TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2861/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. D'ALESSIO CLAUDIA, Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'Avv. BERNARDINI SVEVA, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis riformare integralmente la sentenza n. 12953/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott.
Campana, RG. 13589/2019, depositata in data 4.6.2021 e non notificata e, per l'effetto:
- in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato da
[...]
; CP_1
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza dell'operato di
[...]
e rigettare integralmente le domande avverse, formulate nei confronti di Pt_1 [...]
siccome infondate in fatto e diritto, condannando alla Parte_1 Controparte_2
restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione impugnata anche a titolo di risarcimento del danno per il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.;
Pagina 1 di 6 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all' odierna appellata nella causazione dell'evento e tenere indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria;
Parte_1
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare
l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo, poiché infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ammissibilità dell'appello.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi;
ed infatti, nel momento in cui si contesta l'omessa motivazione del giudice di primo grado, non può, chiaramente, pretendersi dalla parte appellante una confutazione precisa di una motivazione che non c'è, dovendosi ritenere del tutto ammissibile la riproposizione, sul punto, delle argomentazioni e difese già avanzate in primo grado.
Orbene, nel caso di specie, il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha specificamente motivato soltanto sul contenuto della lettera di diffida del 2012, sottolineando che la stessa conteneva, oltre alla richiesta risarcitoria complessiva, anche un elenco dettagliato di tutti gli assegni di cui si contestava l'indebita negoziazione e ritenendola, pertanto, idonea ad interrompere la prescrizione;
nulla, invece, ha specificamente motivato sulla pur tempestivamente sollevata contestazione, da parte delle , della mancata prova Parte_1
dell'invio di quella raccomandata.
Pertanto, correttamente l'appellante ha, da un lato, contestato l'assunto del giudice i prima istanza, sulla prova dell'allegazione dell'elenco dettagliato alla raccomandata prodotta e, dall'altro lato, ribadito anche l'eccezione sulla non riferibilità della cartolina di ricevimento
AR allegata in atti alla raccomandata stessa, questione sulla quale la sentenza impugnata non aveva preso alcuna posizione.
Merito.
L'appello è fondato e deve essere accolto, in relazione al primo motivo di impugnazione, relativo all'eccezione di prescrizione dell'azione.
Pagina 2 di 6 In punto di diritto, si ricorda che l'interruzione della prescrizione, poiché deve consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, è un atto necessariamente recettizio
(giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del 21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n. 12658 del 23/05/2018; più di recente, sez. 3, n. 27412 dell'8/10/2021) e, inoltre, deve contenere una indicazione sufficientemente specifica del credito e del diritto che si intende far valere
(Cass. sez. Lav., n. 17123 del 25/08/2015; sez. 6-1, n. 15714 del 14/06/2018 e sez. 2, n.
15140 del 31/05/2021).
L'onere di dimostrare l'esistenza e l'idoneità di un eventuale atto interruttivo, grava sul creditore che fa valere il proprio diritto (Cass. sez. 3, n. 5413 del 26/02/2021; sez. 6-5, n.
1980 del 24/01/2022); e ciò risponde alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto impeditivo dell'altrui eccezione estintiva.
Dal combinato disposto dei due principi sopra richiamati, discende che, ovviamente, il creditore contro il quale sia stata eccepita la prescrizione, dovrà provare non solo l'esistenza dell'atto interruttivo, ma il suo valido invio e la ricezione da parte del debitore destinatario
(Cass. sez. 6-3, n. 6725 del 19/03/2018).
Nel caso di specie, essendo ormai pacifico che la fattispecie dedotta in giudizio costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. SU n. 14712 del 26/06/2007), il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, che decorre dalla data di negoziazione dell'assegno, poiché è in questo momento che si instaura il rapporto professionale con la banca negoziatrice ed è questo il fatto generativo della sua responsabilità; quindi, poiché il titolo per cui è causa è stato incassato presso un ufficio postale in data 23.05.2005, il termine decennale, in assenza di atti interruttivi, sarebbe decorso il 23.05.2015, molto prima dell'introduzione del giudizio (o, comunque, della notifica dell'invito alla negoziazione assistita, anch'essa idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 8 L. 10 novembre 2014, n.
162, sebbene non risulti con certezza in atti la data di tale notifica).
Orbene, l'attrice in primo grado, odierna appellata, ha allegato due lettere di diffida indirizzate alle : una in data 13.04.2007 (all. 6 all'atto di citazione), che, pur Parte_1
risultando corredata del relativo avviso di ricevimento, sottoscritto da incaricato del destinatario il 24.04.2007 (sicuramente riferibile alla lettera stessa, di cui riporta il numero di raccomandata), non è comunque valido come atto interruttivo, consistendo in una
Pagina 3 di 6 generica richiesta di pagamento della somma complessiva di oltre 3 milioni 979 mila euro, ma senza alcuna specificazione di quali singoli assegni si chiedeva il rimborso;
in ogni caso, da tale atto e fino al successivo (citazione in giudizio, notificata il 19.12.2018, non risultando quando sia stata effettuata la notifica della negoziazione assistita), sarebbero comunque decorsi ulteriori dieci anni, sicché lo stesso è irrilevante al fine di paralizzare l'eccezione di , ove non vi siano stati ulteriori atti intermedi, intervenuti prima Parte_1
del dicembre 2018.
Per quanto riguarda la seconda raccomandata di diffida, datata 3.04.2012 (quella citata nella sentenza impugnata), appaiono, in effetti, fondati entrambi i profili di contestazione sollevati da e, sul primo, è scorretta la motivazione della sentenza del GdP. Parte_1
Infatti, la raccomandata prodotta con l'atto di citazione (all. 4), insieme alla cartolina di ritorno, conteneva, esattamente come quella del 2007, la sola indicazione di una somma complessiva (poco più di 4.076.000 euro), senza alcun dettaglio dei singoli titoli di cui si chiedeva il rimborso;
soltanto con le note ex art. 320 c.p.c. dell'11.06.2019, la difesa di produceva un separato elenco, riportante l'indicazione di una serie di titoli, tra cui CP_1
quello oggetto di causa (l'unico non oscurato), elenco che, però (come peraltro contestato dalla difesa , all'udienza del 13.09.2019, immediatamente successiva al Parte_1
deposito delle note), è totalmente privo di una firma, una sigla, un numero di protocollo, un timbro di congiunzione, una data o qualunque altro elemento che possa farlo considerare senza dubbio allegato alla predetta missiva, nel cui testo non si fa alcun riferimento ad un elenco allegato;
si tratta di una mera stampa, tra l'altro in fotocopia, che, per quanto se ne può ricavare dagli atti del giudizio, ben avrebbe potuto essere creata addirittura in corso di causa ed allegata ad hoc alle memorie difensive.
Ma vi è di più, perché manca anche la prova dell'invio della raccomandata (che fosse corredata dall'elenco o meno) e della sua ricezione da parte della convenuta.
La parte attrice, invero, ha prodotto la fotocopia (su un solo lato) di una cartolina di avviso di ricevimento (doc. 4 citazione), priva, però, di qualunque indicazione del numero identificativo della raccomandata inviata, che non consente, perciò, di ricollegarla univocamente alla raccomandata del 3.04.2012. Manca, infatti, il cedolino in carta carbone attestante l'invio della raccomandata, in cui è solitamente contenuto il numero identificativo della lettera, che avrebbe consentito di riferirlo alla cartolina di ricevimento e, dunque, dimostrare l'invio e la ricezione della diffida. Addirittura, nella allegata cartolina, è indicato
Pagina 4 di 6 un numero di protocollo (147081807153) completamente diverso da quello riportato nel testo della raccomandata di diffida (03042012 7601 1212).
È evidente che, a fronte di tali carenze probatorie, risultano non pertinenti e privi di pregio i richiami della difesa appellata alla giurisprudenza in materia di presunzione di corrispondenza tra il contenuto della raccomandata inviata e quella ricevuta dalla parte e sulla conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al destinatario che contesti tale conformità; è ovvio, infatti, che tale presunzione presuppone che sia stato dimostrato l'invio della posta, il che, come visto, deve escludersi nel caso di specie.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe qualunque altra questione di merito e determina l'integrale accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 852,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per l'introduttiva ed € 426,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ovviamente, a fronte dell'accoglimento dell'appello e della ritenuta infondatezza della domanda attrice originaria, anche le spese del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, liquidate in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n.
55, all'epoca vigente, nella misura di € 671,00 (€ 113,00 per la fase di studio, € 120,00 per l'introduttiva, € 235,00 per la fase di trattazione ed € 203,00 per la decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 2861/2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
12953/2021, depositata in data 4.06.2021 nel procedimento RG 13589/2019;
Pagina 5 di 6 - condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 671,00,
[...]
oltre accessori di legge;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore della Controparte_1
parte appellante , delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in complessivi € 852,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2861/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. D'ALESSIO CLAUDIA, Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'Avv. BERNARDINI SVEVA, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis riformare integralmente la sentenza n. 12953/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott.
Campana, RG. 13589/2019, depositata in data 4.6.2021 e non notificata e, per l'effetto:
- in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato da
[...]
; CP_1
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza dell'operato di
[...]
e rigettare integralmente le domande avverse, formulate nei confronti di Pt_1 [...]
siccome infondate in fatto e diritto, condannando alla Parte_1 Controparte_2
restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione impugnata anche a titolo di risarcimento del danno per il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.;
Pagina 1 di 6 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all' odierna appellata nella causazione dell'evento e tenere indenne da qualsiasi pretesa risarcitoria;
Parte_1
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare, dichiarare
l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni sopra esposte. Nel merito respingerlo, poiché infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ammissibilità dell'appello.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi;
ed infatti, nel momento in cui si contesta l'omessa motivazione del giudice di primo grado, non può, chiaramente, pretendersi dalla parte appellante una confutazione precisa di una motivazione che non c'è, dovendosi ritenere del tutto ammissibile la riproposizione, sul punto, delle argomentazioni e difese già avanzate in primo grado.
Orbene, nel caso di specie, il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, ha specificamente motivato soltanto sul contenuto della lettera di diffida del 2012, sottolineando che la stessa conteneva, oltre alla richiesta risarcitoria complessiva, anche un elenco dettagliato di tutti gli assegni di cui si contestava l'indebita negoziazione e ritenendola, pertanto, idonea ad interrompere la prescrizione;
nulla, invece, ha specificamente motivato sulla pur tempestivamente sollevata contestazione, da parte delle , della mancata prova Parte_1
dell'invio di quella raccomandata.
Pertanto, correttamente l'appellante ha, da un lato, contestato l'assunto del giudice i prima istanza, sulla prova dell'allegazione dell'elenco dettagliato alla raccomandata prodotta e, dall'altro lato, ribadito anche l'eccezione sulla non riferibilità della cartolina di ricevimento
AR allegata in atti alla raccomandata stessa, questione sulla quale la sentenza impugnata non aveva preso alcuna posizione.
Merito.
L'appello è fondato e deve essere accolto, in relazione al primo motivo di impugnazione, relativo all'eccezione di prescrizione dell'azione.
Pagina 2 di 6 In punto di diritto, si ricorda che l'interruzione della prescrizione, poiché deve consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, è un atto necessariamente recettizio
(giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del 21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n. 12658 del 23/05/2018; più di recente, sez. 3, n. 27412 dell'8/10/2021) e, inoltre, deve contenere una indicazione sufficientemente specifica del credito e del diritto che si intende far valere
(Cass. sez. Lav., n. 17123 del 25/08/2015; sez. 6-1, n. 15714 del 14/06/2018 e sez. 2, n.
15140 del 31/05/2021).
L'onere di dimostrare l'esistenza e l'idoneità di un eventuale atto interruttivo, grava sul creditore che fa valere il proprio diritto (Cass. sez. 3, n. 5413 del 26/02/2021; sez. 6-5, n.
1980 del 24/01/2022); e ciò risponde alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto impeditivo dell'altrui eccezione estintiva.
Dal combinato disposto dei due principi sopra richiamati, discende che, ovviamente, il creditore contro il quale sia stata eccepita la prescrizione, dovrà provare non solo l'esistenza dell'atto interruttivo, ma il suo valido invio e la ricezione da parte del debitore destinatario
(Cass. sez. 6-3, n. 6725 del 19/03/2018).
Nel caso di specie, essendo ormai pacifico che la fattispecie dedotta in giudizio costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. SU n. 14712 del 26/06/2007), il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, che decorre dalla data di negoziazione dell'assegno, poiché è in questo momento che si instaura il rapporto professionale con la banca negoziatrice ed è questo il fatto generativo della sua responsabilità; quindi, poiché il titolo per cui è causa è stato incassato presso un ufficio postale in data 23.05.2005, il termine decennale, in assenza di atti interruttivi, sarebbe decorso il 23.05.2015, molto prima dell'introduzione del giudizio (o, comunque, della notifica dell'invito alla negoziazione assistita, anch'essa idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 8 L. 10 novembre 2014, n.
162, sebbene non risulti con certezza in atti la data di tale notifica).
Orbene, l'attrice in primo grado, odierna appellata, ha allegato due lettere di diffida indirizzate alle : una in data 13.04.2007 (all. 6 all'atto di citazione), che, pur Parte_1
risultando corredata del relativo avviso di ricevimento, sottoscritto da incaricato del destinatario il 24.04.2007 (sicuramente riferibile alla lettera stessa, di cui riporta il numero di raccomandata), non è comunque valido come atto interruttivo, consistendo in una
Pagina 3 di 6 generica richiesta di pagamento della somma complessiva di oltre 3 milioni 979 mila euro, ma senza alcuna specificazione di quali singoli assegni si chiedeva il rimborso;
in ogni caso, da tale atto e fino al successivo (citazione in giudizio, notificata il 19.12.2018, non risultando quando sia stata effettuata la notifica della negoziazione assistita), sarebbero comunque decorsi ulteriori dieci anni, sicché lo stesso è irrilevante al fine di paralizzare l'eccezione di , ove non vi siano stati ulteriori atti intermedi, intervenuti prima Parte_1
del dicembre 2018.
Per quanto riguarda la seconda raccomandata di diffida, datata 3.04.2012 (quella citata nella sentenza impugnata), appaiono, in effetti, fondati entrambi i profili di contestazione sollevati da e, sul primo, è scorretta la motivazione della sentenza del GdP. Parte_1
Infatti, la raccomandata prodotta con l'atto di citazione (all. 4), insieme alla cartolina di ritorno, conteneva, esattamente come quella del 2007, la sola indicazione di una somma complessiva (poco più di 4.076.000 euro), senza alcun dettaglio dei singoli titoli di cui si chiedeva il rimborso;
soltanto con le note ex art. 320 c.p.c. dell'11.06.2019, la difesa di produceva un separato elenco, riportante l'indicazione di una serie di titoli, tra cui CP_1
quello oggetto di causa (l'unico non oscurato), elenco che, però (come peraltro contestato dalla difesa , all'udienza del 13.09.2019, immediatamente successiva al Parte_1
deposito delle note), è totalmente privo di una firma, una sigla, un numero di protocollo, un timbro di congiunzione, una data o qualunque altro elemento che possa farlo considerare senza dubbio allegato alla predetta missiva, nel cui testo non si fa alcun riferimento ad un elenco allegato;
si tratta di una mera stampa, tra l'altro in fotocopia, che, per quanto se ne può ricavare dagli atti del giudizio, ben avrebbe potuto essere creata addirittura in corso di causa ed allegata ad hoc alle memorie difensive.
Ma vi è di più, perché manca anche la prova dell'invio della raccomandata (che fosse corredata dall'elenco o meno) e della sua ricezione da parte della convenuta.
La parte attrice, invero, ha prodotto la fotocopia (su un solo lato) di una cartolina di avviso di ricevimento (doc. 4 citazione), priva, però, di qualunque indicazione del numero identificativo della raccomandata inviata, che non consente, perciò, di ricollegarla univocamente alla raccomandata del 3.04.2012. Manca, infatti, il cedolino in carta carbone attestante l'invio della raccomandata, in cui è solitamente contenuto il numero identificativo della lettera, che avrebbe consentito di riferirlo alla cartolina di ricevimento e, dunque, dimostrare l'invio e la ricezione della diffida. Addirittura, nella allegata cartolina, è indicato
Pagina 4 di 6 un numero di protocollo (147081807153) completamente diverso da quello riportato nel testo della raccomandata di diffida (03042012 7601 1212).
È evidente che, a fronte di tali carenze probatorie, risultano non pertinenti e privi di pregio i richiami della difesa appellata alla giurisprudenza in materia di presunzione di corrispondenza tra il contenuto della raccomandata inviata e quella ricevuta dalla parte e sulla conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al destinatario che contesti tale conformità; è ovvio, infatti, che tale presunzione presuppone che sia stato dimostrato l'invio della posta, il che, come visto, deve escludersi nel caso di specie.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe qualunque altra questione di merito e determina l'integrale accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 852,00 (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per l'introduttiva ed € 426,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ovviamente, a fronte dell'accoglimento dell'appello e della ritenuta infondatezza della domanda attrice originaria, anche le spese del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, liquidate in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n.
55, all'epoca vigente, nella misura di € 671,00 (€ 113,00 per la fase di studio, € 120,00 per l'introduttiva, € 235,00 per la fase di trattazione ed € 203,00 per la decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 2861/2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
12953/2021, depositata in data 4.06.2021 nel procedimento RG 13589/2019;
Pagina 5 di 6 - condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 671,00,
[...]
oltre accessori di legge;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore della Controparte_1
parte appellante , delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1
che liquida in complessivi € 852,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 6 di 6