Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2014, n. 3427
CASS
Sentenza 14 febbraio 2014

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L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. (Nella specie, il giudice di merito aveva limitato l'ammontare del danno entro una soglia risarcitoria contenuta tenendo conto che i fatti erano avvenuti nel contesto d'una realtà economica di non particolare grandezza ed importanza).

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  • 1PROTESTO CAMBIARIO ILLEGITTIMO: il danno non è risarcibile in re ipsa
    Avv. Paolo Calabretta · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 giugno 2025

    ISSN 2385-1376 Articolo a cura dell'avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania Il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scrima – Rel. Cricenti, con l'ordinanza n. 12637 del 13 maggio 2025. Nel caso di specie, la questione atteneva al …

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  • 2PROTESTO CAMBIALE: l’illegittimità non è di per se sufficiente a giustificare il risarcimento
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 21 febbraio 2018

    ISSN 2385-1376 In tema di risarcimento del danno da protesto, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per s'è sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute. Qualora la …

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  • 3ASSEGNI: la semplice illegittimità del protesto non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno
    Dott. Massimiliano Perna · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 giugno 2017

    ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d'Impresa In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Il soggetto pluriprotestato ha l'onere di provare che il protesto, benchè …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2014, n. 3427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3427
Data del deposito : 14 febbraio 2014

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