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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/08/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Grazia Cannata, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 05 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 settembre 2023, evocava in Parte_1 giudizio l' presso la Controparte_1
, esponendo di essere proprietario di un fondo Controparte_2 agricolo sito in Monreale, località Dagala di Ravanusa, identificato in catasto al foglio di mappa 190, p.lle nn. 107 e 258, con superficie catastale complessiva di 02.74.00 ettari, condotto da , giusta contratto di comodato d'uso Parte_2 stipulato il 20 maggio 2005 e registrato in pari data, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume Belice avvenuta, dopo la precipitazioni verificatesi tra il 03 ed l'11 novembre 2018, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, invaso da detriti, rocce e vegetazione spontanea a causa della decennale mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Il ricorrente, inoltre, esponeva che:
- in precedenza, unitamente ad altri ricorrenti, nella qualità di Parte_2 conduttrice del fondo oggetto di causa, in seguito ai medesimi eventi dannosi, aveva instaurato un giudizio di risarcimento danni dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, iscritto al n. R.G. 2133/2019;
- tale giudizio, nel corso del quale era espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del Dott. e dell'Ing. , si era Persona_1 Persona_2 concluso con la sentenza n. 425/2023, pubblicata l'01 marzo 2023, in forza della quale l'ente convenuto era stata condannato a pagare i danni così come 2 quantificati dal collegio peritale;
- in difetto di domanda risarcitoria avanzata dal proprietario, dal risarcimento era rimasta esclusa la voce di danno concernente il pregiudizio al valore venale del fondo in termini di perdite di soprassuolo, accertata per l'importo pari a ad euro €32.400,00;
- merita risarcimento anche il pregiudizio arrecato dalla esondazione alle residuali superfici dei due corpi aziendali, per una estensione di Ha 1.12.60, non quantificato dai precedenti c.t.u.;
- da ciò, la necessità di agire con separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni a lui spettante quale proprietario del fondo oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda - deducendo, sotto vari profili, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale
- e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
La proprietà dell'unità fondiaria oggetto di causa in capo a Parte_1 risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (atto pubblico di compravendita, visura catastale).
Come verificato dai consulenti tecnici, Dott. Ing. e Dott. Persona_3 [...]
(quest'ultimo componente anche del collegio che aveva esperito Persona_4 la precedente c.t.u. nel richiamato proc. n. 2133/2019 R.G.) - il fondo, identificato al foglio di mappa 190, p.lle nn. 107 e 258, è ubicato nel territorio del comune di Monreale, località Dagala di Ravanusa, intersecato dal corso del fiume Belice destro, ed è adibito prevalentemente a vigneto, con giacitura in piano.
3 La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume Belice e della conseguente inondazione del terreno del ricorrente ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del corso d'acqua e dell'alluvionamento dell'unità fondiaria (cfr. pag. 10 e ss. della relazione).
Gli ausiliari, condividendo le risultanze della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento n. R.G. 2133/2019, hanno poi evidenziato che la riscontrata mancanza di idonei interventi di manutenzione ha esercitato una funzione determinante nella causazione dell'evento.
Secondo i c.t.u., “Una concausa dell'evento alluvionale può trovarsi nella folta vegetazione presente in alveo, a causa del basso valore della pendenza dei terreni delle particelle del ricorrente, limitrofe al corso d'acqua… L'andamento quasi orizzontale della superficie del terreno rende infatti estremamente sensibile l'estensione dell'area allagata al tirante idrico occorrente in alveo. La presenza di vegetazione in alveo ha sicuramente aumentato significativamente la dimensione dell'area soggetta ad alluvione;
sia per il limitato tempo di ritorno dell'evento, con tiranti relativamente piccoli rispetto all'altezza della suddetta vegetazione, sia per l'acclività estremamente bassa delle sponde. Una periodica rimozione della suddetta vegetazione avrebbe sicuramente limitato il danno in oggetto”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati al ricorrente della convenuta - pubblica amministrazione alla Controparte_1 quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_2 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Belice.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
4 L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi nel novembre 2018 possono classificarsi come piena ordinaria con tempo di ritorno inferiore od uguale a 5 anni (si rimanda alle pagg. 14 – 25 della relazione).
Occorre rilevare che non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento
5 delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito al ricorrente, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
In ogni caso, i c.t.u. hanno evidenziato che:
- non è stata accertata alcuna attività del ricorrente, ovvero opera eseguita, che abbia potuto concorrere, anche in misura minima, alla determinazione dei danni al fondo;
- secondo il vigente PAI , le particelle di proprietà del ricorrente non CP_2 risultano ricadenti nella classificazione del rischio idraulico o nella classificazione di sito di attenzione.
Venendo alla quantificazione dei danni, si rileva che l'accertamento tecnico è stato limitato alla determinazione dell'indennizzo per la irreversibile compromissione di porzioni delle piantagioni, per il quale i consulenti tecnici hanno proceduto in base al criterio della differenza tra il valore di superfici a vigneto di prezzo noto aventi caratteri assimilabili a quello qui in esame e il valore di terreni nudi suscettibili di impianto arboreo, così pervenendo al valore solo del soprassuolo.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente, in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze fotografiche e della c.t.p. - il risarcimento stimato a vantaggio del ricorrente, quale proprietario del bene oggetto di ricorso, comprende l'importo di €32.400,00, stimato in sede di prima c.t.u. e relativo alla perdita del soprassuolo a vigneto (part. 12, fg. 6 di Poggioreale e part. 258, fg. 190 di Monreale), nonché quello di €38.000,00, relativo ai danni, in precedenza non
6 valutati, di egual natura, verificatisi sul terreno vitato della part. 107, per un totale di €70.400,00.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €70.400,00, devalutata al 03 novembre 2018 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L' per la , soccombente, va Controparte_1 CP_2 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.259,00, di cui €9.500,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a 260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €3.000,00 per la fase decisionale) ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nei confronti della presso Controparte_1 la PR , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso la Controparte_1 CP_2
PR della responsabile dei danni causati tra il 03 e l'11 Controparte_2 novembre 2018 dalla esondazione del fiume Belice nei confronti di
[...]
; Parte_1
- condanna, per l'effetto, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
7 Sicilia presso la PR della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma Parte_1 complessiva di €70.400,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 03 novembre 2018 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €10.259,00, di cui
€9.500,00 per compensi ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Grazia Cannata, C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 05 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11 settembre 2023, evocava in Parte_1 giudizio l' presso la Controparte_1
, esponendo di essere proprietario di un fondo Controparte_2 agricolo sito in Monreale, località Dagala di Ravanusa, identificato in catasto al foglio di mappa 190, p.lle nn. 107 e 258, con superficie catastale complessiva di 02.74.00 ettari, condotto da , giusta contratto di comodato d'uso Parte_2 stipulato il 20 maggio 2005 e registrato in pari data, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume Belice avvenuta, dopo la precipitazioni verificatesi tra il 03 ed l'11 novembre 2018, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, invaso da detriti, rocce e vegetazione spontanea a causa della decennale mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Il ricorrente, inoltre, esponeva che:
- in precedenza, unitamente ad altri ricorrenti, nella qualità di Parte_2 conduttrice del fondo oggetto di causa, in seguito ai medesimi eventi dannosi, aveva instaurato un giudizio di risarcimento danni dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque di Palermo, iscritto al n. R.G. 2133/2019;
- tale giudizio, nel corso del quale era espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del Dott. e dell'Ing. , si era Persona_1 Persona_2 concluso con la sentenza n. 425/2023, pubblicata l'01 marzo 2023, in forza della quale l'ente convenuto era stata condannato a pagare i danni così come 2 quantificati dal collegio peritale;
- in difetto di domanda risarcitoria avanzata dal proprietario, dal risarcimento era rimasta esclusa la voce di danno concernente il pregiudizio al valore venale del fondo in termini di perdite di soprassuolo, accertata per l'importo pari a ad euro €32.400,00;
- merita risarcimento anche il pregiudizio arrecato dalla esondazione alle residuali superfici dei due corpi aziendali, per una estensione di Ha 1.12.60, non quantificato dai precedenti c.t.u.;
- da ciò, la necessità di agire con separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni a lui spettante quale proprietario del fondo oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda - deducendo, sotto vari profili, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale
- e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
La proprietà dell'unità fondiaria oggetto di causa in capo a Parte_1 risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (atto pubblico di compravendita, visura catastale).
Come verificato dai consulenti tecnici, Dott. Ing. e Dott. Persona_3 [...]
(quest'ultimo componente anche del collegio che aveva esperito Persona_4 la precedente c.t.u. nel richiamato proc. n. 2133/2019 R.G.) - il fondo, identificato al foglio di mappa 190, p.lle nn. 107 e 258, è ubicato nel territorio del comune di Monreale, località Dagala di Ravanusa, intersecato dal corso del fiume Belice destro, ed è adibito prevalentemente a vigneto, con giacitura in piano.
3 La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume Belice e della conseguente inondazione del terreno del ricorrente ha trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del corso d'acqua e dell'alluvionamento dell'unità fondiaria (cfr. pag. 10 e ss. della relazione).
Gli ausiliari, condividendo le risultanze della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento n. R.G. 2133/2019, hanno poi evidenziato che la riscontrata mancanza di idonei interventi di manutenzione ha esercitato una funzione determinante nella causazione dell'evento.
Secondo i c.t.u., “Una concausa dell'evento alluvionale può trovarsi nella folta vegetazione presente in alveo, a causa del basso valore della pendenza dei terreni delle particelle del ricorrente, limitrofe al corso d'acqua… L'andamento quasi orizzontale della superficie del terreno rende infatti estremamente sensibile l'estensione dell'area allagata al tirante idrico occorrente in alveo. La presenza di vegetazione in alveo ha sicuramente aumentato significativamente la dimensione dell'area soggetta ad alluvione;
sia per il limitato tempo di ritorno dell'evento, con tiranti relativamente piccoli rispetto all'altezza della suddetta vegetazione, sia per l'acclività estremamente bassa delle sponde. Una periodica rimozione della suddetta vegetazione avrebbe sicuramente limitato il danno in oggetto”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati al ricorrente della convenuta - pubblica amministrazione alla Controparte_1 quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_2 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Belice.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
4 L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno concluso affermando che gli eventi occorsi nel novembre 2018 possono classificarsi come piena ordinaria con tempo di ritorno inferiore od uguale a 5 anni (si rimanda alle pagg. 14 – 25 della relazione).
Occorre rilevare che non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento
5 delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
Altrettanto generico, in quanto non ancorato a nessun comportamento concreto attribuito al ricorrente, risulta il richiamo a forme di concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c..
In ogni caso, i c.t.u. hanno evidenziato che:
- non è stata accertata alcuna attività del ricorrente, ovvero opera eseguita, che abbia potuto concorrere, anche in misura minima, alla determinazione dei danni al fondo;
- secondo il vigente PAI , le particelle di proprietà del ricorrente non CP_2 risultano ricadenti nella classificazione del rischio idraulico o nella classificazione di sito di attenzione.
Venendo alla quantificazione dei danni, si rileva che l'accertamento tecnico è stato limitato alla determinazione dell'indennizzo per la irreversibile compromissione di porzioni delle piantagioni, per il quale i consulenti tecnici hanno proceduto in base al criterio della differenza tra il valore di superfici a vigneto di prezzo noto aventi caratteri assimilabili a quello qui in esame e il valore di terreni nudi suscettibili di impianto arboreo, così pervenendo al valore solo del soprassuolo.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente, in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dagli ausiliari direttamente sui luoghi e sulle risultanze fotografiche e della c.t.p. - il risarcimento stimato a vantaggio del ricorrente, quale proprietario del bene oggetto di ricorso, comprende l'importo di €32.400,00, stimato in sede di prima c.t.u. e relativo alla perdita del soprassuolo a vigneto (part. 12, fg. 6 di Poggioreale e part. 258, fg. 190 di Monreale), nonché quello di €38.000,00, relativo ai danni, in precedenza non
6 valutati, di egual natura, verificatisi sul terreno vitato della part. 107, per un totale di €70.400,00.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €70.400,00, devalutata al 03 novembre 2018 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L' per la , soccombente, va Controparte_1 CP_2 condannata alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.259,00, di cui €9.500,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a 260.000,00; €2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €3.000,00 per la fase decisionale) ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 nei confronti della presso Controparte_1 la PR , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso la Controparte_1 CP_2
PR della responsabile dei danni causati tra il 03 e l'11 Controparte_2 novembre 2018 dalla esondazione del fiume Belice nei confronti di
[...]
; Parte_1
- condanna, per l'effetto, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
7 Sicilia presso la PR della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di
[...]
, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma Parte_1 complessiva di €70.400,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 03 novembre 2018 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €10.259,00, di cui
€9.500,00 per compensi ed €759,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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