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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/02/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1227/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1227/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Greco Christian
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Per_ Disporre l'affidamento super esclusivo della minore , alla RA Persona_1 Per_2 Pt_1
, per i motivi esposti in narrativa. Porre a carico di a titolo di
[...] Controparte_1
Pers contributo al mantenimento della figlia sin dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 350,00= mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale, o quell'altra somma – maggiore o minore
– che venga ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate, sostenute nell'interesse del minore, con rinvio alla disciplina del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
Disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito, interamente, da parte della RA . Pt_1
Sospendere gli incontri tra il Signor e la figlia minore, subordinando una ripresa degli stessi: CP_1
alla presa in carico da parte del competente Servizio Sociale;
alla prova della sottoposizione, del medesimo ad un programma di disintossicazione dalle CP_1
sostanze alcoliche, presso il competente Org_1
alla prova dell'inizio, da parte del medesimo di un percorso di sostegno psicologico, CP_1
finalizzato al controllo dei propri stati ansiosi / di rabbia.
Sussistendone i presupposti, disporre che il Signor possa vedere la figlia secondo la CP_1
calendarizzazione stabilita da parte di competenti Servizi Sociali, stabilendo, altresì, che tali incontri avvengano in luogo neutro, sotto la supervisione dei medesimi Servizi Sociali, con ogni cautela del caso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale di e , ad oggi conclusa, è nata la Parte_1 Controparte_1
Pers figlia (11.6.2022). Per_2 Persona_4
Con ricorso depositato in data 2.5.2023 la ricorrente ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'affido e del mantenimento della figlia minore, chiedendone l'affido esclusivo rafforzato con collocazione presso di sé e incontri protetti con il padre, oltre a un mantenimento per le figlie pari a pagina 2 di 7 complessivi euro 350 mensili, oltre la quota di spese straordinarie. Ha chiesto inoltre ex art. 473bis 15
c.p.c. che in via di urgenza fossero sospesi gli incontri padre/figlia.
Con decreto in data 3.5.2023, confermato con ordinanza del 18.5.2023 emessa in seguito all'instaurazione del contraddittorio sui provvedimenti indifferibili, era stabilita la sospensione degli incontri liberi padre/figlia ed erano delegati i Servizi Sociali competenti per sede.
Il convenuto non si è costituito né è comparso alla prima udienza del giudizio di merito avanti al
Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del 21.9.2023).
Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, , la causa, è stata istruita attraverso l'escussione di alcuni testi e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali delegati;
è stata infine discussa tramite il deposito autorizzato di note scritte.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre in via definitiva l'affido esclusivo rafforzato -già disposto in via temporanea e urgente- della figlia minore alla madre ricorrente, non essendovi margini nella fattispecie concreta per procedere ad un affidamento condiviso e nemmeno al consueto affido monogenitoriale.
Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli. Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario
“che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
Nel caso di specie, risulta indubbio -alla luce dell'istruttoria svolta che ha consentito l'acquisizione di relazioni dettagliate da parte dei Servizi Sociali- che il convenuto si sarebbe disinteressato della prole sia sotto il profilo morale che materiale, e che inoltre avrebbe una dipendenza da sostanze alcoliche, Org_ tanto da essersi resa necessaria la presa in carico da parte del . Infine, è stato aperto un procedimento penale (3655/2022 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli) in cui al sono contestate, tra il resto, condotte maltrattanti avvenute nei confronti della ricorrente e CP_1
alla presenza della figlia minore. A seguito di ciò, con provvedimento emesso in data 12 gennaio 2024, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Vercelli, nei confronti del con il quale è stato CP_1
pagina 3 di 7 applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico;
la misura è stata successivamente aggravata, in ragione delle violazioni con provvedimento custodiale (cfr. doc. allegati da parte ricorrente alle note scritte autorizzate).
Il convenuto non si è mai costituito né nel presente giudizio, né tantomeno ha mai provveduto al mantenimento e alle altre esigenze delle figlie dopo la cessazione della convivenza. Inoltre, dall'ultima relazione dei Servizi emerge come il convenuto, oltre ad avere continuato a tenere i suddetti comportamenti minacciosi e persecutori nei confronti dell'ex compagna, abbia anche abbandonato il percorso terapeutico.
Le prove orali assunte nel presente procedimento hanno confermato un episodio di aggressione alla ricorrente da parte del convenuto, svoltosi nel mese di agosto 2022 (cfr. proc. verbale udienza del
31.10.2023). Si aggiunga che il convenuto, sebbene intimato, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale sui capi ammessi (aventi ad oggetto l'episodio del 6 agosto 2022), con le conseguenze che le circostanze ivi dedotte debbano ritenersi ammesse ex art. 232 c.p.c.
Quanto sopra determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo nonché di stabilire la collocazione prevalente della prole presso la madre;
l'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso, e che legittima la sua esclusione dall'affidamento; affidamento che, dunque, va disposto in via esclusiva alla madre. Sul punto si osserva che la madre, malgrado le proprie fragilità, abbia acquisito consapevolezza e sia diventata maggiormente protettiva nei confronti della figlia, per la cui cura è ben coadiuvata dalla madre e dalla rete familiare. In ogni caso appare opportuno mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali, stante le condizioni di estrema fragilità inziale del nucleo.
Questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie sintetizzabili nell'atteggiamento irresponsabile e aggressivo del convenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non affidatario né collocatario è parere del Tribunale che debba essere disposto il regime attuale di incontri in lugo neutro, una volta cessato il regime di detenzione del convenuto;
ciò ovviamente laddove ve ne siano i presupposti per la pagina 4 di 7 concreta attuazione e previa valutazione dell'Ente, in ragione della volontà del convenuto di cooperare Org_ seguendo le indicazioni dei Servizi (sostegno psicologico/programma di recupero presso ).
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 250 mensili per il contributo al mantenimento indiretto della minore.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore.
La ricorrente svolge attività lavorativa a tempo pieno e determinato con salario di circa 1100 euro mensili (cfr. anche relazione Servizi Sociali del 22.12.2023).
Non costituendosi in giudizio il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli.
Il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale;
pertanto, l'assegno va stabilito nella misura minima ma adeguata al mantenimento di una bambina dell'età di un anno e mezzo.
pagina 5 di 7 Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento della figlia mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli, attribuendo inoltre alla ricorrente la facoltà di richiedere la totalità dell'assegno unico familiare.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1227/2023 r.g., ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: Pers
1. AFFIDA la figlia minore alla madre secondo Per_2 Persona_4 Parte_1 le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali con compiti di monitoraggio e di organizzazione di incontri padre/figlia in luogo neutro, secondo quanto disposto in parte motiva;
3. PONE a carico del padre con decorrenza dalla presente Controparte_1
pronuncia, un contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, di euro 250 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la Org_2
minore con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli, con pagina 6 di 7 attribuzione della facoltà di richiedere la totalità dell'assegno unico familiare alla madre;
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133 Dpr
115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Si comunichi ai Servizi Sociali delegati (Casale Monferrato)
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 1.2.2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1227/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'avv. Greco Christian
RICORRENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Per_ Disporre l'affidamento super esclusivo della minore , alla RA Persona_1 Per_2 Pt_1
, per i motivi esposti in narrativa. Porre a carico di a titolo di
[...] Controparte_1
Pers contributo al mantenimento della figlia sin dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di euro 350,00= mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT annuale, o quell'altra somma – maggiore o minore
– che venga ritenuta di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate, sostenute nell'interesse del minore, con rinvio alla disciplina del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
Disporre che l'Assegno Unico Universale sia percepito, interamente, da parte della RA . Pt_1
Sospendere gli incontri tra il Signor e la figlia minore, subordinando una ripresa degli stessi: CP_1
alla presa in carico da parte del competente Servizio Sociale;
alla prova della sottoposizione, del medesimo ad un programma di disintossicazione dalle CP_1
sostanze alcoliche, presso il competente Org_1
alla prova dell'inizio, da parte del medesimo di un percorso di sostegno psicologico, CP_1
finalizzato al controllo dei propri stati ansiosi / di rabbia.
Sussistendone i presupposti, disporre che il Signor possa vedere la figlia secondo la CP_1
calendarizzazione stabilita da parte di competenti Servizi Sociali, stabilendo, altresì, che tali incontri avvengano in luogo neutro, sotto la supervisione dei medesimi Servizi Sociali, con ogni cautela del caso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale di e , ad oggi conclusa, è nata la Parte_1 Controparte_1
Pers figlia (11.6.2022). Per_2 Persona_4
Con ricorso depositato in data 2.5.2023 la ricorrente ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'affido e del mantenimento della figlia minore, chiedendone l'affido esclusivo rafforzato con collocazione presso di sé e incontri protetti con il padre, oltre a un mantenimento per le figlie pari a pagina 2 di 7 complessivi euro 350 mensili, oltre la quota di spese straordinarie. Ha chiesto inoltre ex art. 473bis 15
c.p.c. che in via di urgenza fossero sospesi gli incontri padre/figlia.
Con decreto in data 3.5.2023, confermato con ordinanza del 18.5.2023 emessa in seguito all'instaurazione del contraddittorio sui provvedimenti indifferibili, era stabilita la sospensione degli incontri liberi padre/figlia ed erano delegati i Servizi Sociali competenti per sede.
Il convenuto non si è costituito né è comparso alla prima udienza del giudizio di merito avanti al
Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del 21.9.2023).
Emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, , la causa, è stata istruita attraverso l'escussione di alcuni testi e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali delegati;
è stata infine discussa tramite il deposito autorizzato di note scritte.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre in via definitiva l'affido esclusivo rafforzato -già disposto in via temporanea e urgente- della figlia minore alla madre ricorrente, non essendovi margini nella fattispecie concreta per procedere ad un affidamento condiviso e nemmeno al consueto affido monogenitoriale.
Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli. Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario
“che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
Nel caso di specie, risulta indubbio -alla luce dell'istruttoria svolta che ha consentito l'acquisizione di relazioni dettagliate da parte dei Servizi Sociali- che il convenuto si sarebbe disinteressato della prole sia sotto il profilo morale che materiale, e che inoltre avrebbe una dipendenza da sostanze alcoliche, Org_ tanto da essersi resa necessaria la presa in carico da parte del . Infine, è stato aperto un procedimento penale (3655/2022 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli) in cui al sono contestate, tra il resto, condotte maltrattanti avvenute nei confronti della ricorrente e CP_1
alla presenza della figlia minore. A seguito di ciò, con provvedimento emesso in data 12 gennaio 2024, da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Vercelli, nei confronti del con il quale è stato CP_1
pagina 3 di 7 applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da lei frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico;
la misura è stata successivamente aggravata, in ragione delle violazioni con provvedimento custodiale (cfr. doc. allegati da parte ricorrente alle note scritte autorizzate).
Il convenuto non si è mai costituito né nel presente giudizio, né tantomeno ha mai provveduto al mantenimento e alle altre esigenze delle figlie dopo la cessazione della convivenza. Inoltre, dall'ultima relazione dei Servizi emerge come il convenuto, oltre ad avere continuato a tenere i suddetti comportamenti minacciosi e persecutori nei confronti dell'ex compagna, abbia anche abbandonato il percorso terapeutico.
Le prove orali assunte nel presente procedimento hanno confermato un episodio di aggressione alla ricorrente da parte del convenuto, svoltosi nel mese di agosto 2022 (cfr. proc. verbale udienza del
31.10.2023). Si aggiunga che il convenuto, sebbene intimato, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale sui capi ammessi (aventi ad oggetto l'episodio del 6 agosto 2022), con le conseguenze che le circostanze ivi dedotte debbano ritenersi ammesse ex art. 232 c.p.c.
Quanto sopra determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo nonché di stabilire la collocazione prevalente della prole presso la madre;
l'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso, e che legittima la sua esclusione dall'affidamento; affidamento che, dunque, va disposto in via esclusiva alla madre. Sul punto si osserva che la madre, malgrado le proprie fragilità, abbia acquisito consapevolezza e sia diventata maggiormente protettiva nei confronti della figlia, per la cui cura è ben coadiuvata dalla madre e dalla rete familiare. In ogni caso appare opportuno mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali, stante le condizioni di estrema fragilità inziale del nucleo.
Questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie sintetizzabili nell'atteggiamento irresponsabile e aggressivo del convenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non affidatario né collocatario è parere del Tribunale che debba essere disposto il regime attuale di incontri in lugo neutro, una volta cessato il regime di detenzione del convenuto;
ciò ovviamente laddove ve ne siano i presupposti per la pagina 4 di 7 concreta attuazione e previa valutazione dell'Ente, in ragione della volontà del convenuto di cooperare Org_ seguendo le indicazioni dei Servizi (sostegno psicologico/programma di recupero presso ).
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 250 mensili per il contributo al mantenimento indiretto della minore.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore.
La ricorrente svolge attività lavorativa a tempo pieno e determinato con salario di circa 1100 euro mensili (cfr. anche relazione Servizi Sociali del 22.12.2023).
Non costituendosi in giudizio il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli.
Il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale;
pertanto, l'assegno va stabilito nella misura minima ma adeguata al mantenimento di una bambina dell'età di un anno e mezzo.
pagina 5 di 7 Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento della figlia mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli, attribuendo inoltre alla ricorrente la facoltà di richiedere la totalità dell'assegno unico familiare.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1227/2023 r.g., ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: Pers
1. AFFIDA la figlia minore alla madre secondo Per_2 Persona_4 Parte_1 le regole dell'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali con compiti di monitoraggio e di organizzazione di incontri padre/figlia in luogo neutro, secondo quanto disposto in parte motiva;
3. PONE a carico del padre con decorrenza dalla presente Controparte_1
pronuncia, un contributo al mantenimento indiretto della figlia minore, di euro 250 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la Org_2
minore con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli, con pagina 6 di 7 attribuzione della facoltà di richiedere la totalità dell'assegno unico familiare alla madre;
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133 Dpr
115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Si comunichi ai Servizi Sociali delegati (Casale Monferrato)
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 1.2.2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
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