Sentenza 14 febbraio 2014
Massime • 1
L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. (Nella specie, il giudice di merito aveva limitato l'ammontare del danno entro una soglia risarcitoria contenuta tenendo conto che i fatti erano avvenuti nel contesto d'una realtà economica di non particolare grandezza ed importanza).
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- 1. PROTESTO CAMBIARIO ILLEGITTIMO: il danno non è risarcibile in re ipsaAvv. Paolo Calabretta · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 giugno 2025
ISSN 2385-1376 Articolo a cura dell'avv. Paolo Calabretta, del Foro di Catania Il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scrima – Rel. Cricenti, con l'ordinanza n. 12637 del 13 maggio 2025. Nel caso di specie, la questione atteneva al …
Leggi di più… - 2. PROTESTO CAMBIALE: l’illegittimità non è di per se sufficiente a giustificare il risarcimentoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 21 febbraio 2018
ISSN 2385-1376 In tema di risarcimento del danno da protesto, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è di per s'è sufficiente al risarcimento, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, oltre alla mancanza di un'efficace rettifica, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, come la lesione di un diritto della persona, sotto il profilo dell'onore e della reputazione, o la lesione della vita di relazione o della salute. Qualora la …
Leggi di più… - 3. ASSEGNI: la semplice illegittimità del protesto non è di per sè sufficiente per la liquidazione del dannoDott. Massimiliano Perna · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 giugno 2017
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d'Impresa In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Il soggetto pluriprotestato ha l'onere di provare che il protesto, benchè …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2014, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2014 |
Testo completo
3427/ 2 0 14 o o t t u a I b T i c U ORIGINALE i r B t f I i n R n o T c u K O Oggetto REPUBBLICA ITALIANA ILLEGITTIMA LEVATA DEL PROTESTO. DANNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 2366/2008 Cron. 3427 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. 578 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Presidente Ud. 13/12/2013 Consigliere PU Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI Consigliere Dott. DANILO SESTINI - Consigliere Dott. LINA RUBINO Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere Ћис ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2366-2008 proposto da: DA MA, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10, presso lo studio dell'avvocato MONTE PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCOLA ATTILIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2013 domiciliato in CANDIGLIOTA GIUSEPPE, elettivamente 2423 ROMA, V.LE XXI APRILE 11 ST. ROMANO-PANN, presso lo studio dell'avvocato MORRONE CORRADO, rappresentato e difeso dall'avvocato MORRONE LUIGI giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 609/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/07/2007 R.G.N. 1273/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato MARIA GRAZIA SCOLA per delega;
udito l'Avvocato LUIGI MORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per il rigetto del ricorso. UL 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SE IG conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, il notaio IO ND, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla levata, da parte del professionista, di un protesto cambiario relativo ad una cambiale tratta di lire 190.000, nonché alla trasmissione di tale atto alla Camera di commercio di Catanzaro, vicenda che gli aveva provocato un danno ingiusto per lesione della sua reputazione. Costituitosi in giudizio, il ND ammetteva l'erroneità di avere provveduto pubblicazione, sostenendo dell'avvenuta tempestiva cancellazione e rettifica dell'atto di alla protesto, e chiedeva il rigetto della domanda. с ки Il Tribunale, con sentenza del 22 ottobre 2001, rigettava la domanda, compensando le spese di giudizio.
2. Il IG proponeva impugnazione e la Corte con sentenza del 3 luglio 2007, in d'appello di Catanzaro, riforma di quella di primo grado, accoglieva la domanda dell'appellante e condannava il notaio ND al pagamento - eurodiliquidata in via equitativa 10.000 a della somma - titolo di risarcimento dei danni, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte territoriale che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto sussistenti tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto del IG al risarcimento dei danni e pur avendo correttamente precisato trattarsi di 3 determinabile, aveva poi rigettato la danno non esattamente domanda per non avere l'attore fornito alcun elemento «idoneo a orientare la liquidazione». pubblicazione delNella specie, al contrario, l'erronea protesto, ammessa dal notaio convenuto in giudizio, non aveva soltanto leso l'immagine del IG da un punto di vista commerciale, ma si era tradotta in una «più complessa vicenda, indubitabile discredito personale che ha determinato una di lesione della reputazione del protestato e pertanto un danno da ritenere in re ipsa». Sicché non appariva corretta la decisione di non liquet assunta dal Tribunale, dovendosi procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa;
la quale, in FulC considerazione della limitata durata della pubblicazione del protesto, poteva essere contenuta nella somma sopra indicata.
3. Avverso la sentenza della Corte calabrese propone ricorso IO ND, con atto affidato a quattro motivi. Resiste il IG con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Per ragioni di economia processuale si ritiene opportuno procedere alla trattazione unitaria del primo e del terzo motivo di ricorso, che pongono problemi fra loro connessi.
2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., oltre a insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo. Rileva il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte riconosciuto in più occasioni che, in tema di protesti ha cambiari, l'illegittimità della levata del protesto non prova del danno conseguente alla costituisce, di per sé, lesione della reputazione commerciale del soggetto protestato. Nel caso in esame risultava dagli atti di causa, tra i quali le deposizioni testimoniali, che il IG non aveva fornito prova adeguata dell'esistenza del danno, sicché veniva a mancare il presupposto stesso della risarcibilità. Il danno, infatti, potrebbe ritenersi in re ipsa solo in presenza di un'accertata dimostrazione della lesione della reputazione c Fu personale. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi 3. si dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., oltre a omessa, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva il ND che è pacifico che la liquidazione del danno possa avvenire in via equitativa, ove sia impossibile la prova del medesimo nel suo preciso ammontare. Ciò non toglie, però, che il giudice di merito sia tenuto a dare conto del processo logico che ha seguito per giungere ad una certa determinazione;
la Corte d'appello, invece, si sarebbe limitata a fare riferimento alla breve durata del protesto, senza dare conto delle ragioni della sussistenza di un danno alla 5 reputazione commerciale del IG e senza specificare i fattori costitutivi del risarcimento così come liquidato.
4. I motivi sono privi di fondamento. Osserva la Corte che nella presente vicenda sono pacifiche alcune circostanze, ossia che il notaio ND elevò il protesto cambiario e che ammise, fin dal giudizio di primo grado, di aver commesSO un errore, tanto da provvedere poi alla cancellazione del protesto, con conseguente pubblicazione dell'atto di rettifica. Allo stesso modo è fuori discussione per espressa indicazione contenuta nella sentenza impugnata - la che la pronuncia di primo grado, dopo aver riconosciuto sussistenza dei requisiti e delle condizioni per affermare il diritto del IG al risarcimento del danno, è pervenuta, с invece, al rigetto della domanda sul rilievo per cui il danno ки non era «esattamente quantificabile nel suo ammontare e quindi risarcibile in via equitativa». La sentenza di primo grado non era stata impugnata dal notaio, vincitore in quella sede, neppure in via incidentale o condizionata, il che rendeva ormai non più discutibile, siccome sostanzialmente coperta dal giudicato, la questione circa l'esistenza delle condizioni astratte per il risarcimento del danno;
sicché l'unico problema che si poneva era quello di procedere alla liquidazione dello stesso. Sulla base di tali premesse, è evidente che in questa sede non si tratta di stabilire se l'illegittima levata del protesto determini dannoun di per sé - come hanno stabilito alcune pronunce (sentenze 5 novembre 1998, n. 11103, 28 giugno 2006, n. 14977) - ovvero se il protestato sia tenuto a dimostrare in concreto la sussistenza di una lesione patrimoniale risarcibile (sentenze 3 aprile 2001, n. 4881, 25 marzo 2009, n. 7211, e 16 febbraio 2012, n. 2226). È invece necessario stabilire se , dando per pacifico che sussistevano condizioni per ille risarcimento, sia conforme a diritto la sentenza di merito che, lain assenza di un preciso elemento idoneo ad orientare liquidazione, abbia utilizzato lo strumento della liquidazione in via equitativa. Ritiene questa Corte che, nella specie, la Corte territoriale abbia fatto buon uso dell'art. 1226 cod. civ., proprio perché, dovendosi considerare pacifica l'esistenza del UL diritto al risarcimento, il rigetto della domanda si sarebbe tradotto, come ha osservato la sentenza in esame, in una sorta di inaccettabile non liquet. Come è stato più volte affermato infatti, il potere di liquidare il danno inda questa Corte, via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del individuazione della prova del dannodebitore ○ la mancata 7 nella sua esistenza. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi negazione di quanto, invece, già tale pronuncia nella in termini di esistenza di una definitivamente accertato condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (così, da ultimo, la sentenza 12 ottobre 2011, n. 20990). Non può essere trascurato, del resto, che nell'attuale regime di mercato che si fonda, in via principale, sul credito, la levata di un protesto crea un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, proprio perché è del tutto lecito attendersi, in un caso del genere, una maggiore кис difficoltà di accesso al credito;
il che si traduce о in una negazione о riduzione di futuri prestiti specularmente, nella richiesta immediata di esazione di crediti magari neppure scaduti. Calcolando che, nel caso di specie, si trattava di una non particolare grandezza ed importanza realtà economica di - cioè quella della Provincia di Catanzaro è conforme a diritto la scelta della Corte territoriale di accedere ad una liquidazione equitativa limitata entro una soglia risarcitoria contenuta. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, pertanto, sono rigettati.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, contraddittoria e illogica motivazione. 8 Si rileva, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che la levata del protesto cambiario, ove sia stata seguita da una pronta ed efficace rettifica, esclude l'esistenza del danno;
nella specie, quindi, la sentenza impugnata sarebbe viziata perché la Corte d'appello non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali ha pronunciato la condanna pur in presenza di una rettifica della pubblicazione.
5.1. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, oltre а non contenere la formulazione del necessario momento di sintesi nel quale esplicitare la censura di vizio di motivazione - trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime dell'art. 366-bis cod. proc. civ. si risolve, comunque, in una sollecitazione di questa Corte ad кис un nuovo e non consentito esame del merito, chiedendo una diversa valutazione delle prove esistenti. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi 6. dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., oltre a insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo della controversia. incorsa nelleLa Corte d'appello, infatti, sarebbe lamentate violazioni perché non avrebbe dato conto in alcun modo dell'esistenza del nesso di causalità tra il fatto (levata del protesto) e le asserite conseguenze dannose a carico del IG,dell'originario attore. Nel comportamento invece, sarebbero ravvisabili ragioni di concorso di colpa ai 9 sensi dell'art. 1227 cod. civ., non essendosi il medesimo prontamente l a stima di cui eraattivato per recuperare circondato nel proprio ambiente professionale.
6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Da un lato, infatti, esso prospetta una censura di vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità riguardo alla quale valgono le considerazioni già fatte a proposito del primo e del terzo motivo. Quanto alla violazione di legge, la censura pone, in sostanza, una questione nuova а questa Corte, addirittura osservando che il IG sarebbe colposamente responsabile, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., per non essersi attivato per recuperare la stima di cui godeva nel suo ambiente commerciale prima della levata del protesto. I l che, anche in contraddizione con quanto posto a fra l'altro, è fondamento dei motivi precedenti di ricorso, volti a dimostrare la completa assenza di un danno risarcibile.
7. In conclusione, il ricorso è rigettato. Non Occorre provvedere sulle spese, attesa la tardività della notifica del controricorso da parte del IG.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza A I R E L L Sezione Civile, il 13 dicembre 2013. E C 1 N o 0 A i r 2 C a i Il Presidente Il Consigliere estensore iz Francesco M. Cirill IN d S u B i U O T G E T A o A i F B T r I a o S n z o 4 n O i e z P c n 1 E o u B n F 10 g n I p O Funzione GRADO kaptenzo BAPTISTA 0/0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n..22432 versate €217,50 il 28.4.2017 ILL FUNZIONARIO