Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21704 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06567/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2022, proposto dalla sig.ra IA AR ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- dell’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento delle prove orali, relativamente alla classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado, di cui al decreto prot. n. 14284 del 15 aprile 2022 pubblicato dall’U.S.R. per il Lazio;
- dell’esito della prova scritta del “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ”, sostenuta dalla ricorrente in data 21 marzo 2022, turno T3, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto
viziato dalla presenza di un quesito non in linea con i quadri di riferimento;
- del questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 4, redatto dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 del questionario della ricorrente, in quanto non in linea con i quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all’art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell’art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
E PER LA CO
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini dell’ammissione della stessa alla prova orale relativamente alla classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, relativi al “ Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 ”, contestando la sua mancata ammissione alla prova orale del concorso in ragione del fatto che a suo dire le sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore a quello ad essa spettante all’esito della prova scritta;
Rilevato che:
- con ordinanza presidenziale n. 2472 del 10 giugno 2025 è stata disposta la notificazione del ricorso per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti nel successivo termine perentorio di giorni 5 dal primo adempimento;
- all’udienza straordinaria del 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei termini di cui all’ordinanza presidenziale e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che la parte ricorrente non ha adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con la menzionata ordinanza presidenziale, peraltro specificamente richiesto dalla stessa ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., atteso che:
- l’art. 49, comma 3, c.p.a. dispone che “ Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35 ”;
- l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. dispone che il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile - tra le altre ipotesi - quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, che è quanto avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto del rilievo d’ufficio dell’improcedibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
SC ON, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ON | RA NT |
IL SEGRETARIO