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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, trattata in dorma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 551/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scuderi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Paolo Di Caro, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cuttone, giusta procura allegata alla CP_2
memoria di costituzione;
-Terzo controinteressato costituito-
; Controparte_3
-Terzo controinteressato non costituito-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio, esponendo: di lavorare alle dipendenze del comune di dal 22.12.1986, CP_1
di prestare servizio presso il 9° Settore “Affari Sociali, Cultura ed Istruzione” e di essere
1 inquadrata nella Cat. C2; che, con nota prot. 26619 del 14.06.2011, il responsabile del 3°
Settore (in virtù del vigente Regolamento relativo alla disciplina della progressione economica orizzontale, allegato al contratto decentrato integrativo stipulato il 22.12.2009, nonché dell'accordo decentrato per l'anno 2010) aveva comunicato l'avvio della procedura per la selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale nelle diverse categorie del personale per l'anno 2010; che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla citata procedura erano stati riaperti con nota prot. 29364 del 29.06.2011; che, con determinazione del responsabile del 3° Settore n.1540 del 01.09.2011, era stato comunicato che, sulla base dell'esame delle schede individuali, era stata formulata la graduatoria relativa alla PEO anno 2010, allegata al medesimo atto;
che, con successiva determinazione del responsabile del 3° settore n. 2265 del 25.11.2011, a seguito di un'attenta ed approfondita disamina delle singole schede di valutazione in conseguenza dei pervenuti ricorsi in opposizione alle graduatorie e reclami alla scheda di valutazione dei capi settori, era stata approvata la graduatoria definitiva relativamente alla progressione orizzontale per l'anno
2010; che, nell'ambito di tale graduatoria definitiva, ella era stata collocata al 12° posto, utile per il conseguimento e riconoscimento della progressione economica orizzontale 2010; che, con determinazione del responsabile di Settore n. 2409 del 03.12.2020, era stata rideterminata la graduatoria della progressione economica orizzontale 2010, categoria C, in esecuzione della sentenza n. 26/2020, R.G. 2791/2012, del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, per cui ella era stata retrocessa al 13° posto, rimanendo esclusa da tale progressione (alla quale erano ammessi soltanto i candidati posizionati nei primi 12 posti), con conseguente perdita dei benefici economici conseguiti a decorrere dal 01.01.2010, non più utile per il conseguimento della PEO 2010; di avere chiesto l'annullamento in autotutela della graduatoria approvata con determinazione del responsabile del 1° settore funzionale n. 2409 del 3.12.2020, e conseguentemente rideterminarla, retrocedendo le dipendenti e CP_2 CP_3
e ricollocando essa medesima in posizione utile per l'attribuzione della progressione
[...]
orizzontale anno 2010, con conseguente recupero degli emolumenti previsti oltre interessi.
La ricorrente ha lamentato che: le schede di valutazione utilizzate per le sue colleghe CP_2
e collocate nella graduatoria definitiva, rispettivamente, al 4° e al
[...] Persona_1
6° posto, “non potevano essere prese in considerazione”, ma avrebbero dovuto “essere escluse tout court fin dall'inizio”, in quanto “totalmente diverse e difformi dalla scheda” prevista dal regolamento interno ed allegata al verbale 15 dell'1.12.2009, atteso che riportavano criteri e pesi diversi da quelli riportati nella scheda ufficialmente approvata;
tale circostanza aveva
2 “falsato tutte le posizioni dei partecipanti alla selezione, in virtù delle diverse modalità di valutazione dei singoli partecipanti con evidente disparità di trattamento ed inosservanza del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito”.
La ricorrente, poi, ha rappresentato, più specificamente, che: la scheda conforme è composta da otto fattori di valutazione, mentre le schede difformi presentano solo sette fattori di valutazione e solamente il 37,5%, dei fattori di valutazione (tre su otto) sono coincidenti;
nelle schede difformi presentate dalle controinteressate vi è un fattore completamente assente rispetto alla scheda conforme, coincidente con un fattore di valutazione indispensabile ed espressamente menzionato nel contratto nazionale di lavoro 31.03.1999 all'art. 5, comma 2, e al punto 4 del regolamento, costituito dalla “formazione certificata e pertinente alla funzione” al quale nel caso della scheda conforme viene assegnato un peso del 10%; nel primo fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6° Settore hanno omesso di valutare la capacità di adattamento operativo nell'ambito di intervento alle esigenze di duttilità gestionale ed ai mutamenti organizzativi e si sono limitati ad analizzare solo la capacità tecnico professionale del dipendente;
nel fattore di valutazione di che trattasi i capi settore hanno attribuito a questo fattore un peso del 15 %, mentre nella scheda conforme a quella decisa in fase di C.C.D.I. era attribuito un peso del 10 %; nel terzo fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6° Settore hanno valutato il rendimento e l'affidabilità solo in relazione al lavoro svolto, che è tutt'altra cosa rispetto alle prestazioni individuali, citati nella scheda conforme, in quanto la prestazione individuale (scheda conforme) “è il risultato conseguito in rapporto alle capacità” individuali, mentre il lavoro svolto (scheda sbagliata) è semplicemente “l'applicazione di una energia al conseguimento di un fine determinato”, senza analizzare l'aspetto delle prestazioni e quindi capacità individuali che concorrono in maniera determinante a raggiungere risultati del singolo dipendente e differenziati rispetto ad un obiettivo generico da raggiungere;
nel quinto fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6° Settore hanno deciso di limitare la valutazione “orientamento” solo in riferimento all'utenza, mentre la scheda conforme, indica in maniera chiara ed inequivocabile un orientamento alle relazioni più ampio, estendendo il concetto di gentilezza, disponibilità, chiarezza nei confronti del pubblico (perciò dell'utenza), anche nei confronti dei colleghi;
quindi questo fattore risulta carente di un aspetto importante rispetto al raggiungimento di una armonia e di una coesione dei dipendenti che fanno parte di un ufficio, cioè, l'aspetto relazionale con i colleghi;
nel sesto fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6°
3 Settore hanno disposto di attribuire a questo un peso percentuale di 15, mentre nella scheda conforme a quella decisa in fase di C.C.D.I. era attribuito un peso del 10 %.
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato al giudice adito, previa declaratoria di illegittimità
e disapplicazione della determinazione del responsabile del 3° settore n. 2265 del 25.11.2011
e della determinazione del responsabile di settore n. 2409 del 3.12.2020, di: rideterminare la graduatoria relativa alla categoria C per la progressione economica orizzontale 2010 attivata dal comune di , con esclusione delle dipendenti e CP_1 CP_2 CP_3
e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto ad essere collocata dall'1.01.2010 all'11°
[...]
posto di tale graduatoria e conseguire da tale data la fascia retributiva superiore C3, con condanna del comune a darne esecuzione;
condannare, altresì, il a Controparte_1
pagare la differenza economica tra la categoria C2 e C3 a decorrere 01.01.2010 fino all'effettivo saldo e soddisfo, maggiorate di rivalutazione monetaria e di interessi, oltre al risarcimento dei danni materiali e morali, nonchè in ordine al danno da mancata disponibilità delle somme, oltre al danno conseguente all'attuazione dell'istituto della progressione
Pa economica orizzontale tra i dipendenti del comune per l'anno di riferimento CP_1
2020 in cui parteciperebbe alla selezione con l'attuale categoria C2 piuttosto che con la categoria C3.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in CP_1
giudizio, deducendo l'inammissibilità del ricorso (perché, in attuazione del principio del simultaneus processus e dell'esigenza di trattazione unitaria di cause analoghe, l'attrice avrebbe dovuto fare valere le sue doglianze nell'ambito del procedimento promosso da altra dipendente del , definito in primo grado con Parte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 26/2020 del 08.01.2020 e, in quel momento, pendente in secondo grado su appello proposto dalla ricorrente), chiedendo la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, il comune resistente ha osservato che: la difformità riscontrata tra le schede di valutazione dei dipendenti era “solo apparente e non sostanziale, tenendo in conto che la eventuale differenza terminologica e/o la semplificazione dei criteri di valutazione, con eventuale accorpamento, non” aveva determinato “alcuna nullità o disparità di trattamento”; “i punteggi dei giudizi, in ogni caso, sono stati sempre espressi su base 100”; nello specifico, in effetti, si è riscontrato che i fattori di valutazione previsti nella scheda di valutazione approvata ai fini della P.E.O.
4 erano otto, incluso il fattore “formazione certificata e pertinente alla funzione”, mentre, nelle schede utilizzate per le controinteressate, i fattori di valutazione erano sette;
“l'omessa previsione del suddetto criterio” era “assorbita dai fattori "capacità tecnico professionale" ed "esperienza", presenti in entrambi i tipi di scheda sì da essere in essi riassunto”; per gli altri fattori censurati, trattavasi “di differenza lessicale che non ne intacca la sostanza ai fini della complessiva valutazione.”.
In ogni caso, inoltre, il ha eccepito la maturazione della Controparte_1
prescrizione quinquennale delle pretese economiche avanzate dalla controparte.
Con memorie del 19.04.2024 e del 10.01.2025, infine, il comune resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di sospensione del procedimento, atteso il passaggio in giudicato, per mancata proposizione di impugnazione, della citata sentenza della Corte di appello di Catania n. 26/2020.
Anche si è costituita in giudizio, chiedendo la sospensione del processo ex CP_2
art. 295 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, stante che la ricorrente aveva partecipato, in qualità di terza controinteressata, al procedimento promosso innanzi al
Tribunale di Catania da che nell'ambito di tale procedimento la stessa Parte_2
ricorrente ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo “la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rettifica della scheda di valutazione invocato dalla lavoratrice che in quel giudizio era sua controparte”, che il suddetto giudizio era stato definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Catania n. 26/2020 del 08.01.2020 e che la stessa ricorrente aveva presentato appello avverso tale sentenza.
La controinteressata, inoltre, ha dedotto la inammissibilità (o, comunque, l'infondatezza) del ricorso sotto il profilo della insindacabilità delle scelte datoriali dell'ente pubblico, per cui la ricorrente avrebbe dovuto chiedere, tutt'al più, la rinnovazione della procedura di
P.E.O. e non già l'esclusione delle lavoratrici controinteressate ed il suo inserimento in posto utile in graduatoria.
Nel merito, poi, la sig.ra ha formulato difese di merito pressochè analoghe a quelle CP_2
dedotte dal comune resistente, sottolineando che “la asserita difformità delle schede di valutazione non” era “causa di esclusione dalla procedura”, che ella e CP_3
erano in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa e
[...]
dal bando della selezione, che trattavasi di “differenza meramente nominalistica dei fattori
e della descrizione dei fattori stessi riportata nelle schede” e che, in particolare, il fattore
“formazione certificata e pertinente alla valutazione” era stato valutato all'interno delle
5 “macrovoci” degli altri fattori “capacità tecnico professionale” ed “esperienza”, “ove il relativo peso” era “stato equamente distribuito”.
Sebbene regolarmente citata, invece, l'altra dipendente controinteressata, CP_3
non si è costituita in giudizio.
[...]
Autorizzato il deposito di note difensive, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il processo per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, trattata in dorma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la seguente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del simultanuus processus e del principio che vieta la contestuale instaurazione di giudizi i cui esiti potrebbero essere potenzialmente confliggenti, atteso che, come si evince dalla memoria di costituzione (v. all.to n. 4 fasc. ) depositata dalla Controparte_1
odierna ricorrente nell'ambito del procedimento promosso da e definito con Parte_2
sentenza di codesto Tribunale n. 26/2020 del 08.01.2020 (v. all.to n. 5 fasc. comune di
), confermata dalla sentenza della Corte di appello etnea n. 616/2023 del CP_1
08.06.2023 (allegata alla memoria del del 21.09.2023), la Controparte_1
domanda riconvenzionale proposta in quel giudizio dalla sig.ra aveva un petitum Pt_1
ed una causa petendi diversi da quelli che caratterizzano l'azione proposta nella odierna sede: in quel processo, infatti, la odierna ricorrente, entro i confini propri del giudizio che era stato introdotto dalla controparte, ha chiesto al giudice adito di “accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento” con il quale il dirigente del IV Settore aveva rettificato la valutazione della scheda della sig.ra ed aveva attribuito a quest'ultima il Pt_2
punteggio di 100, adducendo come ragioni della domanda riconvenzionale la tardività della richiesta di rettifica della originaria graduatoria, il difetto di competenza del dirigente che aveva proceduto alla nuova valutazione, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria,
l'illogicità e la contraddittorietà del citato provvedimento di rettifica.
3. Analizziamo ora il merito della controversia.
3.1. Al riguardo, è forse ultroneo rammentare che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la progressione economica orizzontale
(P.E.O.) consiste in una procedura selettiva finalizzata a fare conseguire al personale dipendente interessato il livello economico superiore all'interno della medesima categoria di inquadramento.
6 Il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni e autonomie locali, biennio economico 2008/2009, agli artt. 5 e 6, ha stabilito che: “all'interno di ciascuna categoria
è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici”; la progressione per i passaggi da una posizione economica all'altra all'interno della categoria D avviene “previa selezione basata” sulla valutazione dei seguenti “elementi …, utilizzati anche disgiuntamente”: a) “risultati ottenuti”; b) “prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione”; c) “impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza”; d) “grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente”; e) “capacità di adattamento ai processi riorganizzativi”; f) “partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità”; g) “iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”; “in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica …”;
“la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente …”.
In attuazione delle citate disposizioni di contratto collettivo nazionale, il comune di
, con il contratto collettivo integrativo decentrato, quadriennio normativo CP_1
2006/2009, all'art. 1, ha disciplinato il sistema di valutazione permanente del personale e le modalità della progressioni economiche orizzontali, disponendo che: la valutazione del personale fosse basata su una “scheda di valutazione”, allegata in modello al testo contrattuale, compilata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento a cura del responsabile dell'unità organizzativa (denominata Settore) ove prestavano servizio i dipendenti interessati;
le schede di valutazione dovevano essere comunicate al dipendente interessato e trasmesse all'Ufficio del personale;
i requisiti di partecipazione alle procedure di P.E.O. erano il possesso di due anni di anzianità di servizio nella categoria e nella posizione economica in godimento al 31 dicembre dell'anno antecedente all'avvio della procedura e il conseguimento di un punteggio minimo di 44/100 per la categoria A, di 48/100 per la categoria
B, di 52/100 per la categoria C e di 56/100 per la categoria D;
nella individuazione dei dipendenti beneficiari della P.E.O. doveva essere osservato il principio di rotazione;
gli elementi da valutare nell'ambito della procedura di P.E.O. (definiti “criteri” dal C.C.D.I.) erano i seguenti: “formazione certificata e pertinente alle funzioni richieste …”;
7 “arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con l'esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità …”; “qualità delle prestazioni individuali, con
particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni ed al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione dei problemi”; “… rendimento del dipendente senza essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto”; i citati elementi devono essere “disarticolati in indicatori” e
“il peso da attribuire ai vari indicatori, adeguatamente diversificati e semplificati in relazione al differente livello di professionalità che caratterizza ciascuna delle quattro categorie”, era quello indicato nei modelli di schede allegati al C.C.D.I.; la procedura di P.E.O. viene attivata dall'Ufficio ; nella procedura di P.E.O. il responsabile dell'Ufficio del personale CP_4 deve formulare una graduatoria separata per ciascuna categoria, sulla base dei punteggi previsti per ciascun elemento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
entro dieci giorni dalla approvazione della graduatoria, ciascun dipendente interessato può proporre reclamo motivato al responsabile del settore di competenza;
trascorso tale temine, viene pubblicata la graduatoria definitiva.
3.2. Il , con la determinazione del 14.06.2011 avente prot. n. 26619, Controparte_1
ha avviato la procedura per la selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale nelle diverse categorie per l'anno 2010, secondo quanto meglio precisato nel bando allegato ad essa, ove sostanzialmente sono state reiterate le condizioni ammissive di cui al punto 3 della sopra richiamata contrattazione collettiva integrativa, facendo presente che potevano partecipare alla selezione i dipendenti che avevano maturato il possesso dei prestabiliti requisiti alla data del 31.12.2009 ed altresì che l'attribuzione della progressione economica era operata ad esaurimento del budget assegnato alle singole categorie secondo il predetto criterio della rotazione.
Con determina del responsabile del 3° settore n. 2265 del 25.11.2011, era stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla progressione orizzontale per l'anno 2010; nell'ambito di tale graduatoria definitiva, la ricorrente era stata collocata al 12° posto, utile per il conseguimento e riconoscimento della P.E.O. 2010; con determinazione del responsabile di Settore n. 2409 del 03.12.2020, era stata rideterminata la graduatoria della progressione economica orizzontale 2010, categoria C, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Catania n. 26/2020, rideterminazione per effetto della quale la dipendente era Parte_2
stata collocata al primo posto della graduatoria e l'odierna ricorrente era stata retrocessa al
13° posto della medesima graduatoria, come prima degli esclusi dal conseguimento dal beneficio della progressione orizzontale.
8 3.3. A questo punto, si deve rammentare che, a seguito della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, il sindacato del giudice ordinario sugli atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni deve effettuarsi non alla stregua dei tradizionali parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi
(incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma alla luce dei vizi propri della patologia negoziale (nullità, annullabilità, inesistenza, risolubilità) e derivanti dalla violazione datoriale delle norme di legge e delle clausole contrattuali che regolano l'azione privatistica della P.A. datrice di lavoro, ovvero alla luce della violazione dei principi di correttezza, buona fede, coerenza logica, non contraddittorietà, parità di trattamento, assenza di arbitrarietà, trasparenza nell'esecuzione del rapporto di lavoro ex artt. 1175 e
1375 c.c., spesso richiamati dalla giurisprudenza ordinaria del lavoro.
La stessa Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, in quanto regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.” (così, tra le altre, Cass., Sez. un.,
27.2.2002, n. 2954 ; id., 26.6.2002, n. 9332; id., 23.1.2004, n. 1252; id., Sez. lav.,
14.4.2008, n. 9814; id., 26.11.2008, n. 28274).
Tali principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche con specifico riferimento agli atti concernenti le procedure selettive per la progressione economica orizzontale del personale, laddove si è sottolineato che, “a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. …) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per l'innanzi avveniva, allorchè la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico. In tal contesto, quindi, la persistente rilevanza che assume
l'interesse generale rispetto al datore di lavoro pubblico (dal momento che la
9 privatizzazione del rapporto di impiego non ha certo determinato la privatizzazione della pubblica amministrazione, nè delle sue finalità generali, alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità costituzionalmente rilevanti) non determina e non si risolve, quindi, nella funzionalizzazione dei singoli atti, quanto dell'attività complessiva della stessa, di guisa che i singoli atti di gestione o di organizzazione (per la parte questi ultimi che si collocano al di sotto dell'"alta organizzazione", mantenuta in regime pubblicistico) non sono sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti - legali e contrattuali- di riferimento (e quindi, non alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione …). […] In tal contesto, i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
….) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 12 gennaio 2012, n. 240).
3.4. Ciò posto, si deve osservare come la ricorrente abbia sostanzialmente formulato un'unica doglianza riguardante l'utilizzo, per la valutazione della posizione lavorativa delle due dipendenti controinteressate, di una scheda di valutazione diversa dal modello di scheda previsto dal – ed allegato al – contratto decentrato integrativo.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato come sia stato reso impossibile allo scrivente organo giudicante effettuare qualsivoglia confronto o raffronto tra il modello di scheda di valutazione approvato in sede di contrattazione decentrata e quella valutata dal responsabile di settore per le due controinteressate, atteso che né la ricorrente né le altre parti hanno prodotto il citato modello di scheda.
In secondo luogo, si deve in ogni caso sottolineare che le schede valutate in relazione alle due controinteressate, a parte l'omessa previsione dell'elemento “Formazione certificata e pertinente alla funzione”, contenevano le stesse voci previste dalle schede di valutazione utilizzate nei confronti della ricorrente e degli altri dipendenti che hanno partecipato alla
10 procedura di P.E.O. per la categoria C, e cioè la “capacità tecnico professionale”, la
“creatività applicativa”, il “rendimento” e l'“affidabilità”, la “flessibilità operativa”,
l'“orientamento all'utenza”, l'“esperienza” e la “capacità organizzativa”, con le uniche e marginali differenze che, nelle schede valutate in relazione agli altri candidati, la prima voce prevedeva, oltre alla “capacità tecnico professionale” anche quella “di adattamento”
(comunque concettualmente inquadrabile nella voce “flessibilità operativa”) e la voce
“orientamento all'utenza” era semplicemente denominata “orientamento alle relazioni” (si vedano le schede allegate al n. 14 del fasc. della ricorrente).
In terzo luogo, va comunque rilevato che l'impiego di un particolare modulo di scheda individuale non era previsto dal bando o dal contratto decentrato integrativo come requisito di partecipazione alla selezione, per cui il mancato utilizzo di tale modulo non può comportare l'esclusione del candidato dalla procedura.
In quarto luogo, infine, le domande attoree non potrebbero trovare accoglimento, perché la ricorrente, anziché limitarsi a chiedere la ripetizione o la rinnovazione delle operazioni selettive, ha domandato direttamente ed esclusivamente la rideterminazione della graduatoria della procedura di progressione economica orizzontale, con esclusione delle due dipendenti controinteressate e suo ricollocamento nell'11° posto della medesima graduatoria, con attribuzione diretta del bene della vita consistente nel positivo superamento della progressione economica, laddove, invece, secondo il costante e condiviso insegnamento della Suprema Corte, “il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n.
23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che
l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo” nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, nella quale “la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 18198/2005)”
(Cass. Sez. lav. 12.07.2022, n. 22029, relativa ad una procedura di progressione economica orizzontale indetta dal comune di Milano).
11 4. Il ricorso, quindi, va senz'altro rigettato.
Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria con riferimento alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente soccombente ed in favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 551/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e condanna a pagare le spese di giudizio in favore del Parte_1
e di spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1 CP_2
3.689,00, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Tripi, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025, trattata in dorma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 551/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scuderi, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Paolo Di Caro, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cuttone, giusta procura allegata alla CP_2
memoria di costituzione;
-Terzo controinteressato costituito-
; Controparte_3
-Terzo controinteressato non costituito-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.02.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio, esponendo: di lavorare alle dipendenze del comune di dal 22.12.1986, CP_1
di prestare servizio presso il 9° Settore “Affari Sociali, Cultura ed Istruzione” e di essere
1 inquadrata nella Cat. C2; che, con nota prot. 26619 del 14.06.2011, il responsabile del 3°
Settore (in virtù del vigente Regolamento relativo alla disciplina della progressione economica orizzontale, allegato al contratto decentrato integrativo stipulato il 22.12.2009, nonché dell'accordo decentrato per l'anno 2010) aveva comunicato l'avvio della procedura per la selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale nelle diverse categorie del personale per l'anno 2010; che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla citata procedura erano stati riaperti con nota prot. 29364 del 29.06.2011; che, con determinazione del responsabile del 3° Settore n.1540 del 01.09.2011, era stato comunicato che, sulla base dell'esame delle schede individuali, era stata formulata la graduatoria relativa alla PEO anno 2010, allegata al medesimo atto;
che, con successiva determinazione del responsabile del 3° settore n. 2265 del 25.11.2011, a seguito di un'attenta ed approfondita disamina delle singole schede di valutazione in conseguenza dei pervenuti ricorsi in opposizione alle graduatorie e reclami alla scheda di valutazione dei capi settori, era stata approvata la graduatoria definitiva relativamente alla progressione orizzontale per l'anno
2010; che, nell'ambito di tale graduatoria definitiva, ella era stata collocata al 12° posto, utile per il conseguimento e riconoscimento della progressione economica orizzontale 2010; che, con determinazione del responsabile di Settore n. 2409 del 03.12.2020, era stata rideterminata la graduatoria della progressione economica orizzontale 2010, categoria C, in esecuzione della sentenza n. 26/2020, R.G. 2791/2012, del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, per cui ella era stata retrocessa al 13° posto, rimanendo esclusa da tale progressione (alla quale erano ammessi soltanto i candidati posizionati nei primi 12 posti), con conseguente perdita dei benefici economici conseguiti a decorrere dal 01.01.2010, non più utile per il conseguimento della PEO 2010; di avere chiesto l'annullamento in autotutela della graduatoria approvata con determinazione del responsabile del 1° settore funzionale n. 2409 del 3.12.2020, e conseguentemente rideterminarla, retrocedendo le dipendenti e CP_2 CP_3
e ricollocando essa medesima in posizione utile per l'attribuzione della progressione
[...]
orizzontale anno 2010, con conseguente recupero degli emolumenti previsti oltre interessi.
La ricorrente ha lamentato che: le schede di valutazione utilizzate per le sue colleghe CP_2
e collocate nella graduatoria definitiva, rispettivamente, al 4° e al
[...] Persona_1
6° posto, “non potevano essere prese in considerazione”, ma avrebbero dovuto “essere escluse tout court fin dall'inizio”, in quanto “totalmente diverse e difformi dalla scheda” prevista dal regolamento interno ed allegata al verbale 15 dell'1.12.2009, atteso che riportavano criteri e pesi diversi da quelli riportati nella scheda ufficialmente approvata;
tale circostanza aveva
2 “falsato tutte le posizioni dei partecipanti alla selezione, in virtù delle diverse modalità di valutazione dei singoli partecipanti con evidente disparità di trattamento ed inosservanza del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito”.
La ricorrente, poi, ha rappresentato, più specificamente, che: la scheda conforme è composta da otto fattori di valutazione, mentre le schede difformi presentano solo sette fattori di valutazione e solamente il 37,5%, dei fattori di valutazione (tre su otto) sono coincidenti;
nelle schede difformi presentate dalle controinteressate vi è un fattore completamente assente rispetto alla scheda conforme, coincidente con un fattore di valutazione indispensabile ed espressamente menzionato nel contratto nazionale di lavoro 31.03.1999 all'art. 5, comma 2, e al punto 4 del regolamento, costituito dalla “formazione certificata e pertinente alla funzione” al quale nel caso della scheda conforme viene assegnato un peso del 10%; nel primo fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6° Settore hanno omesso di valutare la capacità di adattamento operativo nell'ambito di intervento alle esigenze di duttilità gestionale ed ai mutamenti organizzativi e si sono limitati ad analizzare solo la capacità tecnico professionale del dipendente;
nel fattore di valutazione di che trattasi i capi settore hanno attribuito a questo fattore un peso del 15 %, mentre nella scheda conforme a quella decisa in fase di C.C.D.I. era attribuito un peso del 10 %; nel terzo fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6° Settore hanno valutato il rendimento e l'affidabilità solo in relazione al lavoro svolto, che è tutt'altra cosa rispetto alle prestazioni individuali, citati nella scheda conforme, in quanto la prestazione individuale (scheda conforme) “è il risultato conseguito in rapporto alle capacità” individuali, mentre il lavoro svolto (scheda sbagliata) è semplicemente “l'applicazione di una energia al conseguimento di un fine determinato”, senza analizzare l'aspetto delle prestazioni e quindi capacità individuali che concorrono in maniera determinante a raggiungere risultati del singolo dipendente e differenziati rispetto ad un obiettivo generico da raggiungere;
nel quinto fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6° Settore hanno deciso di limitare la valutazione “orientamento” solo in riferimento all'utenza, mentre la scheda conforme, indica in maniera chiara ed inequivocabile un orientamento alle relazioni più ampio, estendendo il concetto di gentilezza, disponibilità, chiarezza nei confronti del pubblico (perciò dell'utenza), anche nei confronti dei colleghi;
quindi questo fattore risulta carente di un aspetto importante rispetto al raggiungimento di una armonia e di una coesione dei dipendenti che fanno parte di un ufficio, cioè, l'aspetto relazionale con i colleghi;
nel sesto fattore della scheda difforme, i responsabili dell'allora 6°
3 Settore hanno disposto di attribuire a questo un peso percentuale di 15, mentre nella scheda conforme a quella decisa in fase di C.C.D.I. era attribuito un peso del 10 %.
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato al giudice adito, previa declaratoria di illegittimità
e disapplicazione della determinazione del responsabile del 3° settore n. 2265 del 25.11.2011
e della determinazione del responsabile di settore n. 2409 del 3.12.2020, di: rideterminare la graduatoria relativa alla categoria C per la progressione economica orizzontale 2010 attivata dal comune di , con esclusione delle dipendenti e CP_1 CP_2 CP_3
e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto ad essere collocata dall'1.01.2010 all'11°
[...]
posto di tale graduatoria e conseguire da tale data la fascia retributiva superiore C3, con condanna del comune a darne esecuzione;
condannare, altresì, il a Controparte_1
pagare la differenza economica tra la categoria C2 e C3 a decorrere 01.01.2010 fino all'effettivo saldo e soddisfo, maggiorate di rivalutazione monetaria e di interessi, oltre al risarcimento dei danni materiali e morali, nonchè in ordine al danno da mancata disponibilità delle somme, oltre al danno conseguente all'attuazione dell'istituto della progressione
Pa economica orizzontale tra i dipendenti del comune per l'anno di riferimento CP_1
2020 in cui parteciperebbe alla selezione con l'attuale categoria C2 piuttosto che con la categoria C3.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si è tempestivamente costituito in CP_1
giudizio, deducendo l'inammissibilità del ricorso (perché, in attuazione del principio del simultaneus processus e dell'esigenza di trattazione unitaria di cause analoghe, l'attrice avrebbe dovuto fare valere le sue doglianze nell'ambito del procedimento promosso da altra dipendente del , definito in primo grado con Parte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 26/2020 del 08.01.2020 e, in quel momento, pendente in secondo grado su appello proposto dalla ricorrente), chiedendo la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e spiegando difese volte al rigetto del ricorso.
Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, il comune resistente ha osservato che: la difformità riscontrata tra le schede di valutazione dei dipendenti era “solo apparente e non sostanziale, tenendo in conto che la eventuale differenza terminologica e/o la semplificazione dei criteri di valutazione, con eventuale accorpamento, non” aveva determinato “alcuna nullità o disparità di trattamento”; “i punteggi dei giudizi, in ogni caso, sono stati sempre espressi su base 100”; nello specifico, in effetti, si è riscontrato che i fattori di valutazione previsti nella scheda di valutazione approvata ai fini della P.E.O.
4 erano otto, incluso il fattore “formazione certificata e pertinente alla funzione”, mentre, nelle schede utilizzate per le controinteressate, i fattori di valutazione erano sette;
“l'omessa previsione del suddetto criterio” era “assorbita dai fattori "capacità tecnico professionale" ed "esperienza", presenti in entrambi i tipi di scheda sì da essere in essi riassunto”; per gli altri fattori censurati, trattavasi “di differenza lessicale che non ne intacca la sostanza ai fini della complessiva valutazione.”.
In ogni caso, inoltre, il ha eccepito la maturazione della Controparte_1
prescrizione quinquennale delle pretese economiche avanzate dalla controparte.
Con memorie del 19.04.2024 e del 10.01.2025, infine, il comune resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di sospensione del procedimento, atteso il passaggio in giudicato, per mancata proposizione di impugnazione, della citata sentenza della Corte di appello di Catania n. 26/2020.
Anche si è costituita in giudizio, chiedendo la sospensione del processo ex CP_2
art. 295 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, stante che la ricorrente aveva partecipato, in qualità di terza controinteressata, al procedimento promosso innanzi al
Tribunale di Catania da che nell'ambito di tale procedimento la stessa Parte_2
ricorrente ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo “la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rettifica della scheda di valutazione invocato dalla lavoratrice che in quel giudizio era sua controparte”, che il suddetto giudizio era stato definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Catania n. 26/2020 del 08.01.2020 e che la stessa ricorrente aveva presentato appello avverso tale sentenza.
La controinteressata, inoltre, ha dedotto la inammissibilità (o, comunque, l'infondatezza) del ricorso sotto il profilo della insindacabilità delle scelte datoriali dell'ente pubblico, per cui la ricorrente avrebbe dovuto chiedere, tutt'al più, la rinnovazione della procedura di
P.E.O. e non già l'esclusione delle lavoratrici controinteressate ed il suo inserimento in posto utile in graduatoria.
Nel merito, poi, la sig.ra ha formulato difese di merito pressochè analoghe a quelle CP_2
dedotte dal comune resistente, sottolineando che “la asserita difformità delle schede di valutazione non” era “causa di esclusione dalla procedura”, che ella e CP_3
erano in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa e
[...]
dal bando della selezione, che trattavasi di “differenza meramente nominalistica dei fattori
e della descrizione dei fattori stessi riportata nelle schede” e che, in particolare, il fattore
“formazione certificata e pertinente alla valutazione” era stato valutato all'interno delle
5 “macrovoci” degli altri fattori “capacità tecnico professionale” ed “esperienza”, “ove il relativo peso” era “stato equamente distribuito”.
Sebbene regolarmente citata, invece, l'altra dipendente controinteressata, CP_3
non si è costituita in giudizio.
[...]
Autorizzato il deposito di note difensive, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il processo per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 15.01.2025, trattata in dorma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la seguente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del ricorso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del simultanuus processus e del principio che vieta la contestuale instaurazione di giudizi i cui esiti potrebbero essere potenzialmente confliggenti, atteso che, come si evince dalla memoria di costituzione (v. all.to n. 4 fasc. ) depositata dalla Controparte_1
odierna ricorrente nell'ambito del procedimento promosso da e definito con Parte_2
sentenza di codesto Tribunale n. 26/2020 del 08.01.2020 (v. all.to n. 5 fasc. comune di
), confermata dalla sentenza della Corte di appello etnea n. 616/2023 del CP_1
08.06.2023 (allegata alla memoria del del 21.09.2023), la Controparte_1
domanda riconvenzionale proposta in quel giudizio dalla sig.ra aveva un petitum Pt_1
ed una causa petendi diversi da quelli che caratterizzano l'azione proposta nella odierna sede: in quel processo, infatti, la odierna ricorrente, entro i confini propri del giudizio che era stato introdotto dalla controparte, ha chiesto al giudice adito di “accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento” con il quale il dirigente del IV Settore aveva rettificato la valutazione della scheda della sig.ra ed aveva attribuito a quest'ultima il Pt_2
punteggio di 100, adducendo come ragioni della domanda riconvenzionale la tardività della richiesta di rettifica della originaria graduatoria, il difetto di competenza del dirigente che aveva proceduto alla nuova valutazione, il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria,
l'illogicità e la contraddittorietà del citato provvedimento di rettifica.
3. Analizziamo ora il merito della controversia.
3.1. Al riguardo, è forse ultroneo rammentare che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la progressione economica orizzontale
(P.E.O.) consiste in una procedura selettiva finalizzata a fare conseguire al personale dipendente interessato il livello economico superiore all'interno della medesima categoria di inquadramento.
6 Il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni e autonomie locali, biennio economico 2008/2009, agli artt. 5 e 6, ha stabilito che: “all'interno di ciascuna categoria
è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici”; la progressione per i passaggi da una posizione economica all'altra all'interno della categoria D avviene “previa selezione basata” sulla valutazione dei seguenti “elementi …, utilizzati anche disgiuntamente”: a) “risultati ottenuti”; b) “prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative e ai processi di riorganizzazione”; c) “impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza”; d) “grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente”; e) “capacità di adattamento ai processi riorganizzativi”; f) “partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità”; g) “iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”; “in ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica …”;
“la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente …”.
In attuazione delle citate disposizioni di contratto collettivo nazionale, il comune di
, con il contratto collettivo integrativo decentrato, quadriennio normativo CP_1
2006/2009, all'art. 1, ha disciplinato il sistema di valutazione permanente del personale e le modalità della progressioni economiche orizzontali, disponendo che: la valutazione del personale fosse basata su una “scheda di valutazione”, allegata in modello al testo contrattuale, compilata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento a cura del responsabile dell'unità organizzativa (denominata Settore) ove prestavano servizio i dipendenti interessati;
le schede di valutazione dovevano essere comunicate al dipendente interessato e trasmesse all'Ufficio del personale;
i requisiti di partecipazione alle procedure di P.E.O. erano il possesso di due anni di anzianità di servizio nella categoria e nella posizione economica in godimento al 31 dicembre dell'anno antecedente all'avvio della procedura e il conseguimento di un punteggio minimo di 44/100 per la categoria A, di 48/100 per la categoria
B, di 52/100 per la categoria C e di 56/100 per la categoria D;
nella individuazione dei dipendenti beneficiari della P.E.O. doveva essere osservato il principio di rotazione;
gli elementi da valutare nell'ambito della procedura di P.E.O. (definiti “criteri” dal C.C.D.I.) erano i seguenti: “formazione certificata e pertinente alle funzioni richieste …”;
7 “arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con l'esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità …”; “qualità delle prestazioni individuali, con
particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni ed al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione dei problemi”; “… rendimento del dipendente senza essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto”; i citati elementi devono essere “disarticolati in indicatori” e
“il peso da attribuire ai vari indicatori, adeguatamente diversificati e semplificati in relazione al differente livello di professionalità che caratterizza ciascuna delle quattro categorie”, era quello indicato nei modelli di schede allegati al C.C.D.I.; la procedura di P.E.O. viene attivata dall'Ufficio ; nella procedura di P.E.O. il responsabile dell'Ufficio del personale CP_4 deve formulare una graduatoria separata per ciascuna categoria, sulla base dei punteggi previsti per ciascun elemento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento;
entro dieci giorni dalla approvazione della graduatoria, ciascun dipendente interessato può proporre reclamo motivato al responsabile del settore di competenza;
trascorso tale temine, viene pubblicata la graduatoria definitiva.
3.2. Il , con la determinazione del 14.06.2011 avente prot. n. 26619, Controparte_1
ha avviato la procedura per la selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale nelle diverse categorie per l'anno 2010, secondo quanto meglio precisato nel bando allegato ad essa, ove sostanzialmente sono state reiterate le condizioni ammissive di cui al punto 3 della sopra richiamata contrattazione collettiva integrativa, facendo presente che potevano partecipare alla selezione i dipendenti che avevano maturato il possesso dei prestabiliti requisiti alla data del 31.12.2009 ed altresì che l'attribuzione della progressione economica era operata ad esaurimento del budget assegnato alle singole categorie secondo il predetto criterio della rotazione.
Con determina del responsabile del 3° settore n. 2265 del 25.11.2011, era stata approvata la graduatoria definitiva relativa alla progressione orizzontale per l'anno 2010; nell'ambito di tale graduatoria definitiva, la ricorrente era stata collocata al 12° posto, utile per il conseguimento e riconoscimento della P.E.O. 2010; con determinazione del responsabile di Settore n. 2409 del 03.12.2020, era stata rideterminata la graduatoria della progressione economica orizzontale 2010, categoria C, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Catania n. 26/2020, rideterminazione per effetto della quale la dipendente era Parte_2
stata collocata al primo posto della graduatoria e l'odierna ricorrente era stata retrocessa al
13° posto della medesima graduatoria, come prima degli esclusi dal conseguimento dal beneficio della progressione orizzontale.
8 3.3. A questo punto, si deve rammentare che, a seguito della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, il sindacato del giudice ordinario sugli atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni deve effettuarsi non alla stregua dei tradizionali parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi
(incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma alla luce dei vizi propri della patologia negoziale (nullità, annullabilità, inesistenza, risolubilità) e derivanti dalla violazione datoriale delle norme di legge e delle clausole contrattuali che regolano l'azione privatistica della P.A. datrice di lavoro, ovvero alla luce della violazione dei principi di correttezza, buona fede, coerenza logica, non contraddittorietà, parità di trattamento, assenza di arbitrarietà, trasparenza nell'esecuzione del rapporto di lavoro ex artt. 1175 e
1375 c.c., spesso richiamati dalla giurisprudenza ordinaria del lavoro.
La stessa Suprema Corte ha ripetutamente statuito che “nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, in quanto regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.” (così, tra le altre, Cass., Sez. un.,
27.2.2002, n. 2954 ; id., 26.6.2002, n. 9332; id., 23.1.2004, n. 1252; id., Sez. lav.,
14.4.2008, n. 9814; id., 26.11.2008, n. 28274).
Tali principi sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche con specifico riferimento agli atti concernenti le procedure selettive per la progressione economica orizzontale del personale, laddove si è sottolineato che, “a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. …) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per l'innanzi avveniva, allorchè la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico. In tal contesto, quindi, la persistente rilevanza che assume
l'interesse generale rispetto al datore di lavoro pubblico (dal momento che la
9 privatizzazione del rapporto di impiego non ha certo determinato la privatizzazione della pubblica amministrazione, nè delle sue finalità generali, alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità costituzionalmente rilevanti) non determina e non si risolve, quindi, nella funzionalizzazione dei singoli atti, quanto dell'attività complessiva della stessa, di guisa che i singoli atti di gestione o di organizzazione (per la parte questi ultimi che si collocano al di sotto dell'"alta organizzazione", mantenuta in regime pubblicistico) non sono sindacabili per contrasto col pubblico interesse, come i provvedimenti amministrativi, ma nei limiti consentiti dal programma negoziale e dalle relative fonti - legali e contrattuali- di riferimento (e quindi, non alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione …). […] In tal contesto, i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.
….) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 12 gennaio 2012, n. 240).
3.4. Ciò posto, si deve osservare come la ricorrente abbia sostanzialmente formulato un'unica doglianza riguardante l'utilizzo, per la valutazione della posizione lavorativa delle due dipendenti controinteressate, di una scheda di valutazione diversa dal modello di scheda previsto dal – ed allegato al – contratto decentrato integrativo.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato come sia stato reso impossibile allo scrivente organo giudicante effettuare qualsivoglia confronto o raffronto tra il modello di scheda di valutazione approvato in sede di contrattazione decentrata e quella valutata dal responsabile di settore per le due controinteressate, atteso che né la ricorrente né le altre parti hanno prodotto il citato modello di scheda.
In secondo luogo, si deve in ogni caso sottolineare che le schede valutate in relazione alle due controinteressate, a parte l'omessa previsione dell'elemento “Formazione certificata e pertinente alla funzione”, contenevano le stesse voci previste dalle schede di valutazione utilizzate nei confronti della ricorrente e degli altri dipendenti che hanno partecipato alla
10 procedura di P.E.O. per la categoria C, e cioè la “capacità tecnico professionale”, la
“creatività applicativa”, il “rendimento” e l'“affidabilità”, la “flessibilità operativa”,
l'“orientamento all'utenza”, l'“esperienza” e la “capacità organizzativa”, con le uniche e marginali differenze che, nelle schede valutate in relazione agli altri candidati, la prima voce prevedeva, oltre alla “capacità tecnico professionale” anche quella “di adattamento”
(comunque concettualmente inquadrabile nella voce “flessibilità operativa”) e la voce
“orientamento all'utenza” era semplicemente denominata “orientamento alle relazioni” (si vedano le schede allegate al n. 14 del fasc. della ricorrente).
In terzo luogo, va comunque rilevato che l'impiego di un particolare modulo di scheda individuale non era previsto dal bando o dal contratto decentrato integrativo come requisito di partecipazione alla selezione, per cui il mancato utilizzo di tale modulo non può comportare l'esclusione del candidato dalla procedura.
In quarto luogo, infine, le domande attoree non potrebbero trovare accoglimento, perché la ricorrente, anziché limitarsi a chiedere la ripetizione o la rinnovazione delle operazioni selettive, ha domandato direttamente ed esclusivamente la rideterminazione della graduatoria della procedura di progressione economica orizzontale, con esclusione delle due dipendenti controinteressate e suo ricollocamento nell'11° posto della medesima graduatoria, con attribuzione diretta del bene della vita consistente nel positivo superamento della progressione economica, laddove, invece, secondo il costante e condiviso insegnamento della Suprema Corte, “il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n.
23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019), nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che
l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo” nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, nella quale “la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale (Cass. n. 18198/2005)”
(Cass. Sez. lav. 12.07.2022, n. 22029, relativa ad una procedura di progressione economica orizzontale indetta dal comune di Milano).
11 4. Il ricorso, quindi, va senz'altro rigettato.
Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria con riferimento alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente soccombente ed in favore delle controparti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 551/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e condanna a pagare le spese di giudizio in favore del Parte_1
e di spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1 CP_2
3.689,00, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali, come per legge, ove dovuti.
Catania, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
12