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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2546/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO ZI Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, LLudienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2546/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa ALAvv. GAETA GIANLUIGI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 88 00100
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso ALAvv. PANDOLFO ANGELO ed elettivamente domiciliato in VIA
BARBERINI, 47 00187 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza numero 3540 del 19 Aprile 2022 del tribunale di Roma
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma in opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
emesso per il pagamento della somma di euro 131.925,10 a titolo di ripetizione LLindebito ex articolo 2033 del codice civile per avere , la ex dipendente LListituto di credito, percepito , nel periodo AL1 aprile 2010 al 30 giugno 2016 , una duplicazione di somme a titolo di trattamento pensionistico, dal DO e ALIN . Nell'atto di opposizione la signora chiedeva accertare Pt_1
l'illegittimità , l'infondatezza e l'inesistenza per intervenuta prescrizione del credito vantato dal
[...]
a prestazione definita del gruppo e revocarsi il decreto ingiuntivo , accertare CP_1 Controparte_2
dichiarare che nulla era dovuto per inesistenza di dolo al opposto , in ulteriore subordine CP_1
accertare il diritto a ritenere le somme ricevute e comunque accertare che nulla era dovuto in restituzione con riferimento ai ratei di pensione percepiti ALuno aprile 2010 al 30 giugno 2016 ; in via ulteriormente subordinata chiedeva compensare la pretesa del con le somme perdute dalla CP_1
signora per prescrizione per colpa del , ovvero ancora limitare il periodo di ripetibilità Pt_1 CP_1
ad epoca successiva al marzo 2015 , data di comunicazione del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia .
Il tribunale di Roma rigettava il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e confermava la debenza della somma azionata dal ai sensi delle previsioni normative primarie rinvenibili nella legge CP_1
218/1990 , LLarticolo sei comma uno del decreto legislativo numero 357 del 1990
Avverso detta sentenza proponeva appello la signora sulla scorta dei seguenti motivi Pt_1
Con il primo motivo di appello contestava la tardività delle argomentazioni difensive formulate in sede di note autorizzate : in particolare censurava il passaggio della sentenza che ravvisava la tardività della contestazione circa la corretta quantificazione dei ratei di trattamento pensionistico erogati .
Assumeva che il non aveva offerto in comunicazione alcun conteggio , limitandosi a CP_1
richiamare comunicazioni extragiudiziali che non contenevano indicazioni dei dati impiegati nella richiesta di restituzione degli importi duplicati
Rappresentava la signora come essa avesse specificamente contestato l'esistenza di un credito Pt_1
del e che il aveva omesso di provare che l'erogazione aveva carattere provvisorio , che CP_1 CP_1
il trattamento corrisposto non era cumulabile con quello erogato ALPS, e che il trattamento erogato dal conteneva in via anticipatoria anche il trattamento dovuto LLPS CP_1 Rappresentava pertanto come le deduzioni contenute nelle note servivano solo a evidenziare la violazione LLonere probatorio a carico del CP_1
Assumeva ulteriormente che il fatto che ella non avesse contestato la correttezza LLimporto non poteva equivalere ad una tacita acquiescenza alle deduzioni avversarie sulla provvisorietà del pagamento di tale importo o sulla sua non cumulabilità con il trattamento PS o sul fatto che tale trattamento contenesse in via anticipatoria il trattamento dovuto AL PS .
Lamentava che il non avesse provato gli elementi di fatto di diritto a suo carico . CP_1
Con il secondo motivo di appello la ricorrente censurava il capo della sentenza in cui il tribunale aveva dichiarato che era stato raggiunta la prova LLan e del quantum debeatur Rappresentava in particolare che il avrebbe dovuto provare che il trattamento a carico LLGO e quello a carico CP_1
del non erano cumulabili, che il trattamento erogato dal era comprensivo, sostitutivo CP_1 CP_1 ed anticipatorio di quello erogato ALIN , quale fosse la quota corrisposta a titolo anticipatorio e quale la quota corrisposta a titolo integrativo e sulla base di quale fonte normativa o pattizia fosse previsto il carattere meramente anticipatorio e non cumulativo LLimporto erogato dal CP_1
Rilevava il carattere tardivo LLallegazione contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione secondo cui il erogava ai lavoratori il trattamento dovuto ALIN in base ad CP_1 una convenzione con l'ente previdenziale
Contestava poi il mancato deposito di detta convenzione e la mancata deduzione dei parametri specifici LLaccordo in oggetto e deduceva infine che l'accordo riguardava il pagamento del trattamento già maturato e non anche l'anticipazione salvo conguaglio. . Rappresentava infine che in forza di questa convenzione i trattamenti anticipati avrebbero dovuto essere restituiti al DO ALIN e non ALassicurata e che al contrario il 17.12.12 il aveva comunicato alla CP_1
pensionata che il trattamento di cui si sarebbe fatto carico in epoca successiva era solo il trattamento integrativo di propria spettanza mentre il trattamento GO sarebbe stato erogato direttamente ALIN
In conclusione rilevava la signora che il non aveva allegato quale fosse il trattamento Pt_1 CP_1 integrativo a suo carico e quale il trattamento anticipato per conto LLPS, non aveva provato che il trattamento erogato contenesse una anticipazione del trattamento dovuto ALIN, non aveva provato che la convenzione stipulata dal DO con l'IN non aveva ad oggetto una anticipazione di trattamento ma solo la delega di pagamento, non aveva provato neppure la stipula di tale convenzione, né che quanto anticipato in ragione della convenzione avrebbe dovuto essere restituito LLIN;
deduceva che la convenzione era cessata nel 2012 con la conseguenza che quanto erogato nel 2013 dal aveva carattere di trattamento meramente e necessariamente integrativo CP_1
Con il terzo motivo di appello rilevava che il non aveva provato per quale ragione era il CP_1 CP_1
medesimo legittimato a pretendere la restituzione di quanto erogato indebitamente (e non invece l'IN )e che in ogni caso il per gli importi anticipati , avrebbe dovuto rivalersi sull'IN CP_1 mentre in caso di duplicazione di pagamento ( da parte LLIN e da parte del quale suo CP_1
delegato) il diritto alla ripetizione gravava sul delegante e giammai sul delegato.
Con il quarto motivo di appello deduceva l'operatività del principio di non ripetibilità delle somme corrisposte a titolo previdenziale
Si costituiva il contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 LLimpugnata sentenza.
Per ragioni di ordine logico risulta corretto analizzare preliminarmente il secondo e il terzo motivo di appello che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente interconnessi
Per una corretta analisi del tema di indagine è necessario ripercorrere la normativa primaria che regola la presente fattispecie e cioè il dlgs n. 357/1990
L'art. 1 , rubricato : “Iscrizione LLIN dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati ALGO” statuisce che: “ 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti LLassicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:
a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati ALobbligo LLiscrizione LLassicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto LLallegato T LLart. 39 della legge 8 agosto 1895,
n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui LLart. 1 della legge 30 luglio
1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui LLart. 5, comma 1, della legge stessa;
c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'iscrizione LLassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini LLassolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale…”
L'art. 2 a sua volta rubricato : “Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990” stabilisce che: “1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell nazionale CP_3 [...]
sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui LLart. 1, comma CP_4
1, comunicano all stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell CP_3 CP_3
medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione
e dei periodi in ogni caso utili LLinteressato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianità predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni…
3. Nella gestione speciale LLassicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme LLanzianità assicurativa ed LLanzianità contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme LLassicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero, da parte dei dipendenti, LLeventuale maggiore onere che l'iscrizione LLassicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico. 5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti LLassicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi LLetà, LLanzianità assicurativa e LLanzianità contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione LLeventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale, obbligatoria…”
L'art.4 rubricato : “Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3” dispone che: “ 1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente LLart. 2 e LLart. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui LLart. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui LLart. 1.”
L'art. 6 rubricato “Convenzioni con l'IN per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro” prevede, infine, che : “1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi LLart. 4, è effettuato per conto LL Controparte_5
dagli enti creditizi di cui LLart. 1 ovvero dalle società da essi risultanti ai sensi LLart. 1
[...]
della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell Controparte_5
e i contributi allo stesso dovuti…”
[...]
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie , come risulta dalla documentazione in atti , la ricorrente , al momento della cessazione del rapporto di lavoro , non aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia GO e, quindi, il prima e il poi, le riconobbero un Controparte_6 CP_1 trattamento pensionistico sostitutivo in virtù dei requisiti pensionistici più favorevoli previsti dal regime esclusivo e sino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione GO.
La circostanza è incontroversa. L'erogazione del trattamento pensionistico da parte del trovava CP_1 fondamento nell'assenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico a carico LLGO.
Tale erogazione trovava tuttavia anche limite nel riconoscimento del diritto ad accedere al trattamento pensionistico a carico LLGO nel senso che, sussistendone le condizioni, sul gravava CP_1 esclusivamente l'onere del pagamento LLeventuale integrazione finalizzato a garantire il trattamento di miglior favore
Il richiamo , operato dalla ricorrente, al carattere anticipatorio piuttosto che di delegazione di pagamento delle corresponsioni in oggetto è fuorviante. Il DO aveva operato i pagamenti della pensione alla per garantire l'anticipazione del trattamento che solo il assicurava al Pt_1 CP_1 personale dipendente degli enti creditizi con l'anzianità posseduta dalla non anche l'IN. Pt_1
Dal momento in cui l'onere del pagamento del trattamento pensionistico iniziò a fare carico giuridicamente sull'IN , per avere la ricorrente maturato i requisiti per il pagamento della pensione a carico LLGO, il pagamento della pensione da parte del DO non era più dovuto se non con riguardo LLeventuale differenziale spettante a titolo di integrazione del trattamento e semprechè tale differenziale fosse effettivamente dovuto. Il pagamento di una pensione integrativa era infatti previsto solo laddove il trattamento di cui sarebbe stato onerato il DO in via esclusiva fosse risultato più favorevole del trattamento erogato ALIN;
ai sensi delle previsioni surrichiamate del decreto legislativo 357/90, condizione non avveratasi nel caso di specie
Il trattamento erogato ALIN era infatti complessivamente più favorevole di quello erogato/erogabile dal con la conseguenza che il non era onerato di alcuna integrazione CP_1 CP_1
e aveva invece erogato, negli anni dal 1°.
4.10 al 30.6.16 un trattamento previdenziale che non faceva più carico sul medesimo (e che infatti fu corrisposto successivamente ALIN con CP_1
conguaglio degli arretrati)
Le argomentazioni della appellante che ipotizzano il carattere anticipatorio o di delegazione di pagamento dei versamenti operati dal , al fine di legittimare una loro “non ripetibilità “, non CP_1
convincono il Collegio. Il DO ha operato pagamenti non dovuti sull'erroneo presupposto che la ricorrente non avesse ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione a carico LLGO e ha dunque titolo per ripetere le somme indebitamente corrisposte, e solo quelle.
In effetti AL1.4.2010 la ricorrente ha iniziato a percepire la pensione a carico LLGO e tale pensione è risultata essere di importo superiore rispetto a quella riconosciuta dal con la CP_1 conseguenza che il conguaglio in favore del doveva operare per intero ( e cioè la restituzione CP_1 al doveva riguardare l'intera prestazione corrisposta erroneamente) non residuando alcuna CP_1
integrazione a carico del medesimo . In questi termini deve interpretarsi la nota 1402/92 con CP_1
cui il DO ha riconosciuto alla ricorrente, dipendente del dal 1973 e cessata per Controparte_6
dimissioni dal 30.12.1992, un assegno annuo di pensione “in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo della pensione che sarà liquidata ALIN e quindi con riserva di eventuali conguagli a debito o a credito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra citate” (cfr. nota all. n. 3 e cedolini pensione all.ti n. 9 di parte appellata).
Il richiamo alla operatività della convenzione tra l'IN e il DO è poi fuorviante. La convenzione disciplinata ALart. 6 del decreto legislativo357/90 riguarda il pagamento unitario della prestazione pensionistica a carico LLIN e del ma presuppone che la prestazione pensionistica a carico CP_1 LLIN sia stata già riconosciuta LLex dipendente e il DO consapevolmente adempia integralmente versando l'importo dovuto ALIN e l'eventuale integrazione a proprio carico, conguagliando successivamente con l'IN i versamenti che non facevano carico al DO . Il DO, che pure aveva stipulato una convenzione con l'IN in relazione a tale possibilità, nel caso di specie non si è avvalsa delle previsioni pattizie perchè quando ha acquisito consapevolezza che l'IN avrebbe riconosciuto la pensione a carico LLGO ( e cioè il 27.5.16 a seguito di solleciti alla ricorrente affinchè si adoperasse per richiedere il pagamento della prestazione dovuta) la convenzione era stata già risolta , non potendo più il DO avvalersi della disciplina convenzionale in tema di riparto delle operazioni di pagamenti e successivi conguagli. E la circostanza trova conferma proprio nella nota menzionata dal ricorrente ricevuta il 27.12.12 con cui il DO preannunciava che i pagamenti di cui si sarebbe fatto carico erano solo quelli sui propri, e cioè l'integrazione , se dovuta, ovvero il pagamento della prestazione previdenziale prima della maturazione dei requisiti per la pensione a carico LLGO
Risulta, poi, che in data 18.5.16 PS ha riconosciuto retroattivamente alla ricorrente , con decorrenza AL1.1.2009 e pagamenti AL1.4.10 al 30.6.16 ; ne consegue che la ricorrente nel periodo AL1.4.10 al 30.6.16 ha percepito sia la pensione sostitutiva del DO ( che invece non avrebbe dovuto ricevere avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia) , sia la pensione PS
L'ammontare della pensione di vecchiaia era tale che non residuava a carico del l'erogazione CP_1
di qualsivoglia quota integrativa, con la conseguenza che il aveva titolo per conguagliare la CP_1
somma erogata in detto periodo, al netto, ai sensi della novella contenuta nella legge 78/2010, per intero. Non è d'altronde specificamente contestato che nel periodo AL1.4.10 al 30.6.16 vi siano stati contestualmente sia il pagamento della pensione di vecchiaia da parte di PS sia il pagamento della pensione sostitutiva da parte del DO ricorrente.
Considerato il diritto della resistente a percepire la pensione di vecchiaia il pagamento indebito è quello effettuato dal e non AL PS con la conseguenza che il DO poteva legittimamente CP_1
agire per la ripetizione.
Il ha dunque pagato direttamente alla ricorrente la pensione sostitutiva non avendo CP_1
consapevolezza che ella aveva nelle more maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia da parte LLIN e che tale pensione le sarebbe stata corrisposta con decorrenza AL1.4.10
Invero ai sensi LLart. 6 del decreto legislativo 357/90 il poteva farsi carico , con apposita CP_1
convenzione , del pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi LLart. 4, per conto LL;
in quel caso il pagamento delle pensioni Controparte_5
sarebbe stato erogato alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi , ma le parti avrebbero convenuto sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto LL e i contributi dovuti LLIN dal Controparte_5 CP_1
Tuttavia l'operatività LLart. 6 presupponeva che il beneficiario avesse maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e il fosse consapevole LLesistenza di un obbligo di pagamento a carico CP_1 LLIN in relazione a quella posizione assicurativa e pure dei relativi importi, condizione che pacificamente difettava nel caso di specie. Il DO, dunque non ha mai operato quale delegato di pagamento in relazione a detta posizione avendo avuto consapevolezza della maturazione da parte della ricorrente del diritto al trattamento a carico LLGO solo successivamente, nel 2016, dopo aver reiteratamente invitato la ex dipendente a formalizzare la richiesta di pensione LLIN.
La nota del 17.12.12 deve essere dunque interpretata nel senso che a partire dal momento in cui ella avesse maturato il diritto a pensione a carico LLGO , il non avrebbe più anticipato alcunchè, CP_1
provvedendo al pagamento della sola indennità integrativa, laddove esistente. I pagamenti operati dal erano dunque esclusivamente legittimati ALonere , gravante in via esclusiva sul , di CP_1 CP_1
pagamento della pensione nel periodo in cui la ex dipendente non poteva fruire della pensione a carico LLGO e LLonere di pagamento LLeventuale integrazione spettante sulla pensione GO in relazione al trattamento di miglior favore eventualmente previsto dal regime previdenziale del CP_1
I pagamenti operati dal erano dunque necessariamente operati salvo conguaglio , come CP_1
espressamente rammentato nella nota di liquidazione del 1992 , e il conguaglio poteva essere anche integrale , in relazione ai periodi in cui la ricorrente aveva maturato i requisiti per la pensione a carico LLGO, laddove la pensione a carico LLGO fosse risultata più favorevole di quella erogata dal
CP_1
Ripercorrendo le censure della ricorrente di cui al secondo motivo di appello alla luce delle considerazioni espresse, non è vero che il non ha provato che il trattamento erogato non fosse CP_1
cumulabile con quello riconosciuto ALPS e ciò in quanto il ha riportato i cedolini di CP_1
pagamento della pensione per l'intero periodo in cui la stessa si è cumulata con il trattamento previdenziale a carico LLGO e ha rivendicato l'applicazione della disciplina normativa che consente al personale transitato nella gestione speciale a carico LLPS esclusivamente il pagamento del trattamento di miglior favore tra quello riconosciuto dal e quello riconosciuto ALPS . E' CP_1
dunque la fonte primaria che impone il pagamento di un unico trattamento previdenziale e specificamente il trattamento previdenziale più favorevole . Ciò significa che , laddove il trattamento previdenziale erogato ALPS fosse risultato inferiore al valore cui il dipendente avrebbe ambito con il pagamento del trattamento a carico del , avrebbe fatto carico sul DO l'onere del CP_1
pagamento del differenziale a titolo integrativo.
Il ha allegato che non vi era alcun pagamento differenziale integrativo da versare perché la CP_1
pensione corrisposta LLPS era migliore rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto da . CP_1
La ricorrente ulteriormente deduceva che il DO sarebbe decaduto dalla prova avendo dedotto solo tardivamente che il trattamento erogato era comprensivo , in via sostitutiva e anticipatoria , del trattamento dovuto successivamente ALPS .
L'allegazione difensiva della ricorrente non è tuttavia condivisibile , in primis , perché la pretesa del trova fondamento , sin dal ricorso in sede monitoria , nella previsione normativa che disciplina CP_1
il trattamento previdenziale spettante agli ex dipendenti degli istituti di credito;
secondariamente perché il trattamento erogato dal non era comprensivo , in via sostitutiva e anticipatoria del CP_1
trattamento dovuto ALPS ma era erogato in via provvisoria e salvo conguaglio in addebito o accredito in esito alla liquidazione definitiva del trattamento PS
Ciò sta a dire che il DO erogava questo trattamento per intero nel periodo in cui la ricorrente non avrebbe avuto titolo per beneficiare della pensione a carico LLPS , e pro-quota laddove fosse rimasto un differenziale dovuto nel periodo in cui la pensione era a carico LLPS . Non essendo emersa alcuna quota differenziale da versare rispetto alla pensione a carico LLPS , il conguaglio azionato era necessariamente per l'intero ammontare erogato dal in concomitanza con la CP_1
liquidazione operata ALPS Il trattamento erogato dal , quindi aveva carattere sostitutivo laddove la ricorrente non avrebbe CP_1
potuto ottenere alcun trattamento previdenziale ed era erogato in via provvisoria e salvo conguaglio per i periodi in cui l'PS avesse successivamente riconosciuto la pensione di vecchiaia
Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, il non avrebbe dovuto depositare alcun CP_1
documento attestante la non cumulabilità tra il trattamento pensionistico erogato dal e il CP_1 trattamento pensionistico erogato ALPS perché siffatta non cumulabilità discende dalla legge che riconosce al pensionato esclusivamente il trattamento più favorevole tra quello erogato ALPS e quello erogato /erogabile dal . CP_1
Inconferenti sono pure le allegazioni relative alla tardiva deduzione circa la convenzione stipulata tra il DO e l'PS , così come le contestazioni in merito alla inopponibilità LLaccordo contrattuale tra il DO e l'PS al ricorrente , alla mancata deduzione dei parametri specifici di tale accordo , alla irrilevanza di tale accordo rispetto alle anticipazioni operate dal CP_1
Come si è già precisato , la convenzione riguardava la possibilità che il DO si facesse carico dei pagamenti integrali dovuti al titolo di pensione sia con riferimento alla quota a carico LLPS sia con riferimento alla quota a carico del DO salvo conguagli con la contribuzione dovuta dal DO LLPS . Come anticipato l'operatività di questa convenzione non tocca la fattispecie LLesame perché
i pagamenti operati dal DO non sono mai stati operati con imputazione LLPS e quindi ai sensi della convenzione di cui LLarticolo sei del decreto legislativo 357 del 90 , ma a titolo provvisorio e salvo conguaglio con quanto fosse stato successivamente definitivamente liquidato ALPS.
L'esistenza di una convenzione che peraltro è cessata nel dicembre 2012 , prima che il DO avesse consapevolezza della liquidazione della pensione a carico LLPS e del suo ammontare , esclude che siffatta convenzione abbia agito nei rapporti con la signora . Pt_1
Questo è quanto il ha inteso ribadire nella missiva del 17 dicembre 2012 in cui comunicava CP_1
che essendo cessata la convenzione con l'PS a far data dal 1 gennaio 2013 il avrebbe erogato CP_1
solo il trattamento di propria spettanza , mentre il trattamento a carico LLPS sarebbe stato erogato ALente una volta maturato . La nota si limitava a rappresentare alla ricorrente , qualora essa si fosse trovata nella condizione di ottenere la pensione di vecchiaia ALIN,condizione che non risultava essersi ancora verificata avendo la ricorrente presentato alla domanda di pensione di vecchiaia solo nel 2015 , il DO avrebbe pagato esclusivamente la quota che fosse stata eventualmente suo carico
, senza anticipare l'intero ammontare per poi conguagliarlo nei confronti LLPS per la parte di sua competenza . Non è dunque vero che il non ha allegato quale fosse il trattamento integrativo e quale fosse CP_1
la somma anticipata per conto LLPS perché il ha chiarito che nessun trattamento integrativo CP_1
era dovuto sicché l'importo erogato in esito alla liquidazione della pensione da parte LLPS doveva essere integralmente conguagliato essendo stato corrisposto in via provvisoria . Non c'era stata dunque alcuna anticipazione del trattamento PS spettante ex lege da parte del CP_1
Tanto premesso la produzione documentale rappresentata dai cedolini di pagamento prova l'ammontare delle somme corrisposte mentre la ricorrente non ha mai dedotto che i pagamenti ricevuti ALPS fossero di ammontare inferiore rispetto a quelli erogati dal non potendosi dare per CP_1
acclarato come sembrerebbe argomentare la parte che il trattamento erogato dal sia in ogni CP_1
caso un trattamento di miglior favore rispetto a quello erogato a carico di GO
Infondato è anche il terzo motivo di appello laddove si argomenta che il fondo avrebbe dovuto provare di essere legittimato a pretendere la restituzione LLindebito in luogo LLPS
L'argomentazione trova fondamento nel carattere anticipatorio della erogazione e nel rapporto di delegazione che la ricorrente assume intercorrere tra il delegante di pagamento (PS )e il delegato di pagamento ( ) CP_1
Ma, come si è anticipato , il pagamento operato dal non aveva , se non in punto di fatto, CP_1
carattere anticipatorio rispetto al pagamento che sarebbe successivamente stato liquidato ALPS e non c'era alcuna delega di pagamento da parte LLPS per l'importo di cui si controverte .
Difettando qualsiasi quota di integrazione a carico del in relazione al trattamento previdenziale CP_1
dovuto dalla ricorrente nel periodo dal 2010 al 2016 , correttamente il ha richiesto la CP_1
restituzione per intero . Tale richiesta restitutoria non avrebbe potuto essere avanzata ALPS che invece ha liquidato in via definitiva il trattamento previdenziale spettante ex lege
L'PS d'altronde non potrebbe agire per la restituzione delle somme erogate in via definitiva in esito al riconoscimento della spettanza del trattamento previdenziale non potendosi avvalere dei pagamenti operati dal ad altro titolo CP_1
E neppure il potrebbe agire nei confronti LLPS per la restituzione di quanto erogato poiché CP_1
il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra la ricorrente ex dipendente di istituto di credito e il e la richiesta di ripetizione trova fondamento nella esplicitazione del carattere provvisorio CP_1
del pagamento Esclusa la fondatezza del secondo e del terzo motivo di appello resta da esaminare la fondatezza del primo motivo di appello laddove la ricorrente lamenta che il tribunale erroneamente avesse ritenuto tardiva la contestazione relativa al quantum dei ratei di trattamento richiesti in restituzione.
Invero l'argomentazione è effettivamente tardiva posto che la contestazione sull'obbligo di restituzione non comprendeva anche la specifica contestazione sul quantum LLindebito .
In ogni caso la contestazione è palesemente generica poiché la ricorrente contestava che le tabelle richiamate non contenessero indicazioni sui dati relativi LLanzianità contributiva , sul livello retributivo sulla base del quale era stato calcolato il trattamento pensionistico erogato LLappellante nè indicassero le modalità di tale calcolo . Ma la richiesta di ripetizione prescindeva dalla modalità di quantificazione del trattamento corrisposto , in termini di anzianità contributiva e livello retributivo , avendo come unico presupposto la circostanza che in un determinato periodo era stato erogato un trattamento previdenziale non dovuto (perché inferiore a quello che sarebbe successivamente stato liquidato per il medesimo periodo ALPS ).
I criteri utilizzati dal per la determinazione delle somme riportate nei cedolini di pagamento CP_1
sono dunque irrilevanti sicché alcuna contestazione è dato muovere al per non aver CP_1
correttamente assolto agli oneri di allegazione e prova
Non si trattava infatti di trattamento erogato in via anticipatoria ma di trattamento erogato in via provvisoria e salvo conguaglio
D'altronde la ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto concretamente le somme indicate nei cedolini di pagamento come liquidate dal e la pretesa di restituzione riguarda esclusivamente CP_1
le somme per le quali erano allegati i cedolini di pagamento .
La somma non può dunque considerarsi specificamente contestata.
Anche il quarto motivo di appello è infondato. L'oggetto della domanda di ripetizione non è infatti il trattamento previdenziale corrisposto ALIN , ma il trattamento sostitutivo o integrativo corrisposto salvo conguaglio dal , risultato non dovuto stante la maturazione del trattamento CP_1 previdenziale a carico LLGO in misura più favorevole. Il pagamento operato dal DO non era infatti imputabile LLIN ma era autonomo rispetto ad esso con la conseguenza che il regime LLindebito è quello ordinario ex art. 2033 c.c.
L'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi LLart. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater LLart. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza LLobbligo di versamento, da parte LLappellante, LLulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto LLapplicabilità LLart. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto ALart. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione LLulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, LLimpugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento LLapparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore LLappellato liquidate in complessivi euro 7200,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste ALart. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte LLappellante LLulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO ZI Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, LLudienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2546/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa ALAvv. GAETA GIANLUIGI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 88 00100
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso ALAvv. PANDOLFO ANGELO ed elettivamente domiciliato in VIA
BARBERINI, 47 00187 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza numero 3540 del 19 Aprile 2022 del tribunale di Roma
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma in opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
emesso per il pagamento della somma di euro 131.925,10 a titolo di ripetizione LLindebito ex articolo 2033 del codice civile per avere , la ex dipendente LListituto di credito, percepito , nel periodo AL1 aprile 2010 al 30 giugno 2016 , una duplicazione di somme a titolo di trattamento pensionistico, dal DO e ALIN . Nell'atto di opposizione la signora chiedeva accertare Pt_1
l'illegittimità , l'infondatezza e l'inesistenza per intervenuta prescrizione del credito vantato dal
[...]
a prestazione definita del gruppo e revocarsi il decreto ingiuntivo , accertare CP_1 Controparte_2
dichiarare che nulla era dovuto per inesistenza di dolo al opposto , in ulteriore subordine CP_1
accertare il diritto a ritenere le somme ricevute e comunque accertare che nulla era dovuto in restituzione con riferimento ai ratei di pensione percepiti ALuno aprile 2010 al 30 giugno 2016 ; in via ulteriormente subordinata chiedeva compensare la pretesa del con le somme perdute dalla CP_1
signora per prescrizione per colpa del , ovvero ancora limitare il periodo di ripetibilità Pt_1 CP_1
ad epoca successiva al marzo 2015 , data di comunicazione del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia .
Il tribunale di Roma rigettava il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo e confermava la debenza della somma azionata dal ai sensi delle previsioni normative primarie rinvenibili nella legge CP_1
218/1990 , LLarticolo sei comma uno del decreto legislativo numero 357 del 1990
Avverso detta sentenza proponeva appello la signora sulla scorta dei seguenti motivi Pt_1
Con il primo motivo di appello contestava la tardività delle argomentazioni difensive formulate in sede di note autorizzate : in particolare censurava il passaggio della sentenza che ravvisava la tardività della contestazione circa la corretta quantificazione dei ratei di trattamento pensionistico erogati .
Assumeva che il non aveva offerto in comunicazione alcun conteggio , limitandosi a CP_1
richiamare comunicazioni extragiudiziali che non contenevano indicazioni dei dati impiegati nella richiesta di restituzione degli importi duplicati
Rappresentava la signora come essa avesse specificamente contestato l'esistenza di un credito Pt_1
del e che il aveva omesso di provare che l'erogazione aveva carattere provvisorio , che CP_1 CP_1
il trattamento corrisposto non era cumulabile con quello erogato ALPS, e che il trattamento erogato dal conteneva in via anticipatoria anche il trattamento dovuto LLPS CP_1 Rappresentava pertanto come le deduzioni contenute nelle note servivano solo a evidenziare la violazione LLonere probatorio a carico del CP_1
Assumeva ulteriormente che il fatto che ella non avesse contestato la correttezza LLimporto non poteva equivalere ad una tacita acquiescenza alle deduzioni avversarie sulla provvisorietà del pagamento di tale importo o sulla sua non cumulabilità con il trattamento PS o sul fatto che tale trattamento contenesse in via anticipatoria il trattamento dovuto AL PS .
Lamentava che il non avesse provato gli elementi di fatto di diritto a suo carico . CP_1
Con il secondo motivo di appello la ricorrente censurava il capo della sentenza in cui il tribunale aveva dichiarato che era stato raggiunta la prova LLan e del quantum debeatur Rappresentava in particolare che il avrebbe dovuto provare che il trattamento a carico LLGO e quello a carico CP_1
del non erano cumulabili, che il trattamento erogato dal era comprensivo, sostitutivo CP_1 CP_1 ed anticipatorio di quello erogato ALIN , quale fosse la quota corrisposta a titolo anticipatorio e quale la quota corrisposta a titolo integrativo e sulla base di quale fonte normativa o pattizia fosse previsto il carattere meramente anticipatorio e non cumulativo LLimporto erogato dal CP_1
Rilevava il carattere tardivo LLallegazione contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione secondo cui il erogava ai lavoratori il trattamento dovuto ALIN in base ad CP_1 una convenzione con l'ente previdenziale
Contestava poi il mancato deposito di detta convenzione e la mancata deduzione dei parametri specifici LLaccordo in oggetto e deduceva infine che l'accordo riguardava il pagamento del trattamento già maturato e non anche l'anticipazione salvo conguaglio. . Rappresentava infine che in forza di questa convenzione i trattamenti anticipati avrebbero dovuto essere restituiti al DO ALIN e non ALassicurata e che al contrario il 17.12.12 il aveva comunicato alla CP_1
pensionata che il trattamento di cui si sarebbe fatto carico in epoca successiva era solo il trattamento integrativo di propria spettanza mentre il trattamento GO sarebbe stato erogato direttamente ALIN
In conclusione rilevava la signora che il non aveva allegato quale fosse il trattamento Pt_1 CP_1 integrativo a suo carico e quale il trattamento anticipato per conto LLPS, non aveva provato che il trattamento erogato contenesse una anticipazione del trattamento dovuto ALIN, non aveva provato che la convenzione stipulata dal DO con l'IN non aveva ad oggetto una anticipazione di trattamento ma solo la delega di pagamento, non aveva provato neppure la stipula di tale convenzione, né che quanto anticipato in ragione della convenzione avrebbe dovuto essere restituito LLIN;
deduceva che la convenzione era cessata nel 2012 con la conseguenza che quanto erogato nel 2013 dal aveva carattere di trattamento meramente e necessariamente integrativo CP_1
Con il terzo motivo di appello rilevava che il non aveva provato per quale ragione era il CP_1 CP_1
medesimo legittimato a pretendere la restituzione di quanto erogato indebitamente (e non invece l'IN )e che in ogni caso il per gli importi anticipati , avrebbe dovuto rivalersi sull'IN CP_1 mentre in caso di duplicazione di pagamento ( da parte LLIN e da parte del quale suo CP_1
delegato) il diritto alla ripetizione gravava sul delegante e giammai sul delegato.
Con il quarto motivo di appello deduceva l'operatività del principio di non ripetibilità delle somme corrisposte a titolo previdenziale
Si costituiva il contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 LLimpugnata sentenza.
Per ragioni di ordine logico risulta corretto analizzare preliminarmente il secondo e il terzo motivo di appello che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente interconnessi
Per una corretta analisi del tema di indagine è necessario ripercorrere la normativa primaria che regola la presente fattispecie e cioè il dlgs n. 357/1990
L'art. 1 , rubricato : “Iscrizione LLIN dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati ALGO” statuisce che: “ 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti LLassicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:
a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati ALobbligo LLiscrizione LLassicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto LLallegato T LLart. 39 della legge 8 agosto 1895,
n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui LLart. 1 della legge 30 luglio
1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui LLart. 5, comma 1, della legge stessa;
c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'iscrizione LLassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini LLassolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale…”
L'art. 2 a sua volta rubricato : “Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990” stabilisce che: “1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell nazionale CP_3 [...]
sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui LLart. 1, comma CP_4
1, comunicano all stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell CP_3 CP_3
medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione
e dei periodi in ogni caso utili LLinteressato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianità predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni…
3. Nella gestione speciale LLassicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme LLanzianità assicurativa ed LLanzianità contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme LLassicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero, da parte dei dipendenti, LLeventuale maggiore onere che l'iscrizione LLassicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico. 5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti LLassicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi LLetà, LLanzianità assicurativa e LLanzianità contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione LLeventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale, obbligatoria…”
L'art.4 rubricato : “Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3” dispone che: “ 1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente LLart. 2 e LLart. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui LLart. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui LLart. 1.”
L'art. 6 rubricato “Convenzioni con l'IN per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro” prevede, infine, che : “1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi LLart. 4, è effettuato per conto LL Controparte_5
dagli enti creditizi di cui LLart. 1 ovvero dalle società da essi risultanti ai sensi LLart. 1
[...]
della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell Controparte_5
e i contributi allo stesso dovuti…”
[...]
Tanto premesso si osserva che nel caso di specie , come risulta dalla documentazione in atti , la ricorrente , al momento della cessazione del rapporto di lavoro , non aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia GO e, quindi, il prima e il poi, le riconobbero un Controparte_6 CP_1 trattamento pensionistico sostitutivo in virtù dei requisiti pensionistici più favorevoli previsti dal regime esclusivo e sino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione GO.
La circostanza è incontroversa. L'erogazione del trattamento pensionistico da parte del trovava CP_1 fondamento nell'assenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico a carico LLGO.
Tale erogazione trovava tuttavia anche limite nel riconoscimento del diritto ad accedere al trattamento pensionistico a carico LLGO nel senso che, sussistendone le condizioni, sul gravava CP_1 esclusivamente l'onere del pagamento LLeventuale integrazione finalizzato a garantire il trattamento di miglior favore
Il richiamo , operato dalla ricorrente, al carattere anticipatorio piuttosto che di delegazione di pagamento delle corresponsioni in oggetto è fuorviante. Il DO aveva operato i pagamenti della pensione alla per garantire l'anticipazione del trattamento che solo il assicurava al Pt_1 CP_1 personale dipendente degli enti creditizi con l'anzianità posseduta dalla non anche l'IN. Pt_1
Dal momento in cui l'onere del pagamento del trattamento pensionistico iniziò a fare carico giuridicamente sull'IN , per avere la ricorrente maturato i requisiti per il pagamento della pensione a carico LLGO, il pagamento della pensione da parte del DO non era più dovuto se non con riguardo LLeventuale differenziale spettante a titolo di integrazione del trattamento e semprechè tale differenziale fosse effettivamente dovuto. Il pagamento di una pensione integrativa era infatti previsto solo laddove il trattamento di cui sarebbe stato onerato il DO in via esclusiva fosse risultato più favorevole del trattamento erogato ALIN;
ai sensi delle previsioni surrichiamate del decreto legislativo 357/90, condizione non avveratasi nel caso di specie
Il trattamento erogato ALIN era infatti complessivamente più favorevole di quello erogato/erogabile dal con la conseguenza che il non era onerato di alcuna integrazione CP_1 CP_1
e aveva invece erogato, negli anni dal 1°.
4.10 al 30.6.16 un trattamento previdenziale che non faceva più carico sul medesimo (e che infatti fu corrisposto successivamente ALIN con CP_1
conguaglio degli arretrati)
Le argomentazioni della appellante che ipotizzano il carattere anticipatorio o di delegazione di pagamento dei versamenti operati dal , al fine di legittimare una loro “non ripetibilità “, non CP_1
convincono il Collegio. Il DO ha operato pagamenti non dovuti sull'erroneo presupposto che la ricorrente non avesse ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione a carico LLGO e ha dunque titolo per ripetere le somme indebitamente corrisposte, e solo quelle.
In effetti AL1.4.2010 la ricorrente ha iniziato a percepire la pensione a carico LLGO e tale pensione è risultata essere di importo superiore rispetto a quella riconosciuta dal con la CP_1 conseguenza che il conguaglio in favore del doveva operare per intero ( e cioè la restituzione CP_1 al doveva riguardare l'intera prestazione corrisposta erroneamente) non residuando alcuna CP_1
integrazione a carico del medesimo . In questi termini deve interpretarsi la nota 1402/92 con CP_1
cui il DO ha riconosciuto alla ricorrente, dipendente del dal 1973 e cessata per Controparte_6
dimissioni dal 30.12.1992, un assegno annuo di pensione “in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo della pensione che sarà liquidata ALIN e quindi con riserva di eventuali conguagli a debito o a credito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra citate” (cfr. nota all. n. 3 e cedolini pensione all.ti n. 9 di parte appellata).
Il richiamo alla operatività della convenzione tra l'IN e il DO è poi fuorviante. La convenzione disciplinata ALart. 6 del decreto legislativo357/90 riguarda il pagamento unitario della prestazione pensionistica a carico LLIN e del ma presuppone che la prestazione pensionistica a carico CP_1 LLIN sia stata già riconosciuta LLex dipendente e il DO consapevolmente adempia integralmente versando l'importo dovuto ALIN e l'eventuale integrazione a proprio carico, conguagliando successivamente con l'IN i versamenti che non facevano carico al DO . Il DO, che pure aveva stipulato una convenzione con l'IN in relazione a tale possibilità, nel caso di specie non si è avvalsa delle previsioni pattizie perchè quando ha acquisito consapevolezza che l'IN avrebbe riconosciuto la pensione a carico LLGO ( e cioè il 27.5.16 a seguito di solleciti alla ricorrente affinchè si adoperasse per richiedere il pagamento della prestazione dovuta) la convenzione era stata già risolta , non potendo più il DO avvalersi della disciplina convenzionale in tema di riparto delle operazioni di pagamenti e successivi conguagli. E la circostanza trova conferma proprio nella nota menzionata dal ricorrente ricevuta il 27.12.12 con cui il DO preannunciava che i pagamenti di cui si sarebbe fatto carico erano solo quelli sui propri, e cioè l'integrazione , se dovuta, ovvero il pagamento della prestazione previdenziale prima della maturazione dei requisiti per la pensione a carico LLGO
Risulta, poi, che in data 18.5.16 PS ha riconosciuto retroattivamente alla ricorrente , con decorrenza AL1.1.2009 e pagamenti AL1.4.10 al 30.6.16 ; ne consegue che la ricorrente nel periodo AL1.4.10 al 30.6.16 ha percepito sia la pensione sostitutiva del DO ( che invece non avrebbe dovuto ricevere avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia) , sia la pensione PS
L'ammontare della pensione di vecchiaia era tale che non residuava a carico del l'erogazione CP_1
di qualsivoglia quota integrativa, con la conseguenza che il aveva titolo per conguagliare la CP_1
somma erogata in detto periodo, al netto, ai sensi della novella contenuta nella legge 78/2010, per intero. Non è d'altronde specificamente contestato che nel periodo AL1.4.10 al 30.6.16 vi siano stati contestualmente sia il pagamento della pensione di vecchiaia da parte di PS sia il pagamento della pensione sostitutiva da parte del DO ricorrente.
Considerato il diritto della resistente a percepire la pensione di vecchiaia il pagamento indebito è quello effettuato dal e non AL PS con la conseguenza che il DO poteva legittimamente CP_1
agire per la ripetizione.
Il ha dunque pagato direttamente alla ricorrente la pensione sostitutiva non avendo CP_1
consapevolezza che ella aveva nelle more maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia da parte LLIN e che tale pensione le sarebbe stata corrisposta con decorrenza AL1.4.10
Invero ai sensi LLart. 6 del decreto legislativo 357/90 il poteva farsi carico , con apposita CP_1
convenzione , del pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi LLart. 4, per conto LL;
in quel caso il pagamento delle pensioni Controparte_5
sarebbe stato erogato alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi , ma le parti avrebbero convenuto sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto LL e i contributi dovuti LLIN dal Controparte_5 CP_1
Tuttavia l'operatività LLart. 6 presupponeva che il beneficiario avesse maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e il fosse consapevole LLesistenza di un obbligo di pagamento a carico CP_1 LLIN in relazione a quella posizione assicurativa e pure dei relativi importi, condizione che pacificamente difettava nel caso di specie. Il DO, dunque non ha mai operato quale delegato di pagamento in relazione a detta posizione avendo avuto consapevolezza della maturazione da parte della ricorrente del diritto al trattamento a carico LLGO solo successivamente, nel 2016, dopo aver reiteratamente invitato la ex dipendente a formalizzare la richiesta di pensione LLIN.
La nota del 17.12.12 deve essere dunque interpretata nel senso che a partire dal momento in cui ella avesse maturato il diritto a pensione a carico LLGO , il non avrebbe più anticipato alcunchè, CP_1
provvedendo al pagamento della sola indennità integrativa, laddove esistente. I pagamenti operati dal erano dunque esclusivamente legittimati ALonere , gravante in via esclusiva sul , di CP_1 CP_1
pagamento della pensione nel periodo in cui la ex dipendente non poteva fruire della pensione a carico LLGO e LLonere di pagamento LLeventuale integrazione spettante sulla pensione GO in relazione al trattamento di miglior favore eventualmente previsto dal regime previdenziale del CP_1
I pagamenti operati dal erano dunque necessariamente operati salvo conguaglio , come CP_1
espressamente rammentato nella nota di liquidazione del 1992 , e il conguaglio poteva essere anche integrale , in relazione ai periodi in cui la ricorrente aveva maturato i requisiti per la pensione a carico LLGO, laddove la pensione a carico LLGO fosse risultata più favorevole di quella erogata dal
CP_1
Ripercorrendo le censure della ricorrente di cui al secondo motivo di appello alla luce delle considerazioni espresse, non è vero che il non ha provato che il trattamento erogato non fosse CP_1
cumulabile con quello riconosciuto ALPS e ciò in quanto il ha riportato i cedolini di CP_1
pagamento della pensione per l'intero periodo in cui la stessa si è cumulata con il trattamento previdenziale a carico LLGO e ha rivendicato l'applicazione della disciplina normativa che consente al personale transitato nella gestione speciale a carico LLPS esclusivamente il pagamento del trattamento di miglior favore tra quello riconosciuto dal e quello riconosciuto ALPS . E' CP_1
dunque la fonte primaria che impone il pagamento di un unico trattamento previdenziale e specificamente il trattamento previdenziale più favorevole . Ciò significa che , laddove il trattamento previdenziale erogato ALPS fosse risultato inferiore al valore cui il dipendente avrebbe ambito con il pagamento del trattamento a carico del , avrebbe fatto carico sul DO l'onere del CP_1
pagamento del differenziale a titolo integrativo.
Il ha allegato che non vi era alcun pagamento differenziale integrativo da versare perché la CP_1
pensione corrisposta LLPS era migliore rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto da . CP_1
La ricorrente ulteriormente deduceva che il DO sarebbe decaduto dalla prova avendo dedotto solo tardivamente che il trattamento erogato era comprensivo , in via sostitutiva e anticipatoria , del trattamento dovuto successivamente ALPS .
L'allegazione difensiva della ricorrente non è tuttavia condivisibile , in primis , perché la pretesa del trova fondamento , sin dal ricorso in sede monitoria , nella previsione normativa che disciplina CP_1
il trattamento previdenziale spettante agli ex dipendenti degli istituti di credito;
secondariamente perché il trattamento erogato dal non era comprensivo , in via sostitutiva e anticipatoria del CP_1
trattamento dovuto ALPS ma era erogato in via provvisoria e salvo conguaglio in addebito o accredito in esito alla liquidazione definitiva del trattamento PS
Ciò sta a dire che il DO erogava questo trattamento per intero nel periodo in cui la ricorrente non avrebbe avuto titolo per beneficiare della pensione a carico LLPS , e pro-quota laddove fosse rimasto un differenziale dovuto nel periodo in cui la pensione era a carico LLPS . Non essendo emersa alcuna quota differenziale da versare rispetto alla pensione a carico LLPS , il conguaglio azionato era necessariamente per l'intero ammontare erogato dal in concomitanza con la CP_1
liquidazione operata ALPS Il trattamento erogato dal , quindi aveva carattere sostitutivo laddove la ricorrente non avrebbe CP_1
potuto ottenere alcun trattamento previdenziale ed era erogato in via provvisoria e salvo conguaglio per i periodi in cui l'PS avesse successivamente riconosciuto la pensione di vecchiaia
Diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, il non avrebbe dovuto depositare alcun CP_1
documento attestante la non cumulabilità tra il trattamento pensionistico erogato dal e il CP_1 trattamento pensionistico erogato ALPS perché siffatta non cumulabilità discende dalla legge che riconosce al pensionato esclusivamente il trattamento più favorevole tra quello erogato ALPS e quello erogato /erogabile dal . CP_1
Inconferenti sono pure le allegazioni relative alla tardiva deduzione circa la convenzione stipulata tra il DO e l'PS , così come le contestazioni in merito alla inopponibilità LLaccordo contrattuale tra il DO e l'PS al ricorrente , alla mancata deduzione dei parametri specifici di tale accordo , alla irrilevanza di tale accordo rispetto alle anticipazioni operate dal CP_1
Come si è già precisato , la convenzione riguardava la possibilità che il DO si facesse carico dei pagamenti integrali dovuti al titolo di pensione sia con riferimento alla quota a carico LLPS sia con riferimento alla quota a carico del DO salvo conguagli con la contribuzione dovuta dal DO LLPS . Come anticipato l'operatività di questa convenzione non tocca la fattispecie LLesame perché
i pagamenti operati dal DO non sono mai stati operati con imputazione LLPS e quindi ai sensi della convenzione di cui LLarticolo sei del decreto legislativo 357 del 90 , ma a titolo provvisorio e salvo conguaglio con quanto fosse stato successivamente definitivamente liquidato ALPS.
L'esistenza di una convenzione che peraltro è cessata nel dicembre 2012 , prima che il DO avesse consapevolezza della liquidazione della pensione a carico LLPS e del suo ammontare , esclude che siffatta convenzione abbia agito nei rapporti con la signora . Pt_1
Questo è quanto il ha inteso ribadire nella missiva del 17 dicembre 2012 in cui comunicava CP_1
che essendo cessata la convenzione con l'PS a far data dal 1 gennaio 2013 il avrebbe erogato CP_1
solo il trattamento di propria spettanza , mentre il trattamento a carico LLPS sarebbe stato erogato ALente una volta maturato . La nota si limitava a rappresentare alla ricorrente , qualora essa si fosse trovata nella condizione di ottenere la pensione di vecchiaia ALIN,condizione che non risultava essersi ancora verificata avendo la ricorrente presentato alla domanda di pensione di vecchiaia solo nel 2015 , il DO avrebbe pagato esclusivamente la quota che fosse stata eventualmente suo carico
, senza anticipare l'intero ammontare per poi conguagliarlo nei confronti LLPS per la parte di sua competenza . Non è dunque vero che il non ha allegato quale fosse il trattamento integrativo e quale fosse CP_1
la somma anticipata per conto LLPS perché il ha chiarito che nessun trattamento integrativo CP_1
era dovuto sicché l'importo erogato in esito alla liquidazione della pensione da parte LLPS doveva essere integralmente conguagliato essendo stato corrisposto in via provvisoria . Non c'era stata dunque alcuna anticipazione del trattamento PS spettante ex lege da parte del CP_1
Tanto premesso la produzione documentale rappresentata dai cedolini di pagamento prova l'ammontare delle somme corrisposte mentre la ricorrente non ha mai dedotto che i pagamenti ricevuti ALPS fossero di ammontare inferiore rispetto a quelli erogati dal non potendosi dare per CP_1
acclarato come sembrerebbe argomentare la parte che il trattamento erogato dal sia in ogni CP_1
caso un trattamento di miglior favore rispetto a quello erogato a carico di GO
Infondato è anche il terzo motivo di appello laddove si argomenta che il fondo avrebbe dovuto provare di essere legittimato a pretendere la restituzione LLindebito in luogo LLPS
L'argomentazione trova fondamento nel carattere anticipatorio della erogazione e nel rapporto di delegazione che la ricorrente assume intercorrere tra il delegante di pagamento (PS )e il delegato di pagamento ( ) CP_1
Ma, come si è anticipato , il pagamento operato dal non aveva , se non in punto di fatto, CP_1
carattere anticipatorio rispetto al pagamento che sarebbe successivamente stato liquidato ALPS e non c'era alcuna delega di pagamento da parte LLPS per l'importo di cui si controverte .
Difettando qualsiasi quota di integrazione a carico del in relazione al trattamento previdenziale CP_1
dovuto dalla ricorrente nel periodo dal 2010 al 2016 , correttamente il ha richiesto la CP_1
restituzione per intero . Tale richiesta restitutoria non avrebbe potuto essere avanzata ALPS che invece ha liquidato in via definitiva il trattamento previdenziale spettante ex lege
L'PS d'altronde non potrebbe agire per la restituzione delle somme erogate in via definitiva in esito al riconoscimento della spettanza del trattamento previdenziale non potendosi avvalere dei pagamenti operati dal ad altro titolo CP_1
E neppure il potrebbe agire nei confronti LLPS per la restituzione di quanto erogato poiché CP_1
il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra la ricorrente ex dipendente di istituto di credito e il e la richiesta di ripetizione trova fondamento nella esplicitazione del carattere provvisorio CP_1
del pagamento Esclusa la fondatezza del secondo e del terzo motivo di appello resta da esaminare la fondatezza del primo motivo di appello laddove la ricorrente lamenta che il tribunale erroneamente avesse ritenuto tardiva la contestazione relativa al quantum dei ratei di trattamento richiesti in restituzione.
Invero l'argomentazione è effettivamente tardiva posto che la contestazione sull'obbligo di restituzione non comprendeva anche la specifica contestazione sul quantum LLindebito .
In ogni caso la contestazione è palesemente generica poiché la ricorrente contestava che le tabelle richiamate non contenessero indicazioni sui dati relativi LLanzianità contributiva , sul livello retributivo sulla base del quale era stato calcolato il trattamento pensionistico erogato LLappellante nè indicassero le modalità di tale calcolo . Ma la richiesta di ripetizione prescindeva dalla modalità di quantificazione del trattamento corrisposto , in termini di anzianità contributiva e livello retributivo , avendo come unico presupposto la circostanza che in un determinato periodo era stato erogato un trattamento previdenziale non dovuto (perché inferiore a quello che sarebbe successivamente stato liquidato per il medesimo periodo ALPS ).
I criteri utilizzati dal per la determinazione delle somme riportate nei cedolini di pagamento CP_1
sono dunque irrilevanti sicché alcuna contestazione è dato muovere al per non aver CP_1
correttamente assolto agli oneri di allegazione e prova
Non si trattava infatti di trattamento erogato in via anticipatoria ma di trattamento erogato in via provvisoria e salvo conguaglio
D'altronde la ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto concretamente le somme indicate nei cedolini di pagamento come liquidate dal e la pretesa di restituzione riguarda esclusivamente CP_1
le somme per le quali erano allegati i cedolini di pagamento .
La somma non può dunque considerarsi specificamente contestata.
Anche il quarto motivo di appello è infondato. L'oggetto della domanda di ripetizione non è infatti il trattamento previdenziale corrisposto ALIN , ma il trattamento sostitutivo o integrativo corrisposto salvo conguaglio dal , risultato non dovuto stante la maturazione del trattamento CP_1 previdenziale a carico LLGO in misura più favorevole. Il pagamento operato dal DO non era infatti imputabile LLIN ma era autonomo rispetto ad esso con la conseguenza che il regime LLindebito è quello ordinario ex art. 2033 c.c.
L'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi LLart. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater LLart. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza LLobbligo di versamento, da parte LLappellante, LLulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto LLapplicabilità LLart. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto ALart. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione LLulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, LLimpugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento LLapparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore LLappellato liquidate in complessivi euro 7200,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste ALart. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte LLappellante LLulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO ZI