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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2024, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10690/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. N. 2741/2022 - R.G. N° 9065/2022 del Tribunale di Salerno
TRA
, CF , in persona della Sindaca p.t., dott.ssa. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione e in virtù dei disposti di cui all'art. 54 ter dello statuto comunale e all'art. 2 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, dall'Avv. Gennaro Izzo, unitamente al quale domicilia in , Parte_1 alla Piazza Aldo Moro n. 1 presso l'Ufficio dell'avvocatura comunale;
ENTE OPPONENTE
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Ripa n. 28, c.f. , e nato ad [...] C.F._1 Parte_4
(SA) il 14/06/1960 e residente a [...], c.f.
, elett.te dom.ti in alla Via Fogazzaro, n. 24 presso lo studio C.F._2 Parte_1 dell'avv. Gennaro LONGOBARDI codice fiscale PEC: C.F._3
che li rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata Email_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del sindaco p.t., ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno gli odierni opposti, per spiegare opposizione avverso il d.i. di cui all'epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 8.054,00, quale differenza fra la somma versata per la “concessione edicola funeraria” di tipo A e l'importo effettivo dell'opera, come determinato dal ribasso da parte dell'impresa aggiudicatrice dei lavori.
L'importo ingiunto traeva origine dal contratto sottoscritto con il per la Parte_1 concessione di un'edicola funeraria da realizzarsi in un'area cimiteriale, in cui costi veniva stabilito dall'Ente per ogni concessionario aggiudicatario nella somma di € 23.100,00.
A fronte del versamento di tale corrispettivo, il si impegnava a restituire le Parte_1
somme versate in eccedenza entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori (cfr. art. 9, comma II contratto concessione).
L'opponente a motivo di impugnativa rilevava, in primis, la prescrizione del credito vantato da parte opposta ed, in secondo luogo, l'inesattezza della somma richiesta, a suo dire, non ancora determinata né determinabile nel suo ammontare atteso che le opere relative all' ampliamento del
Cimitero cittadino di di via della Pace sarebbero ancora in corso di ultimazione e, solo il Parte_1
loro completamento, con redazione del relativo quadro economico di spesa definitivo, potrà consentire di individuare l'esatto ammontare delle somme da dare in restituzione ai concessionari aventi diritto. A sostegno delle sue ragioni la difesa dell'ente, dopo avere effettuato un excursus cronologico delle vicissitudini del progetto pubblico oggetto di causa, rappresentava di avere deliberato, con provvedimento della n. 84/G del 3.6.2016 (cfr. pag. 14 Organizzazione_1 dell'atto di opposizione), un incremento ulteriore delle opere a realizzarsi, con maggior introito nelle casse dell'amministrazione rispetto al costo totale dell'intervento inizialmente previsto (ossia
€ 12.467.671,22 a fronte di € 14.830.965,00 cfr. pag. 15 della opposizione) e con conseguente previsione di un saldo attivo da ripartire tra i concessionari aventi diritto, una volta conseguita la rendicontazione complessiva, pari ad € 2.531.272,43 come evidenziato da perizia di assestamento tecnico economico assunta a protocollo 36420 del 3.5.2018 prodotta in atti (cfr. doc. all. opponente e pagg. 18 e 19 atto di opposizione). Infine, deduceva l'inesigibilità del credito richiesto, in quanto non era materialmente trascorso il termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di cui all'art. 9 del richiamato contratto di concessione. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti, impugnando e contestando quanto contenuto nell'atto di opposizione. In via preliminare, eccepivano l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, sollevata da parte opponente, poiché il termine decennale non sarebbe decorso dalla sottoscrizione del contratto di appalto, bensì, dalla consegna della cappella funeraria, a partire dal
26.01.2016. Nel merito, lamentavano l'infondatezza dell'affermazione della mancata conclusione delle opere, dal momento che erano finanche state consegnate, e dell'eccezione di indeterminatezza del credito.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio le parti davano atto del raggiungimento di una intesa stragiudiziale per il bonario componimento della vertenza ed instavano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Conclusa la fase istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione senza termini.
Tanto premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa, in forza della avvenuta composizione bonaria della causa, della quale entrambe le parti hanno dato atto, con congiunta istanza di declaratoria di cessata materia e compensazione delle spese di lite.
In detta situazione, infatti, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti, riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse con il conseguente venir meno della necessità della pronunzia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr. Cass.95/9781; Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva infatti il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100 c.p.c.
Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse). Si tratta di una sentenza di rito, che determina il passaggio in giudicato solo della circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione di un particolare procedimento (quello che conclude il processo con la sentenza di cessata materia del contendere), ma, proprio perché sentenza di rito, non preclude la possibilità di ripresentare le medesime domande in un successivo processo;
ribadita la natura di pronuncia di mero rito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire;
ma, appunto,
a proseguire proprio quel giudizio in cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, nel caso in esame, comporta anche la revoca del d.i. opposto, considerato che, come affermato dalla Suprema Corte: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione” (cfr. Cass. Sez. I sentenza n. 13085 del 22.5.2008; Cass. Civile, Sez. Lav. n. 4531 del 10.04.2000).
Conformemente agli accordi intercorsi fra le parti, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 2741/2022 - R.G. N° 9065/2022 reso dal giudice designato del Tribunale di Salerno;
2) Compensa interamente le spese di lite. Così deciso in Salerno, il 05.06.24 Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante