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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/07/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3670/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PRUITI CIARELLO ALESSANDRO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/12/2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione N. 01-002441271 relativa ad atto di accertamento
.480011/07/2022.00355645 del 11.07.2022, riferito all'anno 2020, protocollo CP_2
n.INPS.4800.27/10/2024.0688481, notificata in data 11.11.2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.412,50 concernente l'asserito mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
Eccepiva la nullità della sanzione impugnata e insisteva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio rilevando l'incompetenza per territorio del tribunale adito e CP_1 segnalando di aver provveduto ad annullare l'ordinanza ingiunzione e quindi la sanzione amministrativa comminata per l'accertata violazione, e insisteva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell' , con provvedimento ha chiesto a verbale che sia CP_1 dichiarata la cessata materia del contendere, rimettendosi al decidente in ordine alla regolamentazione delle spese;
l' , dal canto suo, pur conscio della eccepita incompetenza territoriale, ha insistito CP_1 per la declaratoria di cessata materia con compensazione delle spese di lite.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a resistere, dal momento che siffatto atto risulta già annullato in autotutela.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Atteso l'andamento della causa, sussistono fondate e obiettive ragioni per procedere alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto riguardo da un lato alla soccombenza virtuale, dall'altro all'errore nella scelta del foro competente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 04/12/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 17/07/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena