CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1164/2021 promossa da:
AVV. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1
dell'avv. Indirizzo Telematico;
, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
AVV. STEFANIA CAMICIOLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 25 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORENA STEFANO e CP_1 C.F._3
dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA PIZZARELLO 2 62100 MACERATApresso il difensore avv. ORENA STEFANO
APPELLATO nonchè
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato CP_2
in presso il difensore avv.
RAYMOND PELLICANO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SARAH SULTANA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._5
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO/I CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 913/2021 del 29 settembre 2021 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER GLI APPELLANTI, AVV. e AVV. STEFANIA CAMICIOLA: Parte_1
”Voglia la Corte di Appello di Ancona, sospesa ex art. 283 cpc la esecutività della sentenza impugnata, dichiarare illegittima la sentenza n. 913/21 emessa dal Tribunale di Macerata per omessa valutazione dei fatti e documenti, per contraddittorietà, per illogicità, e per l'effetto condannare la IGnora , 28, , Triq il- CP_2 CP_3
Mediterran, San Gwann, Malta – MT- il IGnor AY LL, Apartment 1, Baxa
Building 2, Valletta Road, Mosta MST 9010, Malta – MT - l' Avv. SA AN , SSRBJ
Law, 34/7, Strait Street – Valletta - VLT 1434 Malta -Notaio , rappresentato CP_1
pagina 2 di 25 e difeso dall'Avv. Stefano Orena ed elettivamente domiciliato c/o il suo studio in
Macerata alla P.za Pizzarello n. 2, PEC al risarcimento Email_1
danni così come quantificati in € di 117.207,20 oltre € 150.000,00 per danni morali oltre spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO, DOTT. JAMES GRECH:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa o rigettata, per tutti e per ciascuno dei motivi esposti:
rigettare l'appello proposto in ogni sua parte in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado n.
913/21 pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 29.09.2021;
in ogni caso, rigettare la domanda proposta dai sig.ri e Stefania Parte_1
Camiciola nei confronti del notaio siccome nulla e/o inammissibile e/o CP_1
irricevibile ovvero prescritta ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto nonché non provata.
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 12 gennaio 2018, Avv. , Avv. Stefania Parte_1
Camiciola e Dott.ssa RI MI convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Macerata , AY LL, Avv. SA AN e Notaio CP_2 Per_1
, tutti residenti a [...], affinchè, accertatane la responsabilità ex art. 2043 c.c.,
[...]
fossero condannati al risarcimento dei danni quantificati in euro 117.207,20, oltre euro
150.000,00 per danni morali.
pagina 3 di 25 A tal fine gli attori Avv. , Avv. Stefania Camiciola e Dott.ssa RI Parte_1
MI esponevano che l'Avv. e la dott.ssa RI MI Parte_1
erano titolari di quote societarie, nella misura del 37% ciascuno, della società
[...]
poi trasformata in che detta società stava CP_4 Controparte_5
provvedendo alla ristrutturazione del complesso alberghiero denominato Santa
Cristiana, iniziativa finanziata dalla Banca delle Marche che, tuttavia, nel 2012 aveva deciso di revocare le linee di credito ed abbandonare l'operazione; che da quel momento l'Avv. aveva cercato una nuova banca che potesse subentrare per Parte_1
consentire il completamento dell'operazione; che nel mese di maggio 2015 l'Ing.
incaricato di reperire nuovi soggetti finanziatori, aveva contattato l'Avv. Per_2
prospettando un possibile contatto con un'associazione cino- Parte_1
maltese, interessata ad investimenti turistici in Italia, rappresentando di essere stato a sua volta contattato da tale AY LL, già suo conoscente, che lo aveva informato di un inizio di collaborazione con , rappresentante Persona_3
della predetta associazione cino-maltese; che, inviata la documentazione e riscontrato l'interesse, il 2 maggio 2015 l'Avv. e la dott.ssa MI si erano Parte_1
recati a Malta dove venivano ricevuti da AY LL e da questi condotti negli uffici di;
che dopo la presentazione dei progetti, l'interesse si Persona_3
era concentrato su quelli relativi ai cantieri di Santa Cristiana e di Villa Buonaccorsi;
che dopo alcuni giorni LL e si recavano in Italia per visionare i cantieri e CP_2
proseguire le trattative;
che, a tal fine, venivano sottoscritti un patto di riservatezza e gli accordi operativi;
che per fare ciò, veniva prospettata la necessità di recarsi ad Honk
Kong, ove sarebbe stata costituita una società che sarebbe stata beneficiaria di un finanziamento di 60.000.000,00 di euro da una banca cinese, a fronte del quale la stessa avrebbe offerto garanzie per coprire l'operazione riferita al CP_2
pagina 4 di 25 cantiere di Santa Cristiana;
che era a ciò preliminare la stipula di un'assicurazione da parte di un soggetto di età inferiore a 40 anni ed un versamento di 16.300,00 euro per spese e compensi;
che nell'operazione era stata perciò coinvolta l'Avv. Stefania
Camiciola, di 30 anni, per la stipula della polizza, alla quale veniva detto che il costo sarebbe stato coperto con la linea di credito;
che in ogni caso veniva versato l'importo di 16.300,00 euro con bonifico sul conto corrente della società intestata a AY
LL; che era stato quindi intrapreso il viaggio verso Hong Kong, con spese a carico degli attori, accompagnati da LL e ed ivi, presso la sede della Credit CP_2
China Construction Bank, era stata sottoscritta la polizza assicurativa collaterale all'apertura della linea di credito;
che ritornati da Hong Kong, si era tenuto un incontro a Roma-Fiumicino nel corso del quale l'Avv. era stato accusato di Parte_1
non aver rispettato gli impegni in quanto l'importo della polizza non risultava pagato ed a nulla era valso l'aver rammentato che il costo doveva essere coperto con la linea di credito;
che pro bono pacis l'Avv. decideva di accollarsi il costo e Parte_1
versava l'importo di 47.600,00 euro, in parte preso a prestito da un amico, e qualche giorno dopo il LL chiese ulteriori 1.000,00 euro che furono versati;
che la trattativa era iniziata con una lettera d'intenti, era poi proseguita con un preliminare e il 14 settembre 2015 era stato sottoscritto l'atto di cessione di quote;
che, concluso il contratto, era stato richiesto un versamento di 6.900.000,00 euro su un conto corrente in Montenegro che avrebbe dovuto coprire la quota-parte della linea di credito concessa dalla banca cinese;
che, sorto il contrasto per l'indisponibilità di una tale somma, l'Avv. aveva richiesto la sera del 14 settembre 2015 che il notaio Parte_1
autenticasse le firme, ma il LL aveva riferito che il notaio non era disponibile, nonostante per tutto il giorno fosse stato assicurato il contrario;
che di fronte a tale
“impasse” l'Avv. SA AN si era assunta il compito di far autenticare le firme,
pagina 5 di 25 garantendo al Notaio l'autenticità delle stesse;
che la notte del 14 settembre 2015 la inviava all'Avv. una mail attribuendogli varie inadempienze e, CP_2 Parte_1
dopo le varie puntualizzazioni, si comprendeva che quest'ultima voleva ottenere una fideiussione dell'importo di 6.900.000,00 euro a garanzia di quanto lei garantiva alla banca cinese per la concessione della linea di credito e, alla fine di un'ulteriore trattativa, si concordava che sarebbe stata rilasciata una fideiussione per l'importo di
2.250.000,00 euro;
che anche in tal caso si faceva presente di non poter ottenere una tale polizza visto che la società era oggetto di una procedura di Controparte_5
concordato in continuità innanzi al Tribunale di Ancona;
che ai primi di ottobre,
e LL venivano in Italia per altre ragioni ed in tale occasione veniva CP_2
consegnato il contratto di cessione di quote, poi trascritto, e veniva reiterata la richiesta della polizza fideiussoria;
che l'Avv. offriva un'ipoteca su un Parte_1
immobile con l'impegno di consegnare la fideiussione dopo tre settimane;
che prospettava il proprio impegno per favorire il rilascio adducendo personali CP_2
rapporti con un facoltoso imprenditore, così procedendosi alla firma dell'obbligo di rilascio della fideiussione;
che a seguito delle continue pressioni, nonostante le rappresentate difficoltà, l'Avv. riusciva ad ottenere una polizza fideiussoria Parte_1
da CO OM per l'importo di 2.250.000,00 euro al costo di 38.000,00 euro e trasmetteva il fac-simile della polizza, richiedeva le osservazioni e, in assenza, la sottoscrizione che arrivava senza riserve il 3 novembre 2015; che e LL CP_2
si recavano in Montenegro per ottenere l'anticipazione o lo sconto dell'importo portato dalla polizza e sollecitavano continuamente l'invio della polizza tramite codice swift non disponibile per gli intermediari finanziari come CO OM;
che la truffa era evidentemente congegnata sullo sconto della polizza e sul conseguente incameramento dell'importo a fronte di un'inesistente linea di credito e di un pagina 6 di 25 inesistente contratto di cessione di quote;
che nelle date 20-21 novembre 2015 si perfezionavano gli atti per ottenere le lettere da inviare alle banche con firma autenticata da un notaio di Hong Kong;
che il 27 novembre 2015 si aveva notizia dell'arresto di da parte dell'autorità giudiziaria di Malta, così emergendo il CP_2
piano truffaldino;
che tutto il business si era rivelato inesistente anche dopo le consultazioni con le banche cinesi.
Si costituiva il convenuto Notaio dott. che concludeva eccependo il CP_1
difetto di giurisdizione del Tribunale di Macerata in favore dell'Autorità Giudiziaria di
Malta e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
Nessuno si costituiva per gli altri convenuti di cui si dichiarava la contumacia.
Con la sentenza n. 913/2021 del 29 settembre 2021 il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di e Camiciola Stefania e li condannava al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio.
Avv. ed Avv. Stefania Camiciola impugnavano la predetta sentenza Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato Notaio dott. , mentre nessuno si costituiva per gli CP_1
altri appellati.
All'udienza del 23 aprile 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, in conformità all'art. 352 c.p.c. riformato.
Con ordinanza del 16 luglio 2024 la causa veniva rimessa in istruttoria invitando gli appellanti a depositare gli allegati all'atto di appello in formato PDF ed a depositare le notifiche dell'atto di appello alle parti non costituite AY LL, SA AN ed . CP_2
pagina 7 di 25 Con memoria del 27 agosto 2024 gli appellanti depositavano telematicamente il fascicolo di primo grado e le notifiche alle parti non costituite ed all'udienza del 7 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni senza ulteriore concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 913/2021 del 29 settembre 2021, il Tribunale di Macerata ha ritenuto che:
• doveva essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione per i motivi indicati nell'ordinanza istruttoria del 14 gennaio 2019, richiamando l'art. 7 Reg. UE
1215/15 n. 2, vertendosi -secondo domanda- in ipotesi di risarcimento del danno per illecito civile (e penale), con applicazione del criterio di collegamento del luogo del danno (patrimoniale, nella specie), cioè del domicilio dei danneggiati attori;
• il racconto della vicenda era estremamente confuso e connotato da plurimi passaggi non chiari;
• l'uso reiterato dei verbi impersonali impediva una chiara ricostruzione del fatto e dei singoli ruoli;
• parte attrice aveva versato in atti copiosa documentazione in lingua inglese e cinese, senza curarne la traduzione né chiedere CTU a tal fine;
• non si comprendevano il ruolo di le ragioni di stipula della Controparte_6
polizza vita, perché vi fosse un diritto alla restituzione dell'importo di 47.600,00 a favore dell'Avv. , né in quali termini dovesse garantire la Parte_1 CP_2
pagina 8 di 25 linea di credito, né la ragione per cui lo stesso Avv. – cioè colui che Parte_1
cedeva le quote – avrebbe dovuto versare – ed a chi – l'importo di 6.900.000,00 euro;
• non si comprendeva come l'Avv. avesse ottenuto una polizza di Parte_1
2.250.000,00 euro da CONFIDI COMETA e perché l'avesse poi versata su un conto corrente in Montenegro;
• era ignoto il ruolo di AN SA e non si comprendeva la ragione per cui l'Avv.
fosse andato ad Hong Kong, così come restava oscuro il ruolo della Parte_1
società EFA Aviation&Aircraft Assets s.r.l.;
• mancava la prova del fatto nella sua interezza.
Premessa
Premette la Corte, all'esito del nuovo deposito sollecitato agli appellanti, che possono considerarsi formalizzate le notifiche alle parti non costituite AY LL, SA
AN ed da ritenersi eseguite nella forma della compiuta giacenza, CP_2
risultando dai relativi plichi la dicitura “non reclamè”.
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è infondata per le ragioni ampiamente illustrate dal primo giudice e da intendersi qui interamente condivise.
Nel merito, gli appellanti formulano critiche a vari passaggi della motivazione del primo giudice senza tuttavia riuscire a sovvertirne la logica.
Gli appellanti – lungi dal formulare motivate critiche alla sentenza impugnata – si limitano a ribadire in questa sede la propria tesi, ma non colgono un profilo fondamentale di contraddizione, pure evidenziato dal primo giudice, che rende l'appello infondato nel merito.
pagina 9 di 25 Tutta la vicenda sembra originare dalle trattative intavolate per giungere alla stipula del contratto di cessione del 74% delle quote della , nella titolarità di Controparte_5
RI MI (per il 35%) e di (per il 39%), alla cinese Credit Parte_1
China Holdings LTD of Romms, con sede in Hong Kong, “in persona di Parte_2
”, titolare di passaporto israeliano, senza che risultino dal relativo atto né la
[...]
carica da questa rivestita in seno alla società acquirente, né l'esistenza di procure in suo favore da parte del soggetto indicato come acquirente.
In ogni caso, in forza di tale atto, RI MI e sarebbero i Parte_1
venditori e perciò i creditori del prezzo di cessione delle quote indicato in 8.750.000,00 euro (di cui 3.875.000,00 euro sarebbero spettati a MI RI e 4.875.000,00 a
), da pagarsi entro il 4 ottobre 2015; l'acquirente cinese si è Parte_1
impegnato, anche, a pagare i creditori della società versando in favore di CP_5
questi l'importo di 48.500.000,00, così da consentire – con la loro soddisfazione – la chiusura della procedura di concordato preventivo della società Controparte_5
già pendente innanzi al Tribunale di Ancona;
i venditori MI e , a loro Parte_1
volta, hanno assunto l'obbligazione di pagare “i costi in esubero”, cioè i maggiori debiti che fossero eventualmente emersi oltre l'importo già concordato di 48.500.000,00.
Ora, posto che MI e sono i due creditori del prezzo dovuto Parte_1
dall'acquirente cinese per l'acquisto delle quote, nonostante l'opposta opinione degli appellanti (“Forse per il I Giudice è difficile capire una cosa che è abbastanza chiara, e cioè che in tal modo si cedevano le quote e si potevano ottenere le risorse per coprire il concordato richiesto presso il Tribunale di Ancona e si potevano Controparte_5
riprendere i lavori, salvando un importante cantiere. E bastava leggere l'atto del
14.09.15 per capire la causa e scopo dei rapporti. Probabilmente il I Giudice non ha letto
pagina 10 di 25 i documenti allegati e se li avesse letti avrebbe capito la vicenda, in quanto di una chiarezza estrema”), è davvero incomprensibile la ragione per cui il solo Parte_1
finisce per diventare un soggetto obbligato a prestare garanzie di vario genere.
Non si comprende, poi, perché due soci uscenti dalla società con la vendita CP_5
delle loro quote – che doverosamente avevano informato l'acquirente della situazione debitoria della società e della pendenza della procedura di concordato - avrebbero dovuto preoccuparsi della ripresa dei lavori nel cantiere della stessa CP_5
Ciò in quanto, proprio la lettura dell'atto di cessione delle quote del 14 settembre 2015 conferma l'unico scopo della vendita delle quote concordato tra le parti e l'unico che può essere considerato in questa sede: “questa compravendita viene stipulata in considerazione del fatto che la Società [ovviamente quella acquirente] estinguerà le passività di e possa ritirare la procedura Controparte_5 Controparte_5
giudiziaria pendente davanti al Tribunale di Ancona e possa riattivare l'operazione immobiliare nel sito che misura approssimativamente 8.950 mq e locato a Numana Via
Litoranea che il sito del previamente demolito Hotel Santa Cristiana e sul quale sito i lavori di costruzione sono in corso (da qui in poi definito come “la proprietà”) questo è causa e motivo del contratto in modo da estinguere le passività di Controparte_5
e dalla procedura di concordato preventivo con i creditori al Tribunale di Ancona in modo che possa nuovamente tornare “in bonis””. Controparte_5
Sulla scorta di tali presupposti, pertanto, i venditori delle quote – cioè e Parte_1
MI – avrebbero dovuto solo attendere l'adempimento del pagamento del prezzo
(previsto per il 4 ottobre 2015) oppure intraprendere le dovute azioni giudiziarie per reclamarlo, anche a titolo risarcitorio una volta verificatosi l'inadempimento,
pagina 11 di 25 unitamente alla domanda di adempimento o di annullamento o di risoluzione del contratto di cessione delle quote.
Invece, stando sempre all'esposizione del fatto da parte degli appellanti, ancor prima della stipula del contratto – cioè a maggio 2015 – i venditori (rectius il solo , Parte_1
all'epoca promittente venditore) si prestano ad un'incomprensibile operazione di
“assicurazione” in favore della rappresentante della parte acquirente (che, lo si rammenta, si sarebbe di lì a qualche mese impegnata in un acquisto di quasi
60.000.000,00 di euro), coinvolgendo anche un “soggetto di età inferiore a 40 anni”, cioè l'avv. Stefania Camiciola (“. . .è stata prospettata la necessità di recarsi a Hong
Kong, ove doveva essere costituita una società che avrebbe ricevuto da una banca cinese un finanziamento di € 60.000.000,00 per il quale la stessa IG.ra CP_2
avrebbe offerto la garanzia per coprire l'operazione del Santa Cristiana. Preliminare a ciò era la stipula di una polizza di assicurazione con soggetto di età inferiore a 40 anni ed un versamento di € 16.300,00 per spese e compensi.
Nell'operazione venne coinvolta anche l'Avv. Stefania Camiciola di 30 anni, per raggiungere l'accordo, in quanto veniva richiesto un soggetto di età inferiore ai 40 anni per la stipula della polizza vita. Quando l'Avv. fece presente che non aveva Parte_1
disponibilità per coprire il costo della polizza gli venne detto che lo stesso sarebbe stato coperto con la linea di credito”); non si comprende quindi il motivo che giustifichi non solo la prestazione di una garanzia o un'anticipazione di costi da parte del promittente venditore, ma ancor meno è comprensibile il motivo per cui il promittente venditore delle quote avrebbe dovuto essere interessato alla costituzione di una nuova CP_5
società che avrebbe ricevuto il finanziamento dalla banca cinese, tanto più che la ha poi sottoscritto il contratto di cessione di quote del 14 settembre 2015 CP_2
pagina 12 di 25 quale rappresentante di Credit China Holdings LTD of Romms, quindi verosimilmente una banca.
A margine di tale incomprensibile obbligazione, veniva poi eseguito dal un Parte_1
primo versamento di 16.300,00 euro in favore di una società – innominata in atti – ed indicata genericamente come “intestata a” AY LL che, stando sempre all'esposizione degli appellanti, deve considerarsi addirittura estraneo all'intero affare, trattandosi solo del soggetto che aveva iniziato una collaborazione con la e CP_2
ne aveva procurato l'incontro con le parti appellanti (“. . .in ogni caso fu versato sul conto corrente della società intestata a AY LL la somma di € 16.300,00 dopo richieste continue, in quanto tale bonifico non era arrivato subito (prima a causa di un errore nella comunicazione delle coordinate bancarie, poi ai tempi tecnici necessari per il trasferimento bancario)”).
Solo all'esito di tali avvenimenti – tutti incompatibili con normali trattative per la cessione di quote di una società sostanzialmente decotta, già in concordato preventivo e con una debitoria di quasi 50.000.000,00 di euro – veniva “intrapreso il viaggio ad
Hong Kong, con tutte le spese a carico degli attori, dove, accompagnati dalla IG.ra
e dal IG. LL presso la sede della Credit China Construction Bank (Asia) CP_2
Corporation Limited, è stata sottoscritta la polizza assicurativa quale collaterale per
l'ottenimento della linea di credito, assicurandocene l'apertura”: quindi, il venditore delle quote fa sottoscrivere ad una persona di sua fiducia una polizza assicurativa, poi rivelatasi un'assicurazione sulla vita, a sue spese per “assicurarsi” lui – e non l'acquirente- l'apertura di una linea di credito.
Da tale viaggio – seguendo l'esposizione dell'appellante – scaturisce addirittura un'incomprensibile pretesa da parte dell'acquirente , spalleggiata ad CP_2
pagina 13 di 25 imprecisato titolo dal predetto AY LL: “al ritorno da Hong Kong, dopo alcuni giorni avvenne un incontro a Roma-Fiumicino e L'Avv. fu Parte_1
accusato di non aver rispettato gli accordi in quanto l'importo della polizza non era stato pagato”.
Quindi, il venditore doveva pagare l'assicurazione per la linea di credito che – verosimilmente – sarebbe stata destinata al compratore (non avrebbe senso un'opposta ricostruzione). Nonostante l'evidente abnormità della pretesa “pro bono pacis, confidando nella prospettiva della definizione dell'affare, l'Avv. ha Parte_1
effettuato il pagamento della somma di € 47.600,00 facendosi prestare parte di quell'importo da un amico. Qualche giorno dopo il IG. LL evidenziò la necessità di integrare il pagamento con ulteriori € 1.000,00, cosa che avvenne regolarmente”.
Posto che tutti gli avvenimenti sono privi di una specifica collocazione temporale, preme solo sottolineare che prima o in prossimità della firma del contratto di cessione delle quote, il venditore Avv. ha già speso per conto o nell'interesse Parte_1
dell'acquirente o promittente tale, oltre 60.000,00 euro.
Sopraggiunta la firma del contratto di cessione delle quote, in data 14 settembre 2015, il venditore delle quote dovrebbe ormai considerarsi estraneo alla società CP_5
(essendo quello di cessione di quote – lo si rammenta – un contratto consensuale – vds. Cass. n. 23203 dell'11 ottobre 2013 secondo cui l'art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disciplina (al pari dell'art. 2470 cod. civ., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice pagina 14 di 25 consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem") e mero creditore del prezzo concordato.
Invece, nel caso di specie accade che la stipula del contratto avvii una serie di ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ancora più abnormi delle precedenti e prive di qualsiasi fondamento giuridico: “La trattativa era iniziata con una lettera di intenti, si è passati poi al preliminare e, in data 14/09/2015, è stato stipulato l'atto di cessione di quote.
Concluso il contratto, è stato richiesto un versamento di € 6.900.000,00 su un conto corrente in Montenegro che avrebbe dovuto coprire la quota-parte della linea di credito concessa dalla banca cinese.
All'osservazione di non possedere tale somma nonché, se l'investitore pretendeva tale importo, poteva compensarlo con il corrispettivo delle quote, è stato risposto che ciò non era possibile in quanto la linea di credito era garantita dalla IG.ra . CP_2
. . .
. . . Nei giorni successivi fu compreso il motivo di tale attribuzione in quanto la IG.ra
[...]
pretendeva una fideiussione bancaria a garanzia di parte delle obbligazioni CP_2
che avrebbe assunto con la linea di credito, che affermava di aver garantito”.
L'esposizione conferma l'insolita situazione in cui il venditore deve fungere da garante dell'acquirente/investitore, fermo restando che quando l'appellante sostiene di dover eseguire l'operazione di versamento di 6.900.000,00 euro per coprire la quota-parte della linea di credito concessa dalla banca cinese, in realtà intenderebbe riferirsi alla prestazione di una fideiussione a garanzia di una parte dell'intero credito.
pagina 15 di 25 Ciò si deduce dal fatto che, espone l'appellante, a quel punto prese avvio un'ulteriore trattativa volta non ad eccepire l'ingiustificatezza della pretesa dell'acquirente, ma più semplicemente a ridurre - da 6.900.000,00 a 2.250.000,00 di euro – l'importo della fideiussione che il venditore avrebbe prestato “a favore della società riferibile alla
IG.ra , a garanzia della linea di credito a sua volta da lei asserita garantita CP_2
con China Construction Bank ad Hong Kong. Anche in tale frangente si faceva presente di non essere in grado di ottenere una tale polizza in quanto la società CP_5
proprietaria del Santa Cristiana, aveva in corso una procedura di concordato in
[...]
continuità dinanzi al Tribunale di Ancona”.
In questo contesto, quindi, non vi è più il riferimento ad una società da costituire con la
(che era lo scopo iniziale del viaggio ad Hong Kong), bensì ad una CP_2
fideiussione a favore della società riferibile alla sola . CP_2
Quindi, da ciò origina un'ulteriore iniziativa dell'Avv. , cioè del venditore delle Parte_1
quote, volta a reperire la predetta garanzia: “al che l'Avv. si attivava e Parte_1
riusciva comunque ad ottenere da CO OM, istituto di garanzia per le imprese con sede in Roma, una polizza fideiussoria di € 2.250.000,00 al costo di € 38.000,00.
Trasmetteva conseguentemente il fac-simile della polizza, richiedeva le osservazioni e, in assenza, la sottoscrizione, che arrivava senza riserve in data 03/11/2015”.
Alla fine, il 27 novembre 2015, perviene la notizia dell'arresto della da parte CP_2
delle Autorità maltesi, e ciò avviene all'esito di un ulteriore sviluppo della vicenda oggetto del giudizio, anch'esso non privo di profili di abnormità: “nelle date 20-
21/11/2015 il IG. AY LL veniva a Montefalco e, in quella sede, è stato raggiunto un accordo per il quale la polizza fideiussoria CO OM veniva ceduta a
EFA Aviation&Aircraft Assets srl. Tale società italiana, la stessa mirata al training
pagina 16 di 25 aeronautico a cui si è fatto cenno all'inizio, l'avrebbe utilizzata per favorire la disponibilità di una linea di credito da parte di una banca convenzionata con CO
OM ai fini dell'implementazione del progetto societario. Ciò nelle more dell'imminente acquisto del 100% delle quote della suddetta società, già oggetto di trattative con la IG.ra e dalla stessa deciso, come riferito dallo stesso IG. CP_2
LL nella circostanza. Fu pertanto sottoscritta l'appendice al contratto in data
23/11/2015 e, avendo assolto al suo obbligo fideiussorio, vennero finalmente consegnate le lettere da inviare alle banche, con firma autenticata da un notaio di Hong
Kong”.
Anche la Corte, come già il primo giudice, osserva che non è dato comprendere quando l'appellante abbia “fatto cenno all'inizio” alla EFA AviationAircraft Assets s.r.l..
Tutta l'esposizione sin qui esaminata è stata valutata dal primo giudice come inidonea a fondare un giudizio di responsabilità sia per l'incomprensibilità dei ruoli di ciascuna parte, sia per le contraddizioni ed i punti oscuri che la caratterizzano.
In primo luogo, aldilà di tutte le fondate osservazioni formulate dalla Difesa dell'appellato, resta incomprensibile il danno che sarebbe stato procurato dal notaio
, unica parte costituita, ai due odierni appellanti (in realtà l'Avv. Stefania CP_1
Camiciola è del tutto estranea al contratto di cessione delle quote, unico atto in cui è intervenuto il notaio), considerato che dalla copia del contratto in atti risulta che lo stesso si è limitato a certificare la conformità di una copia dello stesso all'originale (vds. fasc. i grado ii_parte pag. 10 e seg.).
In ogni caso, pur volendo avallare, in astratta ipotesi, quanto sostenuto dagli appellanti circa l'inosservanza delle regole di buona condotta notarile da parte del suddetto professionista, resterebbe comunque indubbio che la truffa di cui gli appellanti si pagina 17 di 25 lamentano non ha alcun collegamento con il contratto di cessione delle quote ed è stata in realtà il risultato di un singolare modo di trattare la cessione di quote di una società in concordato preventivo, dove il venditore si è prestato a fungere da garante del compratore.
Infatti, le somme che integrerebbero il danno patrimoniale sono quelle che l'Avv.
ha di volta in volta speso – prima ed a margine del contratto del 14 Parte_1
settembre 2015 – per versamenti a società estranee all'atto e per l'acquisto di garanzie e assicurazioni neppure previste dall'atto.
E' poi del tutto infondata giuridicamente l'affermazione secondo cui “Credit China
Holding Ltd ha disconosciuto l'atto d'acquisto delle quote pari al 70% di CP_5
proprietaria del Santa Cristiana, a firma di , in quanto mai autorizzato
[...] CP_2
nonostante l'autentica delle firme da parte del Notaio”; è infatti evidente che non è
l'autenticazione della firma del falso rappresentante da parte del notaio (che non vi è stata e che era verosimilmente autentica) a dover garantire che questi sia anche il rappresentante autorizzato ad operare come tale per conto del rappresentato.
Si osservi poi che il contratto del 14 settembre 2015 è una scrittura privata e non un atto notarile che, di fatto, non ha avuto alcuna esecuzione, tanto che l'appellante non ne chiede né l'annullamento, né lamenta danni direttamente riferibili alla sua stipula;
il danno di cui la parte si duole è quello connesso alle somme pagate per condotte estranee al contratto ed inscrivibili nel più generico contesto delle “trattative”
(16.300,00 euro a favore della società di LL, euro 48.600,00 euro per l'assicurazione, 38.000,00 euro per la fideiussione di CO OM ed altre spese documentate, per l'importo complessivo di euro 117.207,20 richiesto dagli appellanti), unitamente al danno morale patito per il reato di truffa indicato in euro 150.000,00.
pagina 18 di 25 Ora, prima di esaminare i documenti prodotti in atti, ritiene la Corte che sia preliminare chiarire che il contratto di cessione delle quote (pur con le criticità connesse al fatto che la sia in realtà un falsus procurator) è giustificato da motivi e finalità CP_2
specifici, esplicitati nell'atto ed innanzi testualmente riportati: cedere le quote per consentire al nuovo socio il ripianamento dei debiti societari, porre fine alla procedura di concordato e rianimare il cantiere abbandonato.
Tutte le ulteriori iniziative descritte dagli appellanti sono da ritenersi estranee e non connesse al suddetto contratto, ispirate da scopi diversi ed autonomi rispetto al fine contrattuale dichiarato, non potendo in alcun modo ricondursi – né sul piano logico, né sul piano giuridico – al contratto di cessione delle quote tutte le altre iniziative, non a caso assunte solo da uno dei cedenti (cioè solo dall'Avv. e non dalla dott.ssa Parte_1
MI), volte a far assumere obbligazioni di garanzia in capo al venditore ed a favore del compratore.
La divaricazione causale tra il contratto di cessione di quote e l'assunzione di obbligazioni di garanzia da parte degli Avv. e Stefania) a favore del Parte_1 Pt_1
compratore, è tale da escludere ogni nesso causale con il contratto di cessione, con il risultato che – escluso detto nesso – l'esposizione del fatto da parte degli appellanti resta monca, perché difetta dell'indicazione della ragione e dello scopo delle condotte indicate come dannose.
I documenti allegati dalla parte nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “i” “i-parte” sono tutti in lingua inglese o cinese e, quindi non consultabili dalla Corte;
analogamente quelli contenuti nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “ii” “ii_parte”, ad eccezione della procura di RI MI, dei biglietti aerei, dell'estratto conto del viaggio.
pagina 19 di 25 Nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “i” “iii_parte”, poi, si rinviene la polizza ottenuta da CO OM che, tuttavia, risulta emessa a nome dell'Avv. , Parte_1
quale contraente, a garanzia di un contratto che non risulta citato nell'esposizione dell'appellante, cioè quello tra AND AVV. Parte_3 [...]
come socio della società datato 8 ottobre 2015”; inoltre, Parte_1 CP_5
neppure il beneficiario indicato nella polizza (tale DR SA Ogranicenom
Odgovornoscu” AI Management Service con sede a Podgorica) risulta tra i soggetti citati dagli appellanti nel loro atto di appello o in primo grado.
Ne deriva un'ulteriore conferma del fatto che l'importo della polizza non è riconducibile all'operazione oggetto del giudizio (quella di cessione delle quote), fermo restando che alla data dell'8 ottobre 2015 l'Avv. non poteva più dirsi socio di Parte_1
avendo ceduto le proprie quote con contratto – ad oggi non annullato – CP_5
del 14 settembre 2015 (pur volendo ritenere la truffa contrattuale, si rammenta sul punto che – vds. Cass. n. 18930 del 27 settembre 2016 - il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento;
oppure – vds. Cass. n. 7468 del 31 marzo 2011 - il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione pagina 20 di 25 all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa col consenso sia pur viziato dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del "deceptus", ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) cod. civ.).
Nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “i” “iv_parte”, si rinvengono documenti estranei al giudizio (il contratto di permuta di quote società con la società di CP_7
oppure in lingua inglese oppure documenti di Credi China non sottoscritti da
[...]
alcuno oppure documenti a firma dello stesso Avv. riferiti alla fase in cui era Parte_1
ormai emersa la ritenuta truffa.
In diritto, non può essere obliterato che un danno civilisticamente rilevante non può prescindere dalla sussistenza – in astratto – di una credibile convinzione, da parte del soggetto truffato, di essere tenuto all'adempimento delle condotte, poi rivelatesi dannose, perché giuridicamente coerenti con le obbligazioni a lui derivanti dal contratto concluso per effetto della truffa altrui;
infatti, nel contratto concluso per effetto di truffa, l'unico elemento ad essere viziato per effetto dell'altrui artifizio o raggiro è il consenso del soggetto danneggiato formatosi per effetto degli altrui raggiri, ma tutti gli altri requisiti sono quelli tipici e fisiologici del contratto concluso e, quindi, doverosi per le parti che lo concludono.
pagina 21 di 25 Nel caso di specie, i due appellanti hanno avallato ed assecondato, sostenendone gli oneri economici, pretese e richieste del loro interlocutore del tutto abnormi e bizzarre, prive con ogni evidenza di ogni plausibile collegamento e/o coerenza giuridica con un contratto di cessione di quote societarie: ad alcun venditore di quote societarie può essere richiesto di garantire a proprie spese assicurazioni o fideiussioni che servono al cessionario per ottenere le linee di credito che avrebbero poi finanziato l'affare, perché usando l'ordinaria diligenza ciascuno avrebbe quantomeno sospettato dell'affidabilità finanziaria della propria controparte, se non altro per l'entità dell'impegno economico a suo carico in virtù del contratto di cessione di quote (quasi 60.000.000,00 di euro).
Va esclusa – con riferimento a tutti i pagamenti oggetto del giudizio – la sussistenza di un credibile nesso causale tra la condotta contrattuale finalizzata alla cessione delle quote ed il supposto danno.
I primi due pagamenti (quello di 16.300,00 euro a favore della società di LL e quello di euro 48.600,00 euro per l'assicurazione) e le altre spese documentate
(essenzialmente quelle riferite al viaggio ad Hong Kong) rientrano nel più generale contesto delle trattative precontrattuali, evidentemente più complesse e non finalizzate alla sola stipula del contratto del 14 settembre 2015.
E' ormai acquisito infatti che la regola di cui all'art. 1337 c.c. non è limitata alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma riveste valore di clausola generale, sicchè la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto è rilevante non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui pagina 22 di 25 il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto.
La prima considerazione ad imporsi è che, nel caso di specie, la conclusione del contratto del 14 settembre 2015 si appalesa come inutile, visto che lo stesso non ha avuto alcuna esecuzione (né dello stesso è stato chiesto l'annullamento) e, in ogni caso, il danno prospettato dagli appellanti non è riferibile all'inutilità delle trattative né al fatto di essere stati indotti a stipulare un contratto valido, inefficace o inutile che sia.
I versamenti e le spese di cui le parti si dolgono sono totalmente estranei alla causa contrattuale, così come nello stesso esplicitata e come innanzi riportata, al punto da potersi ipotizzare una trattativa collaterale o comunque diversa da quella principale finalizzata alla cessione delle quote ed al ripianamento dei debiti della società.
Infatti, il versamento di 16.300,00 euro a favore della “società intestata” a AY
LL, che dovrebbe essere la PA TS LTD indicata nella lettera – all. 7 – con cui la richiese ai due appellanti un “anticipo sui costi da sostenere per CP_2
l'apertura di una linea di credito”, è obbligazione del tutto estranea all'oggetto delle trattative del contratto di cessione di quote così come evincibile dal contratto stesso.
La partecipazione del venditore di quote societarie ai costi che l'acquirente avrebbe dovuto sostenere per finanziare il contratto è ipotesi del tutto avulsa dalla logica del contratto stesso ed il relativo pagamento appare più che altro privo di una causa evincibile dagli atti e non assistito neppure (perché nessuna prova sussiste in tal senso) dalla pattuizione di un diritto di restituzione a favore del , sicchè appare Parte_1
essere – allo stato ed in difetto dell'esposizione di altra causa esplicitamente individuata - una somma oggetto di un arricchimento senza causa o di un indebito oggettivo, ipotesi per le quali difetta la domanda.
pagina 23 di 25 Analoghe considerazioni valgano per il pagamento della somma di 46.600,00 da parte di Camiciola Stefania per il pagamento della polizza assicurativa e per le spese del viaggio ad Hong Kong sostenute dagli appellanti, sia perché difetta – in questo caso- anche la richiesta della controparte, sia perché l'iniziativa non è riconducibile alla causa del contratto oggetto delle trattative per la stipula del contratto di cessione delle quote.
Anche in questo caso, oltre a non essere provato alcun diritto alla restituzione, la somma pagata per la polizza assicurativa appare essere una somma oggetto di un arricchimento senza causa o di un indebito oggettivo, ipotesi per le quali difetta la domanda, priva di ogni collegamento con la linea di credito di 60.000.000,00 euro che, in ogni caso sarebbe spettata al compratore e non al venditore.
Per quanto concerne infine la somma di euro 38.000,00 pagata per la fideiussione
CO OM si è già detto innanzi che la stessa è riferita ad altro e diverso contratto in cui l'Avv. non poteva neppure qualificarsi come socio di Parte_1 CP_5
Non sono risarcibili neppure i danni morali invocati dagli appellanti.
Certamente non quelli invocati dall'Avv. Stefania Camiciola estranea al contratto di cessione di quote e mera sottoscrittrice di una polizza di assicurazione sulla vita.
Deve essere respinta anche la domanda dell'Avv. visto che non è Parte_1
dal contratto di cessione delle quote che sono derivati i danni di cui si duole.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1164/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
pagina 24 di 25 • rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi euro 10.000,00 per CP_1
compenso (di cui euro 4.000,00 per fase studio, euro 2.000,00 per fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1164/2021 promossa da:
AVV. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1
dell'avv. Indirizzo Telematico;
, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
AVV. STEFANIA CAMICIOLA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 25 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORENA STEFANO e CP_1 C.F._3
dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA PIZZARELLO 2 62100 MACERATApresso il difensore avv. ORENA STEFANO
APPELLATO nonchè
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato CP_2
in presso il difensore avv.
RAYMOND PELLICANO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
SARAH SULTANA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._5
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO/I CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 913/2021 del 29 settembre 2021 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER GLI APPELLANTI, AVV. e AVV. STEFANIA CAMICIOLA: Parte_1
”Voglia la Corte di Appello di Ancona, sospesa ex art. 283 cpc la esecutività della sentenza impugnata, dichiarare illegittima la sentenza n. 913/21 emessa dal Tribunale di Macerata per omessa valutazione dei fatti e documenti, per contraddittorietà, per illogicità, e per l'effetto condannare la IGnora , 28, , Triq il- CP_2 CP_3
Mediterran, San Gwann, Malta – MT- il IGnor AY LL, Apartment 1, Baxa
Building 2, Valletta Road, Mosta MST 9010, Malta – MT - l' Avv. SA AN , SSRBJ
Law, 34/7, Strait Street – Valletta - VLT 1434 Malta -Notaio , rappresentato CP_1
pagina 2 di 25 e difeso dall'Avv. Stefano Orena ed elettivamente domiciliato c/o il suo studio in
Macerata alla P.za Pizzarello n. 2, PEC al risarcimento Email_1
danni così come quantificati in € di 117.207,20 oltre € 150.000,00 per danni morali oltre spese ed onorari dei due gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO, DOTT. JAMES GRECH:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa o rigettata, per tutti e per ciascuno dei motivi esposti:
rigettare l'appello proposto in ogni sua parte in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado n.
913/21 pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 29.09.2021;
in ogni caso, rigettare la domanda proposta dai sig.ri e Stefania Parte_1
Camiciola nei confronti del notaio siccome nulla e/o inammissibile e/o CP_1
irricevibile ovvero prescritta ed in ogni caso infondata in fatto e in diritto nonché non provata.
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 12 gennaio 2018, Avv. , Avv. Stefania Parte_1
Camiciola e Dott.ssa RI MI convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
Macerata , AY LL, Avv. SA AN e Notaio CP_2 Per_1
, tutti residenti a [...], affinchè, accertatane la responsabilità ex art. 2043 c.c.,
[...]
fossero condannati al risarcimento dei danni quantificati in euro 117.207,20, oltre euro
150.000,00 per danni morali.
pagina 3 di 25 A tal fine gli attori Avv. , Avv. Stefania Camiciola e Dott.ssa RI Parte_1
MI esponevano che l'Avv. e la dott.ssa RI MI Parte_1
erano titolari di quote societarie, nella misura del 37% ciascuno, della società
[...]
poi trasformata in che detta società stava CP_4 Controparte_5
provvedendo alla ristrutturazione del complesso alberghiero denominato Santa
Cristiana, iniziativa finanziata dalla Banca delle Marche che, tuttavia, nel 2012 aveva deciso di revocare le linee di credito ed abbandonare l'operazione; che da quel momento l'Avv. aveva cercato una nuova banca che potesse subentrare per Parte_1
consentire il completamento dell'operazione; che nel mese di maggio 2015 l'Ing.
incaricato di reperire nuovi soggetti finanziatori, aveva contattato l'Avv. Per_2
prospettando un possibile contatto con un'associazione cino- Parte_1
maltese, interessata ad investimenti turistici in Italia, rappresentando di essere stato a sua volta contattato da tale AY LL, già suo conoscente, che lo aveva informato di un inizio di collaborazione con , rappresentante Persona_3
della predetta associazione cino-maltese; che, inviata la documentazione e riscontrato l'interesse, il 2 maggio 2015 l'Avv. e la dott.ssa MI si erano Parte_1
recati a Malta dove venivano ricevuti da AY LL e da questi condotti negli uffici di;
che dopo la presentazione dei progetti, l'interesse si Persona_3
era concentrato su quelli relativi ai cantieri di Santa Cristiana e di Villa Buonaccorsi;
che dopo alcuni giorni LL e si recavano in Italia per visionare i cantieri e CP_2
proseguire le trattative;
che, a tal fine, venivano sottoscritti un patto di riservatezza e gli accordi operativi;
che per fare ciò, veniva prospettata la necessità di recarsi ad Honk
Kong, ove sarebbe stata costituita una società che sarebbe stata beneficiaria di un finanziamento di 60.000.000,00 di euro da una banca cinese, a fronte del quale la stessa avrebbe offerto garanzie per coprire l'operazione riferita al CP_2
pagina 4 di 25 cantiere di Santa Cristiana;
che era a ciò preliminare la stipula di un'assicurazione da parte di un soggetto di età inferiore a 40 anni ed un versamento di 16.300,00 euro per spese e compensi;
che nell'operazione era stata perciò coinvolta l'Avv. Stefania
Camiciola, di 30 anni, per la stipula della polizza, alla quale veniva detto che il costo sarebbe stato coperto con la linea di credito;
che in ogni caso veniva versato l'importo di 16.300,00 euro con bonifico sul conto corrente della società intestata a AY
LL; che era stato quindi intrapreso il viaggio verso Hong Kong, con spese a carico degli attori, accompagnati da LL e ed ivi, presso la sede della Credit CP_2
China Construction Bank, era stata sottoscritta la polizza assicurativa collaterale all'apertura della linea di credito;
che ritornati da Hong Kong, si era tenuto un incontro a Roma-Fiumicino nel corso del quale l'Avv. era stato accusato di Parte_1
non aver rispettato gli impegni in quanto l'importo della polizza non risultava pagato ed a nulla era valso l'aver rammentato che il costo doveva essere coperto con la linea di credito;
che pro bono pacis l'Avv. decideva di accollarsi il costo e Parte_1
versava l'importo di 47.600,00 euro, in parte preso a prestito da un amico, e qualche giorno dopo il LL chiese ulteriori 1.000,00 euro che furono versati;
che la trattativa era iniziata con una lettera d'intenti, era poi proseguita con un preliminare e il 14 settembre 2015 era stato sottoscritto l'atto di cessione di quote;
che, concluso il contratto, era stato richiesto un versamento di 6.900.000,00 euro su un conto corrente in Montenegro che avrebbe dovuto coprire la quota-parte della linea di credito concessa dalla banca cinese;
che, sorto il contrasto per l'indisponibilità di una tale somma, l'Avv. aveva richiesto la sera del 14 settembre 2015 che il notaio Parte_1
autenticasse le firme, ma il LL aveva riferito che il notaio non era disponibile, nonostante per tutto il giorno fosse stato assicurato il contrario;
che di fronte a tale
“impasse” l'Avv. SA AN si era assunta il compito di far autenticare le firme,
pagina 5 di 25 garantendo al Notaio l'autenticità delle stesse;
che la notte del 14 settembre 2015 la inviava all'Avv. una mail attribuendogli varie inadempienze e, CP_2 Parte_1
dopo le varie puntualizzazioni, si comprendeva che quest'ultima voleva ottenere una fideiussione dell'importo di 6.900.000,00 euro a garanzia di quanto lei garantiva alla banca cinese per la concessione della linea di credito e, alla fine di un'ulteriore trattativa, si concordava che sarebbe stata rilasciata una fideiussione per l'importo di
2.250.000,00 euro;
che anche in tal caso si faceva presente di non poter ottenere una tale polizza visto che la società era oggetto di una procedura di Controparte_5
concordato in continuità innanzi al Tribunale di Ancona;
che ai primi di ottobre,
e LL venivano in Italia per altre ragioni ed in tale occasione veniva CP_2
consegnato il contratto di cessione di quote, poi trascritto, e veniva reiterata la richiesta della polizza fideiussoria;
che l'Avv. offriva un'ipoteca su un Parte_1
immobile con l'impegno di consegnare la fideiussione dopo tre settimane;
che prospettava il proprio impegno per favorire il rilascio adducendo personali CP_2
rapporti con un facoltoso imprenditore, così procedendosi alla firma dell'obbligo di rilascio della fideiussione;
che a seguito delle continue pressioni, nonostante le rappresentate difficoltà, l'Avv. riusciva ad ottenere una polizza fideiussoria Parte_1
da CO OM per l'importo di 2.250.000,00 euro al costo di 38.000,00 euro e trasmetteva il fac-simile della polizza, richiedeva le osservazioni e, in assenza, la sottoscrizione che arrivava senza riserve il 3 novembre 2015; che e LL CP_2
si recavano in Montenegro per ottenere l'anticipazione o lo sconto dell'importo portato dalla polizza e sollecitavano continuamente l'invio della polizza tramite codice swift non disponibile per gli intermediari finanziari come CO OM;
che la truffa era evidentemente congegnata sullo sconto della polizza e sul conseguente incameramento dell'importo a fronte di un'inesistente linea di credito e di un pagina 6 di 25 inesistente contratto di cessione di quote;
che nelle date 20-21 novembre 2015 si perfezionavano gli atti per ottenere le lettere da inviare alle banche con firma autenticata da un notaio di Hong Kong;
che il 27 novembre 2015 si aveva notizia dell'arresto di da parte dell'autorità giudiziaria di Malta, così emergendo il CP_2
piano truffaldino;
che tutto il business si era rivelato inesistente anche dopo le consultazioni con le banche cinesi.
Si costituiva il convenuto Notaio dott. che concludeva eccependo il CP_1
difetto di giurisdizione del Tribunale di Macerata in favore dell'Autorità Giudiziaria di
Malta e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
Nessuno si costituiva per gli altri convenuti di cui si dichiarava la contumacia.
Con la sentenza n. 913/2021 del 29 settembre 2021 il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di e Camiciola Stefania e li condannava al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio.
Avv. ed Avv. Stefania Camiciola impugnavano la predetta sentenza Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato Notaio dott. , mentre nessuno si costituiva per gli CP_1
altri appellati.
All'udienza del 23 aprile 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, in conformità all'art. 352 c.p.c. riformato.
Con ordinanza del 16 luglio 2024 la causa veniva rimessa in istruttoria invitando gli appellanti a depositare gli allegati all'atto di appello in formato PDF ed a depositare le notifiche dell'atto di appello alle parti non costituite AY LL, SA AN ed . CP_2
pagina 7 di 25 Con memoria del 27 agosto 2024 gli appellanti depositavano telematicamente il fascicolo di primo grado e le notifiche alle parti non costituite ed all'udienza del 7 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni senza ulteriore concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 913/2021 del 29 settembre 2021, il Tribunale di Macerata ha ritenuto che:
• doveva essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione per i motivi indicati nell'ordinanza istruttoria del 14 gennaio 2019, richiamando l'art. 7 Reg. UE
1215/15 n. 2, vertendosi -secondo domanda- in ipotesi di risarcimento del danno per illecito civile (e penale), con applicazione del criterio di collegamento del luogo del danno (patrimoniale, nella specie), cioè del domicilio dei danneggiati attori;
• il racconto della vicenda era estremamente confuso e connotato da plurimi passaggi non chiari;
• l'uso reiterato dei verbi impersonali impediva una chiara ricostruzione del fatto e dei singoli ruoli;
• parte attrice aveva versato in atti copiosa documentazione in lingua inglese e cinese, senza curarne la traduzione né chiedere CTU a tal fine;
• non si comprendevano il ruolo di le ragioni di stipula della Controparte_6
polizza vita, perché vi fosse un diritto alla restituzione dell'importo di 47.600,00 a favore dell'Avv. , né in quali termini dovesse garantire la Parte_1 CP_2
pagina 8 di 25 linea di credito, né la ragione per cui lo stesso Avv. – cioè colui che Parte_1
cedeva le quote – avrebbe dovuto versare – ed a chi – l'importo di 6.900.000,00 euro;
• non si comprendeva come l'Avv. avesse ottenuto una polizza di Parte_1
2.250.000,00 euro da CONFIDI COMETA e perché l'avesse poi versata su un conto corrente in Montenegro;
• era ignoto il ruolo di AN SA e non si comprendeva la ragione per cui l'Avv.
fosse andato ad Hong Kong, così come restava oscuro il ruolo della Parte_1
società EFA Aviation&Aircraft Assets s.r.l.;
• mancava la prova del fatto nella sua interezza.
Premessa
Premette la Corte, all'esito del nuovo deposito sollecitato agli appellanti, che possono considerarsi formalizzate le notifiche alle parti non costituite AY LL, SA
AN ed da ritenersi eseguite nella forma della compiuta giacenza, CP_2
risultando dai relativi plichi la dicitura “non reclamè”.
L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è infondata per le ragioni ampiamente illustrate dal primo giudice e da intendersi qui interamente condivise.
Nel merito, gli appellanti formulano critiche a vari passaggi della motivazione del primo giudice senza tuttavia riuscire a sovvertirne la logica.
Gli appellanti – lungi dal formulare motivate critiche alla sentenza impugnata – si limitano a ribadire in questa sede la propria tesi, ma non colgono un profilo fondamentale di contraddizione, pure evidenziato dal primo giudice, che rende l'appello infondato nel merito.
pagina 9 di 25 Tutta la vicenda sembra originare dalle trattative intavolate per giungere alla stipula del contratto di cessione del 74% delle quote della , nella titolarità di Controparte_5
RI MI (per il 35%) e di (per il 39%), alla cinese Credit Parte_1
China Holdings LTD of Romms, con sede in Hong Kong, “in persona di Parte_2
”, titolare di passaporto israeliano, senza che risultino dal relativo atto né la
[...]
carica da questa rivestita in seno alla società acquirente, né l'esistenza di procure in suo favore da parte del soggetto indicato come acquirente.
In ogni caso, in forza di tale atto, RI MI e sarebbero i Parte_1
venditori e perciò i creditori del prezzo di cessione delle quote indicato in 8.750.000,00 euro (di cui 3.875.000,00 euro sarebbero spettati a MI RI e 4.875.000,00 a
), da pagarsi entro il 4 ottobre 2015; l'acquirente cinese si è Parte_1
impegnato, anche, a pagare i creditori della società versando in favore di CP_5
questi l'importo di 48.500.000,00, così da consentire – con la loro soddisfazione – la chiusura della procedura di concordato preventivo della società Controparte_5
già pendente innanzi al Tribunale di Ancona;
i venditori MI e , a loro Parte_1
volta, hanno assunto l'obbligazione di pagare “i costi in esubero”, cioè i maggiori debiti che fossero eventualmente emersi oltre l'importo già concordato di 48.500.000,00.
Ora, posto che MI e sono i due creditori del prezzo dovuto Parte_1
dall'acquirente cinese per l'acquisto delle quote, nonostante l'opposta opinione degli appellanti (“Forse per il I Giudice è difficile capire una cosa che è abbastanza chiara, e cioè che in tal modo si cedevano le quote e si potevano ottenere le risorse per coprire il concordato richiesto presso il Tribunale di Ancona e si potevano Controparte_5
riprendere i lavori, salvando un importante cantiere. E bastava leggere l'atto del
14.09.15 per capire la causa e scopo dei rapporti. Probabilmente il I Giudice non ha letto
pagina 10 di 25 i documenti allegati e se li avesse letti avrebbe capito la vicenda, in quanto di una chiarezza estrema”), è davvero incomprensibile la ragione per cui il solo Parte_1
finisce per diventare un soggetto obbligato a prestare garanzie di vario genere.
Non si comprende, poi, perché due soci uscenti dalla società con la vendita CP_5
delle loro quote – che doverosamente avevano informato l'acquirente della situazione debitoria della società e della pendenza della procedura di concordato - avrebbero dovuto preoccuparsi della ripresa dei lavori nel cantiere della stessa CP_5
Ciò in quanto, proprio la lettura dell'atto di cessione delle quote del 14 settembre 2015 conferma l'unico scopo della vendita delle quote concordato tra le parti e l'unico che può essere considerato in questa sede: “questa compravendita viene stipulata in considerazione del fatto che la Società [ovviamente quella acquirente] estinguerà le passività di e possa ritirare la procedura Controparte_5 Controparte_5
giudiziaria pendente davanti al Tribunale di Ancona e possa riattivare l'operazione immobiliare nel sito che misura approssimativamente 8.950 mq e locato a Numana Via
Litoranea che il sito del previamente demolito Hotel Santa Cristiana e sul quale sito i lavori di costruzione sono in corso (da qui in poi definito come “la proprietà”) questo è causa e motivo del contratto in modo da estinguere le passività di Controparte_5
e dalla procedura di concordato preventivo con i creditori al Tribunale di Ancona in modo che possa nuovamente tornare “in bonis””. Controparte_5
Sulla scorta di tali presupposti, pertanto, i venditori delle quote – cioè e Parte_1
MI – avrebbero dovuto solo attendere l'adempimento del pagamento del prezzo
(previsto per il 4 ottobre 2015) oppure intraprendere le dovute azioni giudiziarie per reclamarlo, anche a titolo risarcitorio una volta verificatosi l'inadempimento,
pagina 11 di 25 unitamente alla domanda di adempimento o di annullamento o di risoluzione del contratto di cessione delle quote.
Invece, stando sempre all'esposizione del fatto da parte degli appellanti, ancor prima della stipula del contratto – cioè a maggio 2015 – i venditori (rectius il solo , Parte_1
all'epoca promittente venditore) si prestano ad un'incomprensibile operazione di
“assicurazione” in favore della rappresentante della parte acquirente (che, lo si rammenta, si sarebbe di lì a qualche mese impegnata in un acquisto di quasi
60.000.000,00 di euro), coinvolgendo anche un “soggetto di età inferiore a 40 anni”, cioè l'avv. Stefania Camiciola (“. . .è stata prospettata la necessità di recarsi a Hong
Kong, ove doveva essere costituita una società che avrebbe ricevuto da una banca cinese un finanziamento di € 60.000.000,00 per il quale la stessa IG.ra CP_2
avrebbe offerto la garanzia per coprire l'operazione del Santa Cristiana. Preliminare a ciò era la stipula di una polizza di assicurazione con soggetto di età inferiore a 40 anni ed un versamento di € 16.300,00 per spese e compensi.
Nell'operazione venne coinvolta anche l'Avv. Stefania Camiciola di 30 anni, per raggiungere l'accordo, in quanto veniva richiesto un soggetto di età inferiore ai 40 anni per la stipula della polizza vita. Quando l'Avv. fece presente che non aveva Parte_1
disponibilità per coprire il costo della polizza gli venne detto che lo stesso sarebbe stato coperto con la linea di credito”); non si comprende quindi il motivo che giustifichi non solo la prestazione di una garanzia o un'anticipazione di costi da parte del promittente venditore, ma ancor meno è comprensibile il motivo per cui il promittente venditore delle quote avrebbe dovuto essere interessato alla costituzione di una nuova CP_5
società che avrebbe ricevuto il finanziamento dalla banca cinese, tanto più che la ha poi sottoscritto il contratto di cessione di quote del 14 settembre 2015 CP_2
pagina 12 di 25 quale rappresentante di Credit China Holdings LTD of Romms, quindi verosimilmente una banca.
A margine di tale incomprensibile obbligazione, veniva poi eseguito dal un Parte_1
primo versamento di 16.300,00 euro in favore di una società – innominata in atti – ed indicata genericamente come “intestata a” AY LL che, stando sempre all'esposizione degli appellanti, deve considerarsi addirittura estraneo all'intero affare, trattandosi solo del soggetto che aveva iniziato una collaborazione con la e CP_2
ne aveva procurato l'incontro con le parti appellanti (“. . .in ogni caso fu versato sul conto corrente della società intestata a AY LL la somma di € 16.300,00 dopo richieste continue, in quanto tale bonifico non era arrivato subito (prima a causa di un errore nella comunicazione delle coordinate bancarie, poi ai tempi tecnici necessari per il trasferimento bancario)”).
Solo all'esito di tali avvenimenti – tutti incompatibili con normali trattative per la cessione di quote di una società sostanzialmente decotta, già in concordato preventivo e con una debitoria di quasi 50.000.000,00 di euro – veniva “intrapreso il viaggio ad
Hong Kong, con tutte le spese a carico degli attori, dove, accompagnati dalla IG.ra
e dal IG. LL presso la sede della Credit China Construction Bank (Asia) CP_2
Corporation Limited, è stata sottoscritta la polizza assicurativa quale collaterale per
l'ottenimento della linea di credito, assicurandocene l'apertura”: quindi, il venditore delle quote fa sottoscrivere ad una persona di sua fiducia una polizza assicurativa, poi rivelatasi un'assicurazione sulla vita, a sue spese per “assicurarsi” lui – e non l'acquirente- l'apertura di una linea di credito.
Da tale viaggio – seguendo l'esposizione dell'appellante – scaturisce addirittura un'incomprensibile pretesa da parte dell'acquirente , spalleggiata ad CP_2
pagina 13 di 25 imprecisato titolo dal predetto AY LL: “al ritorno da Hong Kong, dopo alcuni giorni avvenne un incontro a Roma-Fiumicino e L'Avv. fu Parte_1
accusato di non aver rispettato gli accordi in quanto l'importo della polizza non era stato pagato”.
Quindi, il venditore doveva pagare l'assicurazione per la linea di credito che – verosimilmente – sarebbe stata destinata al compratore (non avrebbe senso un'opposta ricostruzione). Nonostante l'evidente abnormità della pretesa “pro bono pacis, confidando nella prospettiva della definizione dell'affare, l'Avv. ha Parte_1
effettuato il pagamento della somma di € 47.600,00 facendosi prestare parte di quell'importo da un amico. Qualche giorno dopo il IG. LL evidenziò la necessità di integrare il pagamento con ulteriori € 1.000,00, cosa che avvenne regolarmente”.
Posto che tutti gli avvenimenti sono privi di una specifica collocazione temporale, preme solo sottolineare che prima o in prossimità della firma del contratto di cessione delle quote, il venditore Avv. ha già speso per conto o nell'interesse Parte_1
dell'acquirente o promittente tale, oltre 60.000,00 euro.
Sopraggiunta la firma del contratto di cessione delle quote, in data 14 settembre 2015, il venditore delle quote dovrebbe ormai considerarsi estraneo alla società CP_5
(essendo quello di cessione di quote – lo si rammenta – un contratto consensuale – vds. Cass. n. 23203 dell'11 ottobre 2013 secondo cui l'art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disciplina (al pari dell'art. 2470 cod. civ., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice pagina 14 di 25 consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem") e mero creditore del prezzo concordato.
Invece, nel caso di specie accade che la stipula del contratto avvii una serie di ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ancora più abnormi delle precedenti e prive di qualsiasi fondamento giuridico: “La trattativa era iniziata con una lettera di intenti, si è passati poi al preliminare e, in data 14/09/2015, è stato stipulato l'atto di cessione di quote.
Concluso il contratto, è stato richiesto un versamento di € 6.900.000,00 su un conto corrente in Montenegro che avrebbe dovuto coprire la quota-parte della linea di credito concessa dalla banca cinese.
All'osservazione di non possedere tale somma nonché, se l'investitore pretendeva tale importo, poteva compensarlo con il corrispettivo delle quote, è stato risposto che ciò non era possibile in quanto la linea di credito era garantita dalla IG.ra . CP_2
. . .
. . . Nei giorni successivi fu compreso il motivo di tale attribuzione in quanto la IG.ra
[...]
pretendeva una fideiussione bancaria a garanzia di parte delle obbligazioni CP_2
che avrebbe assunto con la linea di credito, che affermava di aver garantito”.
L'esposizione conferma l'insolita situazione in cui il venditore deve fungere da garante dell'acquirente/investitore, fermo restando che quando l'appellante sostiene di dover eseguire l'operazione di versamento di 6.900.000,00 euro per coprire la quota-parte della linea di credito concessa dalla banca cinese, in realtà intenderebbe riferirsi alla prestazione di una fideiussione a garanzia di una parte dell'intero credito.
pagina 15 di 25 Ciò si deduce dal fatto che, espone l'appellante, a quel punto prese avvio un'ulteriore trattativa volta non ad eccepire l'ingiustificatezza della pretesa dell'acquirente, ma più semplicemente a ridurre - da 6.900.000,00 a 2.250.000,00 di euro – l'importo della fideiussione che il venditore avrebbe prestato “a favore della società riferibile alla
IG.ra , a garanzia della linea di credito a sua volta da lei asserita garantita CP_2
con China Construction Bank ad Hong Kong. Anche in tale frangente si faceva presente di non essere in grado di ottenere una tale polizza in quanto la società CP_5
proprietaria del Santa Cristiana, aveva in corso una procedura di concordato in
[...]
continuità dinanzi al Tribunale di Ancona”.
In questo contesto, quindi, non vi è più il riferimento ad una società da costituire con la
(che era lo scopo iniziale del viaggio ad Hong Kong), bensì ad una CP_2
fideiussione a favore della società riferibile alla sola . CP_2
Quindi, da ciò origina un'ulteriore iniziativa dell'Avv. , cioè del venditore delle Parte_1
quote, volta a reperire la predetta garanzia: “al che l'Avv. si attivava e Parte_1
riusciva comunque ad ottenere da CO OM, istituto di garanzia per le imprese con sede in Roma, una polizza fideiussoria di € 2.250.000,00 al costo di € 38.000,00.
Trasmetteva conseguentemente il fac-simile della polizza, richiedeva le osservazioni e, in assenza, la sottoscrizione, che arrivava senza riserve in data 03/11/2015”.
Alla fine, il 27 novembre 2015, perviene la notizia dell'arresto della da parte CP_2
delle Autorità maltesi, e ciò avviene all'esito di un ulteriore sviluppo della vicenda oggetto del giudizio, anch'esso non privo di profili di abnormità: “nelle date 20-
21/11/2015 il IG. AY LL veniva a Montefalco e, in quella sede, è stato raggiunto un accordo per il quale la polizza fideiussoria CO OM veniva ceduta a
EFA Aviation&Aircraft Assets srl. Tale società italiana, la stessa mirata al training
pagina 16 di 25 aeronautico a cui si è fatto cenno all'inizio, l'avrebbe utilizzata per favorire la disponibilità di una linea di credito da parte di una banca convenzionata con CO
OM ai fini dell'implementazione del progetto societario. Ciò nelle more dell'imminente acquisto del 100% delle quote della suddetta società, già oggetto di trattative con la IG.ra e dalla stessa deciso, come riferito dallo stesso IG. CP_2
LL nella circostanza. Fu pertanto sottoscritta l'appendice al contratto in data
23/11/2015 e, avendo assolto al suo obbligo fideiussorio, vennero finalmente consegnate le lettere da inviare alle banche, con firma autenticata da un notaio di Hong
Kong”.
Anche la Corte, come già il primo giudice, osserva che non è dato comprendere quando l'appellante abbia “fatto cenno all'inizio” alla EFA AviationAircraft Assets s.r.l..
Tutta l'esposizione sin qui esaminata è stata valutata dal primo giudice come inidonea a fondare un giudizio di responsabilità sia per l'incomprensibilità dei ruoli di ciascuna parte, sia per le contraddizioni ed i punti oscuri che la caratterizzano.
In primo luogo, aldilà di tutte le fondate osservazioni formulate dalla Difesa dell'appellato, resta incomprensibile il danno che sarebbe stato procurato dal notaio
, unica parte costituita, ai due odierni appellanti (in realtà l'Avv. Stefania CP_1
Camiciola è del tutto estranea al contratto di cessione delle quote, unico atto in cui è intervenuto il notaio), considerato che dalla copia del contratto in atti risulta che lo stesso si è limitato a certificare la conformità di una copia dello stesso all'originale (vds. fasc. i grado ii_parte pag. 10 e seg.).
In ogni caso, pur volendo avallare, in astratta ipotesi, quanto sostenuto dagli appellanti circa l'inosservanza delle regole di buona condotta notarile da parte del suddetto professionista, resterebbe comunque indubbio che la truffa di cui gli appellanti si pagina 17 di 25 lamentano non ha alcun collegamento con il contratto di cessione delle quote ed è stata in realtà il risultato di un singolare modo di trattare la cessione di quote di una società in concordato preventivo, dove il venditore si è prestato a fungere da garante del compratore.
Infatti, le somme che integrerebbero il danno patrimoniale sono quelle che l'Avv.
ha di volta in volta speso – prima ed a margine del contratto del 14 Parte_1
settembre 2015 – per versamenti a società estranee all'atto e per l'acquisto di garanzie e assicurazioni neppure previste dall'atto.
E' poi del tutto infondata giuridicamente l'affermazione secondo cui “Credit China
Holding Ltd ha disconosciuto l'atto d'acquisto delle quote pari al 70% di CP_5
proprietaria del Santa Cristiana, a firma di , in quanto mai autorizzato
[...] CP_2
nonostante l'autentica delle firme da parte del Notaio”; è infatti evidente che non è
l'autenticazione della firma del falso rappresentante da parte del notaio (che non vi è stata e che era verosimilmente autentica) a dover garantire che questi sia anche il rappresentante autorizzato ad operare come tale per conto del rappresentato.
Si osservi poi che il contratto del 14 settembre 2015 è una scrittura privata e non un atto notarile che, di fatto, non ha avuto alcuna esecuzione, tanto che l'appellante non ne chiede né l'annullamento, né lamenta danni direttamente riferibili alla sua stipula;
il danno di cui la parte si duole è quello connesso alle somme pagate per condotte estranee al contratto ed inscrivibili nel più generico contesto delle “trattative”
(16.300,00 euro a favore della società di LL, euro 48.600,00 euro per l'assicurazione, 38.000,00 euro per la fideiussione di CO OM ed altre spese documentate, per l'importo complessivo di euro 117.207,20 richiesto dagli appellanti), unitamente al danno morale patito per il reato di truffa indicato in euro 150.000,00.
pagina 18 di 25 Ora, prima di esaminare i documenti prodotti in atti, ritiene la Corte che sia preliminare chiarire che il contratto di cessione delle quote (pur con le criticità connesse al fatto che la sia in realtà un falsus procurator) è giustificato da motivi e finalità CP_2
specifici, esplicitati nell'atto ed innanzi testualmente riportati: cedere le quote per consentire al nuovo socio il ripianamento dei debiti societari, porre fine alla procedura di concordato e rianimare il cantiere abbandonato.
Tutte le ulteriori iniziative descritte dagli appellanti sono da ritenersi estranee e non connesse al suddetto contratto, ispirate da scopi diversi ed autonomi rispetto al fine contrattuale dichiarato, non potendo in alcun modo ricondursi – né sul piano logico, né sul piano giuridico – al contratto di cessione delle quote tutte le altre iniziative, non a caso assunte solo da uno dei cedenti (cioè solo dall'Avv. e non dalla dott.ssa Parte_1
MI), volte a far assumere obbligazioni di garanzia in capo al venditore ed a favore del compratore.
La divaricazione causale tra il contratto di cessione di quote e l'assunzione di obbligazioni di garanzia da parte degli Avv. e Stefania) a favore del Parte_1 Pt_1
compratore, è tale da escludere ogni nesso causale con il contratto di cessione, con il risultato che – escluso detto nesso – l'esposizione del fatto da parte degli appellanti resta monca, perché difetta dell'indicazione della ragione e dello scopo delle condotte indicate come dannose.
I documenti allegati dalla parte nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “i” “i-parte” sono tutti in lingua inglese o cinese e, quindi non consultabili dalla Corte;
analogamente quelli contenuti nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “ii” “ii_parte”, ad eccezione della procura di RI MI, dei biglietti aerei, dell'estratto conto del viaggio.
pagina 19 di 25 Nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “i” “iii_parte”, poi, si rinviene la polizza ottenuta da CO OM che, tuttavia, risulta emessa a nome dell'Avv. , Parte_1
quale contraente, a garanzia di un contratto che non risulta citato nell'esposizione dell'appellante, cioè quello tra AND AVV. Parte_3 [...]
come socio della società datato 8 ottobre 2015”; inoltre, Parte_1 CP_5
neppure il beneficiario indicato nella polizza (tale DR SA Ogranicenom
Odgovornoscu” AI Management Service con sede a Podgorica) risulta tra i soggetti citati dagli appellanti nel loro atto di appello o in primo grado.
Ne deriva un'ulteriore conferma del fatto che l'importo della polizza non è riconducibile all'operazione oggetto del giudizio (quella di cessione delle quote), fermo restando che alla data dell'8 ottobre 2015 l'Avv. non poteva più dirsi socio di Parte_1
avendo ceduto le proprie quote con contratto – ad oggi non annullato – CP_5
del 14 settembre 2015 (pur volendo ritenere la truffa contrattuale, si rammenta sul punto che – vds. Cass. n. 18930 del 27 settembre 2016 - il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato cui tale truffa sia stata contestata, implicando la piena conoscenza degli estremi fattuali del reato ascritto, e quindi del dolo, è idonea a far decorrere, ex art. 1442, comma 2, c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento;
oppure – vds. Cass. n. 7468 del 31 marzo 2011 - il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione pagina 20 di 25 all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa col consenso sia pur viziato dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del "deceptus", ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) cod. civ.).
Nel fascicolo contraddistinto dalla lettera “i” “iv_parte”, si rinvengono documenti estranei al giudizio (il contratto di permuta di quote società con la società di CP_7
oppure in lingua inglese oppure documenti di Credi China non sottoscritti da
[...]
alcuno oppure documenti a firma dello stesso Avv. riferiti alla fase in cui era Parte_1
ormai emersa la ritenuta truffa.
In diritto, non può essere obliterato che un danno civilisticamente rilevante non può prescindere dalla sussistenza – in astratto – di una credibile convinzione, da parte del soggetto truffato, di essere tenuto all'adempimento delle condotte, poi rivelatesi dannose, perché giuridicamente coerenti con le obbligazioni a lui derivanti dal contratto concluso per effetto della truffa altrui;
infatti, nel contratto concluso per effetto di truffa, l'unico elemento ad essere viziato per effetto dell'altrui artifizio o raggiro è il consenso del soggetto danneggiato formatosi per effetto degli altrui raggiri, ma tutti gli altri requisiti sono quelli tipici e fisiologici del contratto concluso e, quindi, doverosi per le parti che lo concludono.
pagina 21 di 25 Nel caso di specie, i due appellanti hanno avallato ed assecondato, sostenendone gli oneri economici, pretese e richieste del loro interlocutore del tutto abnormi e bizzarre, prive con ogni evidenza di ogni plausibile collegamento e/o coerenza giuridica con un contratto di cessione di quote societarie: ad alcun venditore di quote societarie può essere richiesto di garantire a proprie spese assicurazioni o fideiussioni che servono al cessionario per ottenere le linee di credito che avrebbero poi finanziato l'affare, perché usando l'ordinaria diligenza ciascuno avrebbe quantomeno sospettato dell'affidabilità finanziaria della propria controparte, se non altro per l'entità dell'impegno economico a suo carico in virtù del contratto di cessione di quote (quasi 60.000.000,00 di euro).
Va esclusa – con riferimento a tutti i pagamenti oggetto del giudizio – la sussistenza di un credibile nesso causale tra la condotta contrattuale finalizzata alla cessione delle quote ed il supposto danno.
I primi due pagamenti (quello di 16.300,00 euro a favore della società di LL e quello di euro 48.600,00 euro per l'assicurazione) e le altre spese documentate
(essenzialmente quelle riferite al viaggio ad Hong Kong) rientrano nel più generale contesto delle trattative precontrattuali, evidentemente più complesse e non finalizzate alla sola stipula del contratto del 14 settembre 2015.
E' ormai acquisito infatti che la regola di cui all'art. 1337 c.c. non è limitata alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative, ma riveste valore di clausola generale, sicchè la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto è rilevante non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui pagina 22 di 25 il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto.
La prima considerazione ad imporsi è che, nel caso di specie, la conclusione del contratto del 14 settembre 2015 si appalesa come inutile, visto che lo stesso non ha avuto alcuna esecuzione (né dello stesso è stato chiesto l'annullamento) e, in ogni caso, il danno prospettato dagli appellanti non è riferibile all'inutilità delle trattative né al fatto di essere stati indotti a stipulare un contratto valido, inefficace o inutile che sia.
I versamenti e le spese di cui le parti si dolgono sono totalmente estranei alla causa contrattuale, così come nello stesso esplicitata e come innanzi riportata, al punto da potersi ipotizzare una trattativa collaterale o comunque diversa da quella principale finalizzata alla cessione delle quote ed al ripianamento dei debiti della società.
Infatti, il versamento di 16.300,00 euro a favore della “società intestata” a AY
LL, che dovrebbe essere la PA TS LTD indicata nella lettera – all. 7 – con cui la richiese ai due appellanti un “anticipo sui costi da sostenere per CP_2
l'apertura di una linea di credito”, è obbligazione del tutto estranea all'oggetto delle trattative del contratto di cessione di quote così come evincibile dal contratto stesso.
La partecipazione del venditore di quote societarie ai costi che l'acquirente avrebbe dovuto sostenere per finanziare il contratto è ipotesi del tutto avulsa dalla logica del contratto stesso ed il relativo pagamento appare più che altro privo di una causa evincibile dagli atti e non assistito neppure (perché nessuna prova sussiste in tal senso) dalla pattuizione di un diritto di restituzione a favore del , sicchè appare Parte_1
essere – allo stato ed in difetto dell'esposizione di altra causa esplicitamente individuata - una somma oggetto di un arricchimento senza causa o di un indebito oggettivo, ipotesi per le quali difetta la domanda.
pagina 23 di 25 Analoghe considerazioni valgano per il pagamento della somma di 46.600,00 da parte di Camiciola Stefania per il pagamento della polizza assicurativa e per le spese del viaggio ad Hong Kong sostenute dagli appellanti, sia perché difetta – in questo caso- anche la richiesta della controparte, sia perché l'iniziativa non è riconducibile alla causa del contratto oggetto delle trattative per la stipula del contratto di cessione delle quote.
Anche in questo caso, oltre a non essere provato alcun diritto alla restituzione, la somma pagata per la polizza assicurativa appare essere una somma oggetto di un arricchimento senza causa o di un indebito oggettivo, ipotesi per le quali difetta la domanda, priva di ogni collegamento con la linea di credito di 60.000.000,00 euro che, in ogni caso sarebbe spettata al compratore e non al venditore.
Per quanto concerne infine la somma di euro 38.000,00 pagata per la fideiussione
CO OM si è già detto innanzi che la stessa è riferita ad altro e diverso contratto in cui l'Avv. non poteva neppure qualificarsi come socio di Parte_1 CP_5
Non sono risarcibili neppure i danni morali invocati dagli appellanti.
Certamente non quelli invocati dall'Avv. Stefania Camiciola estranea al contratto di cessione di quote e mera sottoscrittrice di una polizza di assicurazione sulla vita.
Deve essere respinta anche la domanda dell'Avv. visto che non è Parte_1
dal contratto di cessione delle quote che sono derivati i danni di cui si duole.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1164/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
pagina 24 di 25 • rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
• condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi euro 10.000,00 per CP_1
compenso (di cui euro 4.000,00 per fase studio, euro 2.000,00 per fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 25 di 25