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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 970/2023 R.G.
promosso da
(CF ), in proprio e in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 legale rappresentante di (C.F. e partita IVA Controparte_1
, rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli P.IVA_1 avvocati Roberta Guaineri (CF e Ivan Lamponi (CF CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, giusta procura in atti ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Agnello n. 12;
APPELLANTE
nei confronti di
APPELLATO CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in ossequio all'ordinanza della Suprema Corte n.
31726/2023 (Sent. n. sez 2024/2023; UP 20/06/2023; R.G.N. 38294/2022), pubblicata in data 20 luglio 2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito: in via principale: 1) confermare la provvisionale di Euro
10.000,00 concessa dal Tribunale Penale di Ancona con sentenza n. 1129/2019
(R.G.N.R. n. 3756/2016; R. Mod 16 n. 1312/2018) in favore del dott. Parte_1
e di e a carico del sig. 2)
[...] CP_1 Persona_1 condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di Persona_1
Euro 150.000,00, di cui Euro 100.000,00 in favore di ed Controparte_2
Euro 50.000,00 in favore del dott. a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni da questi ultimi subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059
c.c. e 185 c.p., ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'eventuale espletanda istruttoria o che sarà ritenuta più equa dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino all'integrale soddisfo;
3) ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento di condanna, a cura e spese del convenuto, sul settimanale
L'SO nonché sui quotidiani Corriere della Sera, La , CP_3 CP_4
e ; in via istruttoria: 4) autorizzare, per le motivazioni
[...] CP_5 indicate in atti, il deposito su supporto hardware del file video concernente il convegno tenutosi in data 6 maggio 2017. in ogni caso: 4) con vittoria di spese
e compensi del presente procedimento e per quello di legittimità avanti alla
Suprema Corte di Cassazione come dalla stessa disposto con sent. n.
31726/2023 (Sent. n. sez 2024/2023; UP 20/06/2023; R.G.N. 38294/2022).
I procuratori di hanno concluso chiedendo:“Piaccia all'Ill.ma Persona_1
Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni spiegate in narrativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Oggetto: giudizio di rinvio.
FATTI DI CAUSA
A seguito di denuncia-querela sporta in data 30 dicembre 2014 da in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
( d'ora in poi ), innanzi alla Procura della Controparte_1 CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Rimini, la compente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona procedeva a carico di per il Persona_1 reato di cui all'art. 595, co. 1 e 3 cod. pen. e art. 13 legge 8 febbraio 1948 n
47, “per aver offeso la reputazione di divulgando a varie Parte_1 testate giornalistiche un comunicato stampa nel quale la soc. , CP_1 di cui il è legale rappresentante, veniva definita come un'alleanza tra Pt_1
"personaggi al disotto di ogni sospetto" avente implicazioni con il gruppo
"politico affaristico" che aveva causato il fallimento della soc. AE, precedente gestore del medesimo aeroporto, e con un noto truffatore internazionale;
vi si affermava inoltre che il sarebbe un soggetto di Pt_1 comodo se non un prestanome, che in sede di apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti sarebbero risultati elementi essenziali per la validità delle offerte, che la citata società sarebbe stata priva dell'attestato di sopralluogo obbligatorio e che l'assegnazione della concessione ad CP_1 rappresenterebbe una speculazione sulle legittime aspettative di centinaia di lavoratori”.
Il Tribunale di Ancona, in data 16 settembre 2019 pronunciava sentenza n.
1129/2019 nei confronti del predetto sig. ritenuto Persona_1 colpevole del reato a lui ascritto ed, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di €. 1032,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento a favore della parte civile costituita dei danni patiti da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale liquidata in via equitativa in € 10.000, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite. Proposta dal sig. impugnazione avverso la richiamata Persona_1 sentenza, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza penale n. 780/2022 adottata in data 12 maggio 2022 e depositata il 4 luglio 2022, in riforma della gravata sentenza, pronunciava l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili assunte dal giudice di primo grado.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Ancona, il Dott.
in proprio e nella predetta qualifica, proponeva ricorso Parte_1 per cassazione deducendo la “Nullità della sentenza ricorsa ai sensi dell'art.
606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 595 co. 3 cod. pen. laddove non si riteneva integrato il reato, per non avere l'imputato redatto il comunicato stampa oggetto di querela e per non averlo pubblicato, ma semplicemente diffuso a varie testate giornalistiche”.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31726/2023, pubblicata in data 20 luglio
2023, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ex art. 622 c.p.c. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
Il Dott. in proprio e nella predetta qualifica, con atto di Parte_1 citazione in riassunzione ex artt. 622 c.p.p. e 329 c.p.c. notificato all'esito della richiamata sentenza della Corte di Cassazione penale, ha chiesto confermare la condanna alla provvisionale di euro 10.000,00 pronunciata dal Tribunale penale di Ancona con sentenza n. 1129/2019 in favore di e di ed a carico di Parte_1 CP_1 [...]
nonché condannare il predetto al risarcimento dei danni Per_1 subiti nella misura complessiva di euro 150.000,00, di cui auro
100.000,00 in favore di ed euro 50.000,00 in favore di CP_1
nonché ordinare la pubblicazione della sentenza a Parte_1 cura e spese dell'appellato.
costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda Persona_1 avversaria. Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel riassumere il giudizio ha dedotto che l'oggetto del Parte_1 presente giudizio deve ritenersi limitato alla quantificazione dell'importo risarcitorio essendo stata già accertata, in forza della sentenza di primo grado, con efficacia di giudicato in sede penale, la portata diffamatoria della condotta dallo stesso tenuta.
Ha, quindi, proseguito affermando che la società , costituita in CP_1 data 9 luglio 2014 in vista della partecipazione alla gara indetta da per la CP_6 gestione dell'Aeroporto di Rimini, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara
( essendo stato previsto un termine per l'avveramento di alcune condizioni stabilite nel bando di gara), era stata vittima, unitamente al Dott.
di attacchi mediatici gravemente diffamatori attraverso Parte_1 articoli comparsi sulla stampa locale e nazionale lesivi dell'immagine di
, nei quali erano state riportate false notizie su presunte CP_1 irregolarità nella gestione del bando, sulla scarsa trasparenza della gara oltre che su presunti rapporti di detta società con personaggi descritti come dei pregiudicati. In particolare:- 1) nell'articolo apparso sul sito dell' SO in data 26 settembre 2014 – ovvero tre giorni prima dell'apertura delle buste – si affermava che “nella volata per conquistare la gestione dell'aeroporto di
Rimini-San Marino sgomita – dietro le quinte – anche vecchia Persona_2 conoscenza della finanza e delle aule di Tribunale”, il quale, secondo il giornalista, sarebbe stato “il regista” di;
-2) in data 29 ottobre 2014 CP_1 veniva divulgato a tutte le più importanti testate giornalistiche locali un comunicato stampa, su carta intestata del Parte_2
e di ( due concorrenti che si
[...] Controparte_7 erano raggruppati in un RTI e che non si erano aggiudicati la gara), con cui erano state avanzate gravi accuse e illazioni relative a presunte “criticità” della procedura di aggiudicazione, ovvero: a) sarebbe stata CP_1 colpevolmente inadempiente rispetto alle condizioni stabilite nel bando di gara sull'erroneo presupposto che i trenta giorni previsti nel bando di gara per l'avveramento delle condizioni scadesse lo stesso 29.10.2014 mentre il termine andava a scadere al 05.11.2014 in quanto necessariamente decorrente dal ricevimento della comunicazione formale, attraverso posta certificata, dell'aggiudicazione della gara da parte di b) nel testo del CP_6 richiamato comunicato stampa, la società veniva dipinta come CP_1 un'alleanza tra “personaggi al di sotto di ogni sospetto”, avente implicazioni con il gruppo “politico-affaristico (…) senza competenze né referenze” che causò il fallimento di AE (precedente gestore dell'aeroporto di Rimini), nonché con un “noto truffatore internazionale”, riprendendo palesemente il contenuto dell'articolo dell'SO sopra citato;
c) il dott. Parte_1 in qualità di rappresentante legale della suddetta società, era stato descritto come un soggetto di comodo, se non addirittura un mero prestanome, benché lo stesso rivestisse la carica di Accountable Manager dell'Aeroporto, ossia la figura apicale nella gestione della struttura, con una serie di responsabilità codificate;
d) si era affermato che in sede di apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti, sarebbero risultati mancati documenti “essenziali per la validità dell'offerta” e, in particolare, la fideiussione e l'attestato di sopralluogo obbligatorio e che l'assegnazione della concessione ad CP_1 avrebbe rappresentato una speculazione “sulle legittime aspettative” di centinaia di lavoratori.
In sede penale, secondo la prospettazione dell'appellante, le accuse, lesive dell'onorabilità e della rispettabilità professionale di e del suo CP_8 legale rappresentante, erano risultate manifestamente infondate.
Sottolinea l'appellante che nell'immediatezza della pubblicazione del comunicato stampa, aveva diffuso una nota di risposta con cui CP_1 respingeva le accuse evidenziando di non avere alcun rapporto diretto o indiretto con la precedente gestione aeroportuale, ed in particolare con e che il dott. è persona altamente Persona_3 Parte_1 qualificata e con pregresse esperienze lavorative, che la società presentava tutti i requisiti prescritti dal bando;
in particolare la fideiussione era pienamente valida, come da originale presentato il 25 luglio 2014, e risultava regolarmente depositata l'attestazione di sopralluogo rilasciata dall' in data 11 luglio ( sicché risultava falsa l'affermazione CP_6 dell'avvenuto sopralluogo il giorno stesso della scadenza del bando); inoltre l'aggiudicazione era avvenuta sulla base dell'offerta più vantaggiosa e, infine, la Commissione non aveva esitato, ove necessario, a richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
Ribadito l'accertamento da parte del giudice di legittimità della responsabilità penale del sig. in conseguenza Persona_1 dell'annullamento della sentenza di appello di assoluzione, l'appellante ha evidenziato, rispetto al danno subito dal Dott. e dalla Pt_1 società, la necessità di fare riferimento all'entità degli interessi economici e personali delle parti offese, alla gravità degli addebiti alle stesse mosse con il comunicato, giungendo così a determinare l'importo in quello oggetto di domanda, ovvero di cui euro 100.000,00 in favore di ed euro 50.000,00 in favore del Dott. ovvero CP_1 Parte_1 nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa.
Ha, quindi, indicato quale elementi cui fare riferimento ai fini di una eventuale liquidazione equitativa, la gravità dell'offesa ( nel caso de quo, il comunicato stampa in questione era infarcito di false affermazioni e capziose allusioni che, in sé e per sé considerate e, nel loro complesso, inducevano il lettore e l'opinione pubblica a nutrire dubbi sulla correttezza dell'aggiudicazione e dell'operato di stessa), l'intensità del dolo (e/o della colpa) ( CP_1 considerata la piena consapevolezza del significato offensivo delle espressioni utilizzate), il clamore suscitato dalla pubblicazione/ampiezza del raggio di diffusione delle pubblicazioni ( il contenuto del comunicato stampa era stato ripreso da numerose testate giornalistiche ed aveva, quindi, avuto ampia diffusione al pubblico, era stato pubblicato in un post facebook Contr dall' On. del il 16 novembre 2014), le tre interrogazioni Persona_4 parlamentari presentate, sempre nel novembre 2014 dopo il comunicato, in merito all'aggiudicazione della gara ad , il contenuto dell'intervento CP_1 del presidente dell'Areoclub di Rimini, dott. evidentemente CP_10 fuorviato dal comunicato stampa, nell'ambito del convegno “L'aeroporto di
Rimini deve tornare a volare” organizzato dal Controparte_11
e tenutosi a Riccione in data 6 maggio 2017 ( in particolare
[...] aveva affermato : “...l'aggiudicazione del bando va ad e, sin da CP_1 subito, chiunque non fosse di mestiere o con un minimo di coscienza aeronautica non poté non notare una sorta di singolarissima trilogia.
[...]
è una società costituta pochissimi giorni prima, nove esattamente, CP_2 prima dell'apertura delle buste dei partecipanti al bando. si CP_1 aggiudica la gara con lo strabiliante punteggio di 85/85, fatto più unico che raro nella storia dei bandi ”; - “le singole società [dietro ad ] CP_6 CP_1 sono a loro volta partecipate da un nutrito numero di soggetti: , CP_12
, hanno come filo conduttore l'onnipresente Controparte_13 CP_14
in tutte queste società c'è sempre con Parte_1 Parte_1 incarichi sempre apicali. Una nota di colore pare che venne manifestata dall'allora prefetto di Rimini, il dott. , il quale alla vista della Persona_5 compagine societaria di non mancò di far notare come tale Controparte_15 azienda non fosse del tutto specchiata»), notorietà e posizione sociale del soggetto leso è la società aggiudicataria della gestione di un CP_1 aeroporto e il dott. è un personaggio noto nel settore Parte_1 aeroportuale e non solo), le ripercussioni negative sulla fama di correttezza e moralità per aver attribuito agli appellanti condotte disdicevoli ( in particolare la società ha, in conseguenza dei fatti di causa, incontrato molte difficoltà a reperire investitori, ritiratesi perché allarmati dalla campagna stampa denigratoria e professioni disposti a rivestire cariche amministrative nella nuova struttura).
nel costituirsi, ha contestato l'eccepito giudicato in Persona_1 ordine alla condanna penale di cui alla statuizione adottata con la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona posto che l'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte avverso l'indicata pronuncia è stata proposta dalla sola parte civile costituita, con conseguente passaggio in giudicato ai fini penali della sentenza di assoluzione del sig. Persona_1 Quanto all'oggetto del presente giudizio occorre rilevare che, così come evidenziato dalla difesa di posto che l'impugnazione Persona_1 della sentenza di assoluzione resa in sede penale dalla Corte di appello risulta essere stata effettuata soltanto dalla costituita parte civile, deve escludersi la sussistenza del giudicato invocato dagli appellanti atteso che per effetto dell'impugnazione della parte civile si può rinnovare l'accertamento dei fatti posti alla base della decisione assolutoria, ma ciò al solo fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e giungere ad una diversa pronuncia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili.
Ne deriva che, a seguito dell'annullamento disposto dalla Suprema
Corte, occorre procedere all'accertamento della sussistenza di quanto allegato dal danneggiato e dallo stesso posto a fondamento della domanda risarcitoria svolta attraverso la costituzione di parte civile in relazione alla contestata offesa della reputazione di per Parte_1 aver divulgato a varie testate giornalistiche un comunicato stampa nel quale la soc. Airminum 2014, di cui il sig. era legale Pt_1 rappresentante, veniva definita come “un'alleanza tra personaggi avente implicazioni con il gruppo che aveva causato il fallimento della soc. AE, precedente gestore del medesimo aeroporto e con un noto truffatore internazionale... ”
e per aver ivi affermato che “...il sig. sarebbe un soggetto di Pt_1 comodo se non un prestanome, che in sede di apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti sarebbero risultati elementi essenziali per la validità delle offerte, che la citata società sarebbe stata priva dell'attestato di sopralluogo obbligatorio e che l'assegnazione della concessione all' rappresenterebbe una speculazione sulle CP_8 legittime aspettative di centinaia di lavoratori”.
Nel procedere a siffatto accertamento occorre fare applicazione del principio affermato in materia dalle Sezioni Unite penali (Cass. SSUU, 28 gennaio 2021 n. 22065) secondo cui nel giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile, avente in realtà natura di autonomo giudizio civile – non vincolato dal principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice penale di legittimità in sede rescindente – trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e che l'accertamento richiesto al giudice del “rinvio” ha ad oggetto gli elementi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato.
Nessun dubbio in ordine alla oggettiva valenza offensiva delle espressioni utilizzate nei confronti del Dott. sia in proprio che quale legale Pt_1 rappresentante della società aggiudicataria della gara, in quanto definito come un soggetto “... di comodo (forse un prestanome)...” disposto, dunque, ad agire come una cd. “testa di legno” , figura di solito individuata in un soggetto privo di specifiche competenze professionali e di capacità economica, disposto ad agire come responsabile di una società secondo le indicazioni impartite dai soggetti che realmente la amministrano, e sul quale far ricadere eventuali responsabilità, ove si considerino la qualifica professionale dell'odierno appellante, gli incarichi dallo stesso rivestiti e l'evidente disvalore derivante dall'avergli così attribuito la condotta di essersi prestato ad attività contrarie, quanto meno, alla deontologia professionale.
Ugualmente connotate da valenza offensiva risultano le espressioni utilizzate nei confronti della società atteso che la riferita circostanza secondo cui sarebbe stata costituita pochi giorni prima della gara da parte di un “gruppo politico-affaristico”, che aveva in precedenza causato il fallimento della soc. AE, pregresso gestore dell'aeroporto, risulta tale da far intendere al lettore che la nuova società costituiva mero strumento per l'attuazione degli interessi propri del suddetto “gruppo politico-affaristico”, contrari a quelli della stessa società, atteso il fallimento della pregressa società di gestione. In altre parole è stata prospettata al lettore una gestione evidentemente personalistica, non supportata dalle necessarie specifiche competenze e referenze, volta ad
“impadronirsi” della struttura aeroportuale per la realizzazione di interessi propri e non di quelli sociali. Ciò grazie all'alleanza con soggetti di dubbia reputazione legati ad un noto personaggio malavitoso, “truffatore internazionale, condannato in diversi continenti e già detenuto in vari paesi”
e nonostante la presentazione di una domanda priva dei requisiti di validità.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023; Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). Secondo ulteriore principio dettato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, l'esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell'autore d'uno scritto offensivo dell'altrui reputazione, sussiste solo a condizione che l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27592).
Ora nella fattispecie in esame risulta indiscussa la rilevanza pubblica degli argomenti fatti oggetto del comunicato stampa riguardanti la gestione del locale aeroporto, la cui attività si riverbera necessariamente sull'andamento economico degli operatori di zona, in particolare di quelli del settore turistico alberghiero, sì da ritenersi certamente rilevante l'interesse suscitato nell'opinione pubblica locale.
Quanto alla continenza delle espressioni utilizzate si può giungere ad affermare che le sia pure colorite e pungenti espressioni utilizzate nei confronti degli odierni appellanti non travalichino il limite della continenza.
Rispetto al canone della verità occorre considerare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio
(necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del
23.02.2024).
Tenuto conto di tali parametri - che in ogni caso non escludono che il requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica - va affermato che il Dott. Parte_1 ha dimostrato, attraverso le produzioni documentali effettuate in sede penale e le prove testimoniali ivi raccolte, che il proprio curriculum professionale attesta lo svolgimento di pregresse attività di rilievo che presuppongono il requisito professionale e che nella fattispecie in esame ha svolto , sua durante la gara che, successivamente, la sua funzione di amministratore unico della e non di mero esecutore di ordini e direttive CP_8 impartiti da terzi.
Come già affermato dal Tribunale penale di Ancona “...il ES TE
, incaricato dell'asseverazione del piano economico-finanziario facente
[...] parte dell'offerta di gara, ha riferito che l'incarico gli venne conferito direttamente dalla parte civile e che, per il suo espletamento, si interfacciò sempre con il che, per quanto potuto personalmente constatare, Pt_1 era sostanzialmente il dominus dell'operazione; che, dopo l'aggiudicazione
e la trasformazione dell' aveva ricevuto da questo Controparte_16
l'incarico di revisore dei bilanci;
che, anche attualmente il gli Pt_1 risultava rivestire un ruolo operativo nell'ambito della gestione dell'aeroporto, mentre non aveva mai avuto contatti, né diretti, né indiretti, con tale La ES , attuale Presidente del Cda di PE Testimone_2
ha riferito di aver ricevuto tale incarico dal CP_16 Pt_1 che, per tale proposta di nomina, l'aveva contattata già in corso di gara;
che il medesimo era quotidianamente presente nella gestione dell'aeroporto ed ella, per ogni problematica gestionale era solita interloquire con questi. A specifica domanda, anche la negava, nei suoi anni di ZA , di Tes_2 aver mai avuto contatti con il che non aveva mai conosciuto. Lo stesso PE
, consigliere delegato del Testimone_3 Parte_2
di Rimini ed effettivo redattore del Comunicato stampa per
[...] cui è causa, a conferma che la parte civile non era affatto un, in sede di esame dibattimentale, ha riferito che, già nel
Novembre 2012, aveva avuto un incontro con il seppur indicatogli Pt_1
a suo dire dal finanziare come suo commercialista , al fine di valutare la PE partecipazione alla gara;
che a seguito di tale incontro egli mandò al
al quale sollecitava un suo contributo valutato come utile ed Pt_1 opportuno, una memoria riassuntiva del progetto per l'aeroporto ( il Pt_1 in realtà non rispose mai, se non molto più tardi in data 21.03.2016- doc.n.20 della produzione difensiva - all'indomani della pronuncia a lui favorevole del Consiglio di Stato con altra mail dall'intento - come rilevato dallo stesso ES - evidentemente beffardo, con cui ironizzava anche sui pretesi rapporti con il ”. PE
Si può, pertanto, fondatamente escludere la veridicità del fatto costituito dall'essere stato il Dott. una “testa di legno”, ovvero di Pt_1 aver assunto la qualifica di amministratore unico della quale CP_8 mero prestanome.
Il comunicato stampa faceva riferimento anche all'ulteriore fatto costituito dal legame con il gruppo “politico-affaristico” che aveva causato il fallimento della soc. AE , precedente gestore del medesimo aeroporto.
Le indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Rimini non hanno evidenziato alcuna sostanziale identità fra le compagini delle due società ma hanno consentito di accertare che in data 30.10.2014, ovvero il giorno successivo il comunicato stampa, la ha Controparte_17 acquisito il 30,60% delle quote di . La qualifica di amministratore CP_8 unico di quest'ultima società è stata rivestita, fino al 02.03.2015, da il quale, per due mandati, dal 07.08.1996 al Persona_6
02.09.1998 e dal 13.12.2007 al 15.07.2010, ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione di AE s.p.a. ed in tale veste risultava indagato nell'ambito del procedimento penale n. 972/2013 concernente il fallimento della AE s.p.a. Inoltre dal maggio 1998 al giugno 2004 rivestito la carica di assessore al turismo e all'ospitalità della Provincia di
Rimini , principale socio di AE.
Tali elementi e, in particolare, il fatto che socio di minoranza della fosse (sia pura dal giorno successivo alla divulgazione del CP_1 comunicato stampa) una società amministrata da un indagato nell'ambito del procedimento penale per la bancarotta della AE s.p.a. , non appaiono a giudizio del Collegio sufficienti a supportare l'esistenza di quello stretto legame prospettato nel comunicato stampa fra il gruppo politico-affaristico che aveva causato il fallimento della AE e la atteso che, anche volendo attribuire rilievo alla riferita CP_8 acquisizione di quota da parte di non potrebbe non Persona_6 rilevarsi che trattandosi di quota di minoranza la stessa non poteva ritenersi strumentale alla finalità di “...impadronirsi della struttura aeroportuale riminese...” .
Il “... noto truffatore internazionale, condannato in diversi continenti e già detenuto in vari paesi...” cui si fa riferimento nel comunicato stampa è stato individuato a seguito delle indagini svolte dalla P.G. in , Persona_7 finanziere già processato e condannato per bancarotta fraudolenta in
Svizzera . In particolare dalla indagini svolte è emerso, come già evidenziato con la sentenza del tribunale penale, che “... è PE procuratore generale della Vini di Prestigio s.r.l., di cui sono soci i figli, a sua volta principale socio della Eurafrica Merchant s.p.a. in quanto detentrice del 30% delle quote societarie di quest'ultima. La Eurafrica
Merchant s.p.a. deteneva, a sua volta, il 10% delle quote di Syncronie s.r.l.
. Detta ultima società deteneva l'80% delle Armonie s.r.l., socio unico della Dal 30.10.2014, Syncronie s.r.l. diventava Controparte_18 direttamente detentrice dell'11.27% poi diventato il 16,8, delle quote di
In data 17.10.2014, , socio al 90% Controparte_16 Parte_1 della Syncronie s.r.l., ne rilevava anche il 10% di proprietà di Eurafrica
Merchant s.p.a.”.
Nessuna prova è stata acquisita quanto alla sussistenza di un eventuale ruolo rivestito nell'ambito del procedimento di aggiudicazione da parte del sig. avendo i testi escussi al riguardo escluso di aver avuto Persona_7 qualsiasi contatto con il predetto nell'ambito dell'operazione in esame.
In definitiva va affermata al riguardo l'esistenza soltanto di un interesse del tutto indiritto del predetto rispetto alla , e Persona_3 Controparte_16 ciò soltanto fino al 17.10.2014, data in cui il Dott. è divenuto Pt_1 socio unico di Syncronie s.r.l.; interesse che, pertanto, era venuto certamente meno alla data del 29.10.2014 di pubblicazione del comunicato stampa, sì da doversi ritenere il predetto del tutto PE estraneo alla con conseguente non sussistenza del requisito CP_8 della verità del relativo contenuto del comunicato.
Rispetto ai requisiti di validità dell'offerta risulta documentalmente comprovato dal verbale in data 18.07.2014 che la Commissione aggiudicatrice, a fronte dell' irregolarità formale della mancanza della firma del contraente nella polizza fideiussoria presentata, rilevata anche nei confronti di altre concorrenti, si era riservata la possibilità di richiedere un'integrazione. Alla successiva seduta del 30.07.2014 la società
aveva provveduto a depositare il documento corredato di regolare CP_8 sottoscrizione delle parti. In tal senso aveva proceduto anche la concorrente per lo Sviluppo dell'aeroporto di Rimini in relazione Parte_2 ad altro documento, ed all'esito era stata dichiarata l'ammissione di tutte e quattro le concorrenti.
Risulta altresì documentalmente la regolarità del certificato di collaudo che nel comunicato stampa si affermava essere stato effettuato il giorno
14.07.2014, ovvero il stesso giorno di scadenza prevista per la partecipazione alla gara, in quanto in realtà effettuato in data 11.07.2014 con rilascio di relativa attestazione da parte dell' Irrilevante appare CP_6 la circostanza della avvenuta richiesta del certificato da parte del socio unico dell'epoca della a ciò delegato. Analogo giudizio va espresso CP_8 quanto alle vicende riguardanti la persona fisica che lo aveva sottoscritto per il relativo ente non risultando, né essendo stati allegati elementi indicativi della irregolarità del rilascio del documento per insussistenza dei necessari presupposti.
Va, peraltro, rilevato che pur essendo stato proposto ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione della gara alla concorrente, nessun rilievo è stato in quella sede sollevato rispetto alla validità dell'ammissione. Il giudizio veniva in ogni caso definito con provvedimento di rigetto adottato dal
Consiglio di Stato.
La società era stata effettivamente costituita soltanto poco CP_8 tempo prima ma tale elemento non può assumere rilievo rispetto alla prospettata “alleanza” non risultando inconsueta la circostanza della costituzione di società per il perseguimento di una singola finalità.
Si può, quindi, concludere affermando che il contenuto del comunicato stampa deve ritenersi quanto meno parzialmente inveritiero.
La difesa del sig. esclude la configurabilità della responsabilità Per_1 in capo al predetto non potendo la stessa derivare dall'adempimento della obbligazione contrattuale assunta quale legale rappresentante della Parte_3
- società che svolgeva le funzioni di addetto stampa del
[...] Parte_2
dell'aeroporto di Rimini - essendosi limitato a ricevere il
[...] comunicato dal suo autore, sig. - consigliere delegato del Testimone_3
, che lo aveva inviato su carta intesta del medesimo Parte_2 Parte_2 alla per la relativa diffusione alle testate giornalistiche - e ad Parte_3 inserire, in calce allo stesso comunicato, l'identificativo dell'Ufficio e Pt_4
a trasmetterlo alle testate giornalistiche che, previe verifiche del caso, lo avevano proceduto alla pubblicazione degli articoli. Secondo l'assunto della difesa dell'appellato andrebbe disatteso quanto affermato dalla Suprema Corte sul presupposto dell'asserita sottoscrizione del comunicato da parte del Sig. essendosi in realtà Per_1 egli limitato ad inserire in calce al comunicato l'identificativo dell'Ufficio stampa che aveva trasmesso il comunicato alle testate giornalistiche.
Le argomentazioni difensive dell'appellato non possono trovare accoglimento alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia con cui ha cassato la sentenza adottata dalla Corte di appello.
Va richiamato, infatti, quanto evidenziato dal giudice di legittimità in ordine al fatto che il sig. così come riportato nel capo di Per_1 imputazione aveva “divulgato” a varie testate giornalistiche il comunicato stampa in oggetto, condotta cui occorre aver riguardo ai fini della configurabilità dell'illecito e della conseguente obbligazione risarcitoria proposta attraverso la originaria costituzione di parte civile.
E' sufficiente richiamare in proposito quanto argomentato dalla Suprema
Corte secondo cui :” ...il Collegio osserva che non viene in rilievo, ai fini che interessano, l'ideazione del contenuto diffamatorio, ma la volontà di diffonderlo, con la coscienza del portato offensivo che se ne trae e che era ben conoscibile a chiunque vi avesse avuto accesso, a fortiori a un operatore professionale in materia d comunicazione. Questo a trascurare il fatto che già l'aver ( cioè , come precisato nel dispositivo) il comunicato a più testate , quindi a più destinatari , costituisce una forma d comunicazione a più persone rilevate ex art. 595 cod.pen. , a prescindere dalla successiva pubblicazione del comunicato sui giornali ”.
Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte la mancata apposizione della propria sottoscrizione da parte del sig. non Per_1 appare decisiva ai fini in esame posto che il predetto non ha contestato di aver attuato la condotta di aver “divulgato” il comunicato stampa ricevuto dalla committente sì da non potersi attribuire rilievo, al fine in esame, ad aspetti riconducibili all'ideazione del contenuto del comunicato. Né il vincolo contrattuale riguardante lo svolgimento di attività di addetto stampa potrebbe costituire una esimente incombendo anche sul soggetto che un comunicato stampa l'obbligo di controllare la fondatezza della notizia attraverso l'accesso alle fonti di verifica.
“In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34635 del 27.12.2024).
La liquidazione, inoltre, deve essere necessariamente effettuata facendo ricorso alla valutazione equitativa facendo applicazione dei parametri enucleati in materia attraverso le cd. tabelle di Milano e, dunque, con riferimento alla notorietà del diffamante, alla diffusione del mezzo diffamatorio, alo spazio della notizia diffamatoria, alla risonanza mediatica e all'intensità dell'elemento soggettivo.
La notorietà del diffamante, sig. deve ritenersi scarsa Persona_1 avendo lo stesso agito quale incarico della società che svolgeva la funzione di addetto stampa del di gestione dell'aeroporto di Parte_2
Rimimi. La diffusione del mezzo diffamatorio, trattandosi di comunicato stampa è stata imitata alle testate giornalistiche sicché deve aversi in principal modo riguardo alla diffusione che la notizia ha avuto per effetto di detto comunicato. Nessun rilievo può quindi assumere quanto pubblicato dal in ordine alla vicenda riguardante CP_19
l'aeroporto di Rimini in data 26.09.2014 in quanto antecedente all'invio del comunicato del 29.10.2014 per cui è causa così come quanto risultante dalle sintesi di tale pubblicazione effettuate dalle agenzia di stampa o dal richiamo, nel testo di successive pubblicazioni al contenuto dell'articolo dell'SO ( “Non solo a rendere più nebuloso il quadro, secondo quanto riportato dal settimanale , c'è anche il fatto che a CP_19 tirare le file dietro ci sarebbe 73enne ex direttore CP_1 Persona_7 Parte finanziario di tribunale, che ha messo gli occhi sullo scalo romagnolo: prima ha acchiappato la consulenza della Provincia, in cerca di acquirenti pe rle quote dell'aeroporto attraverso la Eurafrica Merchant. Poi ha alzato l'asticella”;
“...ad oggi nessuno vuole commentare questo fil rouge, neppure il legame con .). Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto alle PE ulteriori pubblicazioni depositate in atti risalenti al 26 e al 28 settembre
2014.
Le altre pubblicazioni risultano essere state effettuate su pagine di cronaca locale della Provincia di Rimini e dalle stesse oltre ad emergere la cronaca relativa alla gara che ha preceduto l'aggiudicazione, delle reazioni dei concorrenti e delle iniziative giudiziarie dagli stessi intraprese, risultano evidenziati elementi di fatto che l'hanno caratterizzata senza il richiamo delle espressioni diffamatorie contenute nel comunicato ed attraverso l'utilizzo di termini diversi e non allusivi quali quelli ritenuti, all'esito delle svolte argomentazioni, diffamatori ( “Il presidente formalmente è ). Il testo del comunicato viene Parte_1 riprodotto parzialmente soltanto in alcune di dette pubblicazioni per cui va affermato che la divulgazione dello scritto diffamatorio ha avuto una diffusione limitata e che la risonanza mediatica del contenuto dello stesso è stata minima considerata anche la limitazione territoriale della notizia diffusa, nella parte ricollegabile al comunicato, soltanto su appena due articoli della stampa locale.
Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse in considerazione delle interrogazioni parlamentari in ragione della non sovrapponibilità del contenuto delle stesse rispetto a quello del comunicato oltre che in considerazione della riferibilità alla notizia precedentemente diffusa sull'SO.
Anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilità del documento, analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al contenuto dell'intervento del richiamato convengo del 2017 ( come riportato dalla parte) in quanto non sovrapponibile al comunicato.
L'intensità dell'elemento soggettivo deve ritenersi tenue considerato l'affidamento dell'appellato sul contenuto del comunicato dallo stesso non predisposto ma soltanto divulgato. Ugualmente tenute va considerata l'offesa nei confronti del dott. e della società considerato il Pt_1 complessivo quadro fattuale in cui si è inserita la peculiare vicenda in esame caratterizzato dal succedersi delle società di gestione dell'aeroporto di Rimini dopo il fallimento della AE.
Ritiene, pertanto, il Collegio di dover quantificare il danno subito dagli appellanti nella misura di euro 8.000,00 in favore di ciascuno degli appellanti, in valori monetari attuali e comprensiva di interessi all'attualità.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio civile, del grado di appello e di legittimità vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sul giudizio ex art. 622 c.p.c. riassunto da e Parte_1
nei confronti di a seguito della Controparte_1 Persona_1 sentenza della Corte di Cassazione n. 31726/2023, condanna Per_1
al risarcimento del danno in favore di e
[...] Parte_1
mediante il versamento della somma di euro Controparte_1
8.000,00 ciascuno, comprensiva di rivalutazione ed interessi all'attualità, oltre al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase decisionale, euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
del grado di appello, liquidate in euro per 500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro
1.500,00 per la fase istruttoria, euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 970/2023 R.G.
promosso da
(CF ), in proprio e in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 legale rappresentante di (C.F. e partita IVA Controparte_1
, rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli P.IVA_1 avvocati Roberta Guaineri (CF e Ivan Lamponi (CF CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, giusta procura in atti ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Agnello n. 12;
APPELLANTE
nei confronti di
APPELLATO CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in ossequio all'ordinanza della Suprema Corte n.
31726/2023 (Sent. n. sez 2024/2023; UP 20/06/2023; R.G.N. 38294/2022), pubblicata in data 20 luglio 2023, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito: in via principale: 1) confermare la provvisionale di Euro
10.000,00 concessa dal Tribunale Penale di Ancona con sentenza n. 1129/2019
(R.G.N.R. n. 3756/2016; R. Mod 16 n. 1312/2018) in favore del dott. Parte_1
e di e a carico del sig. 2)
[...] CP_1 Persona_1 condannare il sig. al pagamento della complessiva somma di Persona_1
Euro 150.000,00, di cui Euro 100.000,00 in favore di ed Controparte_2
Euro 50.000,00 in favore del dott. a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni da questi ultimi subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059
c.c. e 185 c.p., ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'eventuale espletanda istruttoria o che sarà ritenuta più equa dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino all'integrale soddisfo;
3) ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento di condanna, a cura e spese del convenuto, sul settimanale
L'SO nonché sui quotidiani Corriere della Sera, La , CP_3 CP_4
e ; in via istruttoria: 4) autorizzare, per le motivazioni
[...] CP_5 indicate in atti, il deposito su supporto hardware del file video concernente il convegno tenutosi in data 6 maggio 2017. in ogni caso: 4) con vittoria di spese
e compensi del presente procedimento e per quello di legittimità avanti alla
Suprema Corte di Cassazione come dalla stessa disposto con sent. n.
31726/2023 (Sent. n. sez 2024/2023; UP 20/06/2023; R.G.N. 38294/2022).
I procuratori di hanno concluso chiedendo:“Piaccia all'Ill.ma Persona_1
Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni spiegate in narrativa. Con vittoria delle spese di lite”.
Oggetto: giudizio di rinvio.
FATTI DI CAUSA
A seguito di denuncia-querela sporta in data 30 dicembre 2014 da in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
( d'ora in poi ), innanzi alla Procura della Controparte_1 CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Rimini, la compente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona procedeva a carico di per il Persona_1 reato di cui all'art. 595, co. 1 e 3 cod. pen. e art. 13 legge 8 febbraio 1948 n
47, “per aver offeso la reputazione di divulgando a varie Parte_1 testate giornalistiche un comunicato stampa nel quale la soc. , CP_1 di cui il è legale rappresentante, veniva definita come un'alleanza tra Pt_1
"personaggi al disotto di ogni sospetto" avente implicazioni con il gruppo
"politico affaristico" che aveva causato il fallimento della soc. AE, precedente gestore del medesimo aeroporto, e con un noto truffatore internazionale;
vi si affermava inoltre che il sarebbe un soggetto di Pt_1 comodo se non un prestanome, che in sede di apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti sarebbero risultati elementi essenziali per la validità delle offerte, che la citata società sarebbe stata priva dell'attestato di sopralluogo obbligatorio e che l'assegnazione della concessione ad CP_1 rappresenterebbe una speculazione sulle legittime aspettative di centinaia di lavoratori”.
Il Tribunale di Ancona, in data 16 settembre 2019 pronunciava sentenza n.
1129/2019 nei confronti del predetto sig. ritenuto Persona_1 colpevole del reato a lui ascritto ed, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di €. 1032,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento a favore della parte civile costituita dei danni patiti da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale liquidata in via equitativa in € 10.000, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite. Proposta dal sig. impugnazione avverso la richiamata Persona_1 sentenza, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza penale n. 780/2022 adottata in data 12 maggio 2022 e depositata il 4 luglio 2022, in riforma della gravata sentenza, pronunciava l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili assunte dal giudice di primo grado.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Ancona, il Dott.
in proprio e nella predetta qualifica, proponeva ricorso Parte_1 per cassazione deducendo la “Nullità della sentenza ricorsa ai sensi dell'art.
606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 595 co. 3 cod. pen. laddove non si riteneva integrato il reato, per non avere l'imputato redatto il comunicato stampa oggetto di querela e per non averlo pubblicato, ma semplicemente diffuso a varie testate giornalistiche”.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31726/2023, pubblicata in data 20 luglio
2023, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ex art. 622 c.p.c. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
Il Dott. in proprio e nella predetta qualifica, con atto di Parte_1 citazione in riassunzione ex artt. 622 c.p.p. e 329 c.p.c. notificato all'esito della richiamata sentenza della Corte di Cassazione penale, ha chiesto confermare la condanna alla provvisionale di euro 10.000,00 pronunciata dal Tribunale penale di Ancona con sentenza n. 1129/2019 in favore di e di ed a carico di Parte_1 CP_1 [...]
nonché condannare il predetto al risarcimento dei danni Per_1 subiti nella misura complessiva di euro 150.000,00, di cui auro
100.000,00 in favore di ed euro 50.000,00 in favore di CP_1
nonché ordinare la pubblicazione della sentenza a Parte_1 cura e spese dell'appellato.
costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda Persona_1 avversaria. Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel riassumere il giudizio ha dedotto che l'oggetto del Parte_1 presente giudizio deve ritenersi limitato alla quantificazione dell'importo risarcitorio essendo stata già accertata, in forza della sentenza di primo grado, con efficacia di giudicato in sede penale, la portata diffamatoria della condotta dallo stesso tenuta.
Ha, quindi, proseguito affermando che la società , costituita in CP_1 data 9 luglio 2014 in vista della partecipazione alla gara indetta da per la CP_6 gestione dell'Aeroporto di Rimini, dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara
( essendo stato previsto un termine per l'avveramento di alcune condizioni stabilite nel bando di gara), era stata vittima, unitamente al Dott.
di attacchi mediatici gravemente diffamatori attraverso Parte_1 articoli comparsi sulla stampa locale e nazionale lesivi dell'immagine di
, nei quali erano state riportate false notizie su presunte CP_1 irregolarità nella gestione del bando, sulla scarsa trasparenza della gara oltre che su presunti rapporti di detta società con personaggi descritti come dei pregiudicati. In particolare:- 1) nell'articolo apparso sul sito dell' SO in data 26 settembre 2014 – ovvero tre giorni prima dell'apertura delle buste – si affermava che “nella volata per conquistare la gestione dell'aeroporto di
Rimini-San Marino sgomita – dietro le quinte – anche vecchia Persona_2 conoscenza della finanza e delle aule di Tribunale”, il quale, secondo il giornalista, sarebbe stato “il regista” di;
-2) in data 29 ottobre 2014 CP_1 veniva divulgato a tutte le più importanti testate giornalistiche locali un comunicato stampa, su carta intestata del Parte_2
e di ( due concorrenti che si
[...] Controparte_7 erano raggruppati in un RTI e che non si erano aggiudicati la gara), con cui erano state avanzate gravi accuse e illazioni relative a presunte “criticità” della procedura di aggiudicazione, ovvero: a) sarebbe stata CP_1 colpevolmente inadempiente rispetto alle condizioni stabilite nel bando di gara sull'erroneo presupposto che i trenta giorni previsti nel bando di gara per l'avveramento delle condizioni scadesse lo stesso 29.10.2014 mentre il termine andava a scadere al 05.11.2014 in quanto necessariamente decorrente dal ricevimento della comunicazione formale, attraverso posta certificata, dell'aggiudicazione della gara da parte di b) nel testo del CP_6 richiamato comunicato stampa, la società veniva dipinta come CP_1 un'alleanza tra “personaggi al di sotto di ogni sospetto”, avente implicazioni con il gruppo “politico-affaristico (…) senza competenze né referenze” che causò il fallimento di AE (precedente gestore dell'aeroporto di Rimini), nonché con un “noto truffatore internazionale”, riprendendo palesemente il contenuto dell'articolo dell'SO sopra citato;
c) il dott. Parte_1 in qualità di rappresentante legale della suddetta società, era stato descritto come un soggetto di comodo, se non addirittura un mero prestanome, benché lo stesso rivestisse la carica di Accountable Manager dell'Aeroporto, ossia la figura apicale nella gestione della struttura, con una serie di responsabilità codificate;
d) si era affermato che in sede di apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti, sarebbero risultati mancati documenti “essenziali per la validità dell'offerta” e, in particolare, la fideiussione e l'attestato di sopralluogo obbligatorio e che l'assegnazione della concessione ad CP_1 avrebbe rappresentato una speculazione “sulle legittime aspettative” di centinaia di lavoratori.
In sede penale, secondo la prospettazione dell'appellante, le accuse, lesive dell'onorabilità e della rispettabilità professionale di e del suo CP_8 legale rappresentante, erano risultate manifestamente infondate.
Sottolinea l'appellante che nell'immediatezza della pubblicazione del comunicato stampa, aveva diffuso una nota di risposta con cui CP_1 respingeva le accuse evidenziando di non avere alcun rapporto diretto o indiretto con la precedente gestione aeroportuale, ed in particolare con e che il dott. è persona altamente Persona_3 Parte_1 qualificata e con pregresse esperienze lavorative, che la società presentava tutti i requisiti prescritti dal bando;
in particolare la fideiussione era pienamente valida, come da originale presentato il 25 luglio 2014, e risultava regolarmente depositata l'attestazione di sopralluogo rilasciata dall' in data 11 luglio ( sicché risultava falsa l'affermazione CP_6 dell'avvenuto sopralluogo il giorno stesso della scadenza del bando); inoltre l'aggiudicazione era avvenuta sulla base dell'offerta più vantaggiosa e, infine, la Commissione non aveva esitato, ove necessario, a richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
Ribadito l'accertamento da parte del giudice di legittimità della responsabilità penale del sig. in conseguenza Persona_1 dell'annullamento della sentenza di appello di assoluzione, l'appellante ha evidenziato, rispetto al danno subito dal Dott. e dalla Pt_1 società, la necessità di fare riferimento all'entità degli interessi economici e personali delle parti offese, alla gravità degli addebiti alle stesse mosse con il comunicato, giungendo così a determinare l'importo in quello oggetto di domanda, ovvero di cui euro 100.000,00 in favore di ed euro 50.000,00 in favore del Dott. ovvero CP_1 Parte_1 nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in via equitativa.
Ha, quindi, indicato quale elementi cui fare riferimento ai fini di una eventuale liquidazione equitativa, la gravità dell'offesa ( nel caso de quo, il comunicato stampa in questione era infarcito di false affermazioni e capziose allusioni che, in sé e per sé considerate e, nel loro complesso, inducevano il lettore e l'opinione pubblica a nutrire dubbi sulla correttezza dell'aggiudicazione e dell'operato di stessa), l'intensità del dolo (e/o della colpa) ( CP_1 considerata la piena consapevolezza del significato offensivo delle espressioni utilizzate), il clamore suscitato dalla pubblicazione/ampiezza del raggio di diffusione delle pubblicazioni ( il contenuto del comunicato stampa era stato ripreso da numerose testate giornalistiche ed aveva, quindi, avuto ampia diffusione al pubblico, era stato pubblicato in un post facebook Contr dall' On. del il 16 novembre 2014), le tre interrogazioni Persona_4 parlamentari presentate, sempre nel novembre 2014 dopo il comunicato, in merito all'aggiudicazione della gara ad , il contenuto dell'intervento CP_1 del presidente dell'Areoclub di Rimini, dott. evidentemente CP_10 fuorviato dal comunicato stampa, nell'ambito del convegno “L'aeroporto di
Rimini deve tornare a volare” organizzato dal Controparte_11
e tenutosi a Riccione in data 6 maggio 2017 ( in particolare
[...] aveva affermato : “...l'aggiudicazione del bando va ad e, sin da CP_1 subito, chiunque non fosse di mestiere o con un minimo di coscienza aeronautica non poté non notare una sorta di singolarissima trilogia.
[...]
è una società costituta pochissimi giorni prima, nove esattamente, CP_2 prima dell'apertura delle buste dei partecipanti al bando. si CP_1 aggiudica la gara con lo strabiliante punteggio di 85/85, fatto più unico che raro nella storia dei bandi ”; - “le singole società [dietro ad ] CP_6 CP_1 sono a loro volta partecipate da un nutrito numero di soggetti: , CP_12
, hanno come filo conduttore l'onnipresente Controparte_13 CP_14
in tutte queste società c'è sempre con Parte_1 Parte_1 incarichi sempre apicali. Una nota di colore pare che venne manifestata dall'allora prefetto di Rimini, il dott. , il quale alla vista della Persona_5 compagine societaria di non mancò di far notare come tale Controparte_15 azienda non fosse del tutto specchiata»), notorietà e posizione sociale del soggetto leso è la società aggiudicataria della gestione di un CP_1 aeroporto e il dott. è un personaggio noto nel settore Parte_1 aeroportuale e non solo), le ripercussioni negative sulla fama di correttezza e moralità per aver attribuito agli appellanti condotte disdicevoli ( in particolare la società ha, in conseguenza dei fatti di causa, incontrato molte difficoltà a reperire investitori, ritiratesi perché allarmati dalla campagna stampa denigratoria e professioni disposti a rivestire cariche amministrative nella nuova struttura).
nel costituirsi, ha contestato l'eccepito giudicato in Persona_1 ordine alla condanna penale di cui alla statuizione adottata con la sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona posto che l'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte avverso l'indicata pronuncia è stata proposta dalla sola parte civile costituita, con conseguente passaggio in giudicato ai fini penali della sentenza di assoluzione del sig. Persona_1 Quanto all'oggetto del presente giudizio occorre rilevare che, così come evidenziato dalla difesa di posto che l'impugnazione Persona_1 della sentenza di assoluzione resa in sede penale dalla Corte di appello risulta essere stata effettuata soltanto dalla costituita parte civile, deve escludersi la sussistenza del giudicato invocato dagli appellanti atteso che per effetto dell'impugnazione della parte civile si può rinnovare l'accertamento dei fatti posti alla base della decisione assolutoria, ma ciò al solo fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e giungere ad una diversa pronuncia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili.
Ne deriva che, a seguito dell'annullamento disposto dalla Suprema
Corte, occorre procedere all'accertamento della sussistenza di quanto allegato dal danneggiato e dallo stesso posto a fondamento della domanda risarcitoria svolta attraverso la costituzione di parte civile in relazione alla contestata offesa della reputazione di per Parte_1 aver divulgato a varie testate giornalistiche un comunicato stampa nel quale la soc. Airminum 2014, di cui il sig. era legale Pt_1 rappresentante, veniva definita come “un'alleanza tra personaggi
e per aver ivi affermato che “...il sig. sarebbe un soggetto di Pt_1 comodo se non un prestanome, che in sede di apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti sarebbero risultati elementi essenziali per la validità delle offerte, che la citata società sarebbe stata priva dell'attestato di sopralluogo obbligatorio e che l'assegnazione della concessione all' rappresenterebbe una speculazione sulle CP_8 legittime aspettative di centinaia di lavoratori”.
Nel procedere a siffatto accertamento occorre fare applicazione del principio affermato in materia dalle Sezioni Unite penali (Cass. SSUU, 28 gennaio 2021 n. 22065) secondo cui nel giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile, avente in realtà natura di autonomo giudizio civile – non vincolato dal principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice penale di legittimità in sede rescindente – trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e che l'accertamento richiesto al giudice del “rinvio” ha ad oggetto gli elementi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato.
Nessun dubbio in ordine alla oggettiva valenza offensiva delle espressioni utilizzate nei confronti del Dott. sia in proprio che quale legale Pt_1 rappresentante della società aggiudicataria della gara, in quanto definito come un soggetto “... di comodo (forse un prestanome)...” disposto, dunque, ad agire come una cd. “testa di legno” , figura di solito individuata in un soggetto privo di specifiche competenze professionali e di capacità economica, disposto ad agire come responsabile di una società secondo le indicazioni impartite dai soggetti che realmente la amministrano, e sul quale far ricadere eventuali responsabilità, ove si considerino la qualifica professionale dell'odierno appellante, gli incarichi dallo stesso rivestiti e l'evidente disvalore derivante dall'avergli così attribuito la condotta di essersi prestato ad attività contrarie, quanto meno, alla deontologia professionale.
Ugualmente connotate da valenza offensiva risultano le espressioni utilizzate nei confronti della società atteso che la riferita circostanza secondo cui sarebbe stata costituita pochi giorni prima della gara da parte di un “gruppo politico-affaristico”, che aveva in precedenza causato il fallimento della soc. AE, pregresso gestore dell'aeroporto, risulta tale da far intendere al lettore che la nuova società costituiva mero strumento per l'attuazione degli interessi propri del suddetto “gruppo politico-affaristico”, contrari a quelli della stessa società, atteso il fallimento della pregressa società di gestione. In altre parole è stata prospettata al lettore una gestione evidentemente personalistica, non supportata dalle necessarie specifiche competenze e referenze, volta ad
“impadronirsi” della struttura aeroportuale per la realizzazione di interessi propri e non di quelli sociali. Ciò grazie all'alleanza con soggetti di dubbia reputazione legati ad un noto personaggio malavitoso, “truffatore internazionale, condannato in diversi continenti e già detenuto in vari paesi”
e nonostante la presentazione di una domanda priva dei requisiti di validità.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19204 del 06/07/2023; Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). Secondo ulteriore principio dettato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, l'esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell'autore d'uno scritto offensivo dell'altrui reputazione, sussiste solo a condizione che l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27592).
Ora nella fattispecie in esame risulta indiscussa la rilevanza pubblica degli argomenti fatti oggetto del comunicato stampa riguardanti la gestione del locale aeroporto, la cui attività si riverbera necessariamente sull'andamento economico degli operatori di zona, in particolare di quelli del settore turistico alberghiero, sì da ritenersi certamente rilevante l'interesse suscitato nell'opinione pubblica locale.
Quanto alla continenza delle espressioni utilizzate si può giungere ad affermare che le sia pure colorite e pungenti espressioni utilizzate nei confronti degli odierni appellanti non travalichino il limite della continenza.
Rispetto al canone della verità occorre considerare che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio
(necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4955 del
23.02.2024).
Tenuto conto di tali parametri - che in ogni caso non escludono che il requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica - va affermato che il Dott. Parte_1 ha dimostrato, attraverso le produzioni documentali effettuate in sede penale e le prove testimoniali ivi raccolte, che il proprio curriculum professionale attesta lo svolgimento di pregresse attività di rilievo che presuppongono il requisito professionale e che nella fattispecie in esame ha svolto , sua durante la gara che, successivamente, la sua funzione di amministratore unico della e non di mero esecutore di ordini e direttive CP_8 impartiti da terzi.
Come già affermato dal Tribunale penale di Ancona “...il ES TE
, incaricato dell'asseverazione del piano economico-finanziario facente
[...] parte dell'offerta di gara, ha riferito che l'incarico gli venne conferito direttamente dalla parte civile e che, per il suo espletamento, si interfacciò sempre con il che, per quanto potuto personalmente constatare, Pt_1 era sostanzialmente il dominus dell'operazione; che, dopo l'aggiudicazione
e la trasformazione dell' aveva ricevuto da questo Controparte_16
l'incarico di revisore dei bilanci;
che, anche attualmente il gli Pt_1 risultava rivestire un ruolo operativo nell'ambito della gestione dell'aeroporto, mentre non aveva mai avuto contatti, né diretti, né indiretti, con tale La ES , attuale Presidente del Cda di PE Testimone_2
ha riferito di aver ricevuto tale incarico dal CP_16 Pt_1 che, per tale proposta di nomina, l'aveva contattata già in corso di gara;
che il medesimo era quotidianamente presente nella gestione dell'aeroporto ed ella, per ogni problematica gestionale era solita interloquire con questi. A specifica domanda, anche la negava, nei suoi anni di ZA , di Tes_2 aver mai avuto contatti con il che non aveva mai conosciuto. Lo stesso PE
, consigliere delegato del Testimone_3 Parte_2
di Rimini ed effettivo redattore del Comunicato stampa per
[...] cui è causa, a conferma che la parte civile non era affatto un
Novembre 2012, aveva avuto un incontro con il seppur indicatogli Pt_1
a suo dire dal finanziare come suo commercialista , al fine di valutare la PE partecipazione alla gara;
che a seguito di tale incontro egli mandò al
al quale sollecitava un suo contributo valutato come utile ed Pt_1 opportuno, una memoria riassuntiva del progetto per l'aeroporto ( il Pt_1 in realtà non rispose mai, se non molto più tardi in data 21.03.2016- doc.n.20 della produzione difensiva - all'indomani della pronuncia a lui favorevole del Consiglio di Stato con altra mail dall'intento - come rilevato dallo stesso ES - evidentemente beffardo, con cui ironizzava anche sui pretesi rapporti con il ”. PE
Si può, pertanto, fondatamente escludere la veridicità del fatto costituito dall'essere stato il Dott. una “testa di legno”, ovvero di Pt_1 aver assunto la qualifica di amministratore unico della quale CP_8 mero prestanome.
Il comunicato stampa faceva riferimento anche all'ulteriore fatto costituito dal legame con il gruppo “politico-affaristico” che aveva causato il fallimento della soc. AE , precedente gestore del medesimo aeroporto.
Le indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Rimini non hanno evidenziato alcuna sostanziale identità fra le compagini delle due società ma hanno consentito di accertare che in data 30.10.2014, ovvero il giorno successivo il comunicato stampa, la ha Controparte_17 acquisito il 30,60% delle quote di . La qualifica di amministratore CP_8 unico di quest'ultima società è stata rivestita, fino al 02.03.2015, da il quale, per due mandati, dal 07.08.1996 al Persona_6
02.09.1998 e dal 13.12.2007 al 15.07.2010, ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione di AE s.p.a. ed in tale veste risultava indagato nell'ambito del procedimento penale n. 972/2013 concernente il fallimento della AE s.p.a. Inoltre dal maggio 1998 al giugno 2004 rivestito la carica di assessore al turismo e all'ospitalità della Provincia di
Rimini , principale socio di AE.
Tali elementi e, in particolare, il fatto che socio di minoranza della fosse (sia pura dal giorno successivo alla divulgazione del CP_1 comunicato stampa) una società amministrata da un indagato nell'ambito del procedimento penale per la bancarotta della AE s.p.a. , non appaiono a giudizio del Collegio sufficienti a supportare l'esistenza di quello stretto legame prospettato nel comunicato stampa fra il gruppo politico-affaristico che aveva causato il fallimento della AE e la atteso che, anche volendo attribuire rilievo alla riferita CP_8 acquisizione di quota da parte di non potrebbe non Persona_6 rilevarsi che trattandosi di quota di minoranza la stessa non poteva ritenersi strumentale alla finalità di “...impadronirsi della struttura aeroportuale riminese...” .
Il “... noto truffatore internazionale, condannato in diversi continenti e già detenuto in vari paesi...” cui si fa riferimento nel comunicato stampa è stato individuato a seguito delle indagini svolte dalla P.G. in , Persona_7 finanziere già processato e condannato per bancarotta fraudolenta in
Svizzera . In particolare dalla indagini svolte è emerso, come già evidenziato con la sentenza del tribunale penale, che “... è PE procuratore generale della Vini di Prestigio s.r.l., di cui sono soci i figli, a sua volta principale socio della Eurafrica Merchant s.p.a. in quanto detentrice del 30% delle quote societarie di quest'ultima. La Eurafrica
Merchant s.p.a. deteneva, a sua volta, il 10% delle quote di Syncronie s.r.l.
. Detta ultima società deteneva l'80% delle Armonie s.r.l., socio unico della Dal 30.10.2014, Syncronie s.r.l. diventava Controparte_18 direttamente detentrice dell'11.27% poi diventato il 16,8, delle quote di
In data 17.10.2014, , socio al 90% Controparte_16 Parte_1 della Syncronie s.r.l., ne rilevava anche il 10% di proprietà di Eurafrica
Merchant s.p.a.”.
Nessuna prova è stata acquisita quanto alla sussistenza di un eventuale ruolo rivestito nell'ambito del procedimento di aggiudicazione da parte del sig. avendo i testi escussi al riguardo escluso di aver avuto Persona_7 qualsiasi contatto con il predetto nell'ambito dell'operazione in esame.
In definitiva va affermata al riguardo l'esistenza soltanto di un interesse del tutto indiritto del predetto rispetto alla , e Persona_3 Controparte_16 ciò soltanto fino al 17.10.2014, data in cui il Dott. è divenuto Pt_1 socio unico di Syncronie s.r.l.; interesse che, pertanto, era venuto certamente meno alla data del 29.10.2014 di pubblicazione del comunicato stampa, sì da doversi ritenere il predetto del tutto PE estraneo alla con conseguente non sussistenza del requisito CP_8 della verità del relativo contenuto del comunicato.
Rispetto ai requisiti di validità dell'offerta risulta documentalmente comprovato dal verbale in data 18.07.2014 che la Commissione aggiudicatrice, a fronte dell' irregolarità formale della mancanza della firma del contraente nella polizza fideiussoria presentata, rilevata anche nei confronti di altre concorrenti, si era riservata la possibilità di richiedere un'integrazione. Alla successiva seduta del 30.07.2014 la società
aveva provveduto a depositare il documento corredato di regolare CP_8 sottoscrizione delle parti. In tal senso aveva proceduto anche la concorrente per lo Sviluppo dell'aeroporto di Rimini in relazione Parte_2 ad altro documento, ed all'esito era stata dichiarata l'ammissione di tutte e quattro le concorrenti.
Risulta altresì documentalmente la regolarità del certificato di collaudo che nel comunicato stampa si affermava essere stato effettuato il giorno
14.07.2014, ovvero il stesso giorno di scadenza prevista per la partecipazione alla gara, in quanto in realtà effettuato in data 11.07.2014 con rilascio di relativa attestazione da parte dell' Irrilevante appare CP_6 la circostanza della avvenuta richiesta del certificato da parte del socio unico dell'epoca della a ciò delegato. Analogo giudizio va espresso CP_8 quanto alle vicende riguardanti la persona fisica che lo aveva sottoscritto per il relativo ente non risultando, né essendo stati allegati elementi indicativi della irregolarità del rilascio del documento per insussistenza dei necessari presupposti.
Va, peraltro, rilevato che pur essendo stato proposto ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione della gara alla concorrente, nessun rilievo è stato in quella sede sollevato rispetto alla validità dell'ammissione. Il giudizio veniva in ogni caso definito con provvedimento di rigetto adottato dal
Consiglio di Stato.
La società era stata effettivamente costituita soltanto poco CP_8 tempo prima ma tale elemento non può assumere rilievo rispetto alla prospettata “alleanza” non risultando inconsueta la circostanza della costituzione di società per il perseguimento di una singola finalità.
Si può, quindi, concludere affermando che il contenuto del comunicato stampa deve ritenersi quanto meno parzialmente inveritiero.
La difesa del sig. esclude la configurabilità della responsabilità Per_1 in capo al predetto non potendo la stessa derivare dall'adempimento della obbligazione contrattuale assunta quale legale rappresentante della Parte_3
- società che svolgeva le funzioni di addetto stampa del
[...] Parte_2
dell'aeroporto di Rimini - essendosi limitato a ricevere il
[...] comunicato dal suo autore, sig. - consigliere delegato del Testimone_3
, che lo aveva inviato su carta intesta del medesimo Parte_2 Parte_2 alla per la relativa diffusione alle testate giornalistiche - e ad Parte_3 inserire, in calce allo stesso comunicato, l'identificativo dell'Ufficio e Pt_4
a trasmetterlo alle testate giornalistiche che, previe verifiche del caso, lo avevano proceduto alla pubblicazione degli articoli. Secondo l'assunto della difesa dell'appellato andrebbe disatteso quanto affermato dalla Suprema Corte sul presupposto dell'asserita sottoscrizione del comunicato da parte del Sig. essendosi in realtà Per_1 egli limitato ad inserire in calce al comunicato l'identificativo dell'Ufficio stampa che aveva trasmesso il comunicato alle testate giornalistiche.
Le argomentazioni difensive dell'appellato non possono trovare accoglimento alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia con cui ha cassato la sentenza adottata dalla Corte di appello.
Va richiamato, infatti, quanto evidenziato dal giudice di legittimità in ordine al fatto che il sig. così come riportato nel capo di Per_1 imputazione aveva “divulgato” a varie testate giornalistiche il comunicato stampa in oggetto, condotta cui occorre aver riguardo ai fini della configurabilità dell'illecito e della conseguente obbligazione risarcitoria proposta attraverso la originaria costituzione di parte civile.
E' sufficiente richiamare in proposito quanto argomentato dalla Suprema
Corte secondo cui :” ...il Collegio osserva che non viene in rilievo, ai fini che interessano, l'ideazione del contenuto diffamatorio, ma la volontà di diffonderlo, con la coscienza del portato offensivo che se ne trae e che era ben conoscibile a chiunque vi avesse avuto accesso, a fortiori a un operatore professionale in materia d comunicazione. Questo a trascurare il fatto che già l'aver
Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte la mancata apposizione della propria sottoscrizione da parte del sig. non Per_1 appare decisiva ai fini in esame posto che il predetto non ha contestato di aver attuato la condotta di aver “divulgato” il comunicato stampa ricevuto dalla committente sì da non potersi attribuire rilievo, al fine in esame, ad aspetti riconducibili all'ideazione del contenuto del comunicato. Né il vincolo contrattuale riguardante lo svolgimento di attività di addetto stampa potrebbe costituire una esimente incombendo anche sul soggetto che un comunicato stampa l'obbligo di controllare la fondatezza della notizia attraverso l'accesso alle fonti di verifica.
“In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34635 del 27.12.2024).
La liquidazione, inoltre, deve essere necessariamente effettuata facendo ricorso alla valutazione equitativa facendo applicazione dei parametri enucleati in materia attraverso le cd. tabelle di Milano e, dunque, con riferimento alla notorietà del diffamante, alla diffusione del mezzo diffamatorio, alo spazio della notizia diffamatoria, alla risonanza mediatica e all'intensità dell'elemento soggettivo.
La notorietà del diffamante, sig. deve ritenersi scarsa Persona_1 avendo lo stesso agito quale incarico della società che svolgeva la funzione di addetto stampa del di gestione dell'aeroporto di Parte_2
Rimimi. La diffusione del mezzo diffamatorio, trattandosi di comunicato stampa è stata imitata alle testate giornalistiche sicché deve aversi in principal modo riguardo alla diffusione che la notizia ha avuto per effetto di detto comunicato. Nessun rilievo può quindi assumere quanto pubblicato dal in ordine alla vicenda riguardante CP_19
l'aeroporto di Rimini in data 26.09.2014 in quanto antecedente all'invio del comunicato del 29.10.2014 per cui è causa così come quanto risultante dalle sintesi di tale pubblicazione effettuate dalle agenzia di stampa o dal richiamo, nel testo di successive pubblicazioni al contenuto dell'articolo dell'SO ( “Non solo a rendere più nebuloso il quadro, secondo quanto riportato dal settimanale , c'è anche il fatto che a CP_19 tirare le file dietro ci sarebbe 73enne ex direttore CP_1 Persona_7 Parte finanziario di tribunale, che ha messo gli occhi sullo scalo romagnolo: prima ha acchiappato la consulenza della Provincia, in cerca di acquirenti pe rle quote dell'aeroporto attraverso la Eurafrica Merchant. Poi ha alzato l'asticella”;
“...ad oggi nessuno vuole commentare questo fil rouge, neppure il legame con .). Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto alle PE ulteriori pubblicazioni depositate in atti risalenti al 26 e al 28 settembre
2014.
Le altre pubblicazioni risultano essere state effettuate su pagine di cronaca locale della Provincia di Rimini e dalle stesse oltre ad emergere la cronaca relativa alla gara che ha preceduto l'aggiudicazione, delle reazioni dei concorrenti e delle iniziative giudiziarie dagli stessi intraprese, risultano evidenziati elementi di fatto che l'hanno caratterizzata senza il richiamo delle espressioni diffamatorie contenute nel comunicato ed attraverso l'utilizzo di termini diversi e non allusivi quali quelli ritenuti, all'esito delle svolte argomentazioni, diffamatori ( “Il presidente formalmente è ). Il testo del comunicato viene Parte_1 riprodotto parzialmente soltanto in alcune di dette pubblicazioni per cui va affermato che la divulgazione dello scritto diffamatorio ha avuto una diffusione limitata e che la risonanza mediatica del contenuto dello stesso è stata minima considerata anche la limitazione territoriale della notizia diffusa, nella parte ricollegabile al comunicato, soltanto su appena due articoli della stampa locale.
Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse in considerazione delle interrogazioni parlamentari in ragione della non sovrapponibilità del contenuto delle stesse rispetto a quello del comunicato oltre che in considerazione della riferibilità alla notizia precedentemente diffusa sull'SO.
Anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'ammissibilità del documento, analoghe considerazioni vanno svolte rispetto al contenuto dell'intervento del richiamato convengo del 2017 ( come riportato dalla parte) in quanto non sovrapponibile al comunicato.
L'intensità dell'elemento soggettivo deve ritenersi tenue considerato l'affidamento dell'appellato sul contenuto del comunicato dallo stesso non predisposto ma soltanto divulgato. Ugualmente tenute va considerata l'offesa nei confronti del dott. e della società considerato il Pt_1 complessivo quadro fattuale in cui si è inserita la peculiare vicenda in esame caratterizzato dal succedersi delle società di gestione dell'aeroporto di Rimini dopo il fallimento della AE.
Ritiene, pertanto, il Collegio di dover quantificare il danno subito dagli appellanti nella misura di euro 8.000,00 in favore di ciascuno degli appellanti, in valori monetari attuali e comprensiva di interessi all'attualità.
Le spese di lite del presente giudizio di rinvio civile, del grado di appello e di legittimità vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sul giudizio ex art. 622 c.p.c. riassunto da e Parte_1
nei confronti di a seguito della Controparte_1 Persona_1 sentenza della Corte di Cassazione n. 31726/2023, condanna Per_1
al risarcimento del danno in favore di e
[...] Parte_1
mediante il versamento della somma di euro Controparte_1
8.000,00 ciascuno, comprensiva di rivalutazione ed interessi all'attualità, oltre al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase decisionale, euro 759,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
del grado di appello, liquidate in euro per 500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro
1.500,00 per la fase istruttoria, euro 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico