TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7446 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 4489/2025 EL Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza EL 24.6.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Parisi
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Sifo, Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza EL 24.6.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi sottoscritti dalle parti;
i procuratori hanno chiesto riservarsi in decisione senza termini. IL PM ha espresso parere favorevole il 26.6.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.2.2025, la sign. Ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 19.8.2017 dal quale sono nate (16.6.2014) e Controparte_1 Per_1 (20.9.2018) – esponeva: Per_2 (…) Che i coniugi, si sono conosciuti e fidanzati ed hanno acquistato insieme l'attuale casa coniugale in Napoli alla Via Mario Costa n. 16 interno 17, sulla quale grava un mutuo di euro 1.500,00 mensili e dopo la nascita ELla prima figlia hanno contratto matrimonio;
Che il sig.
aveva contratto un precedente matrimonio con la sig.ra dal quale Controparte_1 Parte_2 è nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente indipendente che lavora a Milano presso Per_3 il Ministero ELla Difesa;
Che il matrimonio era inizialmente felice la ricorrente era interamente occupata per la crescita e l'accudimento ELle minori;
Che il sig. , diplomato, era Controparte_1 impiegato nella Telecom Italia Spa e nel 2021 è stato licenziato ed è stato assunto nella Parafarmacia Biondi sita in Napoli al Vico Acitillo n. 83, di proprietà e gestita dalla ricorrente;
Che nel mese di novembre 2024, a seguito dei contrasti sorti tra i coniugi e per l'atteggiamento assunto dal sig. sia in casa che sul posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a CP_1 licenziarlo per giusta causa;
Che il sig. , dal mese di settembre 2024, non aveva Controparte_1 orari e conduceva la sua vita in maniera totalmente autonoma da quella familiare, ed a ogni volta
1 2
che la ricorrente gli chiedeva qualche spiegazione, lo stesso si allontanava da casa o dalla farmacia per fare rientro a sera inoltrata;
Che la ricorrente è farmacista ed è titolare ELla Farmacia ed amministratrice ELla attività svolta in locali non di Controparte_2 proprietà, sita in Napoli al Vico Acitillo n. 83 con un guadagno annuo di euro 13.952,00 nell'ultimo anno fiscale;
Che il sig. e la sig.ra sono proprietari al 50% dei seguenti CP_1 Pt_1 beni immobili: 1) Appartamento Via Mario Costa n. 16, int. 17 piano V Napoli;
2) Appartamento sito in SA AR EL CE (CS) Contrada la Bruca interno 16 Piano T e EL lastrico solare ELla suddetta palazzina;
Che il sig. è proprietario degli immobili: 1) Deposito sito in CP_1 Napoli alla Via Alessandro Luongo n. 11, int 21, Piano S2; 2) N. 2 appartamenti in SA AR EL CE (Cs) Contrada La Bruca interno 16, piano 1° e piano 2°; Che il sig. dal mese di CP_1 settembre 2024 non corrisponde nulla per le figlie e le vede ogni volta che si reca a casa.
Ha chiesto: I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza;
Il sig. verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, alla moglie la Controparte_1 somma di € 800,00 mensili (400,00 a figlia) per il mantenimento ELle figlie, che verrà rivalutata ogni anno, in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
Il sig. si accollerà il 50% ELle spese straordinarie così come previste dal protocollo Controparte_1 sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Napoli;
Le minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Mario Costa n. 16, int 17, Sc B;
Che la casa coniugale sito in Napoli alla Via Mario Costa n. 16, int 17, Sc B sarà assegnata alla sig.ra Il padre potrà tenere i minori con Parte_1 sè secondo il seguente progetto genitoriale (…)
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: è interesse EL sig.
addivenire ad un accordo al fine di dirimere il conflitto con la moglie, sig.ra Controparte_1 ; Che in data 31 marzo 2025 i coniugi addivenivano ad un accordo transattivo, Parte_1 che si allega alla presente comparsa e ne fa parte integrante e nel richiedere l'anticipazione ELl'udienza con modalità cartolare. Tutto ciò premesso, il sig. ut sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, nel rinunciare alla comparizione personale ELle parti, Chiede anticipare l'udienza con modalità cartolare ed omologare le condizioni concordate con la sig..ra Parte_1 che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
[...]
Anticipata l'udienza EL 30.9.2025, al 24.6.2025, le parti hanno sottoscritto i seguenti accordi: a) Il sign. verserà, entro il 5 di ogni mese, alla moglie, la somma di € 800,00 Controparte_1 mensili (400 euro per ogni figlia) quale contributo al mantenimento ELle minori, che sarà rivalutata ogni anno in base alla intervenuta svalutazione rivalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
b) Il sign. si accollerà il 5'% ELle spese straordinarie come previste nel Controparte_1
Protocollo EL 2018 sottoscritto tra COA Napoli e Presidenza EL Tribunale;
c) Le minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla via Mario Costa n. 16; d) La casa coniugale sita in via Mario Costa n. 16, interno 17 – B sarà assegnata alla sign. ; Parte_1 e) Il padre potrà tenere le figlie con sé secondo il seguente programma genitoriale: vedrà le figlie il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita da scuola alle ore 20,00, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00. Nel periodo di Natale, ad anni alterni, il giorno 24-25-26,31 dicembre e 1° gennaio;
Pasqua e Pasquetta ad anni alternati: le vacanze estive terrà con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il padre terrà con sé le figlie il giorno EL suo compleanno, onomastico e festa EL papà; i compleanni
2 3
ELle minori verranno festeggiati ad anni alterni tra i genitori, un anno a pranzo ed un anno a cena.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse ELle minori che non è stato necessario sentire - li pone a base ELla presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto ELla natura ELla causa e ELl'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) Pronuncia la separazione tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 ELl'art. 151- 1° co. C.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura ELla Cancelleria all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di SA AR EL CE (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 6, Parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio ELl'anno 2017); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 4489/2025 EL Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza EL 24.6.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Parisi
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Sifo, Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza EL 24.6.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi sottoscritti dalle parti;
i procuratori hanno chiesto riservarsi in decisione senza termini. IL PM ha espresso parere favorevole il 26.6.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.2.2025, la sign. Ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 19.8.2017 dal quale sono nate (16.6.2014) e Controparte_1 Per_1 (20.9.2018) – esponeva: Per_2 (…) Che i coniugi, si sono conosciuti e fidanzati ed hanno acquistato insieme l'attuale casa coniugale in Napoli alla Via Mario Costa n. 16 interno 17, sulla quale grava un mutuo di euro 1.500,00 mensili e dopo la nascita ELla prima figlia hanno contratto matrimonio;
Che il sig.
aveva contratto un precedente matrimonio con la sig.ra dal quale Controparte_1 Parte_2 è nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente indipendente che lavora a Milano presso Per_3 il Ministero ELla Difesa;
Che il matrimonio era inizialmente felice la ricorrente era interamente occupata per la crescita e l'accudimento ELle minori;
Che il sig. , diplomato, era Controparte_1 impiegato nella Telecom Italia Spa e nel 2021 è stato licenziato ed è stato assunto nella Parafarmacia Biondi sita in Napoli al Vico Acitillo n. 83, di proprietà e gestita dalla ricorrente;
Che nel mese di novembre 2024, a seguito dei contrasti sorti tra i coniugi e per l'atteggiamento assunto dal sig. sia in casa che sul posto di lavoro, la ricorrente è stata costretta a CP_1 licenziarlo per giusta causa;
Che il sig. , dal mese di settembre 2024, non aveva Controparte_1 orari e conduceva la sua vita in maniera totalmente autonoma da quella familiare, ed a ogni volta
1 2
che la ricorrente gli chiedeva qualche spiegazione, lo stesso si allontanava da casa o dalla farmacia per fare rientro a sera inoltrata;
Che la ricorrente è farmacista ed è titolare ELla Farmacia ed amministratrice ELla attività svolta in locali non di Controparte_2 proprietà, sita in Napoli al Vico Acitillo n. 83 con un guadagno annuo di euro 13.952,00 nell'ultimo anno fiscale;
Che il sig. e la sig.ra sono proprietari al 50% dei seguenti CP_1 Pt_1 beni immobili: 1) Appartamento Via Mario Costa n. 16, int. 17 piano V Napoli;
2) Appartamento sito in SA AR EL CE (CS) Contrada la Bruca interno 16 Piano T e EL lastrico solare ELla suddetta palazzina;
Che il sig. è proprietario degli immobili: 1) Deposito sito in CP_1 Napoli alla Via Alessandro Luongo n. 11, int 21, Piano S2; 2) N. 2 appartamenti in SA AR EL CE (Cs) Contrada La Bruca interno 16, piano 1° e piano 2°; Che il sig. dal mese di CP_1 settembre 2024 non corrisponde nulla per le figlie e le vede ogni volta che si reca a casa.
Ha chiesto: I coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza;
Il sig. verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, alla moglie la Controparte_1 somma di € 800,00 mensili (400,00 a figlia) per il mantenimento ELle figlie, che verrà rivalutata ogni anno, in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
Il sig. si accollerà il 50% ELle spese straordinarie così come previste dal protocollo Controparte_1 sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Napoli;
Le minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Mario Costa n. 16, int 17, Sc B;
Che la casa coniugale sito in Napoli alla Via Mario Costa n. 16, int 17, Sc B sarà assegnata alla sig.ra Il padre potrà tenere i minori con Parte_1 sè secondo il seguente progetto genitoriale (…)
Si è costituito il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto: è interesse EL sig.
addivenire ad un accordo al fine di dirimere il conflitto con la moglie, sig.ra Controparte_1 ; Che in data 31 marzo 2025 i coniugi addivenivano ad un accordo transattivo, Parte_1 che si allega alla presente comparsa e ne fa parte integrante e nel richiedere l'anticipazione ELl'udienza con modalità cartolare. Tutto ciò premesso, il sig. ut sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, nel rinunciare alla comparizione personale ELle parti, Chiede anticipare l'udienza con modalità cartolare ed omologare le condizioni concordate con la sig..ra Parte_1 che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
[...]
Anticipata l'udienza EL 30.9.2025, al 24.6.2025, le parti hanno sottoscritto i seguenti accordi: a) Il sign. verserà, entro il 5 di ogni mese, alla moglie, la somma di € 800,00 Controparte_1 mensili (400 euro per ogni figlia) quale contributo al mantenimento ELle minori, che sarà rivalutata ogni anno in base alla intervenuta svalutazione rivalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
b) Il sign. si accollerà il 5'% ELle spese straordinarie come previste nel Controparte_1
Protocollo EL 2018 sottoscritto tra COA Napoli e Presidenza EL Tribunale;
c) Le minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Napoli alla via Mario Costa n. 16; d) La casa coniugale sita in via Mario Costa n. 16, interno 17 – B sarà assegnata alla sign. ; Parte_1 e) Il padre potrà tenere le figlie con sé secondo il seguente programma genitoriale: vedrà le figlie il martedì ed il giovedì di ogni settimana dall'uscita da scuola alle ore 20,00, nonché a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica alle ore 20.00. Nel periodo di Natale, ad anni alterni, il giorno 24-25-26,31 dicembre e 1° gennaio;
Pasqua e Pasquetta ad anni alternati: le vacanze estive terrà con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il padre terrà con sé le figlie il giorno EL suo compleanno, onomastico e festa EL papà; i compleanni
2 3
ELle minori verranno festeggiati ad anni alterni tra i genitori, un anno a pranzo ed un anno a cena.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse ELle minori che non è stato necessario sentire - li pone a base ELla presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto ELla natura ELla causa e ELl'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) Pronuncia la separazione tra e ai sensi Parte_1 Controparte_1 ELl'art. 151- 1° co. C.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura ELla Cancelleria all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di SA AR EL CE (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 6, Parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio ELl'anno 2017); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3