Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero della difesa, Legione Carabinieri Campania Stazione Grumo Nevano, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli a seguito di ritiro armi ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa LA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Espone il ricorrente di essere titolare di porto d’armi uso sportivo e, che:
- in data 9 ottobre 2025 i militari del Comando della Stazione dei Carabinieri di Grumo di Nevano procedevano al ritiro cautelare delle armi e della licenza presso la sua abitazione;
- in data 5 gennaio 2026 sollecitava la Prefettura a chiudere il procedimento avviato con il ritiro cautelare;
- in data 15 gennaio 2026 la Prefettura di Napoli preannunciava l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.;
- ciò, nondimeno, l’amministrazione non chiudeva il procedimento.
A sostegno del gravame deduce che la Prefettura di Napoli sarebbe venuta meno all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con il ritiro cautelare delle armi e del porto d’armi effettuato dai Carabinieri presso la sua abitazione.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’interno intimato; non si è costituito il Ministero della difesa.
Con successiva memoria parte ricorrente ha depositato la nota dell’8 aprile 2026 (notificatagli il successivo giorno 10) con la quale la Prefettura di Napoli ha ritenuto di non procedere all’adozione nei suoi confronti del provvedimento di divieto di detenzione delle armi chiedendo conseguentemente la cessazione della materia del contendere con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Da quanto precede al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
La Prefettura si è, infatti, determinata a concludere (peraltro, nel senso auspicato dal ricorrente) il procedimento avviato con il ritiro cautelare delle armi e della licenza.
Sulla base del principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico del Ministero dell’interno in quanto dal provvedimento di ritiro cautelare delle armi del 9 ottobre 2025 sono trascorsi molti mesi prima dell’adozione di un provvedimento definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese nei riguardi del Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
LA RI, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LA RI | AN ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.