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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 649/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te domiciliati a Modena in via Petro Giardini n. 474; rappresenti e C.F._2 difesi dall'Avv. Roberto Paolillo, giusta procura in atti;
OPPONENTI
contro
(P. Iva ) e, per essa, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del relativo rappresentante legale pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_2
Vibo Valentia in Piazza del Lavoro n. 3; rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 19.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 pagina 1 di 8 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1.- Con atto introduttivo del presente giudizio i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto rispettivamente notificatogli il 06.04.2023 ed il 07.04.2023, con cui in qualità di procuratrice della gli ha Controparte_2 Controparte_1 intimato il pagamento dell'importo pari ad € 154.439,35, dovuto in forza di un mutuo ipotecario originariamente concesso dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. con atto rogato dal notaio di San Polo D'Enza in data 07.10.2009, rep. n. 45252 racc. 12929, Persona_1 registrato a Reggio Emilia in data 15.10.2009 e munito di formula esecutiva il 22.10.2009.
A sostegno dell'opposizione hanno in particolare eccepito:
a) il difetto di legittimazione attiva della società opposta per difetto di prova della sua attuale titolarità del credito precettato;
b) l'inefficacia e/o nullità del mutuo quale titolo esecutivo per omessa traditio della somma mutuata;
c) l'errata determinazione del tasso medio di riferimento EURIBOR e la non corretta indicazione del TAEG, con conseguente nullità dei tassi di interesse;
d) l'erronea indicazione del debito residuo.
Per le esposte ragioni hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, con fissazione di udienza ad hoc per la sola discussione della conferma o revoca del provvedimento adottato;
2) dichiarare che o chi per essa o non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per CP_1
i motivi esposti in premessa;
3) dichiarare che gli opponenti nulla devono alla creditrice istante per i motivi indicati in atto;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare l'effettivo debito degli opponenti verso la creditrice istante previo ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti;
5) condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio (in qualità di Controparte_2 procuratrice della , eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza delle Controparte_1 doglianze avversarie.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
− respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e dell'esecuzione per
l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini della concessione stante l'inesistenza dei gravi motivi che soli possono giustificare l'emissione del provvedimento cautelare;
pagina 2 di 8 − confermare, quindi, l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa dal Tribunale di Crotone in data 10 luglio 2023;
− accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione e del presente procedimento stante il mancato assolvimento, da parte degli opponenti, della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5 del D. Lgs.
n. 28/2010.
2) In via principale e nel merito:
− rigettare in ogni caso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. perché inammissibile ed infondata, per i motivi indicati in premessa, oltre che priva di adeguato supporto probatorio;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della di Parte_3 procedere ad esecuzione forzata in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito fatto valere nei termini più esatti di cui al contratto di mutuo ipotecario e contestuale atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca, stipulato per scrittura privata in carta libera ai sensi del D.P.R. 29.9.1973, n. 602,autenticato nelle firme
a rogito Notaio di San Polo d'Enza in data 7 ottobre 2009, rep. n. 45252, racc. n. 12929, Persona_1 registrato a Reggio Emilia il 15 ottobre 2009 al n. 8578 e rilasciato in copia conforme all'originale con formula esecutiva il 22 ottobre 2009, anche a prescindere da meri errori di calcolo o di trascrizione;
− accertare e dichiarare dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili.
3) in via subordinata:
− accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della di procedere ad Parte_3 esecuzione forzata in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito fatto valere nei termini più esatti di cui al contratto di mutuo ipotecario e contestuale atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca, stipulato per scrittura privata in carta libera ai sensi del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, autenticato nelle firme a rogito Notaio di San Polo d'Enza in data 7 ottobre 2009, rep. n. 45252, racc. n. 12929, registrato a Persona_1
Reggio Emilia il 15 ottobre 2009 al n. 8578 e rilasciato in copia conforme all'originale con formula esecutiva il 22 ottobre 2009, anche a prescindere da meri errori di calcolo o di trascrizione;
− accertare e dichiarare dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili.
4) In via più gradata:
− condannare comunque gli opponenti, eventualmente anche a restituire, a titolo di indebito ex art.
2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione dalla banca cedente il credito con l'atto di mutuo per le quali avevano assunto obbligo di adempimento e garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalla scadenza dell'obbligazione e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
5) con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio».
3. - In sede di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte opponente ha ulteriormente eccepito l'omessa iscrizione sia della che della sua mandataria nello Controparte_1 Controparte_2 speciale albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
4. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dal
28.03.2024, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'odierna udienza del 19.02.2025, previsa discussione orale, la causa è decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 3 di 8 In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica, l'azione attorea va sussunta nel perimetro applicativo di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c., venendo in rilievo un'opposizione ad un'esecuzione non ancora iniziata e contestandosi con essa il diritto della precettante a procedere ad esecuzione forzata.
2.1. - Se quindi la stessa risulta ritualmente introdotta con citazione, va rilevata la tardiva costituzione in giudizio di parte opposta, giacché, pur essendo stata citata per l'udienza del
27.09.2023, ha provveduto al deposito della relativa comparsa costituiva solo il 28.09.2023.
Pertanto, attesa l'inosservanza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'odierna convenuta.
2.2. - Va poi rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultima, considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lett e) del D. lgs. n. 28 del 2010, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata il procedimento di mediazione non integra una condizione di procedibilità.
3. - Tanto precisato, venendo al merito dell'opposizione, deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno invocato il difetto di legittimazione attiva della ritenendo non provata l'intervenuta cessione del Controparte_1 credito in suo favore.
La censura è infondata.
Invero, va in questa sede ribadito che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito ha l'onere, in presenza di contestazione di controparte, di «dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., n. 5857 del 22/02/2022).
Ai fini dell'assolvimento di tale onere, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore indiziario (cfr., sul tema,
Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405) e va valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio.
Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre:
▪ l'atto pubblico di fusione del 15.11.2016 con cui l'originaria titolare del credito, ossia la
Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., è stata incorporata in Controparte_3
(cfr. doc. 1);
[...]
▪ l'ulteriore atto pubblico del 26.03.2021, con cui si è operata la fusione per incorporazione di con Intesa San Paolo s.p.a. (cfr. doc. 2), con conseguente operatività anche in Controparte_3 questo caso del principio di continuità dei rapporti giuridici dettato dall'art. 2504 bis c.c., a mente del quale «La società che risulta dalla fusione in senso stretto o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»;
▪ l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 148 del 14 dicembre 2021 con cui è stato reso pubblico che la nell'ambito di un'operazione Controparte_1
pagina 4 di 8 di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 10 dicembre 2021, ha acquistato pro- soluto da taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_4 spese, ulteriori danni, indennizzi e quanto altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo compreso tra gennaio 1950 ed il 31 maggio 2021 (cfr. doc. D allegato alla comparsa di costituzione);
▪ la dichiarazione, rilasciata il 22.11.2023 e sottoscritta con firma digitale, con cui la stessa
Intesa San Paolo s.p.a. ha espressamente confermato che «con riguardo al credito in sofferenza originato dal mutuo ipotecario del 07.10.2009, sottoscritto da e , a rogito Parte_1 Parte_2 del notaio ai nn. rep. n. 45252 racc. 12929, in data 10.12.2021 ha Persona_1 Controparte_4 effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro soluto. Della Controparte_1 suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, in data 14.12.2021, al n. 148 parte II. Ai fini delle conseguenti attività giudiziali si precisa e conferma che è succeduta, pertanto, nei crediti come sopra indicati, in forza del Controparte_1 contratto di cessione del 10.12.2021 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria (es. azioni ex artt. 2900, 2901 CC etc.)».
A tal riguardo, quindi, premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione confessoria della cedente, considerata unitariamente alla disponibilità del titolo esecutivo allegato all'atto di precetto notificato dalla cessionaria, costituiscono elementi documentali idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo all'intimante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.
10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017 n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
Ritenuto quindi provato il perfezionamento del contratto di cessione, giova precisare che la funzione assolta dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 58 comma 4 T.U.B. – è solo quella di “sostituire” la notifica individuale al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c.: vale cioè unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il debitore ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, ma non incide in alcun modo sul trasferimento del diritto in favore del cessionario (cfr. Cass. Civ., sez. IV, 22.04.2022 n. 12867: «In effetti, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, in Gazzetta Ufficiale, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., al fine di agevolare la realizzazione della cessione
"in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere sempre validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, non subordinata a particolari requisiti di forma;
e pagina 5 di 8 può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione [ndr. ovvero qualunque altro atto, ivi compreso il precetto] con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio»).
3.2. - Ciò posto, preso atto dell'ulteriore eccezione sollevata in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p., va altresì precisato che il potere di agire esecutivamente dell'odierna opposta non può ritenersi precluso neppure nell'ipotesi di asserita ed eventuale omessa iscrizione della società procedente all'albo di cui all'art. 106 T.U.B [cfr. in materia, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, ord.
18.03.2024 n. 7243, secondo cui il combinato disposto degli artt. 2 comma 6 della Legge n. 130 del
30.04.1999 e 106 T.U.B. non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla sola regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia), con il corollario applicativo in virtù del quale non è comunque ravvisabile alcuna nullità virtuale dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza alla mandataria].
Sul punto, è appena il caso di precisare che tale indirizzo interpretativo non sembra affatto incompatibile con le direttive dell'ordinamento sovranazionale, il quale, ai sensi dell'art. 288
TFUE, rimette pur sempre alla disciplina nazionale la scelta degli specifici rimedi attraverso i quali garantire il conseguimento del risultato imposto e, quindi, l'osservanza dei principi comunitari in materia di tutela del contraente debole ovvero di lotta al riciclaggio.
3.3. - Con il secondo motivo di opposizione è poi invocata “l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo per la mancata consegna della somma mutuata ai beneficiari”.
La doglianza è priva di pregio.
Difatti, in primo luogo, ai fini perfezionamento del contratto di mutuo, va ribadito che «il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della “traditio”, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, determinandosi in tal modo l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante a favore del mutuatario».
Ciò perché la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica consegna del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr., sul tema, sez. III, Cass. Civ., 27.08.2015.
17194; Cass. Civ., sez. I, ord. 27.10.2017 n. 26532: «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»;
Cass. Civ., sez. III, 25.07.2022 n. 23149).
In secondo luogo, ai fini dell'idoneità di detto contratto ad integrare gli estremi di un titolo pagina 6 di 8 esecutivo, va assicurata continuità all'orientamento secondo cui «ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge» (cfr. sez. III, 05.03.2020 n. 6174).
Ebbene, nella specie, le parti contrattuali davano espressamente atto in sede di rogito notarile e, quindi, con la forma dell'atto pubblico che «la somma mutuata di euro 170.000,00 è già stata erogata dalla ”Banca” a favore del “Mutuatario” e risulta depositata su apposito conto a nome dello stesso… il “Mutuatario” riconosce a detto deposito effetto liberatorio per la “Banca” e rilascia, pertanto, ampia finale e liberatoria quietanza di pagamento» (cfr. art. 1 contratto mutuo).
Peraltro lo svincolo delle somme non risultava neppure sottoposta a condizioni particolari, essendo semplicemente previsto che «la ”Banca” metterà a disposizione del “Mutuatario” la somma mutuata non appena avrà ricevuto comunicazione dal notaio incaricato dell'avvenuta sottoscrizione da parte del “Mutuatario” e degli eventuali “Garanti” del presente atto» (cfr. art. 1).
3.4. - Quanto al terzo motivo di opposizione, va precisato che il tasso EURIBOR è un parametro tutt'altro che indeterminato ma ancorato a criteri oggettivi non condizionabili dal singolo istituto di credito e consiste, per giurisprudenza pacifica, “in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito”.
Nella specie, era previsto che il saggio di interesse fosse «inizialmente calcolato in base all'anno civile, nella misura del 3% annuo» (quindi dalla data della stipula sino alla scadenza annua) e solo per il periodo successivo «il tasso varierà e verrà determinato nella misura di 1,500 punti percentuali in più del tasso “EURIBOR 3 mesi (360)”, rilevato trimestralmente».
Ne consegue che nessuna concreta applicazione ha avuto, al momento della stipula, il riferimento al «valore attuale del parametro di riferimento 1,050%», essendo semplicemente indicata l'ultima rilevazione semestrale in luogo di quella trimestrale.
D'altronde, pur ritenendo esistente la circostanza – rimasta tuttavia indimostrata – di un errato rilievo trimestrale del parametro Euribor in costanza di rapporto, ciò non giustificherebbe l'applicazione della disciplina dettata in tema di usura dall'art. 1815 comma 2 c.c. ovvero quella prevista dall'art. 117 comma 7 del T.U.B. in caso di integrale omessa indicazione di tasso di interesse, ma legittimerebbe, semmai, una mera operazione contabile di scomputo delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi, senza tuttavia precludere il diritto della creditrice ad agire coattivamente per la riscossione di quanto dovuto a titolo sia di sorte capitale che di interessi al tasso concordato.
Il medesimo principio è destinato a trovare applicazione con riguardo al TAEG/ISC, avendo la S.C. precisato che tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Pa trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (cfr. Cass. 14000 del 2023). pagina 7 di 8 Peraltro, ai fini della determinazione dell'entità delle somme asseritamente calcolate in modo errato, sarebbe stato onere dell'opponente, nella sua qualità di attore in senso sostanziale oltre che formale (cfr. Cass. sez. III, 13.05.2022 n. 15376), allegare quantomeno una relazione di consulenza, non potendo rimettersi all'ausiliario del giudice la funzione di colmare le lacune di allegazione e prova in cui siano incorse le parti gravate dal relativo onere.
3.5. - Tanto sin qui precisato, va accolto l'ultimo motivo di opposizione, essendo incontroverso, oltre che documentalmente provato, che il credito residuo ancora dovuto a titolo di sorte capitale ammonta, non già all'importo precettato pari ad euro 154.439,35, bensì alla minor somma pari ad euro 148.756,20 (cfr. doc. 4 allegato alla citazione).
Sul punto va quindi fatta applicazione del principio secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr.
Cass., ord 19.12.2014 n. 27032).
*********************
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e dell'inammissibilità delle domande riconvenzionali di parte opposta, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 649/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto limitatamente alla somma di euro 5.683,15, precetto che resta valido ed efficace per il resto;
2. compensa le spese.
Così deciso in Crotone, 19.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 649/2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te domiciliati a Modena in via Petro Giardini n. 474; rappresenti e C.F._2 difesi dall'Avv. Roberto Paolillo, giusta procura in atti;
OPPONENTI
contro
(P. Iva ) e, per essa, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del relativo rappresentante legale pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_2
Vibo Valentia in Piazza del Lavoro n. 3; rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 19.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 pagina 1 di 8 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1.- Con atto introduttivo del presente giudizio i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto rispettivamente notificatogli il 06.04.2023 ed il 07.04.2023, con cui in qualità di procuratrice della gli ha Controparte_2 Controparte_1 intimato il pagamento dell'importo pari ad € 154.439,35, dovuto in forza di un mutuo ipotecario originariamente concesso dalla Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. con atto rogato dal notaio di San Polo D'Enza in data 07.10.2009, rep. n. 45252 racc. 12929, Persona_1 registrato a Reggio Emilia in data 15.10.2009 e munito di formula esecutiva il 22.10.2009.
A sostegno dell'opposizione hanno in particolare eccepito:
a) il difetto di legittimazione attiva della società opposta per difetto di prova della sua attuale titolarità del credito precettato;
b) l'inefficacia e/o nullità del mutuo quale titolo esecutivo per omessa traditio della somma mutuata;
c) l'errata determinazione del tasso medio di riferimento EURIBOR e la non corretta indicazione del TAEG, con conseguente nullità dei tassi di interesse;
d) l'erronea indicazione del debito residuo.
Per le esposte ragioni hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, con fissazione di udienza ad hoc per la sola discussione della conferma o revoca del provvedimento adottato;
2) dichiarare che o chi per essa o non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per CP_1
i motivi esposti in premessa;
3) dichiarare che gli opponenti nulla devono alla creditrice istante per i motivi indicati in atto;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare l'effettivo debito degli opponenti verso la creditrice istante previo ricalcolo del rapporto dare avere tra le parti;
5) condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio (in qualità di Controparte_2 procuratrice della , eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza delle Controparte_1 doglianze avversarie.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare:
− respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e dell'esecuzione per
l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini della concessione stante l'inesistenza dei gravi motivi che soli possono giustificare l'emissione del provvedimento cautelare;
pagina 2 di 8 − confermare, quindi, l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa dal Tribunale di Crotone in data 10 luglio 2023;
− accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione e del presente procedimento stante il mancato assolvimento, da parte degli opponenti, della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5 del D. Lgs.
n. 28/2010.
2) In via principale e nel merito:
− rigettare in ogni caso l'opposizione ex art. 615 c.p.c. perché inammissibile ed infondata, per i motivi indicati in premessa, oltre che priva di adeguato supporto probatorio;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della di Parte_3 procedere ad esecuzione forzata in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito fatto valere nei termini più esatti di cui al contratto di mutuo ipotecario e contestuale atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca, stipulato per scrittura privata in carta libera ai sensi del D.P.R. 29.9.1973, n. 602,autenticato nelle firme
a rogito Notaio di San Polo d'Enza in data 7 ottobre 2009, rep. n. 45252, racc. n. 12929, Persona_1 registrato a Reggio Emilia il 15 ottobre 2009 al n. 8578 e rilasciato in copia conforme all'originale con formula esecutiva il 22 ottobre 2009, anche a prescindere da meri errori di calcolo o di trascrizione;
− accertare e dichiarare dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili.
3) in via subordinata:
− accertare e dichiarare la piena sussistenza del diritto della di procedere ad Parte_3 esecuzione forzata in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito fatto valere nei termini più esatti di cui al contratto di mutuo ipotecario e contestuale atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca, stipulato per scrittura privata in carta libera ai sensi del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, autenticato nelle firme a rogito Notaio di San Polo d'Enza in data 7 ottobre 2009, rep. n. 45252, racc. n. 12929, registrato a Persona_1
Reggio Emilia il 15 ottobre 2009 al n. 8578 e rilasciato in copia conforme all'originale con formula esecutiva il 22 ottobre 2009, anche a prescindere da meri errori di calcolo o di trascrizione;
− accertare e dichiarare dunque la legittimità e liceità della condotta della società opposta e la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto regolarmente notificato, sotto tutti i profili.
4) In via più gradata:
− condannare comunque gli opponenti, eventualmente anche a restituire, a titolo di indebito ex art.
2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione dalla banca cedente il credito con l'atto di mutuo per le quali avevano assunto obbligo di adempimento e garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalla scadenza dell'obbligazione e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
5) con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio».
3. - In sede di memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte opponente ha ulteriormente eccepito l'omessa iscrizione sia della che della sua mandataria nello Controparte_1 Controparte_2 speciale albo previsto dall'art. 106 T.U.B.
4. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato solo a far data dal
28.03.2024, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'odierna udienza del 19.02.2025, previsa discussione orale, la causa è decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 3 di 8 In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica, l'azione attorea va sussunta nel perimetro applicativo di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c., venendo in rilievo un'opposizione ad un'esecuzione non ancora iniziata e contestandosi con essa il diritto della precettante a procedere ad esecuzione forzata.
2.1. - Se quindi la stessa risulta ritualmente introdotta con citazione, va rilevata la tardiva costituzione in giudizio di parte opposta, giacché, pur essendo stata citata per l'udienza del
27.09.2023, ha provveduto al deposito della relativa comparsa costituiva solo il 28.09.2023.
Pertanto, attesa l'inosservanza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'odierna convenuta.
2.2. - Va poi rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultima, considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 6 lett e) del D. lgs. n. 28 del 2010, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata il procedimento di mediazione non integra una condizione di procedibilità.
3. - Tanto precisato, venendo al merito dell'opposizione, deve osservarsi quanto segue.
3.1. - Con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno invocato il difetto di legittimazione attiva della ritenendo non provata l'intervenuta cessione del Controparte_1 credito in suo favore.
La censura è infondata.
Invero, va in questa sede ribadito che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B., la cessionaria che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito ha l'onere, in presenza di contestazione di controparte, di «dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. Civ., n. 5857 del 22/02/2022).
Ai fini dell'assolvimento di tale onere, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993 conserva pur sempre un valore indiziario (cfr., sul tema,
Cass. Civ., sez. III, ord. 06.02.2024 n. 3405) e va valutato unitariamente a tutti gli ulteriori elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio.
Ebbene, nelle specie, parte opposta si è fatta carico di produrre:
▪ l'atto pubblico di fusione del 15.11.2016 con cui l'originaria titolare del credito, ossia la
Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., è stata incorporata in Controparte_3
(cfr. doc. 1);
[...]
▪ l'ulteriore atto pubblico del 26.03.2021, con cui si è operata la fusione per incorporazione di con Intesa San Paolo s.p.a. (cfr. doc. 2), con conseguente operatività anche in Controparte_3 questo caso del principio di continuità dei rapporti giuridici dettato dall'art. 2504 bis c.c., a mente del quale «La società che risulta dalla fusione in senso stretto o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»;
▪ l'avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 148 del 14 dicembre 2021 con cui è stato reso pubblico che la nell'ambito di un'operazione Controparte_1
pagina 4 di 8 di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 10 dicembre 2021, ha acquistato pro- soluto da taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Controparte_4 spese, ulteriori danni, indennizzi e quanto altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo compreso tra gennaio 1950 ed il 31 maggio 2021 (cfr. doc. D allegato alla comparsa di costituzione);
▪ la dichiarazione, rilasciata il 22.11.2023 e sottoscritta con firma digitale, con cui la stessa
Intesa San Paolo s.p.a. ha espressamente confermato che «con riguardo al credito in sofferenza originato dal mutuo ipotecario del 07.10.2009, sottoscritto da e , a rogito Parte_1 Parte_2 del notaio ai nn. rep. n. 45252 racc. 12929, in data 10.12.2021 ha Persona_1 Controparte_4 effettuato nei confronti di un'operazione di cessione di crediti pro soluto. Della Controparte_1 suddetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, in data 14.12.2021, al n. 148 parte II. Ai fini delle conseguenti attività giudiziali si precisa e conferma che è succeduta, pertanto, nei crediti come sopra indicati, in forza del Controparte_1 contratto di cessione del 10.12.2021 con le relative garanzie anche fidejussorie e i diritti accessori, ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni, facoltà, profili, anche di natura processuale recuperatoria e/o non recuperatoria (es. azioni ex artt. 2900, 2901 CC etc.)».
A tal riguardo, quindi, premesso che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, va assicurata continuità al condivisibile indirizzo interpretativo secondo cui la dichiarazione confessoria della cedente, considerata unitariamente alla disponibilità del titolo esecutivo allegato all'atto di precetto notificato dalla cessionaria, costituiscono elementi documentali idonei a comprovare il trasferimento del credito in capo all'intimante (cfr. Cass. Civ., sez. III, n.
10200 del 2021 nonché Cass., Sez. Un., 04.05.2017 n. 10790: «La dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello»).
Ritenuto quindi provato il perfezionamento del contratto di cessione, giova precisare che la funzione assolta dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 58 comma 4 T.U.B. – è solo quella di “sostituire” la notifica individuale al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c.: vale cioè unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il debitore ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, ma non incide in alcun modo sul trasferimento del diritto in favore del cessionario (cfr. Cass. Civ., sez. IV, 22.04.2022 n. 12867: «In effetti, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, in Gazzetta Ufficiale, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., al fine di agevolare la realizzazione della cessione
"in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere sempre validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, non subordinata a particolari requisiti di forma;
e pagina 5 di 8 può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione [ndr. ovvero qualunque altro atto, ivi compreso il precetto] con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio»).
3.2. - Ciò posto, preso atto dell'ulteriore eccezione sollevata in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p., va altresì precisato che il potere di agire esecutivamente dell'odierna opposta non può ritenersi precluso neppure nell'ipotesi di asserita ed eventuale omessa iscrizione della società procedente all'albo di cui all'art. 106 T.U.B [cfr. in materia, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, ord.
18.03.2024 n. 7243, secondo cui il combinato disposto degli artt. 2 comma 6 della Legge n. 130 del
30.04.1999 e 106 T.U.B. non ha alcuna valenza civilistica, ma attiene alla sola regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia), con il corollario applicativo in virtù del quale non è comunque ravvisabile alcuna nullità virtuale dell'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza alla mandataria].
Sul punto, è appena il caso di precisare che tale indirizzo interpretativo non sembra affatto incompatibile con le direttive dell'ordinamento sovranazionale, il quale, ai sensi dell'art. 288
TFUE, rimette pur sempre alla disciplina nazionale la scelta degli specifici rimedi attraverso i quali garantire il conseguimento del risultato imposto e, quindi, l'osservanza dei principi comunitari in materia di tutela del contraente debole ovvero di lotta al riciclaggio.
3.3. - Con il secondo motivo di opposizione è poi invocata “l'inefficacia e/o nullità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo per la mancata consegna della somma mutuata ai beneficiari”.
La doglianza è priva di pregio.
Difatti, in primo luogo, ai fini perfezionamento del contratto di mutuo, va ribadito che «il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della “traditio”, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, determinandosi in tal modo l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante a favore del mutuatario».
Ciò perché la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica consegna del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr., sul tema, sez. III, Cass. Civ., 27.08.2015.
17194; Cass. Civ., sez. I, ord. 27.10.2017 n. 26532: «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»;
Cass. Civ., sez. III, 25.07.2022 n. 23149).
In secondo luogo, ai fini dell'idoneità di detto contratto ad integrare gli estremi di un titolo pagina 6 di 8 esecutivo, va assicurata continuità all'orientamento secondo cui «ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge» (cfr. sez. III, 05.03.2020 n. 6174).
Ebbene, nella specie, le parti contrattuali davano espressamente atto in sede di rogito notarile e, quindi, con la forma dell'atto pubblico che «la somma mutuata di euro 170.000,00 è già stata erogata dalla ”Banca” a favore del “Mutuatario” e risulta depositata su apposito conto a nome dello stesso… il “Mutuatario” riconosce a detto deposito effetto liberatorio per la “Banca” e rilascia, pertanto, ampia finale e liberatoria quietanza di pagamento» (cfr. art. 1 contratto mutuo).
Peraltro lo svincolo delle somme non risultava neppure sottoposta a condizioni particolari, essendo semplicemente previsto che «la ”Banca” metterà a disposizione del “Mutuatario” la somma mutuata non appena avrà ricevuto comunicazione dal notaio incaricato dell'avvenuta sottoscrizione da parte del “Mutuatario” e degli eventuali “Garanti” del presente atto» (cfr. art. 1).
3.4. - Quanto al terzo motivo di opposizione, va precisato che il tasso EURIBOR è un parametro tutt'altro che indeterminato ma ancorato a criteri oggettivi non condizionabili dal singolo istituto di credito e consiste, per giurisprudenza pacifica, “in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito”.
Nella specie, era previsto che il saggio di interesse fosse «inizialmente calcolato in base all'anno civile, nella misura del 3% annuo» (quindi dalla data della stipula sino alla scadenza annua) e solo per il periodo successivo «il tasso varierà e verrà determinato nella misura di 1,500 punti percentuali in più del tasso “EURIBOR 3 mesi (360)”, rilevato trimestralmente».
Ne consegue che nessuna concreta applicazione ha avuto, al momento della stipula, il riferimento al «valore attuale del parametro di riferimento 1,050%», essendo semplicemente indicata l'ultima rilevazione semestrale in luogo di quella trimestrale.
D'altronde, pur ritenendo esistente la circostanza – rimasta tuttavia indimostrata – di un errato rilievo trimestrale del parametro Euribor in costanza di rapporto, ciò non giustificherebbe l'applicazione della disciplina dettata in tema di usura dall'art. 1815 comma 2 c.c. ovvero quella prevista dall'art. 117 comma 7 del T.U.B. in caso di integrale omessa indicazione di tasso di interesse, ma legittimerebbe, semmai, una mera operazione contabile di scomputo delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi, senza tuttavia precludere il diritto della creditrice ad agire coattivamente per la riscossione di quanto dovuto a titolo sia di sorte capitale che di interessi al tasso concordato.
Il medesimo principio è destinato a trovare applicazione con riguardo al TAEG/ISC, avendo la S.C. precisato che tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Pa trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (cfr. Cass. 14000 del 2023). pagina 7 di 8 Peraltro, ai fini della determinazione dell'entità delle somme asseritamente calcolate in modo errato, sarebbe stato onere dell'opponente, nella sua qualità di attore in senso sostanziale oltre che formale (cfr. Cass. sez. III, 13.05.2022 n. 15376), allegare quantomeno una relazione di consulenza, non potendo rimettersi all'ausiliario del giudice la funzione di colmare le lacune di allegazione e prova in cui siano incorse le parti gravate dal relativo onere.
3.5. - Tanto sin qui precisato, va accolto l'ultimo motivo di opposizione, essendo incontroverso, oltre che documentalmente provato, che il credito residuo ancora dovuto a titolo di sorte capitale ammonta, non già all'importo precettato pari ad euro 154.439,35, bensì alla minor somma pari ad euro 148.756,20 (cfr. doc. 4 allegato alla citazione).
Sul punto va quindi fatta applicazione del principio secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente (cfr.
Cass., ord 19.12.2014 n. 27032).
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Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e dell'inammissibilità delle domande riconvenzionali di parte opposta, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 649/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto limitatamente alla somma di euro 5.683,15, precetto che resta valido ed efficace per il resto;
2. compensa le spese.
Così deciso in Crotone, 19.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
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