Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/04/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4465/2024 promossa da:
(C.F. ), di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. AIELLO GAETANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato Parte_2 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AIELLO GAETANO
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito per brevità con il Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 patrocinio dell'avv. BIANCHI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO CROCE 12 21100 VARESE presso il difensore avv. BIANCHI MARCO
OPPOSTA
Oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione compariva il solo procuratore della parte opposta (quello di parte opponente aveva in precedenza depositato atto di rinuncia al mandato e non è stato sostituito), il quale concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie domande rilevando che le avverse richieste sono rimaste prive di riscontro probatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 11522/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, nell'ambito della procedura R.G. 3656/2024, emesso e pubblicato il 14.10.2024, notificato elettronicamente il pagina 1 di 6
L'opponente contestava l'inidoneità del lavoratore somministrato, Sig. , a svolgere le Persona_1
proprie mansioni nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 9 agosto 2024, data in cui presentava le proprie dimissioni, e concludeva pertanto chiedendo, ”in via preliminare e/o pregiudiziale di autorizzare la chiamata in causa dello stesso lavoratore, signor , “affinché Persona_1
venga: a) condannato a manlevare e garantire la da ogni e Parte_1
qualsiasi pretesa creditoria della , emettendo nel contempo ogni consequenziale Controparte_1
decisione di legge;
b) condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vicenda
[...] quantificabili complessivamente in € 15.000,00=, ovvero come diversamente Parte_1
determinati anche sulla base di una valutazione equitativa, emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge. In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria vantata da nei confronti della odierna opponente, per i Controparte_1
motivi di cui in premessa, dichiarare che nulla è dovuto alla opposta da parte della S.T.I., emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge, e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché inefficace ed invalido. In via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento della in concorso con il sig. nella causazione Controparte_1 Persona_1 dei danni alla S.T.I. come esposti in premessa, condannare l'opposta ed il terzo chiamato, in solido ovvero ciascuno nei limiti ed in proporzione alla rispettiva responsabilità come sarà accertata nel corso del giudizio, al risarcimento dei danni subiti dalla odierna opponente così come saranno dimostrati nel corso del giudizio e/o da liquidare anche in via equitativa nei limiti dello scaglione di valore del presente giudizio, emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero risultare some dovute dalla alla Parte_1
per i titoli di cui è causa, si chiede sin da ora che venga disposta la Controparte_1
compensazione tra le somme dovute dalla ed in favore della a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno con quanto eventualmente dovuto dall'opponente alla opposta, emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge, ed in particolare, condannando il terzo chiamato a manlevare e garantire la da ogni e qualsiasi pretesa creditoria Parte_1
della emettendo nel contempo ogni consequenziale decisione di legge.” In ogni Controparte_1
caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con i relativi importi maggiorati delle percentuali normativamente dovute e titolo di spese generali I.V.A. e C.P.A..”
Formatosi il contraddittorio ci sostituiva la mediante comparsa di risposta con la CP_1
quale contesta quanto ex adverso esposto evidenziando che, in ragione del rapporto contrattuale pagina 2 di 6 intercorso, “la responsabilità dell'Agenzia somministratrice in relazione alla “Competenza professionale del lavoratore somministrato” è disciplinata dalla relativa clausola del contratto commerciale sottoscritto fra le parti che prevede: “ garantisce che, in base alle richieste CP_1 effettuate dall'utilizzatore, il personale inviato in missione avrà le occorrenti specializzazioni (oltre alle necessarie abilitazioni di legge, ove segnalate come occorrenti) ed adeguata preparazione professionale. Con il positivo superamento del periodo di prova da parte del lavoratore somministrato, non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale preparazione e/o specializzazione CP_1 del lavoratore stesso”.
In altre parole, a seguito del superamento del periodo di prova, il mancato o cattivo rendimento della risorsa somministrata è fatto rientrare esclusivamente nel rischio d'impresa dell'utilizzatrice“.
Evidenziava altresì che alcuna contestazione da parte dell'opponente era mai stata avanzata prima della presente procedura nonostante i numerosi solleciti che l'avevano preceduta.
Per tali ragioni chiedeva, previa reiezione delle domande avversarie, quanto segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinte tutte le domande avversarie, ivi comprese quelle svolte in via pregiudiziale-preliminare,
IN VIA PRELIMINARE
pagina 3 di 6 Previa fissazione dell'udienza ex art. 648 comma III c.p.c. o comunque sentite diversamente le parti, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico n. 1522/2024 emesso dal
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, nell'ambito della procedura R.G. 3656/2024, emesso e pubblicato il 14.10.2024, notificato elettronicamente il 15.10.2024.
NEL MERITO:
Respingere l'opposizione ex adverso proposta e le domande tutte formulate dalla
[...]
anche in via pregiudiziale e/o preliminare e in via riconvenzionale, Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 1522/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, nell'ambito della procedura
R.G. 3656/2024, emesso e pubblicato il 14.10.2024.
IN VIA SUBORDINATA: condannare la al pagamento Parte_1 nei confronti della somma di € 12.556,46=, oltre interessi ex D.lvo 231/02 Controparte_1
dal dovuto sino al pieno soddisfo.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compenso professionale tanto della presente causa quanto del procedimento monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si formula ampia riserva d'integrare le odierne produzioni documentali e di indicare nuovi mezzi di prova nei termini di legge.
Su richiesta di parte opposta veniva fissata udienza intermedia per la valutazione delle richieste preliminari.
In esito alla stessa il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza in data 19/2/2025 fissando la prima udienza di comparizione, nella quale nessuno compariva per parte opponente.
Essendo la causa matura per la decisione invitava l'opposta a precisare le proprie conclusioni, che questa rassegnava nei termini sopra esposti, discutendo la causa.
Quest'ultima viene decisa sulla base di tali conclusioni
Sussistenza del credito azionato
Come si è evidenziato nella citata ordinanza, la contestazione svolta dall'opponente attiene alla qualità delle prestazioni rese dal lavoratore somministrato e tuttavia essa non ha contestato la clausola pagina 4 di 6 contrattuale in forza della quale ““ garantisce che, in base alle richieste effettuate CP_1 dall'utilizzatore, il personale inviato in missione avrà le occorrenti specializzazioni (oltre alle necessarie abilitazioni di legge, ove segnalate come occorrenti) ed adeguata preparazione professionale. Con il positivo superamento del periodo di prova da parte del lavoratore somministrato, non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale preparazione e/o specializzazione CP_1
del lavoratore stesso”) né ha fornito elementi che superino tale rilievo, pacifico essendo il positivo superamento del periodo di prova da parte del lavoratore.
Ne discende che i due rapporti instaurati dall'opponente (quello con l'opposta e quello con il lavoratore) hanno carattere di autonomia, ragione per cui non si ravvisano i presupposti per introdurre nel presente giudizio la domanda di parte opponente nei confronti del lavoratore (che oltretutto è regolata da una normativa sostanziale e processuale propria).
Part Esclusa dunque la rilevanza delle contestazioni sollevata da – rispetto al credito vantato Pt_1 da quest'ultimo va riconosciuto essendo pacifica la conclusione del contratto, il CP_1
corrispettivo previsto e l'espletamento delle prestazioni alle quali era tenuta l'opposta.
L'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opponente, come da dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta definitivamente la domanda di estensione del contraddittorio nei confronti del terzo,
2) Accertato quanto in premessa rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, anche per quanto concerne le spese di lite;
3) Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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