Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
G 2025 -2962
CORTE DI APPELLO di ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA E IMMIGRAZIONE
La Corte di Appello di Roma, in persona del Giudice monocratico dr. Marco Ulzega,
A prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2025 letti gli atti del procedimento nei confronti di Parte_1
Vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 01/06/2025 alle ore 11.16 , che è stata presentata dalla Questura di Roma, , Parte_2 ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15; visto il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti dello straniero prima indicato dal Prefetto di Modena il 19.8.2023;
Vista la volontà dello straniero di accedere alla protezione internazionale, manifestata in data 30.5.2025;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-15 emesso in data 30.5.2025 dal Questore di Modena e notificato allo straniero in data stessa, alle ore 15.20, che motiva la restrizione considerando che lo straniero è socialmente pericoloso in ragione dei precedenti penali
Visti gli altri documenti depositati dalla Questura:
• Certificato medico
• Foglio dattiloscopico
• Posizione giuridica
Udita l'intervista dello straniero, svoltasi all'udienza odierna, in cui il richiedente ha riferito che è arrivato in Italia nel 2017 e ha presentato richiesta di asilo;
ha subito una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti, che ha espiato e da allora ha cominciato a lavorare;
ha una stabile residenza a Nonantola, in provincia di Modena, dove dispone di una stanza in un appartamento che condivide con altri cittadini stranieri
Vista la documentazione depositata dalla difesa e le deduzioni rese a verbale:
• Dichiarazione di ospitalità, contratti di lavoro
Rilevato che l'audizione è stata compiuta con l'ausilio di un interprete
OSSERVA Il trattenimento dello straniero è stato motivato dal Questore di Modena con esclusivo riferimento alla sua pericolosità sociale, che è stata dedotta dall'aver riportato una sentenza di condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
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il condannato ha beneficiato della liberazione anticipata per due semestri e quindi ha partecipato all'opera di rieducazione. Durante il periodo in cui era ristretto in detenzione domiciliare è stato autorizzato a lavorare (cfr. memoria difensiva) e a partire dal mese di marzo del 2023 ha sempre prestato attività di lavoro subordinato con contratti regolari. Dispone inoltre di un alloggio presso cui può essere facilmente reperito. Ha anche il passaporto nigeriano in corso di validità. L'assoluta buona fede del trattenuto emerge in modo plastico laddove si consideri che ha presentato la richiesta per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con conversione di quello provvisorio per richiedenti asilo, che gli è stata rigettata;
quando si è recato in Questura per ripresentare la domanda di protezione diretta a ottenere quella speciale e sottoscrivere il modello C3, è stato trattenuto ex art. 6 D.L.vo 142/2015 e ristretto presso il CPR;
egli pertanto ha fatto tutto quanto era esigibile per regolarizzare la sua posizione, rapportandosi lealmente con le istituzioni preposte. Deve pertanto escludersi che possa essere considerato un soggetto socialmente pericoloso.
P.Q.M.
Non convalida il trattenimento di , nel C.P.R. di Ponte Galeria e Parte_1 ne dispone la immediata liberazione;
manda alla cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva di competenza. Roma, 3 giugno 2025 alle ore 13:08 Il Giudice
Marco Ulzega
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