Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02803/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2803 del 2025, proposto da LY YE HA AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato avente numero P-GR/L/Q/2023/100736 del Sig. MA MO in favore del Sig. AS LY YE HA emesso il 3 settembre 2024, dalla Prefettura di Grosseto - Sportello Unico per l'Immigrazione e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente il quale è stato notificato il 7 luglio 2025 - Prot. Uscita N.0044886.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa CI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor LY YE HA AS, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava il provvedimento di revoca del nulla osta emarginato in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, veniva accolta con ordinanza della sezione n. 615/2025, che disponeva il riesame della vicenda da parte dell’Amministrazione.
La Prefettura di Grosseto, come comprovato dalla documentazione depositata il 6 gennaio 2026, all’esito del riesame emetteva in favore del ricorrente un nuovo nulla osta.
In relazione a tale circostanza, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente dichiarava l’avvenuta cessazione della materia del contendere. Il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Atteso che tutte le pretese fatte valere in giudizio dal ricorrente risultano essere state soddisfatte, la causa viene definita con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della condotta collaborativa della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
CI PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PI | RO RI |
IL SEGRETARIO