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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LU RD ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1220/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Paola David ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma in Viale Anicio Gallo n. 102 pec : Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1 tempore con sede legale a Rimini in Viale Roberto Valturio, 7 (pec:
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- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. CP_1 conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro per il
[...] CP_2 pagamento di differenze retributive .
Deduceva la parte ricorrente di avere svolto attività lavorativa di natura subordinata in favore della società convenuta nel periodo 01.01.2022- 31.01.2024 con orario di lavoro di 40 ore settimanali e mansione di addetto all'accoglienza clienti inquadrato al 6° livello del CCNL Commercio senza percepire il dovuto compenso relativo alla percezione della 13ma e 14ma mensilità , alle maggiorazioni previste per la prestazione di lavoro rese durante i giorni di festività , per gli straordinari effettuati nonché a titolo di maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL , di indennità sostitutiva delle ferie , di una tantum per le mensilità di gennaio e marzo 2023 e di TFR , per un totale di differenze retributive pari a lordi € 13.877,37 ,
La convenuta, ritualmente citata , non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso ( ed in particolare : Visura camerale della resistente;
Contratto di lavoro + proroghe;
Unilav Regione Lazio;
CCNL Terziario;
Buste paga: anno 2022: 2.5.9.10.11.12; anno 2023:1.2.3.5.8.10; anno 2024:01; Fogli presenze + invio whatsapp;
Conteggio sindacale;
Pec del 06.09.2024) ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto della ingiustificata mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale (ordinanza ritualmente notificata) : argomento di prova che valutato alla luce delle emergenze documentali è idoneo alla integrazione probatoria in forza della disposizione di cui all'art.232 comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., considerato altresì l'onere di specifica contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro – art. 416 comma 3 c.p.c. – nonché la mancata allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie, deducibili anche dal contumace e, nel caso in esame, non dedotte
.
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da CP_1 con ricorso depositato il giorno 03\11\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia della : CP_2
1) Accertato che ha prestato attività lavorativa di natura CP_1 subordinata in favore della società convenuta nel periodo 01.01.2022- 31.01.2024 con orario di lavoro di 40 ore settimanali e mansione di addetto all'accoglienza clienti inquadrato al 6° livello del CCNL Commercio , condanna CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di euro
13.877,37 ( di cui € 1.689,06 a titolo di TFR) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_2 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.309,00 ( di cui ero 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 19\03\2025.
IL GIUDICE
LU RD