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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2003/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VENUTI FRANCESCA, per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/07/2014, in
MORUZZO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte 2, Serie A, dell'anno 2014;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia il 05/08/2020), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
17/10/1984, e nato a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in data 26/07/2014 in MORUZZO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale, sita in Pagnacco, alla sig.ra in ragione del Pt_1
collocamento prevalente della figlia presso di lei, mentre il sig. Per_1 Pt_2
fisserà la propria residenza altrove.
3) Dispone che la minore imanga affidata ad entrambi i genitori, in modo Per_1 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Come da piano genitoriale allegato al ricorso, dispone che:
- durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé gni settimana dal Per_1
venerdì sera alle 19.00 fino al sabato sera alle 19.00 e una sera infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì prendendola con sé alle 18.00
e riportandola a casa entro le 21.00;
- durante le vacanze di Natale e Pasqua e durante le altre festività, il padre terrà con sé metà delle vacanze di Natale e metà delle vacanze di Per_1
Pasqua alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, così come verranno alternate anche le altre festività o i ponti;
- durante il periodo estivo, il padre terrà con sé per due settimane, Per_1
anche non consecutive, da concordare con la madre almeno quindici giorni prima;
- in ogni caso, durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, i genitori per i giorni in cui lavorano e in assenza di nonni o altri parenti disponibili, si organizzeranno con una baby-sitter dividendo le spese nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre.
2 Rimane inteso che i suddetti accordi potranno variare in base alle esigenze della minore, anche sopravvenute.
4) Pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di Parte_2
pari ad euro 300,00 da corrispondere entro il 15 di ogni mese, con la Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate ed indicate nel Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sezione territoriale di Udine che le parti hanno dichiarato di conoscere.
5) Dà atto che l'assegno unico universale per la minore venga Per_2
interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
6) Prende atto che i ricorrenti manterranno la comproprietà dell'abitazione familiare assegnata alla minore e alla sig.ra e delle sue pertinenze, Pt_1
continuando a sostenere le spese del corrente mutuo nella misura di ½ a testa.
7) Dà atto che le parti si sono date, sin dalla sottoscrizione del ricorso, assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio, anche per la figlia minore.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2014.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2003/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. VENUTI FRANCESCA, per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/07/2014, in
MORUZZO (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, Parte 2, Serie A, dell'anno 2014;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia il 05/08/2020), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] il Parte_1
17/10/1984, e nato a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in data 26/07/2014 in MORUZZO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna la casa coniugale, sita in Pagnacco, alla sig.ra in ragione del Pt_1
collocamento prevalente della figlia presso di lei, mentre il sig. Per_1 Pt_2
fisserà la propria residenza altrove.
3) Dispone che la minore imanga affidata ad entrambi i genitori, in modo Per_1 da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Come da piano genitoriale allegato al ricorso, dispone che:
- durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé gni settimana dal Per_1
venerdì sera alle 19.00 fino al sabato sera alle 19.00 e una sera infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì prendendola con sé alle 18.00
e riportandola a casa entro le 21.00;
- durante le vacanze di Natale e Pasqua e durante le altre festività, il padre terrà con sé metà delle vacanze di Natale e metà delle vacanze di Per_1
Pasqua alternando ogni anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno,
Pasqua e Pasquetta, così come verranno alternate anche le altre festività o i ponti;
- durante il periodo estivo, il padre terrà con sé per due settimane, Per_1
anche non consecutive, da concordare con la madre almeno quindici giorni prima;
- in ogni caso, durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, i genitori per i giorni in cui lavorano e in assenza di nonni o altri parenti disponibili, si organizzeranno con una baby-sitter dividendo le spese nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre.
2 Rimane inteso che i suddetti accordi potranno variare in base alle esigenze della minore, anche sopravvenute.
4) Pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di Parte_2
pari ad euro 300,00 da corrispondere entro il 15 di ogni mese, con la Per_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate ed indicate nel Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sezione territoriale di Udine che le parti hanno dichiarato di conoscere.
5) Dà atto che l'assegno unico universale per la minore venga Per_2
interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
6) Prende atto che i ricorrenti manterranno la comproprietà dell'abitazione familiare assegnata alla minore e alla sig.ra e delle sue pertinenze, Pt_1
continuando a sostenere le spese del corrente mutuo nella misura di ½ a testa.
7) Dà atto che le parti si sono date, sin dalla sottoscrizione del ricorso, assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equivalente valido per l'espatrio, anche per la figlia minore.
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2014.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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