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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4759 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4759 /2019 promossa da:
per essa, quale mandataria, ,, Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa DALL'AVV. ALESSANDRO RUSSI (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (00195) C.F._1
Roma, Via Giunio Bazzoni n.5;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
PICA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in C/O ANDREOZZI A. VIA
DELLE ACACIE 13 ROMA;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_3
Mario PICA, (pec: fax 069781721 C.F. Email_1 [...]
[...] , giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliata con lo C.F._4
stesso in Roma Via Delle Acacie, 13 c/o Avv. Alessandro ANDREOZZI
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 344/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la e per essa do nuova Controparte_1 CP_4
denominazione di do. già ha convenuto in giudizio CP_5 Controparte_6
innanzi al Tribunale di Velletri, la SI.ra , nella premessa di essere Parte_1
creditrice di quest'ultima della somma di €. 23.293,92, chiedendo la revoca ex art. 2901 cc e l'inefficacia dell'atto di donazione mediante la quale la stessa aveva donato ai figli e un appartamento sito in Colleferro V.le XXV aprile n. Parte_2 CP_7
69, int. 1.
L'attrice ha convenuto in giudizio anche la SI.ra , procuratrice Controparte_3
speciale dei suddetti minori nell'atto in questione.
Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_3
si è costituita ed ha dedotto quanto segue: in data 09.05.2010 era Parte_1
deceduto in Roma il SI. , marito di e padre di Persona_1 Parte_1
e . Con missiva del 30.07.2010 l' aveva Parte_2 CP_7 CP_8
comunicato alla che il marito aveva stipulato n. 3 polizze vita in favore degli Parte_1
eredi, i cui valori di liquidazione ammontavano ad €103.291,38, €2.000,00 ed
€3.000,00.
Ha esposto di avere chiesto in data 08.09.2010 l'autorizzazione a riscuotere le somme in favore dei figli;
in merito al reimpiego delle somme ha chiesto di essere autorizzata ad acquistare azioni della Banca Popolare del Lazio
Il Giudice ha autorizzato la ricorrente all'incasso, a nome e per conto dei minori, con le modalità di reimpiego anzidette.
2 Ha esposto che in data 12.05.2011, aveva partecipato ad un'asta per l'aggiudicazione dell'appartamento sito in Colleferro V.le XXV Aprile n. 69. Avvenuta
l'aggiudicazione, in data 21.10.2011, la tteneva il trasferimento. Parte_1
Ha esposto, quindi, la convenuta che a quell'asta aveva partecipato con le somme di competenza dei figli minori, beneficiari delle polizze vita dell stipulate dal loro CP_8
genitore.
In data 16.11.2011, quindi, subito dopo aver ottenuto il decreto di trasferimento, aveva chiesto di essere autorizzata a donare ai due figli minori l'appartamento sito in V.le
XXV aprile n. 69. Dietro autorizzazione del giudice tutelare, ha concluso, aveva donato ai figli un bene che aveva acquistato con i proventi degli stessi figli e che quindi non poteva essere sottoposto ad azione revocatoria.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di intervenuta nell'atto di donazione solo quale procuratrice speciale Controparte_3
del minore e non in proprio.
Nel merito il Tribunale ha sostenuto che “è stato provato che la donazione è stata autorizzata con provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Velletri, che ne ha verificato i presupposti, per destinare l'uso delle somme liquidate dalla dedotta assicurazione sulla vita, stipulata dal defunto , a favore dei figli Persona_1
e;
somme che venivano acquisite a beneficio Parte_2 Controparte_9
degli stessi su autorizzazione del medesimo Giudice Tutelare documenti allegati al fascicolo di ( su cfr. parte convenuta indicati con i numeri 4,5,8 e Parte_1
9)e nel loro interesse. Le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile non potevano costituire oggetto di garanzia del creditore poiché non disponibili per il debitore”.
Ha proposto appello l'attore.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ricostruito la fattispecie che aveva condotto all'acquisto del bene da parte dei minori,
3 In particolare, ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la madre aveva acquistato il bene donato in proprio e con provvista di provenienza non dichiarata e non quindi con la liquidazione delle polizze assicurative stipulate in favore dei figli.
Ha esposto che non vi era neppure corrispondenza tra le somme incassate dalla liquidazione delle polizze e gli importi investiti per acquistare il bene, poiché
l'immobile aveva costo superiore.
L'immobile, peraltro, era stato acquistato all'asta prima della richiesta di autorizzazione alla donazione.
Ha sostenuto che la sentenza era incorsa in errore nella parte in cui aveva affermato che le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile non potevano formare oggetto di garanzia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva della procuratrice speciale. Ha richiamato sul punto giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.344/2019 emessa il 19/02/2019 e pubblicata il 20/02/2019 dal Tribunale
Civile di Velletri nella causa recante R.g. n. 5015/2015 ed in accoglimento del presente appello, atto del credito che l'attuale attrice vanta ed ha ragione di vantare, del quale anche in questa sede si richiede il pagamento ad ogni effetto di legge, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di e per Controparte_1
essa dell'atto Notar di Paliano in data 27/01/2012, CP_10 Persona_2
rep.n.
6.992. Racc. n.4.591, trascritto in Velletri in data 01/02/2012 nel Reg. Gen. 495
e Reg. Part. 363, a mezzo del quale la SI.ra ha donato ai propri figli Parte_1
e , all'epoca rappresentati dalla SInora Parte_2 Controparte_11 [...]
l'unità immobiliare facente parte di maggior fabbricato sita in Colleferro CP_3
(RM) - Viale XXV Aprile n.69, distinta con il numero di interno 12 della scala A, posta
4 al piano secondo ed identificata in catasto fabbricati del comune di Colleferro al Fg.9, part. 1021, sub,19, cat. A/2, Con ogni opportuno provvedimento consequenziale ivi compresa la ripetizione delle somme versate dall'appellante a titolo di spese legali liquidate nella sentenza ivi impugnata e con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati, costituiti con distinte comparse, hanno richiamato le loro difese in primo grado e concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Il primo motivo di appello è fondato.
È rimasto, infatti, effettivamente indimostrato l'assunto secondo il quale il bene donato ai figli era stato acquistato nell'interesse di questi con i proventi della liquidazione delle polizze assicurative intestate in loro favore dal padre.
Il bene donato, infatti, risulta acquistato dalla madre all'asta in data 12.05.2011 con denaro la cui provenienza da quella provvista non risulta mai dichiarata. D'altro canto, nulla avrebbe impedito alla madre o a un procuratore speciale dei figli, di rendersi acquirente in nome e per conto dei figli utilizzando la loro provvista così da evitare il successivo passaggio del bene a mezzo donazione.
Invece il bene è stato acquistato dalla madre esclusivamente in proprio senza alcun riferimento alla origine del denaro e impiegando un importo superiore a quello incassato dai figli.
Peraltro, la ricostruzione della parte appellata non trova rispondenza neppure nella scansione temporale degli avvenimenti. Infatti, il bene è stato acquisto dalla madre in data antecedente alla richiesta di autorizzazione alla donazione del bene, autorizzazione nella quale non si fa alcun cenno alla provenienza della provvista nel senso indicato dalla appellata.
E quindi il bene immobile donato è stato acquistato in proprio dalla madre e non vi sono ragioni perché venga escluso dal patrimonio che costituisce la garanzia generica ex art. 2740 cc.
5 Con riferimento ai presupposti per l'azione revocatoria, emerge dalla non contestata documentazione allegata in primo grado che la parte appellata era debitrice della
[...]
della somma di €. 23.293,82 in forza di decreto ingiuntivo diventato esecutivo Pt_3
per mancanza di opposizione in data 14/2/05.
La donazione impugnata risale al 27/1/12 quando il credito era oramai ampiamente esistente ed accertato.
È nota la regola di giudizio dell'azione revocatoria quando è esercitata nei confronti di un atto a titolo gratuito.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato (Sez. 2, Sentenza n. 12045 del
17/05/2010 Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 03/03/2009) che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.
Per il resto si rileva, con riferimento agli elementi della sciens fraudis e dell'eventus damni, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni"
l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 19963 del
14/10/2005).
Si osserva, poi, che perché ricorra l'intento frodatorio del debitore è sufficiente che questi abbia la consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che determina genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale.
6 La donazione del bene acquistato dalla madre, pertanto, costituisce un atto che lede la garanzia generica del creditore e deve essere dichiarato inefficace e inopponibile al creditore del donante.
Trattandosi di accoglimento di domanda ex art. 2901 cc va, altresì, ordinato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pubblicità Immobiliare di effettuare le pubblicità di cui all'art. 2655 cc.
È fondato anche il secondo motivo di appello relativo alla legittimazione passiva della procuratrice speciale dei minori che nella qualità ha accettato la donazione.
Sul punto si è espressa in modo chiaro la Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n.
7889 del 28/03/2017) la quale ha affermato che il curatore speciale che venga nominato dal giudice tutelare, ex art. 320 c.c., in una situazione di conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la patria potestà, ha poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del genitore, sicché ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all'atto (nella specie, una donazione) per cui sia stata disposta la nomina.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e per essa, quale mandataria, avverso la sentenza Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Velletri n. 344/19, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto Notar Controparte_1
di Paliano in data 27/01/2012, rep.n.
6.992. Racc. n.
4.591 a mezzo Persona_2
del quale la SI.ra ha donato ai propri figli Parte_1 Parte_2
e , l'unità immobiliare facente parte di maggior fabbricato sita Controparte_11
7 in Colleferro (RM) - Viale XXV Aprile n.69, distinta con il numero di interno
12 della scala A, in catasto fabbricati del comune di Colleferro al Fg.9, part. 1021, sub,19, cat. A/2,
2) Condanna le parti appellate alla restituzione in favore dell'appellante, ove corrisposte, delle spese di lite come liquidate in primo grado;
3) Condanna le parti appellate al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in €. 285.00 per spese ed €. 4.000,00 per compensi e per il giudizio di appello in €. 382,50 per spese ed €. 5.890,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
4) Ordina all'Agenzie delle Entrate- Ufficio di Pubblicità Immobiliare- la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Roma 18/6/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4759 /2019 promossa da:
per essa, quale mandataria, ,, Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa DALL'AVV. ALESSANDRO RUSSI (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (00195) C.F._1
Roma, Via Giunio Bazzoni n.5;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
PICA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in C/O ANDREOZZI A. VIA
DELLE ACACIE 13 ROMA;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_3
Mario PICA, (pec: fax 069781721 C.F. Email_1 [...]
[...] , giusta delega in calce al presente atto, elettivamente domiciliata con lo C.F._4
stesso in Roma Via Delle Acacie, 13 c/o Avv. Alessandro ANDREOZZI
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 344/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la e per essa do nuova Controparte_1 CP_4
denominazione di do. già ha convenuto in giudizio CP_5 Controparte_6
innanzi al Tribunale di Velletri, la SI.ra , nella premessa di essere Parte_1
creditrice di quest'ultima della somma di €. 23.293,92, chiedendo la revoca ex art. 2901 cc e l'inefficacia dell'atto di donazione mediante la quale la stessa aveva donato ai figli e un appartamento sito in Colleferro V.le XXV aprile n. Parte_2 CP_7
69, int. 1.
L'attrice ha convenuto in giudizio anche la SI.ra , procuratrice Controparte_3
speciale dei suddetti minori nell'atto in questione.
Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_3
si è costituita ed ha dedotto quanto segue: in data 09.05.2010 era Parte_1
deceduto in Roma il SI. , marito di e padre di Persona_1 Parte_1
e . Con missiva del 30.07.2010 l' aveva Parte_2 CP_7 CP_8
comunicato alla che il marito aveva stipulato n. 3 polizze vita in favore degli Parte_1
eredi, i cui valori di liquidazione ammontavano ad €103.291,38, €2.000,00 ed
€3.000,00.
Ha esposto di avere chiesto in data 08.09.2010 l'autorizzazione a riscuotere le somme in favore dei figli;
in merito al reimpiego delle somme ha chiesto di essere autorizzata ad acquistare azioni della Banca Popolare del Lazio
Il Giudice ha autorizzato la ricorrente all'incasso, a nome e per conto dei minori, con le modalità di reimpiego anzidette.
2 Ha esposto che in data 12.05.2011, aveva partecipato ad un'asta per l'aggiudicazione dell'appartamento sito in Colleferro V.le XXV Aprile n. 69. Avvenuta
l'aggiudicazione, in data 21.10.2011, la tteneva il trasferimento. Parte_1
Ha esposto, quindi, la convenuta che a quell'asta aveva partecipato con le somme di competenza dei figli minori, beneficiari delle polizze vita dell stipulate dal loro CP_8
genitore.
In data 16.11.2011, quindi, subito dopo aver ottenuto il decreto di trasferimento, aveva chiesto di essere autorizzata a donare ai due figli minori l'appartamento sito in V.le
XXV aprile n. 69. Dietro autorizzazione del giudice tutelare, ha concluso, aveva donato ai figli un bene che aveva acquistato con i proventi degli stessi figli e che quindi non poteva essere sottoposto ad azione revocatoria.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di intervenuta nell'atto di donazione solo quale procuratrice speciale Controparte_3
del minore e non in proprio.
Nel merito il Tribunale ha sostenuto che “è stato provato che la donazione è stata autorizzata con provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Velletri, che ne ha verificato i presupposti, per destinare l'uso delle somme liquidate dalla dedotta assicurazione sulla vita, stipulata dal defunto , a favore dei figli Persona_1
e;
somme che venivano acquisite a beneficio Parte_2 Controparte_9
degli stessi su autorizzazione del medesimo Giudice Tutelare documenti allegati al fascicolo di ( su cfr. parte convenuta indicati con i numeri 4,5,8 e Parte_1
9)e nel loro interesse. Le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile non potevano costituire oggetto di garanzia del creditore poiché non disponibili per il debitore”.
Ha proposto appello l'attore.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Quale primo motivo di appello ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ricostruito la fattispecie che aveva condotto all'acquisto del bene da parte dei minori,
3 In particolare, ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la madre aveva acquistato il bene donato in proprio e con provvista di provenienza non dichiarata e non quindi con la liquidazione delle polizze assicurative stipulate in favore dei figli.
Ha esposto che non vi era neppure corrispondenza tra le somme incassate dalla liquidazione delle polizze e gli importi investiti per acquistare il bene, poiché
l'immobile aveva costo superiore.
L'immobile, peraltro, era stato acquistato all'asta prima della richiesta di autorizzazione alla donazione.
Ha sostenuto che la sentenza era incorsa in errore nella parte in cui aveva affermato che le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile non potevano formare oggetto di garanzia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva della procuratrice speciale. Ha richiamato sul punto giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Ha così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.344/2019 emessa il 19/02/2019 e pubblicata il 20/02/2019 dal Tribunale
Civile di Velletri nella causa recante R.g. n. 5015/2015 ed in accoglimento del presente appello, atto del credito che l'attuale attrice vanta ed ha ragione di vantare, del quale anche in questa sede si richiede il pagamento ad ogni effetto di legge, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di e per Controparte_1
essa dell'atto Notar di Paliano in data 27/01/2012, CP_10 Persona_2
rep.n.
6.992. Racc. n.4.591, trascritto in Velletri in data 01/02/2012 nel Reg. Gen. 495
e Reg. Part. 363, a mezzo del quale la SI.ra ha donato ai propri figli Parte_1
e , all'epoca rappresentati dalla SInora Parte_2 Controparte_11 [...]
l'unità immobiliare facente parte di maggior fabbricato sita in Colleferro CP_3
(RM) - Viale XXV Aprile n.69, distinta con il numero di interno 12 della scala A, posta
4 al piano secondo ed identificata in catasto fabbricati del comune di Colleferro al Fg.9, part. 1021, sub,19, cat. A/2, Con ogni opportuno provvedimento consequenziale ivi compresa la ripetizione delle somme versate dall'appellante a titolo di spese legali liquidate nella sentenza ivi impugnata e con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati, costituiti con distinte comparse, hanno richiamato le loro difese in primo grado e concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Il primo motivo di appello è fondato.
È rimasto, infatti, effettivamente indimostrato l'assunto secondo il quale il bene donato ai figli era stato acquistato nell'interesse di questi con i proventi della liquidazione delle polizze assicurative intestate in loro favore dal padre.
Il bene donato, infatti, risulta acquistato dalla madre all'asta in data 12.05.2011 con denaro la cui provenienza da quella provvista non risulta mai dichiarata. D'altro canto, nulla avrebbe impedito alla madre o a un procuratore speciale dei figli, di rendersi acquirente in nome e per conto dei figli utilizzando la loro provvista così da evitare il successivo passaggio del bene a mezzo donazione.
Invece il bene è stato acquistato dalla madre esclusivamente in proprio senza alcun riferimento alla origine del denaro e impiegando un importo superiore a quello incassato dai figli.
Peraltro, la ricostruzione della parte appellata non trova rispondenza neppure nella scansione temporale degli avvenimenti. Infatti, il bene è stato acquisto dalla madre in data antecedente alla richiesta di autorizzazione alla donazione del bene, autorizzazione nella quale non si fa alcun cenno alla provenienza della provvista nel senso indicato dalla appellata.
E quindi il bene immobile donato è stato acquistato in proprio dalla madre e non vi sono ragioni perché venga escluso dal patrimonio che costituisce la garanzia generica ex art. 2740 cc.
5 Con riferimento ai presupposti per l'azione revocatoria, emerge dalla non contestata documentazione allegata in primo grado che la parte appellata era debitrice della
[...]
della somma di €. 23.293,82 in forza di decreto ingiuntivo diventato esecutivo Pt_3
per mancanza di opposizione in data 14/2/05.
La donazione impugnata risale al 27/1/12 quando il credito era oramai ampiamente esistente ed accertato.
È nota la regola di giudizio dell'azione revocatoria quando è esercitata nei confronti di un atto a titolo gratuito.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato (Sez. 2, Sentenza n. 12045 del
17/05/2010 Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 03/03/2009) che l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore.
Per il resto si rileva, con riferimento agli elementi della sciens fraudis e dell'eventus damni, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni"
l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 19963 del
14/10/2005).
Si osserva, poi, che perché ricorra l'intento frodatorio del debitore è sufficiente che questi abbia la consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che determina genericamente la riduzione della consistenza patrimoniale.
6 La donazione del bene acquistato dalla madre, pertanto, costituisce un atto che lede la garanzia generica del creditore e deve essere dichiarato inefficace e inopponibile al creditore del donante.
Trattandosi di accoglimento di domanda ex art. 2901 cc va, altresì, ordinato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Pubblicità Immobiliare di effettuare le pubblicità di cui all'art. 2655 cc.
È fondato anche il secondo motivo di appello relativo alla legittimazione passiva della procuratrice speciale dei minori che nella qualità ha accettato la donazione.
Sul punto si è espressa in modo chiaro la Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n.
7889 del 28/03/2017) la quale ha affermato che il curatore speciale che venga nominato dal giudice tutelare, ex art. 320 c.c., in una situazione di conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la patria potestà, ha poteri di rappresentanza del minore identici a quelli del genitore, sicché ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione all'atto (nella specie, una donazione) per cui sia stata disposta la nomina.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e per essa, quale mandataria, avverso la sentenza Controparte_1 CP_2
del Tribunale di Velletri n. 344/19, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto Notar Controparte_1
di Paliano in data 27/01/2012, rep.n.
6.992. Racc. n.
4.591 a mezzo Persona_2
del quale la SI.ra ha donato ai propri figli Parte_1 Parte_2
e , l'unità immobiliare facente parte di maggior fabbricato sita Controparte_11
7 in Colleferro (RM) - Viale XXV Aprile n.69, distinta con il numero di interno
12 della scala A, in catasto fabbricati del comune di Colleferro al Fg.9, part. 1021, sub,19, cat. A/2,
2) Condanna le parti appellate alla restituzione in favore dell'appellante, ove corrisposte, delle spese di lite come liquidate in primo grado;
3) Condanna le parti appellate al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in €. 285.00 per spese ed €. 4.000,00 per compensi e per il giudizio di appello in €. 382,50 per spese ed €. 5.890,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
4) Ordina all'Agenzie delle Entrate- Ufficio di Pubblicità Immobiliare- la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo
Roma 18/6/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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