MILANO presso il difensore
Appellata
pagina 1 di 15 avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare, dichiarare tardivo, irrituale ed inammissibile l'intervento in causa in data 28.09.2021, ossia oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.06.2021, della nuova procuratrice e mandataria con rappresentanza
[...]
C.F. e P. I.V.A. , con espunzione del CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 documento dalla medesima allegato senza numerazione e denominato “dichiarazione cessione ”, da ritenersi - in denegata ipotesi - irrilevante e privo di valenza CP_3
probatoria;
- nel merito, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 127/2022
R.G.S. del 27 gennaio 2022, depositata in data 4 marzo 2022 e notificata a mezzo
PEC in data 7 marzo 2022, resa inter partes nella causa civile di primo grado n.
1510/2018 R.G., accogliere le domande tutte proposte in primo grado dal sig. domande che ivi di seguito vengono riproposte e letteralmente Parte_1
ritrascritte:
“disattesa e reietta ogni contraria istanza ed assunto - in denegata e non creduta ipotesi – ogni più opportuno provvedimento di rimessione in termini (ex art. 650
c.p.c. o con la miglior formula di legge) per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, voglia accogliere le seguenti conclusioni di merito:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al terzo intervenuto, per carenza di titolarità del diritto di credito controverso;
- in accoglimento delle eccezioni proposte in atti accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 315/17 R.G – 715/17 R. Ing. emesso dal Tribunale di Lodi in data 28 aprile 2017, per tardiva notifica oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che l'ingiunzione opposta è stata pronunciata in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario in data 21 ottobre 2013 nullo, invalido e/o inefficace e ad un credito non liquido, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla caducazione della stessa ingiunzione, della pagina 2 di 15 correlativa garanzia ipotecaria e di ogni pretesa creditoria avversaria da aversi per contestata ed in ogni caso estinta per effetto delle contrapposte ragioni dedotte dal SI con tutti gli ulteriori provvedimenti, statuizioni e/o declaratorie Parte_1
del caso e/o di legge;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi del finanziamento in data 4.11.2009, con ogni conseguente provvedimento del caso e/o di legge nonché ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in atti, che nulla è dovuto alla controparte per abusiva concessione del credito e per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto n. 315/17 R.G – 715/17 R. Ing. in data 28 aprile
2017 emesso dal Tribunale di Lodi, con tutti gli ulteriori provvedimenti, statuizioni e/o declaratorie del caso e/o di legge.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_1
P.IVA con sede in , Piazza Garibaldi, 16 e
[...] P.IVA_4 CP_1
della filiale della stessa sita in Piacenza, via Colombo, 18, della documentazione informativa acquisita dalla Banca opposta al fine della concessione del mutuo fondiario in data 21 ottobre 2013 (come previsto dalla Direttiva 2008/48/CE, attuata con D.LGS. 141/2010 e dagli artt. 124 bis e 38/II TUB), comprensiva in particolare della (i) pre-delibera di mutuo, (ii) della perizia estimativa del bene immobile concesso in garanzia e (iii) del dossier relativo alla posizione reddituale ed alle garanzie del SI Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie: - in via preliminare:
• • rigettare l'istanza di sospensione avversaria;
• - nel merito:
pagina 3 di 15 • • rigettare l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 127/2022 del 27.01.2022 pubblicata il Pt_1
04.03.2022, dal Tribunale di Lodi.
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 127/2022 del
27.01.2022 pubblicata il 04.03.2022, dal Tribunale di Lodi
- in via preliminare: - accertare e dichiarare la titolarietà di del credito Controparte_2
vantato nei confronti del SI;
Parte_1
- accertare e dichiarare la legittimazione processuale di quale Controparte_2
mandataria con rappresentanza di in forza di procura speciale 3/8/21 a Controparte_2
rogito Not. di Roma (n. 16346 di Rep.); Persona_1
- nel merito:
- respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in dirit-to e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiun-tivo opposto;
in ogni caso, condannare il SI , al paga-mento dell'importo di Euro 219.149,74, oltre Parte_1
interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito, e comunque nei limiti del tasso di soglia tempo per tempo vigente ex Legge 108/1996, sulla somma dovuta per capitale dal
14.10.2016 al saldo, o del diverso importo che dovesse eventualmente risultare dovuto in corso di giudizio o determinato in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 127/22, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1 Controparte_1
per il pagamento della somma di € 219.149,74 – oltre interessi e spese. In
[...] ragione della soccombenza, l'attore opponente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
2. Il giudice di primo grado ha dichiarato la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, l'inammissibilità della stessa, con passaggio in giudicato del decreto, alla luce delle seguenti osservazioni.
pagina 4 di 15 3. Dalla documentazione in atti risultava che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in data 28/04/2017 e pubblicato il 10/05/2017, era stato oggetto di tre successive notificazioni. Con la prima, la banca aveva tentato la notifica in proprio mediante il difensore all'indirizzo di residenza dell'opponente in Codogno (LO), Via
Terracini 1/B. In ragione dell'esito negativo della stessa, la banca vi provvedeva mediante ufficiale giudiziario presso l di Lodi. Quest'ultimo procedeva CP_4 pertanto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 21/06/2017, inviando la relativa comunicazione con raccomandata del 22/06/2017. Sull'avviso di ricevimento risultava la mancata consegna della raccomandata per irreperibilità del destinatario. La banca procedeva, dunque, ad una nuova notifica del decreto ingiuntivo al medesimo indirizzo di residenza del debitore mediante l'ufficiale giudiziario, il quale notificava ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/03/2018, inviando la relativa comunicazione con raccomandata del 14/03/2018. In tale occasione dalla cartolina ex art. 140 c.p.c., risultava che il si fosse “trasferito”, senza alcuna indicazione in merito Pt_1 all'eventuale ritiro dell'atto o alla compiuta giacenza.
4. notificava, quindi, all'istituto di credito l'atto di citazione in opposizione, Parte_1 che risultava tempestivo rispetto all'ultima notifica, ma non rispetto alla seconda.
5. Il giudice di prime cure reputava che, ai fini della ammissibilità dell'opposizione, era necessario accertare se già nella seconda occasione la notifica si fosse correttamente perfezionata. Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata in occasione del secondo tentativo effettuato tramite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del destinatario CP_4
in Codogno (LO), Via Terracini, 1/B, dato documentale, questo, non Parte_1
contestato tra le parti. Rilevava il giudice che, dopo la nota pronuncia della Corte
Costituzionale (sentenza n. 3/10), la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta. Nel caso esaminato, la seconda notifica effettuata tramite UNEP dalla banca ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si era perfezionata sia per il notificante sia per il destinatario nel termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c.. Di conseguenza, l'opposizione, per essere tempestiva, avrebbe pagina 5 di 15 dovuto essere proposta nel termine dei successivi quaranta giorni. Tuttavia, l'atto di citazione in opposizione era stato notificato all'istituto bancario in data 23/04/2018 e quindi tardivamente rispetto alla seconda notificazione, regolarmente perfezionatasi.
Né il aveva fornito alcuna prova dell'eventuale irregolarità della suddetta Pt_1 notificazione, posto che, anzi, lo stesso aveva confermato la correttezza dell'indirizzo di sua residenza presso il quale la notifica era stata effettuata ed aveva provveduto a proporre tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo de quo in seguito all'ultima notificazione, che aveva seguito il medesimo iter di quella precedente.
6. Né, infine, aveva eccepito alcun caso fortuito o forza maggiore legittimanti Parte_1
l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
7. L'inammissibilità dell'opposizione determinava l'assorbimento di tutte le questioni di merito sollevate dalla difesa di parte attorea.
8. Avverso la decisione di prime cure interpone gravame il che, previa richiesta di Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, insta per l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
9. - quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 CP_2
società cessionaria del credito in origine nella titolarità di
[...] Controparte_1
- chiede il rigetto dell'appello.
[...]
10. Respinta l'istanza di sospensiva con ordinanza in data 28.9.2022 all'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7.6.2023 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
11. Con il primo motivo di gravame, la difesa dell'appellante contesta la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c., assumendo che la notifica effettuata il
3.6.2017 in proprio dal difensore e la seconda volta in data 21.6.2017 a mezzo
UNEP di Lodi avevano dato esito negativo, come emerge dal doc. n. 10 della controparte. Ragione per la quale l'istituto bancario aveva chiesto per la terza volta la notifica del decreto in data 2.3.2018 e la notifica si era perfezionata il 27.3.2018, con conseguente tempestività e ammissibilità dell'opposizione notificata il 23.4.2018.
L'appellante cita Cass. civ. n. 25079/2014 secondo cui ricorre una fattispecie di nullità
pagina 6 di 15 assoluta per mancanza di conformità allo schema legale nell'ipotesi in cui la raccomandata, contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto impositivo, a causa di un errore dell'ufficiale postale ( il quale abbia apposto sulla relata la dicitura “trasferito” riferita al destinatario, pur essendo invariata la residenza), non sia pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario e sia stata restituita al mittente.
12. Il giudice erroneamente, inoltre, non aveva preso in considerazione l'istanza formulata dalla parte opponente nella prima memoria ex art. 183 c..p.c. che aveva invocato il caso fortuito a sostegno dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
13. La parte appellata osserva che in entrambe le notifiche ex art. 140 c.p.c. l'ufficiale giudiziario aveva accertato che il era effettivamente residente in [...], “ma temporaneamente irreperibile” e successivamente l'agente postale deputato alla consegna della raccomandata informativa aveva riferito che il era “trasferito”. Ebbene, pur in presenza di due notifiche ex art. 140 c.p.c. Pt_1 identiche nel loro iter, il solo in data 23.4.2018 aveva notificato l'opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo, in modo tempestivo rispetto alla terza notifica del marzo 2018.
Osserva l'appellata che, dati gli identici esiti delle notifiche, anche in occasione della terza notifica l'atto non sarebbe pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, posto che anche in tale occasione il isultava “trasferito”. Ad avviso dell'appellata, Pt_1
quindi, la situazione creatasi era ascrivibile allo stesso che si era Parte_1 determinato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo solo nell'aprile 2018, pur senza mai contestare il dato formale della propria residenza.
14. Opinione della Corte quanto al primo motivo. Occorre soffermare l'attenzione sulle seguenti emergenze documentali. notificava il decreto Controparte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 715/2017 una prima volta tramite il difensore all'indirizzo di residenza del in Codogno (LO), via Terracini, 1/B e, Pt_1 successivamente, dato l'esito negativo, facendo richiesta all'ufficiale giudiziario presso l di Lodi. Questi provvedeva alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data CP_4
21.6.2017, inviando la relativa comunicazione con raccomandata del 22.6.2017. Dalla cartolina ex art. 140 c.p.c. il risultava “trasferito” (doc. 10 di parte opposta). Pt_1
L'istituto bancario provvedeva quindi ad una nuova notifica del decreto ingiuntivo al pagina 7 di 15 medesimo indirizzo ed anche in questo caso la notifica era effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13.3.2018 con raccomandata del 14.3.2018. Anche in questa occasione la cartolina riportava la dicitura di “trasferito” (doc. 11 di parte convenuta).
Solo a seguito della notifica del marzo 2018 il si determinava a proporre Pt_1
opposizione.
15. Ebbene, la banca evidenziava, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, che si apprestava a procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. (pag. 6 della comparsa), allorché riceveva la notifica dell'atto di opposizione da parte del Pt_1
16. Rileva la Corte che gli esiti di cui sopra imponevano alla banca, dal punto di vista formale, di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.p.c.. Ciò in quanto la notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c. postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà a carattere materiale (v. ex multis Cass. civ. n.
18595/14). Ebbene, la dicitura “trasferito” non è sussumibile nell'alveo della mera impossibilità materiale di consegnare l'atto al destinatario e presuppone, invece, ad opera del mittente, l'attivazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come, del resto, precisato dalla stessa banca nella comparsa di costituzione di primo grado, a seguito della notifica eseguita il 13.3.2018; se non ché, medio tempore, l'istituto bancario non procedeva ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avendo ricevuto l'atto di opposizione da parte del Pt_1
17. Il Collegio ritiene che non possa l'istituto di credito beneficiare degli effetti ex post della notifica eseguita nel marzo 2018, facendoli retroagire al giugno 2017, in presenza della dicitura “trasferito”, ancorché non sia contestato il dato formale della residenza;
e ciò per la semplice ragione che nel giugno 2017 l'odierna appellata non poteva essere a conoscenza del fatto che il era effettivamente residente nello stesso Pt_1
indirizzo; tanto che la banca, pur procedendo ad una nuova notifica ex art. 140
c.p.c., a seguito dell'esito negativo della stessa, si determinava a procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Diversamente ragionando, si perverrebbe alla conclusione di reputare inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione del spiegata nell'aprile Pt_1
2018, rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo del giugno 2017, notifica non regolare per quanto sopra detto e solo in ragione del fatto che l'anno successivo, ossia nel
2018, il si era determinato a proporre opposizione, rispetto alla notifica del marzo Pt_1
pagina 8 di 15 2018. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, la Corte reputa ammissibile l'opposizione spiegata dal con assorbimento dell'ulteriore questione Pt_1 di cui all'art. 650 c.p.c..
18. L'accoglimento del primo motivo a supporto dell'appello determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.. Considerato, peraltro, che la difesa dell'appellata ha chiesto in principalità la conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della somma di € 219.149,74, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, sulla somma dovuta per capitale dal 14.10.2016 al saldo, la Corte esamina il merito della pretesa azionata. A tale riguardo, richiama i consolidati orientamenti di legittimità alla luce dei quali “l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza,
e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” ( v. ex multis Cass. civ. n. 4103/2007; v. anche Cass. civ. n. 1657/2004). Ne discende che la Corte deve esaminare la fondatezza della pretesa creditoria, alla luce delle contestazioni svolte dal con Pt_1
l'atto di citazione in opposizione in prime cure e riproposte in sede d'appello.
19. Con il secondo motivo di gravame, quindi, l'appellante reputa erronea la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto regolare la costituzione in giudizio, in data 28.9.2021 della mandataria in sede di memoria di Controparte_2 replica e dunque oltre il termine preclusivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, sotto altro profilo, ovvero quello concernente la legittimazione attiva della società cessionaria, la parte appellante osserva che difetterebbe la relativa prova. Ed, invero, la prova non può essere integrata dalla dichiarazione della cedente
, che ha confermato che il credito verso il era Controparte_1 Pt_1 ricompreso nell'operazione di cessione in blocco conclusa con in Controparte_2
data 3.12.202 e pubblicata nella GU - parte seconda n. 146 del 15.12.2020.
20. Opinione della Corte quanto al secondo motivo di gravame. La Corte disattende detto motivo, dato che la disposizione di cui all'art. 268 c.p.c. disciplina l'intervento del terzo, mentre nel caso di specie la società è semplicemente Parte_2
pagina 9 di 15 subentrata al in qualità di nuova mandataria con Parte_3
rappresentanza di intervenuta, questa sì, ex art. 111 c.p.c. Controparte_2
quale successore a titolo particolare di . Il successore a Controparte_1
titolo particolare nel diritto controverso e, ovviamente, il suo mandatario non può considerarsi terzo ex art. 268 c.p.c., essendo l'effettivo titolare del diritto controverso come da Cass. civ. SU, n. 21690/19 che enuncia il principio nei seguenti termini: “ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269
c.p.c.”
21. Quanto, invece, alla legittimazione sostanziale della cessionaria ed alla relativa prova, si richiamano i principi di cui a Cass. civ. n. 10200/21, secondo cui “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”; ed, ancora, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.
Ebbene, sulla base di dati documentali, costituiti dalla dichiarazione della parte cedente e dall'indicazione della GU - parte seconda n. 146 del 15.12.2020, la difesa del si è limitata a replicare quanto detto in prime cure, invocando la carenza di Pt_1 prova dell'avvenuta cessione e non confrontandosi in modo rigoroso con le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure;
non spiegando per quali ragioni la dichiarazione pagina 10 di 15 del cedente e l'indicazione della pubblicazione in GU non siano attendibili e sufficienti a provare l'avvenuta cessione, in quanto neppure contrastate da evidenze documentali di segno opposto.
22. Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa del contesta l'omesso esame del Pt_1
merito da parte del giudice di primo grado.
23. In particolare, il deduce la nullità del mutuo fondiario, dal momento che lo stesso Pt_1
sarebbe stato concesso dalla banca al solo fine di ripianare le passività maturate
OR dalla società . verso la banca, società di cui il (in passato Org_2 Pt_1 amministratore) evidenzia lo stato di insolvenza all'epoca della stipula del mutuo.
Sottolinea, dunque, il carattere fittizio dell'operazione, non funzionale a creare liquidità.
24. In via subordinata, la difesa dell'appellante, ribandendo che la somma concessa a mutuo non era mai entrata nella disponibilità effettiva (punto n. 113 dell'atto di appello), trattandosi di “mera operazione contabile di ripianamento di passività, con una coppia di poste in dare e in avere” (punto n. 113), reputa configurabile la “simulazione relativa oggettiva e/o soggettiva”.
25. Ulteriormente, la difesa del educe la nullità del contratto di mutuo del 21.10.2013 Pt_1
per illiceità della causa, in ragione del fatto che tale operazione ha consentito di
OR Or ritardare il fallimento della società cooperativa . ed ha permesso alla banca di
“porsi al riparo, ledendo tuttavia il diritti di tutti gli altri creditori” (così, pag. 25 dell'atto di appello). Osserva il che il disvalore dell'operazione fittizia di finanziamento Pt_1 risiede nel fatto che con il presunto mutuo fondiario l'istituto di credito non si era limitato a far crescere in modo abnorme il debito del ma aveva consentito anche Pt_1 all'impresa decotta di espandere i relativi debiti in pregiudizio della massa.
26. In via ulteriormente subordinata, il censura la condotta della Pt_1 Controparte_1
, che non aveva affatto concesso il mutuo dopo un'attenta e doverosa
[...]
valutazione dei requisiti di solvibilità del mutuatario, non avendo visionato le di lui buste paga, né le ipoteche di primo grado gravanti su beni immobili, agli atti essendo solo una visura del 16.9.2016. Una simile condotta tenuta dall'istituto di credito aveva causato ingenti danni al danni integrati sia dalla diminuzione di valore della casa Pt_1
ipotecata, da valutarsi in via equitativa, sia da ogni somma dallo stesso versata in esecuzione di “un'operazione perniciosa ed abusiva” (pag. 28 dell'atto di appello); con pagina 11 di 15 particolare, riguardo alle somme versate, l'appellante richiama la documentazione contrattuale e contabile versata in atti.
27. Infine, la difesa del censura la decisione di primo grado sotto il profilo degli Pt_1
interessi riconosciuti con il decreto ingiuntivo per due ordini di ragioni. In primo luogo, richiama la censura già spiegata in sede di atto di citazione di primo grado. In tale contesto, l'attore opponente rilevava che la clausola determinativa degli interessi del finanziamento del 4.11.2009, finanziamento oggetto di copertura con il mutuo del
2013, era affetta da nullità, in quanto implicante anatocismo in violazione dell'art. 1283
c.c.; una tale indeterminatezza o incertezza (cfr. punti 108 e 190 della citazione) comportava la necessità di applicare il tasso legale semplice. In secondo luogo, le considerazioni in tema di nullità, simulazione del mutuo e abusiva concessione del credito dovevano necessariamente travolgere anche gli interessi.
28. Le sopra esposte considerazioni, ad avviso dell'appellante, privano totalmente di liquidità la pretesa creditoria impropriamente azionata in via monitoria dalla banca.
29. Opinione della Corte quanto al terzo motivo. La Corte osserva, in primo luogo, che dall'estratto di conto corrente n. 15757/71 al 31.12.2013 risulta che la somma di cui al contratto di mutuo fondiario del 21.10.2013 sia pervenuta nella disponibilità del correntista (doc. 12 di parte appellata). Tale evidenza documentale esclude in radice qualsivoglia censura in punto nullità, inefficacia e simulazione del contratto di mutuo fondiario, proprio perché il bbe la disponibilità della somma in questione;
somma Pt_1
della quale lo stesso ben poteva liberamente disporre, non essendo il mutuo fondiario mutuo di scopo (v. Cass. iv. n. 9511/2007). Oltre a tali considerazioni a carattere
OR Or dirimente, è utile osservare che il fallimento della società . (di cui il era Pt_1
stato amministratore) intervenne nel 2016, ossia a distanza di tre anni dalla conclusione del mutuo del 21.10.2013. In ultimo, si osserva che l'appellante non ha allegato alcun elemento fattuale a supporto della pretesa simulazione del mutuo, limitandosi a riproporre le stesse allegazioni formulate in sede di atto di citazione di primo grado.
30. In secondo luogo, quanto alla condotta abusiva asseritamente tenuta dall'istituto di credito, sono contraddittorie le difese del Da un lato, il ostiene che la banca Pt_1 Pt_1
non avrebbe adeguatamente valutato il merito creditizio dello stesso correntista, non pagina 12 di 15 procedendo ad un puntuale esame della documentazione reddituale e patrimoniale a corredo della domanda di mutuo;
dall'altro, assume che, concedendo il mutuo nell'ottobre 2013, l'istituto bancario avrebbe ritardato la dichiarazione di fallimento di OR Or
. provvedendo solo a proteggere il proprio credito, mediante la provvista proveniente dal mutuo erogato al Ora, la contraddittorietà di carattere oggettivo, Pt_1
non superata neppure negli scritti difensivi finali, riverbera i propri effetti anche sul piano soggettivo, laddove l'odierno appellante tiene in considerazione un diverso Or soggetto giuridico, quale, appunto, la . pacificamente non parte in Controparte_5
causa. Il tutto senza considerare la totale assenza di prova di aver subito qualsivoglia danno, non potendo consistere il danno nella pretesa restitutoria vantata dalla banca, peraltro legittimamente sulla base del corredo documentale;
né risultando alcun nesso causale tra la condotta della banca e la diminuzione di valore del bene immobile ipotecato (di cui non è in atti la benché minima valorizzazione). Infine, è da rilevare che il decreto ingiuntivo concerneva l'importo di € 219.149,74 – ossia una somma ben superiore a quella riveniente dal mutuo fondiario e regolarmente documentata ( cfr. doc.ti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 di cui al ricorso monitorio).
31. In secondo luogo, quanto al profilo degli interessi, la Corte osserva che nessuna censura specifica è stata formulata in atto di citazione in appello, limitandosi l'appellante alla precisazione del seguente tenore: “ferme le contestazioni di cui all'atto oppositivo” (punto 145 dell'atto di appello) e non trattando la questione nemmeno in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica. Si tratta di un genericissimo richiamo all'atto di citazione di primo grado, senza alcuna ulteriore specificazione, specificazione indispensabile, nonostante il giudice di prime cure non abbia trattato il merito, in ragione della ritenuta tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ed, invero, solo a seguito di puntuale allegazione, sarebbe stato chiaro se la contestazione inerente agli interessi si riferisse al contratto di conto corrente, al finanziamento del 2009 o ancora al mutuo del 2013.
32. Conclusivamente, in parziale riforma della decisione di prime cure, la Corte revoca il decreto ingiuntivo de quo e condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata, della somma di € 219.149,74, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, sulla somma dovuta per capitale dal 14.10.2016 al saldo.
pagina 13 di 15 33. L'esito del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento di una somma identica a quella indicata in sede monitoria e giustifica, quindi, la condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali in favore di parte appellata, nei termini indicati in dispositivo e con esclusione dell'attività istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1086/22 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:
I. in parziale riforma della sentenza n. 127/2022 emessa dal Tribunale di Lodi, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 28/04/2017 e pubblicato il 10/05/2017;
II. condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_2
qualità di mandataria con rappresentanza di della somma di Controparte_2
€ 219.149,74, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, sulla somma dovuta per capitale dal 14.10.2016 al saldo;
III. condanna a rimborsare, in favore di in qualità Parte_1 Controparte_2
di mandataria con rappresentanza di le spese processuali Controparte_2 del grado, che liquida in € 9.991,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, in data 24.10.23.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Massimo Meroni
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1086/2022 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
COGNI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 15 29121 PIACENZA presso il difensore appellante contro
Controparte_1
Appellata contumace contro
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GIULIO BROVADAN, elettivamente domiciliata in VIA MASSENA, 17
20145 MILANO presso il difensore
Appellata
pagina 1 di 15 avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis,
- in via preliminare, dichiarare tardivo, irrituale ed inammissibile l'intervento in causa in data 28.09.2021, ossia oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni del
11.06.2021, della nuova procuratrice e mandataria con rappresentanza
[...]
C.F. e P. I.V.A. , con espunzione del CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 documento dalla medesima allegato senza numerazione e denominato “dichiarazione cessione ”, da ritenersi - in denegata ipotesi - irrilevante e privo di valenza CP_3
probatoria;
- nel merito, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 127/2022
R.G.S. del 27 gennaio 2022, depositata in data 4 marzo 2022 e notificata a mezzo
PEC in data 7 marzo 2022, resa inter partes nella causa civile di primo grado n.
1510/2018 R.G., accogliere le domande tutte proposte in primo grado dal sig. domande che ivi di seguito vengono riproposte e letteralmente Parte_1
ritrascritte:
“disattesa e reietta ogni contraria istanza ed assunto - in denegata e non creduta ipotesi – ogni più opportuno provvedimento di rimessione in termini (ex art. 650
c.p.c. o con la miglior formula di legge) per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, voglia accogliere le seguenti conclusioni di merito:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al terzo intervenuto, per carenza di titolarità del diritto di credito controverso;
- in accoglimento delle eccezioni proposte in atti accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 315/17 R.G – 715/17 R. Ing. emesso dal Tribunale di Lodi in data 28 aprile 2017, per tardiva notifica oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che l'ingiunzione opposta è stata pronunciata in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario in data 21 ottobre 2013 nullo, invalido e/o inefficace e ad un credito non liquido, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla caducazione della stessa ingiunzione, della pagina 2 di 15 correlativa garanzia ipotecaria e di ogni pretesa creditoria avversaria da aversi per contestata ed in ogni caso estinta per effetto delle contrapposte ragioni dedotte dal SI con tutti gli ulteriori provvedimenti, statuizioni e/o declaratorie Parte_1
del caso e/o di legge;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi del finanziamento in data 4.11.2009, con ogni conseguente provvedimento del caso e/o di legge nonché ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in atti, che nulla è dovuto alla controparte per abusiva concessione del credito e per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto n. 315/17 R.G – 715/17 R. Ing. in data 28 aprile
2017 emesso dal Tribunale di Lodi, con tutti gli ulteriori provvedimenti, statuizioni e/o declaratorie del caso e/o di legge.
In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_1
P.IVA con sede in , Piazza Garibaldi, 16 e
[...] P.IVA_4 CP_1
della filiale della stessa sita in Piacenza, via Colombo, 18, della documentazione informativa acquisita dalla Banca opposta al fine della concessione del mutuo fondiario in data 21 ottobre 2013 (come previsto dalla Direttiva 2008/48/CE, attuata con D.LGS. 141/2010 e dagli artt. 124 bis e 38/II TUB), comprensiva in particolare della (i) pre-delibera di mutuo, (ii) della perizia estimativa del bene immobile concesso in garanzia e (iii) del dossier relativo alla posizione reddituale ed alle garanzie del SI Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie: - in via preliminare:
• • rigettare l'istanza di sospensione avversaria;
• - nel merito:
pagina 3 di 15 • • rigettare l'appello proposto da
[...]
e per l'effetto confermare la sentenza n. 127/2022 del 27.01.2022 pubblicata il Pt_1
04.03.2022, dal Tribunale di Lodi.
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n. 127/2022 del
27.01.2022 pubblicata il 04.03.2022, dal Tribunale di Lodi
- in via preliminare: - accertare e dichiarare la titolarietà di del credito Controparte_2
vantato nei confronti del SI;
Parte_1
- accertare e dichiarare la legittimazione processuale di quale Controparte_2
mandataria con rappresentanza di in forza di procura speciale 3/8/21 a Controparte_2
rogito Not. di Roma (n. 16346 di Rep.); Persona_1
- nel merito:
- respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in dirit-to e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiun-tivo opposto;
in ogni caso, condannare il SI , al paga-mento dell'importo di Euro 219.149,74, oltre Parte_1
interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito, e comunque nei limiti del tasso di soglia tempo per tempo vigente ex Legge 108/1996, sulla somma dovuta per capitale dal
14.10.2016 al saldo, o del diverso importo che dovesse eventualmente risultare dovuto in corso di giudizio o determinato in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 127/22, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1 Controparte_1
per il pagamento della somma di € 219.149,74 – oltre interessi e spese. In
[...] ragione della soccombenza, l'attore opponente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
2. Il giudice di primo grado ha dichiarato la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, di conseguenza, l'inammissibilità della stessa, con passaggio in giudicato del decreto, alla luce delle seguenti osservazioni.
pagina 4 di 15 3. Dalla documentazione in atti risultava che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in data 28/04/2017 e pubblicato il 10/05/2017, era stato oggetto di tre successive notificazioni. Con la prima, la banca aveva tentato la notifica in proprio mediante il difensore all'indirizzo di residenza dell'opponente in Codogno (LO), Via
Terracini 1/B. In ragione dell'esito negativo della stessa, la banca vi provvedeva mediante ufficiale giudiziario presso l di Lodi. Quest'ultimo procedeva CP_4 pertanto alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 21/06/2017, inviando la relativa comunicazione con raccomandata del 22/06/2017. Sull'avviso di ricevimento risultava la mancata consegna della raccomandata per irreperibilità del destinatario. La banca procedeva, dunque, ad una nuova notifica del decreto ingiuntivo al medesimo indirizzo di residenza del debitore mediante l'ufficiale giudiziario, il quale notificava ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/03/2018, inviando la relativa comunicazione con raccomandata del 14/03/2018. In tale occasione dalla cartolina ex art. 140 c.p.c., risultava che il si fosse “trasferito”, senza alcuna indicazione in merito Pt_1 all'eventuale ritiro dell'atto o alla compiuta giacenza.
4. notificava, quindi, all'istituto di credito l'atto di citazione in opposizione, Parte_1 che risultava tempestivo rispetto all'ultima notifica, ma non rispetto alla seconda.
5. Il giudice di prime cure reputava che, ai fini della ammissibilità dell'opposizione, era necessario accertare se già nella seconda occasione la notifica si fosse correttamente perfezionata. Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata in occasione del secondo tentativo effettuato tramite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del destinatario CP_4
in Codogno (LO), Via Terracini, 1/B, dato documentale, questo, non Parte_1
contestato tra le parti. Rilevava il giudice che, dopo la nota pronuncia della Corte
Costituzionale (sentenza n. 3/10), la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, e con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta. Nel caso esaminato, la seconda notifica effettuata tramite UNEP dalla banca ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si era perfezionata sia per il notificante sia per il destinatario nel termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c.. Di conseguenza, l'opposizione, per essere tempestiva, avrebbe pagina 5 di 15 dovuto essere proposta nel termine dei successivi quaranta giorni. Tuttavia, l'atto di citazione in opposizione era stato notificato all'istituto bancario in data 23/04/2018 e quindi tardivamente rispetto alla seconda notificazione, regolarmente perfezionatasi.
Né il aveva fornito alcuna prova dell'eventuale irregolarità della suddetta Pt_1 notificazione, posto che, anzi, lo stesso aveva confermato la correttezza dell'indirizzo di sua residenza presso il quale la notifica era stata effettuata ed aveva provveduto a proporre tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo de quo in seguito all'ultima notificazione, che aveva seguito il medesimo iter di quella precedente.
6. Né, infine, aveva eccepito alcun caso fortuito o forza maggiore legittimanti Parte_1
l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
7. L'inammissibilità dell'opposizione determinava l'assorbimento di tutte le questioni di merito sollevate dalla difesa di parte attorea.
8. Avverso la decisione di prime cure interpone gravame il che, previa richiesta di Pt_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, insta per l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
9. - quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 CP_2
società cessionaria del credito in origine nella titolarità di
[...] Controparte_1
- chiede il rigetto dell'appello.
[...]
10. Respinta l'istanza di sospensiva con ordinanza in data 28.9.2022 all'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7.6.2023 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
11. Con il primo motivo di gravame, la difesa dell'appellante contesta la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c., assumendo che la notifica effettuata il
3.6.2017 in proprio dal difensore e la seconda volta in data 21.6.2017 a mezzo
UNEP di Lodi avevano dato esito negativo, come emerge dal doc. n. 10 della controparte. Ragione per la quale l'istituto bancario aveva chiesto per la terza volta la notifica del decreto in data 2.3.2018 e la notifica si era perfezionata il 27.3.2018, con conseguente tempestività e ammissibilità dell'opposizione notificata il 23.4.2018.
L'appellante cita Cass. civ. n. 25079/2014 secondo cui ricorre una fattispecie di nullità
pagina 6 di 15 assoluta per mancanza di conformità allo schema legale nell'ipotesi in cui la raccomandata, contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto impositivo, a causa di un errore dell'ufficiale postale ( il quale abbia apposto sulla relata la dicitura “trasferito” riferita al destinatario, pur essendo invariata la residenza), non sia pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario e sia stata restituita al mittente.
12. Il giudice erroneamente, inoltre, non aveva preso in considerazione l'istanza formulata dalla parte opponente nella prima memoria ex art. 183 c..p.c. che aveva invocato il caso fortuito a sostegno dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
13. La parte appellata osserva che in entrambe le notifiche ex art. 140 c.p.c. l'ufficiale giudiziario aveva accertato che il era effettivamente residente in [...], “ma temporaneamente irreperibile” e successivamente l'agente postale deputato alla consegna della raccomandata informativa aveva riferito che il era “trasferito”. Ebbene, pur in presenza di due notifiche ex art. 140 c.p.c. Pt_1 identiche nel loro iter, il solo in data 23.4.2018 aveva notificato l'opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo, in modo tempestivo rispetto alla terza notifica del marzo 2018.
Osserva l'appellata che, dati gli identici esiti delle notifiche, anche in occasione della terza notifica l'atto non sarebbe pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, posto che anche in tale occasione il isultava “trasferito”. Ad avviso dell'appellata, Pt_1
quindi, la situazione creatasi era ascrivibile allo stesso che si era Parte_1 determinato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo solo nell'aprile 2018, pur senza mai contestare il dato formale della propria residenza.
14. Opinione della Corte quanto al primo motivo. Occorre soffermare l'attenzione sulle seguenti emergenze documentali. notificava il decreto Controparte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 715/2017 una prima volta tramite il difensore all'indirizzo di residenza del in Codogno (LO), via Terracini, 1/B e, Pt_1 successivamente, dato l'esito negativo, facendo richiesta all'ufficiale giudiziario presso l di Lodi. Questi provvedeva alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data CP_4
21.6.2017, inviando la relativa comunicazione con raccomandata del 22.6.2017. Dalla cartolina ex art. 140 c.p.c. il risultava “trasferito” (doc. 10 di parte opposta). Pt_1
L'istituto bancario provvedeva quindi ad una nuova notifica del decreto ingiuntivo al pagina 7 di 15 medesimo indirizzo ed anche in questo caso la notifica era effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13.3.2018 con raccomandata del 14.3.2018. Anche in questa occasione la cartolina riportava la dicitura di “trasferito” (doc. 11 di parte convenuta).
Solo a seguito della notifica del marzo 2018 il si determinava a proporre Pt_1
opposizione.
15. Ebbene, la banca evidenziava, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, che si apprestava a procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. (pag. 6 della comparsa), allorché riceveva la notifica dell'atto di opposizione da parte del Pt_1
16. Rileva la Corte che gli esiti di cui sopra imponevano alla banca, dal punto di vista formale, di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 c.p.c.. Ciò in quanto la notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c. postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà a carattere materiale (v. ex multis Cass. civ. n.
18595/14). Ebbene, la dicitura “trasferito” non è sussumibile nell'alveo della mera impossibilità materiale di consegnare l'atto al destinatario e presuppone, invece, ad opera del mittente, l'attivazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come, del resto, precisato dalla stessa banca nella comparsa di costituzione di primo grado, a seguito della notifica eseguita il 13.3.2018; se non ché, medio tempore, l'istituto bancario non procedeva ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avendo ricevuto l'atto di opposizione da parte del Pt_1
17. Il Collegio ritiene che non possa l'istituto di credito beneficiare degli effetti ex post della notifica eseguita nel marzo 2018, facendoli retroagire al giugno 2017, in presenza della dicitura “trasferito”, ancorché non sia contestato il dato formale della residenza;
e ciò per la semplice ragione che nel giugno 2017 l'odierna appellata non poteva essere a conoscenza del fatto che il era effettivamente residente nello stesso Pt_1
indirizzo; tanto che la banca, pur procedendo ad una nuova notifica ex art. 140
c.p.c., a seguito dell'esito negativo della stessa, si determinava a procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Diversamente ragionando, si perverrebbe alla conclusione di reputare inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione del spiegata nell'aprile Pt_1
2018, rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo del giugno 2017, notifica non regolare per quanto sopra detto e solo in ragione del fatto che l'anno successivo, ossia nel
2018, il si era determinato a proporre opposizione, rispetto alla notifica del marzo Pt_1
pagina 8 di 15 2018. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, la Corte reputa ammissibile l'opposizione spiegata dal con assorbimento dell'ulteriore questione Pt_1 di cui all'art. 650 c.p.c..
18. L'accoglimento del primo motivo a supporto dell'appello determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.. Considerato, peraltro, che la difesa dell'appellata ha chiesto in principalità la conferma del decreto ingiuntivo e in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della somma di € 219.149,74, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, sulla somma dovuta per capitale dal 14.10.2016 al saldo, la Corte esamina il merito della pretesa azionata. A tale riguardo, richiama i consolidati orientamenti di legittimità alla luce dei quali “l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza,
e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” ( v. ex multis Cass. civ. n. 4103/2007; v. anche Cass. civ. n. 1657/2004). Ne discende che la Corte deve esaminare la fondatezza della pretesa creditoria, alla luce delle contestazioni svolte dal con Pt_1
l'atto di citazione in opposizione in prime cure e riproposte in sede d'appello.
19. Con il secondo motivo di gravame, quindi, l'appellante reputa erronea la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto regolare la costituzione in giudizio, in data 28.9.2021 della mandataria in sede di memoria di Controparte_2 replica e dunque oltre il termine preclusivo dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, sotto altro profilo, ovvero quello concernente la legittimazione attiva della società cessionaria, la parte appellante osserva che difetterebbe la relativa prova. Ed, invero, la prova non può essere integrata dalla dichiarazione della cedente
, che ha confermato che il credito verso il era Controparte_1 Pt_1 ricompreso nell'operazione di cessione in blocco conclusa con in Controparte_2
data 3.12.202 e pubblicata nella GU - parte seconda n. 146 del 15.12.2020.
20. Opinione della Corte quanto al secondo motivo di gravame. La Corte disattende detto motivo, dato che la disposizione di cui all'art. 268 c.p.c. disciplina l'intervento del terzo, mentre nel caso di specie la società è semplicemente Parte_2
pagina 9 di 15 subentrata al in qualità di nuova mandataria con Parte_3
rappresentanza di intervenuta, questa sì, ex art. 111 c.p.c. Controparte_2
quale successore a titolo particolare di . Il successore a Controparte_1
titolo particolare nel diritto controverso e, ovviamente, il suo mandatario non può considerarsi terzo ex art. 268 c.p.c., essendo l'effettivo titolare del diritto controverso come da Cass. civ. SU, n. 21690/19 che enuncia il principio nei seguenti termini: “ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269
c.p.c.”
21. Quanto, invece, alla legittimazione sostanziale della cessionaria ed alla relativa prova, si richiamano i principi di cui a Cass. civ. n. 10200/21, secondo cui “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”; ed, ancora, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.
Ebbene, sulla base di dati documentali, costituiti dalla dichiarazione della parte cedente e dall'indicazione della GU - parte seconda n. 146 del 15.12.2020, la difesa del si è limitata a replicare quanto detto in prime cure, invocando la carenza di Pt_1 prova dell'avvenuta cessione e non confrontandosi in modo rigoroso con le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure;
non spiegando per quali ragioni la dichiarazione pagina 10 di 15 del cedente e l'indicazione della pubblicazione in GU non siano attendibili e sufficienti a provare l'avvenuta cessione, in quanto neppure contrastate da evidenze documentali di segno opposto.
22. Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa del contesta l'omesso esame del Pt_1
merito da parte del giudice di primo grado.
23. In particolare, il deduce la nullità del mutuo fondiario, dal momento che lo stesso Pt_1
sarebbe stato concesso dalla banca al solo fine di ripianare le passività maturate
OR dalla società . verso la banca, società di cui il (in passato Org_2 Pt_1 amministratore) evidenzia lo stato di insolvenza all'epoca della stipula del mutuo.
Sottolinea, dunque, il carattere fittizio dell'operazione, non funzionale a creare liquidità.
24. In via subordinata, la difesa dell'appellante, ribandendo che la somma concessa a mutuo non era mai entrata nella disponibilità effettiva (punto n. 113 dell'atto di appello), trattandosi di “mera operazione contabile di ripianamento di passività, con una coppia di poste in dare e in avere” (punto n. 113), reputa configurabile la “simulazione relativa oggettiva e/o soggettiva”.
25. Ulteriormente, la difesa del educe la nullità del contratto di mutuo del 21.10.2013 Pt_1
per illiceità della causa, in ragione del fatto che tale operazione ha consentito di
OR Or ritardare il fallimento della società cooperativa . ed ha permesso alla banca di
“porsi al riparo, ledendo tuttavia il diritti di tutti gli altri creditori” (così, pag. 25 dell'atto di appello). Osserva il che il disvalore dell'operazione fittizia di finanziamento Pt_1 risiede nel fatto che con il presunto mutuo fondiario l'istituto di credito non si era limitato a far crescere in modo abnorme il debito del ma aveva consentito anche Pt_1 all'impresa decotta di espandere i relativi debiti in pregiudizio della massa.
26. In via ulteriormente subordinata, il censura la condotta della Pt_1 Controparte_1
, che non aveva affatto concesso il mutuo dopo un'attenta e doverosa
[...]
valutazione dei requisiti di solvibilità del mutuatario, non avendo visionato le di lui buste paga, né le ipoteche di primo grado gravanti su beni immobili, agli atti essendo solo una visura del 16.9.2016. Una simile condotta tenuta dall'istituto di credito aveva causato ingenti danni al danni integrati sia dalla diminuzione di valore della casa Pt_1
ipotecata, da valutarsi in via equitativa, sia da ogni somma dallo stesso versata in esecuzione di “un'operazione perniciosa ed abusiva” (pag. 28 dell'atto di appello); con pagina 11 di 15 particolare, riguardo alle somme versate, l'appellante richiama la documentazione contrattuale e contabile versata in atti.
27. Infine, la difesa del censura la decisione di primo grado sotto il profilo degli Pt_1
interessi riconosciuti con il decreto ingiuntivo per due ordini di ragioni. In primo luogo, richiama la censura già spiegata in sede di atto di citazione di primo grado. In tale contesto, l'attore opponente rilevava che la clausola determinativa degli interessi del finanziamento del 4.11.2009, finanziamento oggetto di copertura con il mutuo del
2013, era affetta da nullità, in quanto implicante anatocismo in violazione dell'art. 1283
c.c.; una tale indeterminatezza o incertezza (cfr. punti 108 e 190 della citazione) comportava la necessità di applicare il tasso legale semplice. In secondo luogo, le considerazioni in tema di nullità, simulazione del mutuo e abusiva concessione del credito dovevano necessariamente travolgere anche gli interessi.
28. Le sopra esposte considerazioni, ad avviso dell'appellante, privano totalmente di liquidità la pretesa creditoria impropriamente azionata in via monitoria dalla banca.
29. Opinione della Corte quanto al terzo motivo. La Corte osserva, in primo luogo, che dall'estratto di conto corrente n. 15757/71 al 31.12.2013 risulta che la somma di cui al contratto di mutuo fondiario del 21.10.2013 sia pervenuta nella disponibilità del correntista (doc. 12 di parte appellata). Tale evidenza documentale esclude in radice qualsivoglia censura in punto nullità, inefficacia e simulazione del contratto di mutuo fondiario, proprio perché il bbe la disponibilità della somma in questione;
somma Pt_1
della quale lo stesso ben poteva liberamente disporre, non essendo il mutuo fondiario mutuo di scopo (v. Cass. iv. n. 9511/2007). Oltre a tali considerazioni a carattere
OR Or dirimente, è utile osservare che il fallimento della società . (di cui il era Pt_1
stato amministratore) intervenne nel 2016, ossia a distanza di tre anni dalla conclusione del mutuo del 21.10.2013. In ultimo, si osserva che l'appellante non ha allegato alcun elemento fattuale a supporto della pretesa simulazione del mutuo, limitandosi a riproporre le stesse allegazioni formulate in sede di atto di citazione di primo grado.
30. In secondo luogo, quanto alla condotta abusiva asseritamente tenuta dall'istituto di credito, sono contraddittorie le difese del Da un lato, il ostiene che la banca Pt_1 Pt_1
non avrebbe adeguatamente valutato il merito creditizio dello stesso correntista, non pagina 12 di 15 procedendo ad un puntuale esame della documentazione reddituale e patrimoniale a corredo della domanda di mutuo;
dall'altro, assume che, concedendo il mutuo nell'ottobre 2013, l'istituto bancario avrebbe ritardato la dichiarazione di fallimento di OR Or
. provvedendo solo a proteggere il proprio credito, mediante la provvista proveniente dal mutuo erogato al Ora, la contraddittorietà di carattere oggettivo, Pt_1
non superata neppure negli scritti difensivi finali, riverbera i propri effetti anche sul piano soggettivo, laddove l'odierno appellante tiene in considerazione un diverso Or soggetto giuridico, quale, appunto, la . pacificamente non parte in Controparte_5
causa. Il tutto senza considerare la totale assenza di prova di aver subito qualsivoglia danno, non potendo consistere il danno nella pretesa restitutoria vantata dalla banca, peraltro legittimamente sulla base del corredo documentale;
né risultando alcun nesso causale tra la condotta della banca e la diminuzione di valore del bene immobile ipotecato (di cui non è in atti la benché minima valorizzazione). Infine, è da rilevare che il decreto ingiuntivo concerneva l'importo di € 219.149,74 – ossia una somma ben superiore a quella riveniente dal mutuo fondiario e regolarmente documentata ( cfr. doc.ti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 di cui al ricorso monitorio).
31. In secondo luogo, quanto al profilo degli interessi, la Corte osserva che nessuna censura specifica è stata formulata in atto di citazione in appello, limitandosi l'appellante alla precisazione del seguente tenore: “ferme le contestazioni di cui all'atto oppositivo” (punto 145 dell'atto di appello) e non trattando la questione nemmeno in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica. Si tratta di un genericissimo richiamo all'atto di citazione di primo grado, senza alcuna ulteriore specificazione, specificazione indispensabile, nonostante il giudice di prime cure non abbia trattato il merito, in ragione della ritenuta tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ed, invero, solo a seguito di puntuale allegazione, sarebbe stato chiaro se la contestazione inerente agli interessi si riferisse al contratto di conto corrente, al finanziamento del 2009 o ancora al mutuo del 2013.
32. Conclusivamente, in parziale riforma della decisione di prime cure, la Corte revoca il decreto ingiuntivo de quo e condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata, della somma di € 219.149,74, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, sulla somma dovuta per capitale dal 14.10.2016 al saldo.
pagina 13 di 15 33. L'esito del gravame comporta la condanna dell'appellante al pagamento di una somma identica a quella indicata in sede monitoria e giustifica, quindi, la condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali in favore di parte appellata, nei termini indicati in dispositivo e con esclusione dell'attività istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1086/22 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:
I. in parziale riforma della sentenza n. 127/2022 emessa dal Tribunale di Lodi, revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 28/04/2017 e pubblicato il 10/05/2017;
II. condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_2
qualità di mandataria con rappresentanza di della somma di Controparte_2
€ 219.149,74, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, sulla somma dovuta per capitale dal 14.10.2016 al saldo;
III. condanna a rimborsare, in favore di in qualità Parte_1 Controparte_2
di mandataria con rappresentanza di le spese processuali Controparte_2 del grado, che liquida in € 9.991,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano, in data 24.10.23.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Massimo Meroni
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