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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 3903/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 02.04.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3903/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. VASTOLA Parte_1 C.F._1
LEONARDO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuto
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CP_ l'importo di € 841,03 chiesto in ripetizione dell per indennità di malattia riscosse nel 2005, attesa la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Eccepiva, in particolare, la
CP_ prescrizione del diritto dell di agire per la restituzione delle somme pagate, atteso che la missiva che aveva comunicato l'indebito era stata inoltrata dall'istituto solo con provvedimento datato 27.06.2024 senza che venissero mai stati notificati precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Sosteneva, inoltre, di aver diritto a ritenere le somme richieste in ripetizione, dal momento che, effettivamente, nel periodo in contestazione aveva svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze di terzi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.11.2024, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto al merito della pretesa prestazione previdenziale, non solo la parte ricorrente non ha provato o comunque chiesto di provare la sussistenza del rapporto di lavoro obbligatorio presupposto come era suo onere (cfr. Cass. n. 198/11; conf., Cass. n. 2739/16), ma sulla vicenda in CP_ oggetto l ha dimostrato che il lavoro in agricoltura era già stato disconosciuto con provvedimento dell'01.06.2009 - notificato il 15.06.2009 -
e allo stato non impugnato nei termini decadenziali previsti dalla legge.
L'esistenza dell'indebito oggettivo, quindi, è oramai irretrattabile e non può essere più messa in discussione.
Quanto alla prescrizione, la quale, in tema di indebito è quella CP_ ordinaria decennale, va rilevato che l ha erogato la prestazione in data
11.11.2005 (cfr. attestazione Poste Italiane in atti) e poi con provvedimenti del 06.02.12 (notificato il 18.02.2012) e del 30.05.2014 (notificato il
17.06.2014) ha validamente interrotto la prescrizione. Tuttavia, il successivo atto di messa in mora è stato emesso solamente in data
27.06.2024 e notificato il 17.07.2024 ovvero oltre il decennio da quello precedente. CP_ Va, pertanto, dichiarato prescritto il diritto dell di agire in ripetizione sugli importi già erogati alla parte ricorrente a titolo di indennità di malattia per il periodo intercorso dal 10.01.2005 al 18.02.2005.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
CP_
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto dell di agire in ripetizione sugli importi già erogati alla parte ricorrente a titolo di indennità di malattia per il periodo intercorso dal 10.01.2005 al 18.02.2005; CP_
2) condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in € 255,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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