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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10070 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 11/9/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.21621 /2024 Tra
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t. ( Parte_1 avv.CACCIAPAGLIA BERNADETTE , )
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( Controparte_1 avv.CARABELLESE SERGIO )
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv GUSTAVO IANDOLO) CP_2
FATTO E DIRITTO
La società ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n° 097202490665530340000 notificata dall in data 28/05/2024 e relativa Controparte_1 all'avviso di addebito n. 39720210001550534000 . A sostegno dell'opposizione ha eccepito la decadenza dal diritto alla riscossione dei contributi previdenziali ex art.25 D. Lgs. n.46/1999.
L' e l' si sono costituiti eccependo Controparte_3 CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione.
La causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc .
L'opposizione è inammissibile. Non è contestato che l' avviso di addebito posto a base dell'intimazione oggi impugnata è stato notificato in data 16.10.21 come nella stessa indicato. Poiché lo stesso non risulta impugnato nei termini è diventato inoppugnabile. Ne deriva che in questa sede non può essere rimessa in discussione la legittimità o la fondatezza dell' avviso di addebito sottostante.L'attuale ricorso, sotto l'apparente veste di opposizione all'intimazione di pagamento, costituisce in realtà una inammissibile proposizione dei motivi di doglianza che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione ad avviso di addebito.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra € 52.001 e 260.000 in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna altresì la società opponente alla rifusione, in favore di ciascun convenuto delle spese di lite, che liquida in euro 4200 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Il Giudice