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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL della UC - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. –
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'avv. Majo Enrico allegata all'atto di costituzione del nuovo procuratore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM) alla via Federico
Cesi nr. 21;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._2 in atti dall'avv. Samir Landi presso il quale elettivamente domicilia;
resistente NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AL della UC;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di causa del 18.6.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.10.2022 l'odierno ricorrente il sig. Parte_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile in data 12.08.2014 con la odierna resistente la IG CP_1
e che dalla unione dei due nasceva una figlia nata in
[...] Persona_1
Avellino il 14.12.2012; che alcune vicende personali determinavano le parti ad addivenire alla separazione sin dal 2018, ove il sig. si trasferiva all'estero Pt_1 mentre la resistente presso la ex casa coniugale unitamente alla figlia;
che pertanto i coniugi non avendo alcuna unione affettiva e sentimentale ed essendo venuta meno ormai da anni quella “affectio coniugalis” necessaria ad una vita insieme, sono giunti a separarsi consensualmente;
che decorsi i termini di legge sussistono i presupposti per addivenire allo scioglimento del matrimonio;
che impossibilitato a trovare un accordo con la controparte, concludeva affinchè “dichiarato lo scioglimento del matrimonio e disposte le formalità di legge, il Tribunale confermi i provvedimenti già assunti in sede di separazione in ordine all'affido e collocamento della minore presso la madre, nonché verificatasi la condizione di cui al punto nr. 3 delle condizioni di separazione , ovvero la sistemazione dell'appartamento, ovvero, la sistemazione dell'appartamento di proprietà della minore sita in Persona_1
AR di AL della UC (SA) assegnare lo stesso alla IG e CP_1 disponga che ella lasci, senza ulteriore dilazione di tempo, l'immobile adibito ad ex casa coniugale;
a modifica di quanto stabilito al punto 2) delle condizioni di separazione stabilire che i locali di pertinenza della ex casa coniugale vangano utilizzati solo dal sig. ; confermare l'assegno di mantenimento della figlia Pt_1
la corresponsione mensile da parte del sig. della somma di €. Per_1 Pt_1
500,00 e di €. 200,00 per il mantenimento della IG , da versarsi CP_1 entro giorni 10 di ciascun mese, confermare le condizioni di cui al punto 8) delle condizioni di separazione e precisamente che gli assegni di mantenimento saranno soggetti a revisione nell'ipotesi in cui la IG sarà titolare di un proprio Parte_2
e autonomo reddito;
confermare le condizioni di cui al punto 9) delle condizioni di separazione ovvero le spese per le feste di compleanno della figlia saranno a carico di entrambi i coniugi in proporzione al reddito prodotto così come eventuali spese straordinarie per far fronte ad esigenze impreviste della figlia, confermare le condizioni di separazione in ordine al consenso al rilascio al passaparto , fermo che qualunque viaggio all'estero con la figlia dovrà essere consentito da entrambi i genitori così come ogni viaggio che comporti pernottamento fuori residenza;
in caso di opposizione con vittoria di spese”.
Fissata udienza Presidenziale, si costituiva in data 4.1.2023 la odierna resistente la quale contestava che coincidesse al vero che l'appartamento di proprietà della figlia presso cui la IG si era impegnata a trasferirsi al Per_1 CP_1 termine della ristrutturazione, fosse stato ultimato, mancando di qualsiasi impianto di riscaldamento;
che gli importi previsti in separazione dovevano essere necessariamente rideterminati alla luce della evidente sperequazione dei redditi e insistendo per il riconoscimento di un contributo anche in suo favore concludeva per l'accoglimento le seguenti conclusioni “1) disporre un assegno divorzile per la sig.ra e per la minore che sia proporzionale alla reale capacità CP_1 economica del e, quindi, non inferiore a complessivi €. 2.000,00 (€ 1.200,00 Pt_1 per la minore ed € 800,00 per la sig.ra ) e che stabilisca una modalità CP_1 per garantire negli anni a venire il futuro della piccola anche mediante Per_1 un deposito di denaro vincolato e il trasferimento di proprietà immobiliari in suo favore;
2) assegnare la casa coniugale alla sig.ra quale genitore CP_1 collocatario della minore, unitamente alla sua area pertinenziale;
3) in relazione al diritto di vista, stanti le allegazioni sul punto sopra dedotte, si chiede che il padre lo eserciti liberamente, previo preavviso alla madre, anche in riferimento alle festività e al periodo estivo. Vinte le spese”. Disposti alcuni rinvii anche al fine di sollecitare una definizione bonario, esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, confermava “le condizioni di cui al decreto di omologa in data
18.12.2020, con le modifiche sotto specificate: quanto alla casa familiare assegnata
a parte resistente, rilevato che si è verificata la condizione di cui al punto 3 delle condizioni di separazione, ovvero la sistemazione dell'appartamento, di proprietà della minore sita ad AR di AL della UC (SA), via Capo Persona_1 di Mezzo n.7, piano 2°; si dispone l'assegnazione di detto appartamento alla resistente che sosterrà anche tutte le spese connesse alle utenze;
CP_1 conseguenzialmente si dispone che quest'ultima lasci, senza ulteriore dilazione di tempo, l'immobile di cui al punto 2 delle condizioni, ovvero l'appartamento sito ad
AR fraz. Di AL della UC (SA), via Capo di Mezzo n. 5 piano 1°; con
l'ulteriore determinazione che, a modifica del punto 2 delle condizioni di separazione,
i locali di pertinenza della casa coniugale vengano utilizzati esclusivamente da Pt_1
; conferma nel resto il decreto di omologa in data 18.12.2020 quanto all'affido
[...] della figlia minore ed al diritto di visita, al contributo di mantenimento a carico del ricorrente a favore della moglie e della figlia ed a tutte le residue condizioni”.
Fissata udienza dinanzi al GI venivano rigettate le richieste istruttorie articolate in atti nonché disposto con ordinanza del 18.3.2025 un monitoraggio dei SS territorialmente competenti e rinviata all'udienza del 18.6.2025, ove veniva disposto l'ascolto della IG e all'esito ritenuta la causa matura per CP_1 la decisione, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva che la difesa resistente insiste affinchè il
Tribunale disponga la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire un approfondimento dei SS territorialmente competenti e di sospendere nelle more la decisione anche sullo status.
Invero, deve darsi atto che le allegazioni, già generiche, come chiarito dal GI con l'ordinanza del 18.3.2025 , alla luce delle dichiarazioni rese dalla IG CP_1
in data 18.6.2025, risultano ampiamente smentite. La IG ha, difatti,
[...] chiarito che la figlia, allo stato di anni 13, “ora sta abbastanza bene” e che i motivi di conflitto con il marito sono nella circostanza che egli non avrebbe mai prestato il proprio consenso a far seguire dei percorsi psicologici che ella ritiene opportuni per il benessere della figlia. La circostanza, invero, è ampiamente smentita dalla difesa ricorrente la quale ha chiarito anche a verbale che il sig.
, al momento di 91 anni, pur dando il consenso a percorsi psicologici Pt_1 individuali, non ha ritenuto di potere, per le proprie condizioni e l'età avanzata, seguire percorsi familiari (cfr. verbale di causa).
Inoltre, a domanda del Giudice delegato all'istruttoria, sul motivo di conflitto con la minore, la madre ha chiarito che “il problema di è che ribelle Per_1
e non riesco a farmi ascoltare”, oltre a chiarire che la figlia “Non ha nessun rapporto con il padre o meglio ora sta andando un po' meglio si vedono ogni tanto anche se noi viviamo nello stesso stabile ma comunque si vedono una volta all'anno. Mia figlia di recente si è risentita perché il padre non ha acconsentito a pagarle una gita che io non potevo sostenere economicamente integralmente” (cfr. verbale di causa).
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa parte personalmente,
l'assenza di qualsiasi documentazione sanitaria riguardo gli asseriti problemi della minore e necessità di seguire un percorso psicologico ostato dal padre, si rende superflua qualsiasi ulteriore indagine anche tramite il monitoraggio dei
SS territorialmente competenti.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di AL della UC con decreto del 17.12.2020 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 1.12.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. Sull'affido e collocamento della minore (14.12.2012). Per_1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass.
Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non
è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “Sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n.
54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse della minore, del resto come richiesto da entrambi i genitori nei propri scritti introduttivi e durante il giudizio. Solo negli scritti conclusionali la difesa resistente ha avanzato richiesta di affido esclusivo senza allegare alcunchè in ordine alle ragioni della predetta richiesta né dalle dichiarazioni rese dalla stessa emergono elementi tali da far ritenere che l'affido condiviso allo CP_1 stato sia di pregiudizio per la minore.
Va inoltre confermata la residenza privilegiata presso la madre anche in ragione della situazione consolidatasi dall'epoca della separazione e stante la richiesta avanzata anche dal padre sul punto.
In ordine al calendario di visita in assenza di elementi di segno contrario, deve confermarsi quanto stabilito concordemente dalle parti in sede di ricorso congiunto per la separazione consensuale, al punto V, ovvero, il sig. Parte_1
“salvo diverso accordo, potrà tenere la figlia con sé ogni settimana per due giorni mercoledì e domenica, per quest'ultimo giorno a settimane alterne con la madre e sostituendo alternativamente la domenica con il sabato, ferma la facoltà del padre di vederla previa comunicazione telefonica;
il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia nel periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre di vederla previa comunicazione telefonica;
il sig. avrà inoltre Pt_1 diritto di tenere con sé la figlia a Natale, Capodanno, Pasqua e lunedì in Albis alternativamente con la madre, avrà sempre la facoltà di vedere la figlia durante la settimana, tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative della stessa”.
4. Sull'assegno di mantenimento della figlia Per_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento di Per_1 soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
Il ricorrente chiede la conferma del contributo economico nella misura di €.
500,00 conformemente a quanto stabilito in sede di separazione consensualmente con la moglie, mentre la IG insiste per un aumento CP_1 nella misura di €. 1.200,00 mensili. Il Tribunale ritiene congruo un aumento dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva di €. 650,00 tenuto conto delle accresciute esigenze di vita della minore rispetto l'epoca della separazione in cui aveva appena Per_1
8 anni.
Trattandosi di aumento giustificato da circostanze sopravvenute (cfr. Cass. Sez.
Unite nr. 32914/2022) se ne dispone la decorrenza con efficacia ex nunc dalla presente decisione.
Detta somma andrà corrisposta alla IG , entro e non oltre, il CP_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, nella Parte_1 misura del 50%, alla IG , le spese mediche, non coperte dal S.S.N. CP_1
e quelle straordinarie , purché concordate e documentate.
5. Sull'assegno di divorzio avanzata dalla IG Parte_3
su cui vi è contrasto fra le parti è l'effettiva debenza o meno dell'assegno
[...] divorzile in favore della IG . Sul punto è appena il caso di precisare CP_1 che, sebbene la difesa ricorrente abbia nei propri scritti difensivi introduttivi chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento anche per la IG CP_1
nella misura di €. 200,00, la difesa subentrata nel corso del giudizio, in sede
[...] di udienza di precisazione delle conclusioni, ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e memorie integrative, come a tutti i propri scritti e “insistendo sulla decisione sullo status e per le accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile” (cfr. verbale di causa del 18.6.2025). E' sicuramente facoltà della parte ridurre la domanda sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per cui il
Tribunale è chiamato a interrogarsi in questa sede circa l'effettiva debenza o meno del suddetto assegno.
Orbene, va premesso che, secondo quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (in tal senso, l'assegno è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate) ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi (in tal senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Ebbene, la valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere involge, preliminarmente, la comparazione tra il reddito degli ex coniugi, per poi procedersi, solamente ove se ne ravvisi lo squilibrio, alla verifica di quello che è stato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (Cass. n. 13458/2021).
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che quando è accertata la disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, altresì, la condizione del richiedente di mancanza di mezzi adeguati a garantirne un'esistenza libera e dignitosa, e la oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro per le condizioni di età e personali, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva e prevalente sul criterio assistenziale, senza valutare il profilo perequativo o compensativo (Cass. n. 18681/2020).
Orbene, calando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, sebbene possa ritenersi pacifico il dedotto divario reddituale fra le odierne parti in causa (allegato dalla resistente e non oggetto di contestazione) deve altresì prendersi in debita considerazione la circostanza che non risulta provata in alcun modo la sussistenza di una impossibilità oggettiva per la richiedente di conseguire forme di sostentamento volta a giustificare il ricorso al cd. “criterio assistenziale” dell'assegno divorzile.
Sul punto basti osservare che sebbene la difesa resistente abbia allegato uno stato di disoccupazione della IG perpetrato per tutta la durata del CP_1 giudizio, ella abbia smentito quanto asserito in quanto all'udienza in cui veniva ascoltata spontaneamente ella dichiarava “Io non sto lavorando, prima lavoravo come badante, ho sostituito una ragazza ed ho 53 anni ma ho difficoltà a trovare un lavoro perché mi occupo prevalentemente di mia figlia. Anche quando lavoro, vitto e alloggio porto anche mia figlia ma al momento non sto più lavorando. Ho lavorato qualche mese fa, da dicembre a fine maggio percependo circa 800 euro al mese” (cfr. verbale di causa del 18.6.2025). In definitiva, la resistente non ha dedotto una sua incapacità oggettiva di reperire forme di sostentamento confermando di lavorare seppur saltuariamente, lamentando solo problematiche di organizzazione nella gestione della figlia, ostacolo sicuramente oggetto di riduzione nel tempo tenuto conto del raggiungimento dell'età adolescenziale da parte di Per_1
Né può riconoscersi, a parere di questo Tribunale, l'assegno divorzile nella sua componente “compensativo-perequativo” non avendo parte resistente allegato alcunchè a riprova di un suo possibile contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale del sig. , tenuto conto che lo stesso era già Pt_1 pensionato all'epoca del matrimonio celebrato nel 2014 e che l'unione pacificamente si è dissolta sin dal 2018, ove le odierne parti in causa di separavano di fatto (cfr. ricorso introduttivo di separazione consensuale sottoscritto da entrambe le parti).
Pertanto, per difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda de qua,
s'impone il rigetto della stessa.
6. Sulle altre domande proposte
È da dichiararsi, invece, inammissibile la ulteriore domanda proposta dalla difesa resistente volta ad ottenere la costituzione di un fondo fiduciario in favore della figlia trattandosi di domanda oltre che eccessivamente generica , in Per_1 ogni caso, inammissibile in rito atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
7. Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza
(quanto all'aumento dell'assegno in favore della minore), ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in AL della
UC, il 12.08.2014 (atto n. 2, P I, S. A., Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014);
2. Affida la minore (n. in Avellino il 14.12.2012) a entrambi Persona_1
i genitori con residenza preferenziale presso la madre con regolamentazione del calendario di visita come in parte motiva;
3. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile CP_1 di 650,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, nella misura Parte_1 del 50%, alla IG le spese mediche, non coperte dal S.S.N. CP_1
e quelle d'istruzione per il figlio, purché documentate;
5. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della IG;
CP_1
6. Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte nell'interesse della IG;
CP_1
7. Compensa integralmente le spese di lite;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di AL della UC per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in AL della UC nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AL della UC - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. –
3) dott.ssa Alessia Annunziata - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'avv. Majo Enrico allegata all'atto di costituzione del nuovo procuratore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM) alla via Federico
Cesi nr. 21;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._2 in atti dall'avv. Samir Landi presso il quale elettivamente domicilia;
resistente NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AL della UC;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di causa del 18.6.2025 qui da intendersi integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.10.2022 l'odierno ricorrente il sig. Parte_1 adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile in data 12.08.2014 con la odierna resistente la IG CP_1
e che dalla unione dei due nasceva una figlia nata in
[...] Persona_1
Avellino il 14.12.2012; che alcune vicende personali determinavano le parti ad addivenire alla separazione sin dal 2018, ove il sig. si trasferiva all'estero Pt_1 mentre la resistente presso la ex casa coniugale unitamente alla figlia;
che pertanto i coniugi non avendo alcuna unione affettiva e sentimentale ed essendo venuta meno ormai da anni quella “affectio coniugalis” necessaria ad una vita insieme, sono giunti a separarsi consensualmente;
che decorsi i termini di legge sussistono i presupposti per addivenire allo scioglimento del matrimonio;
che impossibilitato a trovare un accordo con la controparte, concludeva affinchè “dichiarato lo scioglimento del matrimonio e disposte le formalità di legge, il Tribunale confermi i provvedimenti già assunti in sede di separazione in ordine all'affido e collocamento della minore presso la madre, nonché verificatasi la condizione di cui al punto nr. 3 delle condizioni di separazione , ovvero la sistemazione dell'appartamento, ovvero, la sistemazione dell'appartamento di proprietà della minore sita in Persona_1
AR di AL della UC (SA) assegnare lo stesso alla IG e CP_1 disponga che ella lasci, senza ulteriore dilazione di tempo, l'immobile adibito ad ex casa coniugale;
a modifica di quanto stabilito al punto 2) delle condizioni di separazione stabilire che i locali di pertinenza della ex casa coniugale vangano utilizzati solo dal sig. ; confermare l'assegno di mantenimento della figlia Pt_1
la corresponsione mensile da parte del sig. della somma di €. Per_1 Pt_1
500,00 e di €. 200,00 per il mantenimento della IG , da versarsi CP_1 entro giorni 10 di ciascun mese, confermare le condizioni di cui al punto 8) delle condizioni di separazione e precisamente che gli assegni di mantenimento saranno soggetti a revisione nell'ipotesi in cui la IG sarà titolare di un proprio Parte_2
e autonomo reddito;
confermare le condizioni di cui al punto 9) delle condizioni di separazione ovvero le spese per le feste di compleanno della figlia saranno a carico di entrambi i coniugi in proporzione al reddito prodotto così come eventuali spese straordinarie per far fronte ad esigenze impreviste della figlia, confermare le condizioni di separazione in ordine al consenso al rilascio al passaparto , fermo che qualunque viaggio all'estero con la figlia dovrà essere consentito da entrambi i genitori così come ogni viaggio che comporti pernottamento fuori residenza;
in caso di opposizione con vittoria di spese”.
Fissata udienza Presidenziale, si costituiva in data 4.1.2023 la odierna resistente la quale contestava che coincidesse al vero che l'appartamento di proprietà della figlia presso cui la IG si era impegnata a trasferirsi al Per_1 CP_1 termine della ristrutturazione, fosse stato ultimato, mancando di qualsiasi impianto di riscaldamento;
che gli importi previsti in separazione dovevano essere necessariamente rideterminati alla luce della evidente sperequazione dei redditi e insistendo per il riconoscimento di un contributo anche in suo favore concludeva per l'accoglimento le seguenti conclusioni “1) disporre un assegno divorzile per la sig.ra e per la minore che sia proporzionale alla reale capacità CP_1 economica del e, quindi, non inferiore a complessivi €. 2.000,00 (€ 1.200,00 Pt_1 per la minore ed € 800,00 per la sig.ra ) e che stabilisca una modalità CP_1 per garantire negli anni a venire il futuro della piccola anche mediante Per_1 un deposito di denaro vincolato e il trasferimento di proprietà immobiliari in suo favore;
2) assegnare la casa coniugale alla sig.ra quale genitore CP_1 collocatario della minore, unitamente alla sua area pertinenziale;
3) in relazione al diritto di vista, stanti le allegazioni sul punto sopra dedotte, si chiede che il padre lo eserciti liberamente, previo preavviso alla madre, anche in riferimento alle festività e al periodo estivo. Vinte le spese”. Disposti alcuni rinvii anche al fine di sollecitare una definizione bonario, esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, confermava “le condizioni di cui al decreto di omologa in data
18.12.2020, con le modifiche sotto specificate: quanto alla casa familiare assegnata
a parte resistente, rilevato che si è verificata la condizione di cui al punto 3 delle condizioni di separazione, ovvero la sistemazione dell'appartamento, di proprietà della minore sita ad AR di AL della UC (SA), via Capo Persona_1 di Mezzo n.7, piano 2°; si dispone l'assegnazione di detto appartamento alla resistente che sosterrà anche tutte le spese connesse alle utenze;
CP_1 conseguenzialmente si dispone che quest'ultima lasci, senza ulteriore dilazione di tempo, l'immobile di cui al punto 2 delle condizioni, ovvero l'appartamento sito ad
AR fraz. Di AL della UC (SA), via Capo di Mezzo n. 5 piano 1°; con
l'ulteriore determinazione che, a modifica del punto 2 delle condizioni di separazione,
i locali di pertinenza della casa coniugale vengano utilizzati esclusivamente da Pt_1
; conferma nel resto il decreto di omologa in data 18.12.2020 quanto all'affido
[...] della figlia minore ed al diritto di visita, al contributo di mantenimento a carico del ricorrente a favore della moglie e della figlia ed a tutte le residue condizioni”.
Fissata udienza dinanzi al GI venivano rigettate le richieste istruttorie articolate in atti nonché disposto con ordinanza del 18.3.2025 un monitoraggio dei SS territorialmente competenti e rinviata all'udienza del 18.6.2025, ove veniva disposto l'ascolto della IG e all'esito ritenuta la causa matura per CP_1 la decisione, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito, si osserva che la difesa resistente insiste affinchè il
Tribunale disponga la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire un approfondimento dei SS territorialmente competenti e di sospendere nelle more la decisione anche sullo status.
Invero, deve darsi atto che le allegazioni, già generiche, come chiarito dal GI con l'ordinanza del 18.3.2025 , alla luce delle dichiarazioni rese dalla IG CP_1
in data 18.6.2025, risultano ampiamente smentite. La IG ha, difatti,
[...] chiarito che la figlia, allo stato di anni 13, “ora sta abbastanza bene” e che i motivi di conflitto con il marito sono nella circostanza che egli non avrebbe mai prestato il proprio consenso a far seguire dei percorsi psicologici che ella ritiene opportuni per il benessere della figlia. La circostanza, invero, è ampiamente smentita dalla difesa ricorrente la quale ha chiarito anche a verbale che il sig.
, al momento di 91 anni, pur dando il consenso a percorsi psicologici Pt_1 individuali, non ha ritenuto di potere, per le proprie condizioni e l'età avanzata, seguire percorsi familiari (cfr. verbale di causa).
Inoltre, a domanda del Giudice delegato all'istruttoria, sul motivo di conflitto con la minore, la madre ha chiarito che “il problema di è che ribelle Per_1
e non riesco a farmi ascoltare”, oltre a chiarire che la figlia “Non ha nessun rapporto con il padre o meglio ora sta andando un po' meglio si vedono ogni tanto anche se noi viviamo nello stesso stabile ma comunque si vedono una volta all'anno. Mia figlia di recente si è risentita perché il padre non ha acconsentito a pagarle una gita che io non potevo sostenere economicamente integralmente” (cfr. verbale di causa).
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa parte personalmente,
l'assenza di qualsiasi documentazione sanitaria riguardo gli asseriti problemi della minore e necessità di seguire un percorso psicologico ostato dal padre, si rende superflua qualsiasi ulteriore indagine anche tramite il monitoraggio dei
SS territorialmente competenti.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di AL della UC con decreto del 17.12.2020 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 1.12.2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987
e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. Sull'affido e collocamento della minore (14.12.2012). Per_1
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass.
Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che:” Il grave conflitto fra i genitori non
è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario ( cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “Sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n.
54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse della minore, del resto come richiesto da entrambi i genitori nei propri scritti introduttivi e durante il giudizio. Solo negli scritti conclusionali la difesa resistente ha avanzato richiesta di affido esclusivo senza allegare alcunchè in ordine alle ragioni della predetta richiesta né dalle dichiarazioni rese dalla stessa emergono elementi tali da far ritenere che l'affido condiviso allo CP_1 stato sia di pregiudizio per la minore.
Va inoltre confermata la residenza privilegiata presso la madre anche in ragione della situazione consolidatasi dall'epoca della separazione e stante la richiesta avanzata anche dal padre sul punto.
In ordine al calendario di visita in assenza di elementi di segno contrario, deve confermarsi quanto stabilito concordemente dalle parti in sede di ricorso congiunto per la separazione consensuale, al punto V, ovvero, il sig. Parte_1
“salvo diverso accordo, potrà tenere la figlia con sé ogni settimana per due giorni mercoledì e domenica, per quest'ultimo giorno a settimane alterne con la madre e sostituendo alternativamente la domenica con il sabato, ferma la facoltà del padre di vederla previa comunicazione telefonica;
il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia nel periodo estivo per 20 giorni anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre di vederla previa comunicazione telefonica;
il sig. avrà inoltre Pt_1 diritto di tenere con sé la figlia a Natale, Capodanno, Pasqua e lunedì in Albis alternativamente con la madre, avrà sempre la facoltà di vedere la figlia durante la settimana, tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative della stessa”.
4. Sull'assegno di mantenimento della figlia Per_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento di Per_1 soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
Il ricorrente chiede la conferma del contributo economico nella misura di €.
500,00 conformemente a quanto stabilito in sede di separazione consensualmente con la moglie, mentre la IG insiste per un aumento CP_1 nella misura di €. 1.200,00 mensili. Il Tribunale ritiene congruo un aumento dell'assegno di mantenimento nella misura complessiva di €. 650,00 tenuto conto delle accresciute esigenze di vita della minore rispetto l'epoca della separazione in cui aveva appena Per_1
8 anni.
Trattandosi di aumento giustificato da circostanze sopravvenute (cfr. Cass. Sez.
Unite nr. 32914/2022) se ne dispone la decorrenza con efficacia ex nunc dalla presente decisione.
Detta somma andrà corrisposta alla IG , entro e non oltre, il CP_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, nella Parte_1 misura del 50%, alla IG , le spese mediche, non coperte dal S.S.N. CP_1
e quelle straordinarie , purché concordate e documentate.
5. Sull'assegno di divorzio avanzata dalla IG Parte_3
su cui vi è contrasto fra le parti è l'effettiva debenza o meno dell'assegno
[...] divorzile in favore della IG . Sul punto è appena il caso di precisare CP_1 che, sebbene la difesa ricorrente abbia nei propri scritti difensivi introduttivi chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento anche per la IG CP_1
nella misura di €. 200,00, la difesa subentrata nel corso del giudizio, in sede
[...] di udienza di precisazione delle conclusioni, ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e memorie integrative, come a tutti i propri scritti e “insistendo sulla decisione sullo status e per le accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile” (cfr. verbale di causa del 18.6.2025). E' sicuramente facoltà della parte ridurre la domanda sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per cui il
Tribunale è chiamato a interrogarsi in questa sede circa l'effettiva debenza o meno del suddetto assegno.
Orbene, va premesso che, secondo quanto statuito nella nota sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (in tal senso, l'assegno è volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate) ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi (in tal senso, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Ebbene, la valutazione che il Collegio è chiamato a svolgere involge, preliminarmente, la comparazione tra il reddito degli ex coniugi, per poi procedersi, solamente ove se ne ravvisi lo squilibrio, alla verifica di quello che è stato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno degli ex coniugi, in ragione della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto (Cass. n. 13458/2021).
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che quando è accertata la disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, altresì, la condizione del richiedente di mancanza di mezzi adeguati a garantirne un'esistenza libera e dignitosa, e la oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro per le condizioni di età e personali, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva e prevalente sul criterio assistenziale, senza valutare il profilo perequativo o compensativo (Cass. n. 18681/2020).
Orbene, calando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, sebbene possa ritenersi pacifico il dedotto divario reddituale fra le odierne parti in causa (allegato dalla resistente e non oggetto di contestazione) deve altresì prendersi in debita considerazione la circostanza che non risulta provata in alcun modo la sussistenza di una impossibilità oggettiva per la richiedente di conseguire forme di sostentamento volta a giustificare il ricorso al cd. “criterio assistenziale” dell'assegno divorzile.
Sul punto basti osservare che sebbene la difesa resistente abbia allegato uno stato di disoccupazione della IG perpetrato per tutta la durata del CP_1 giudizio, ella abbia smentito quanto asserito in quanto all'udienza in cui veniva ascoltata spontaneamente ella dichiarava “Io non sto lavorando, prima lavoravo come badante, ho sostituito una ragazza ed ho 53 anni ma ho difficoltà a trovare un lavoro perché mi occupo prevalentemente di mia figlia. Anche quando lavoro, vitto e alloggio porto anche mia figlia ma al momento non sto più lavorando. Ho lavorato qualche mese fa, da dicembre a fine maggio percependo circa 800 euro al mese” (cfr. verbale di causa del 18.6.2025). In definitiva, la resistente non ha dedotto una sua incapacità oggettiva di reperire forme di sostentamento confermando di lavorare seppur saltuariamente, lamentando solo problematiche di organizzazione nella gestione della figlia, ostacolo sicuramente oggetto di riduzione nel tempo tenuto conto del raggiungimento dell'età adolescenziale da parte di Per_1
Né può riconoscersi, a parere di questo Tribunale, l'assegno divorzile nella sua componente “compensativo-perequativo” non avendo parte resistente allegato alcunchè a riprova di un suo possibile contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale del sig. , tenuto conto che lo stesso era già Pt_1 pensionato all'epoca del matrimonio celebrato nel 2014 e che l'unione pacificamente si è dissolta sin dal 2018, ove le odierne parti in causa di separavano di fatto (cfr. ricorso introduttivo di separazione consensuale sottoscritto da entrambe le parti).
Pertanto, per difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda de qua,
s'impone il rigetto della stessa.
6. Sulle altre domande proposte
È da dichiararsi, invece, inammissibile la ulteriore domanda proposta dalla difesa resistente volta ad ottenere la costituzione di un fondo fiduciario in favore della figlia trattandosi di domanda oltre che eccessivamente generica , in Per_1 ogni caso, inammissibile in rito atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c).
Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01; 266/00; 11828/09).
7. Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale reciproca soccombenza
(quanto all'aumento dell'assegno in favore della minore), ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa in AL della
UC, il 12.08.2014 (atto n. 2, P I, S. A., Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014);
2. Affida la minore (n. in Avellino il 14.12.2012) a entrambi Persona_1
i genitori con residenza preferenziale presso la madre con regolamentazione del calendario di visita come in parte motiva;
3. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla IG Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile CP_1 di 650,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, nella misura Parte_1 del 50%, alla IG le spese mediche, non coperte dal S.S.N. CP_1
e quelle d'istruzione per il figlio, purché documentate;
5. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della IG;
CP_1
6. Dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte nell'interesse della IG;
CP_1
7. Compensa integralmente le spese di lite;
8. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di AL della UC per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in AL della UC nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni