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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 R.G. promossa da
, c.f. (avv.ti BETTONI ANITA e BETTONI Parte_1 C.F._1
GIACOMO)
PARTE ATTRICE contro
, c.f. (avv. CAVALLINI FRANCOLINI Controparte_1 C.F._2
MARCO)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia il 7 ottobre 2021 (atto n. 186 parte
I), in regime di separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili o, in via subordinata, di un assegno alimentare di importo rimesso al giudice.
Con ordinanza in data 17 luglio 2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermati in sede di reclamo.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per poter adottare sentenza non definitiva di separazione, così da rendere – decorso il termine annuale – procedibile la domanda di divorzio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio. In quella sede, saranno definite tutte le questioni accessorie concernenti tanto la separazione, quanto il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 R.G. promossa da
, c.f. (avv.ti BETTONI ANITA e BETTONI Parte_1 C.F._1
GIACOMO)
PARTE ATTRICE contro
, c.f. (avv. CAVALLINI FRANCOLINI Controparte_1 C.F._2
MARCO)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia il 7 ottobre 2021 (atto n. 186 parte
I), in regime di separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili o, in via subordinata, di un assegno alimentare di importo rimesso al giudice.
Con ordinanza in data 17 luglio 2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, confermati in sede di reclamo.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per poter adottare sentenza non definitiva di separazione, così da rendere – decorso il termine annuale – procedibile la domanda di divorzio.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio. In quella sede, saranno definite tutte le questioni accessorie concernenti tanto la separazione, quanto il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli