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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 6684/2023 R.G.
Oggi 27/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. PIERI MARCO per parte attrice;
l'Avv. ZAMATTIO
FEDERICO per parte convenuta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
L'Avv. Pieri in particolare insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie e si richiama, per il resto, alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.
L'Avv. Zamattio conclude nel merito come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo altresì per l'ammissione delle prove orali articolate. Rinnova l'eccezione di nullità parziale della CTU, con riguardo all'esame del portoncino di ingresso, che non rientrava specificamente tra le doglianze mosse da parte attrice nel ricorso introduttivo.
L'Avv. Pieri contesta la deduzione avversaria inerente alla nullità della CTU, tenuto conto che la domanda atteneva all'imperfetto risultato di quanto pattuito in contratto, ivi incluso il portoncino di ingresso, considerato nell'atto introduttivo e negli allegati ivi richiamati.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 6684/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6684/2023 R.G. promossa da
C.F. ), col patrocinio dell'Avv. PIERI MARCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. ZAMATTIO FEDERICO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
1) accertare e dichiarare la mancata ultimazione delle lavorazioni oggetto del contratto e per l'effetto l'avvenuta risoluzione del contratto d'appalto tra
[...]
e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., Controparte_1 Parte_1 come da diffida ad adempiere del 06/10/2021, essendo spirato infruttuosamente il termine di 15 giorni assegnato;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. posto in essere dalla società convenuta ai fini della risolubilità del contratto per inadempimento, e per l'effetto, considerata la mancata ultimazione delle opere/lavorazioni, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per l'inadempimento della società convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
pagina 2 di 14 3) per l'effetto di cui ai due punti precedenti, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'inadempimento del contratto d'appalto ex artt. 1453 e 1455 c.c., quantificati nell'importo pari ad € 6.542,50, o alla somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
4) in subordine, condannare la società convenuta ai sensi dell'art. 1668 c.c. quale garanzia per difetti dell'opera debitamente denunziati dalla committente e non ancora prescritta, quantificati nell'importo pari ad € 6.542,50, o comunque alla somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
4 bis) qualora le lavorazioni non risultassero eseguibili come per la prima volta in questa sede dedotto da , accertare e dichiarare la responsabilità dell'appaltatore CP_1 per averle previste e preventivate e condannare la stessa convenuta alla restituzione dei corrispettivi ricevuti – anche eventualmente ex articolo 2041 c.c. – ed al risarcimento dei danni consistenti nelle lavorazioni necessarie per i ripristini e/o l'ultimazione degli interventi secondo le regole dell'arte da determinarsi all'esito dell'istruttoria svolta e da liquidarsi secondo giustizia;
5) in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento del danno all'immagine della
Società per la mancata ultimazione della sede di rappresentanza, da liquidarsi in via equitativa ed entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento;
6) con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi all'odierno procedimento e condanna della controparte ex articolo 96 c.p.c. per la condotta tenuta in sede stragiudiziale, compreso in sede di negoziazione assistita. per parte convenuta
- in limine litis, dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di
Pace;
- accertato e dichiarato che la domanda di risarcimento di € 6.542,50 costituisce domanda di adempimento per equivalente, per le causali di narrativa dichiarare l'improcedibilità della stessa;
- per le causali di narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_1
- respingersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto generica e infondata.
pagina 3 di 14 Con vittoria di spese e competenze di difesa tecnica, oltre rimb. forf. 15% per spese generali.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 05/05/2023, depositato il
12/05/2023 la soc. ha convenuto in giudizio esponendo di Parte_1 CP_1 aver acquistato dalla soc. un immobile ad uso ufficio sito in via Controparte_2
Levada n. 149 in Concordia Sagittaria (VE) e di essere per l'effetto subentrata nel contratto di appalto fra la e l'odierna convenuta , avente ad oggetto la CP_2 Pt_1 fornitura e posa in opera di serramenti destinati all'immobile compravenduto.
L'attrice ha affermato di aver corrisposto alla l'integrale prezzo pattuito, CP_1 pari ad € 17.743,84, ma che la realizzazione delle opere non sarebbe avvenuta a regola d'arte. Ha, infatti, lamentato la sussistenza di difformità tanto nei materiali che nella posa dei serramenti. D'altro canto, i lavori non sarebbero mai stati completati, nonostante l'invio di diffida ad adempiere, le interlocuzioni intercorse e l'invito a negoziazione assistita.
Per tale motivo, l'attrice ha citato in giudizio la , chiedendo l'accertamento CP_1 dell'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, la pronunzia costitutiva, attesa la gravità dell'inadempimento, della risoluzione, stante il mancato completamento dei lavori. Ha, inoltre, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 6.542,50, nonché la condanna per responsabilità ex art. 96 c.p.c. per la condotta della in occasione della CP_1 negoziazione assistita.
A seguito del rinnovo della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo
PEC in data 06/07/2023, con comparsa dd. 01/11/2023 si è costituita la convenuta, opponendosi alle domande ex adverso avanzate ed eccependo preliminarmente il difetto di competenza per valore in favore del giudice di pace;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'azione della . Pt_1
In esito all'udienza del 11/01/2024 il Giudice, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti, ha disposto CTU, incaricando il perito di valutare, previa descrizione dei luoghi, l'esecuzione dei lavori commissionati;
di accertare la pagina 4 di 14 causa degli eventuali vizi, specificandone l'origine; di individuare gli interventi necessari alla relativa risoluzione;
di tentare la conciliazione delle parti.
In esito all'espletata CTU, stante la mancata conciliazione nel corso delle operazioni peritali, all'udienza del 14/11/2024 il Giudice ha sottoposto alle parti la proposta conciliativa accettata dalla sola attrice, concernente il pagamento a carico della parte convenuta della complessiva somma di € 8.000, entro 30 giorni dalla verbalizzazione dell'accordo, con diritto di parte attrice ad agire esecutivamente in caso di mancato integrale pagamento nel termine indicato, con ulteriore suddivisione a metà dei compensi di CTU e rinunzia alle ulteriori reciproche pretese, corrispettive ovvero risarcitorie, connesse all'oggetto della controversia e definizione del contenzioso pendente con compensazione delle spese.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire a soluzione transattiva della controversia, ritenuta matura la causa per la decisione, il Giudice ha rinviato le parti all'udienza del 27/03/2025, tenutasi in modalità telematica, per la precisazione delle conclusioni e discussione.
***
La domanda di parte attrice è fondata, per i motivi di séguito indicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da . La convenuta, invero, deduce la competenza del Giudice di Pace ex art. 7 CP_1
c.p.c., poiché l'attrice ha richiesto il pagamento di € 6.542,50 quale risarcimento danni;
di conseguenza, secondo , il valore della controversia andrebbe CP_1 individuato con riguardo a tale richiesta. Si osserva, tuttavia, che parte attrice ha, altresì, formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con la conseguenza che, trattandosi di contratto relativo ad un importo superiore ad €
10.000 (cfr. doc.
1-3 attrice, da cui risultano pagamenti effettuati da per circa Pt_1
€ 17.000; vedasi anche doc.
4-6 convenuta), va dichiarata ai sensi dell'art. 12 c.p.c. la competenza per valore del Tribunale.
Non merita condivisione la difesa di parte convenuta, secondo cui “nel domandare il risarcimento del “costo per i ripristini” controparte non sta chiedendo infatti la risoluzione del contratto, ma al contrario, il suo adempimento per equivalente”, tenuto conto che, come detto, non ha proposto azione di esatto Pt_1
pagina 5 di 14 adempimento, ma azione di risoluzione del contratto, cumulata ad azione risarcitoria relativa al costo degli interventi che, secondo la CTU, saranno necessari per ovviare alle carenze riscontrate nell'operato di . Si conferma, pertanto, che il valore della CP_1 causa va individuato con riguardo all'importo del contratto.
D'altro canto, la prestazione assunta da deve considerarsi come unitaria, CP_1 poiché, pur attenendo alla fornitura e posa in opera di diversi serramenti, va considerato che il contratto di appalto era funzionale a realizzare l'unitario interesse di alla complessiva sostituzione delle porte e finestre dell'immobile. Pt_1
Conseguentemente, la risoluzione riguarda l'intero contratto, del cui complessivo valore va tenuto conto ai fini della determinazione della competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Si osserva, poi, sempre con riguardo alle difese mosse dalla convenuta, secondo cui “[l'attrice] non chiede la ripetizione dei relativi importi, né in tutto né in parte, né offre in restituzione i beni pacificamente ricevuti e installati, né chiede la liberazione dai propri (già adempiuti) obblighi contrattuali: la mancanza di qualsivoglia domanda restitutoria, che sarebbe la naturale conseguenza di una pronuncia di risoluzione, conferma dunque che non vi è a monte alcuna domanda risolutoria, ma di semplice adempimento per equivalente”), che le domande di risoluzione e risarcitoria possono essere formulate indipendentemente dalla contestuale proposizione della domanda di restituzione conseguente alla caducazione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 28722/2022
“La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”).
Nel merito va esaminata la fondatezza della domanda costitutiva di risoluzione del contratto, in quanto l'attrice ha dapprima intimato diffida ad adempiere dd.
06/10/2021 (cfr. doc. 5 attrice), ma in data 20/01/2022 (cfr. doc. 6 attrice) ha poi manifestato la disponibilità ad accettare un adempimento tardivo, tenendo – quindi –
pagina 6 di 14 un comportamento concludente con cui ha rinunciato a far valere gli effetti risolutivi della diffida intimata (cfr. Cass. Civ. n. 9317/2016 “Il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo”).
Si aggiunge che nel caso di specie l'attrice lamenta il mancato completamento delle opere, con la conseguenza che non si ravvisa alcun onere di denuncia in capo al committente, né si applicano i termini di decadenza e prescrizione previsti in tema di garanzia per i vizi dell'appalto (cfr. Cass. Civ. n. 4511/2019 “La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra – senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.
1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”).
Tanto premesso, è emerso che le parti stipularono un contratto di appalto avente ad oggetto l'imballo, il trasporto e la posa in opera (cfr. doc. 1 ) di Pt_1 serramenti affidata alla . Le doglianze attoree riguardano la mancata esecuzione CP_1 dei lavori con le modalità e nei tempi previsti, nonché il mancato rispetto della regola dell'arte.
Si elencano le lavorazioni oggetto dell'appalto:
1) N° 4 Finestre con profilo in PVC colore bianco ad un'anta con apertura ad anta e ribalta, con sopraluce rettangolare fisso, dimensioni mm.1100 x 2300;
2) N° 4 Finestre con profilo in PVC colore bianco ad un'anta con apertura ad anta e ribalta, con sopraluce ad arco fisso, dimensioni 1100 x 2350;
3) N° 2 Finestre con profilo in PVC colore bianco ad un'anta con apertura ad anta e ribalta, dimensioni 800 x 1500;
4) Porta interna in PVC completa di cerniere e maniglia dimensioni mm. 700 x
2100;
pagina 7 di 14 5) Portoncino d'ingresso costruito con profili di primaria marca a taglio termico in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura
UNI EN 515 dimensioni mm. 1400 x 2900 con sopraluce;
6) Compreso Imballo trasporto e posa in opera.
7) Importo extra per fornitura in colore noce scuro dei serramenti esterni.
Nel corso del rapporto le parti stabilirono che anche sulla porta interna sarebbe stata applicata una finitura tipo noce nazionale e che anche alla porta di ingresso sarebbe stato applicato un rivestimento tipo noce scuro. Inoltre, venne concordata la realizzazione di due finestrelle aggiuntive ad anta-ribalta, commissionate con l'ordine
341B/20. Quindi, sulla scorta di preventivo (MVND 341B/20) del 15/12/2020, venne pattuita anche la fornitura e posa in opera di:
1) La f.p.o. di una porta interna in legno (finitura noce nazionale) in sostituzione di quella in PVC, dimensioni mm. 760 x 2100;
2) Modifica del portoncino d'ingresso con rivestimento delle due ante mediante pannellatura di spessore 10 mm. avente finitura “noce scuro” analogamente alle finestre, con rivestimento cassa perimetrale + sopraluce, rivestimento interno portone d'ingresso, e fornitura di maniglia interna e pomolo esterno in acciaio;
3) F.p.o. di due serramenti ad un'anta con apertura anta e ribalta di forma quadrata e dimensioni oltre luce pari a mm. 750 x 750 (in sostituzione oblò).
Ebbene, la CTU svolta consente di affermare che la non ha adempiuto CP_1 correttamente agli obblighi pattuiti, avuto riguardo sia all'ultimazione dei lavori, che alla realizzazione degli stessi a regola d'arte.
Si premette che non si ravvisa alcuna causa di nullità della CTU, paventata dalla convenuta, in quanto il tecnico si è attenuto al quesito formulato, senza ampliare il tema di indagine e senza condurre verifiche rispetto a doglianze non formulate dalla parte attrice. Con particolare riguardo al portoncino di ingresso, infatti, il geom.
ha correttamente verificato la conformità del bene fornito rispetto ai preventivi CP_3 in atti, come era stato indicato dal Giudice, sulla base delle affermazioni contenute nell'atto di citazione, in cui vi è il riferimento all'imperfetta realizzazione anche del portoncino di ingresso rispetto agli impegni contrattuali assunti da e depositati CP_1 in allegato all'atto introduttivo.
pagina 8 di 14 La CTU è, peraltro, congruamente motivata, basata sull'ispezione diretta dei luoghi e sui rilievi ivi eseguiti, nonché sul confronto verbale e scritto con difensori e
CTP, con la conseguenza che non si ravvisa alcun motivo di nullità ovvero di inattendibilità dell'elaborato, ferma la naturale difformità di valutazione rispetto ai
CTP, che rientra nel merito del giudizio tecnico.
Si aggiunge che l'adempimento della convenuta va valutato secondo il tenore degli accordi contrattuali risultati dai documenti depositati dalle parti, su cui non vi è contestazione, mentre non risultano provati ulteriori patti aggiuntivi o modificativi di tali contratti, rispetto ai quali risulta inammissibile la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2723 c.c., in quanto le parti, che peraltro non sono persone fisiche o consumatori, ma imprenditori, avrebbero dovuto formalizzare tali successive pattuizioni con atto scritto.
Tanto premesso, si riportano le conclusioni del CTU, secondo cui:
- i lavori commissionati, in parte non sono stati eseguiti alla regola dell'arte;
- le cause dei vizi riscontrati, derivano da: mancato completamento/rifinitura,
(fornitura e posa in opera di cornici delle finestre) difetti di costruzione, di installazione e dei materiali utilizzati;
- i costi degli interventi individuati per la risoluzione dei vizi riscontrati ammontano ad €. 8.320,00 + iva
Nello specifico il CTU ha accertato la mancata realizzazione di:
- finitura con cornici (coprifili) delle quattro finestre con sopraluce ad arco del negozio prospiciente la via Levada;
- cornice maggiorata di rifinitura a copertura del punto di contatto tra serramento e rivestimento parietale, con riguardo ai serramenti dell'antibagno e del bagno
- cassa di rifinitura e cornici su tutto lo sviluppo della casa della porta di ingresso del bagno, nella parte interna;
inoltre, non si riesce a chiudere la porta, che non è allineata e combaciante con il telaio
- posa in opera delle due finestrelle del ripostiglio
- posa in opera del portoncino d'ingresso pagina 9 di 14 Il CTU ha, altresì, evidenziato che “la fornitura, relativamente al portoncino d'ingresso in metallo, attualmente presente nei luoghi di causa, che dovrebbe sostituire l'esistente portone d'ingresso in legno (vedi foto 15 - 16), non corrisponde a quanto preventivato poiché, a parere dello scrivente, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata (vedi foto 17 – 18 – 19 – 20 - 21), non sono stati usati i profili a taglio termico in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-
2) citati nel preventivo” (cfr. pag. CTU 9/10). Il Geometra ha, inoltre, precisato che
“il taglio termico del profilo in alluminio è dato dall'interposizione tra la parte esterna e la parte interna di un materiale isolante, questo materiale evita che ci siano punti di contatto tra la parte esterna e la parte interna, riducendo al minimo la loro conduzione termica;
nel nostro caso non è presente”. Ha aggiunto che “il senso delle aperture non corrisponde con le attuali” e che “il rivestimento, colore noce scuro analogamente alle finestre, dello spessore di mm. 10 (forse nel preventivo vi è un errore di battitura dello spessore e si intendeva spessore mm.1) delle 2 ante di cui una in vetro non è stato eseguito, come pure il rivestimento della cassa perimetrale + sopraluce e della parte interna del portone”.
Pertanto, in accordo alle conclusioni rassegnate dal CTU deve ritenersi l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto, tanto della parte relativa alla fornitura e posa in opera dei materiali, quanto alla realizzazione dei lavori a regola d'arte. Tale inadempimento appare grave, poiché, di fatto, ha interessato pressoché ogni elemento del contratto, sia con riguardo alle finestre, che con riguardo alla porta interna, che – infine – con riferimento al portoncino di ingresso. Può, dunque, affermarsi che la condotta inadempiente di ha pregiudicato la realizzazione CP_1 dell'interesse cui il contratto di appalto era preordinato, e si è concretizzata nella posa di serramenti privi delle necessarie rifiniture, ed inidonei, tanto da un punto di vista estetico che funzionale, all'uso convenuto.
Si consideri, quanto al portoncino di ingresso, che ha altresì prodotto una CP_1 attestazione che non è relativa al bene fornito, con ciò dimostrando un atteggiamento improntato a grave negligenza, se non dolo (cfr. p. 14 CTU “in tale asseverazione viene confermata la fornitura di “Portoncino d'ingresso in alluminio a taglio termico a
2 ante cieche asimmetriche apribili a battente + sopraluce vetrato fisso” - mm.
pagina 10 di 14 1390x2868” - “Trasmittanza termica Uw = 1.1 W/m2K”; pur sapendo di aver fornito il portoncino d'ingresso in altro materiale con altre caratteristiche).
Il tecnico ha evidenziato che “i vizi riscontrati dipendono oltre che da una non precisa e dettagliata descrizione delle forniture riportata nei preventivi, anche da una realizzazione della fornitura e della posa non precisa e non conforme” (cfr. pag. 10
CTU).
La CTU ha evidenziato difformità sia nei materiali che nella realizzazione dei lavori a regola d'arte. Significativamente il geom. ha ritenuto tali difformità CP_3 talmente incisive che per la relativa risoluzione è necessario adottare rimedi “radicali”
(cfr. p. 10 CTU “Tenuto conto dello stato dei luoghi, lo scrivente CTU ritiene che gli interventi da attuare per rimediare alla situazione creatasi e per l'eliminazione dei vizi, siano piuttosto radicali”).
Si osservi, poi, che l'inadempimento di si è protratto per oltre due anni, CP_1 tenuto conto che il primo preventivo è datato 28/11/2019 e che l'attrice ha formulato la diffida ad adempiere il 06/10/2021, nonostante il CTU abbia appurato che per l'esecuzione dei lavori ancora necessari sarebbero sufficienti 60 giorni (pag. 13 CTU
“Per quanto attiene alle tempistiche, le stesse sono correlate alla realizzazione del nuovo portoncino d'ingresso, che essendo fuori misura standard, necessita di un maggior tempo per la realizzazione. Avendo contattato alcune ditte fornitrici, le stesse hanno stimato che il tutto possa essere terminato nei successivi 60 giorni dall'ordine”).
Preso atto quindi dell'inadempimento di non lieve importanza agli obblighi contrattuali della , ritenuto che, di conseguenza, debba dichiararsi risolto il CP_1 contratto di appalto tra e , deve procedersi alla liquidazione dei danni, Pt_1 CP_1 parametrata ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per l'ultimazione delle opere. Il CTU, in proposito, ha ritenuto necessari:
- installazione di cantiere, compreso tutto il necessario per l'esecuzione delle opere, POS, trasporti e quant'altro necessario;
- rimozione del portoncino d'ingresso in legno, completa di sistemazione muratura, trasporto e smaltimento a pp.dd. dei materiali di risulta;
pagina 11 di 14 - fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso delle dimensioni di mm.
1400 x 2300+600 in alluminio con profilo a taglio termico, colore noce scuro, apertura a due ante, pannello cieco coibentato, sopraluce fisso, con vetro fisso satinato antisfondamento (33.1be/15argon/4sat/15argon/33.1be) serratura di sicurezza a tre punti di chiusura, ferramenta maniglia interna pomolo esterno in acciaio cromato, completo di cornici di rifinitura;
- fornitura e posa in opera di cornici (coprifili) di colore noce scuro per la rifinitura del perimetro dei quattro serramenti con sopraluce ad arco del negozio prospiciente via Levada;
- fornitura e posa in opera di rivestimento su misura in legno, della cassa porta del bagno, compresa la fornitura e posa in opera delle cornici perimetrale;
- fornitura e posa in opera di cornici (coprifili) maggiorate di rifinitura delle due finestre dei servizi;
- sistemazione e registrazione della porta del bagno;
- solo posa in opera di due finestre delle dimensioni di mm. 700 x 700 presenti in loco, compresa la rimozione di quelle attualmente esistenti e loro smaltimento;
- stuccature, sigillature, ritocchi di tinteggiatura, pulizia generale
I costi dei superiori interventi sono stimati dal CTU in totali € 8.320,00, oltre iva, che non va tuttavia computata, poiché recupererà il relativo ammontare Pt_1 in sede di dichiarazione tributaria. Nondimeno, la domanda va accolta nella misura di
€ 6.542,50, come da conclusioni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., richiamate in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. n. 19455/2018 “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché
l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata”).
pagina 12 di 14 La ha domandato il risarcimento del danno di immagine, affermando che CP_4 la mancata conclusione dei lavori del negozio – quale sede di rappresentanza – avrebbe leso la generale credibilità professionale dell'azienda attrice, così come percepita dal pubblico. La domanda non può essere accolta per evidente carenza probatoria, in quanto non ha dedotto alcuna circostanza di fatto (e.g. Pt_1 lamentele dei clienti, feedback negativi derivanti dal ritardo nell'apertura del negozio, ecc.), da cui potesse desumersi un pregiudizio per l'immagine commerciale.
Va, altresì, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., non essendo emerso, a carico della convenuta, un comportamento inequivocabilmente improntato a mala fede o colpa grave. Infatti, non può affermarsi che l'accertato inadempimento della e, CP_1 quindi, la correlata infondatezza delle difese della convenuta integrino di per sé una condotta processuale temeraria.
Per tale motivo va accolta la domanda di parte attrice, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto, condanna della convenuta al CP_1 risarcimento danni come esposti in narrativa e condanna della convenuta alla rifusione delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al D.M
55/2014 dello scaglione di riferimento da € 5.201 ad € 26.000, salva adozione del valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi.
Si pongono definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede:
− DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra parte attrice parte convenuta Parte_1 Controparte_1
per inadempimento della convenuta
[...]
− CO parte convenuta Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti da parte attrice liquidati in € Parte_1
6.542,50
− CO parte convenuta Controparte_1
Part rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice pagina 13 di 14 liquidate in € 4.227 per compensi;
€ 264 per esborsi;
oltre 15% Parte_1 spese generali, iva e cpa come per legge
− PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU
Venezia, cosi deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 14 di 14
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 6684/2023 R.G.
Oggi 27/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. PIERI MARCO per parte attrice;
l'Avv. ZAMATTIO
FEDERICO per parte convenuta
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
L'Avv. Pieri in particolare insiste anche per l'ammissione delle istanze istruttorie e si richiama, per il resto, alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.
L'Avv. Zamattio conclude nel merito come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo altresì per l'ammissione delle prove orali articolate. Rinnova l'eccezione di nullità parziale della CTU, con riguardo all'esame del portoncino di ingresso, che non rientrava specificamente tra le doglianze mosse da parte attrice nel ricorso introduttivo.
L'Avv. Pieri contesta la deduzione avversaria inerente alla nullità della CTU, tenuto conto che la domanda atteneva all'imperfetto risultato di quanto pattuito in contratto, ivi incluso il portoncino di ingresso, considerato nell'atto introduttivo e negli allegati ivi richiamati.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 6684/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6684/2023 R.G. promossa da
C.F. ), col patrocinio dell'Avv. PIERI MARCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), col patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. ZAMATTIO FEDERICO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
1) accertare e dichiarare la mancata ultimazione delle lavorazioni oggetto del contratto e per l'effetto l'avvenuta risoluzione del contratto d'appalto tra
[...]
e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., Controparte_1 Parte_1 come da diffida ad adempiere del 06/10/2021, essendo spirato infruttuosamente il termine di 15 giorni assegnato;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c. posto in essere dalla società convenuta ai fini della risolubilità del contratto per inadempimento, e per l'effetto, considerata la mancata ultimazione delle opere/lavorazioni, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per l'inadempimento della società convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
pagina 2 di 14 3) per l'effetto di cui ai due punti precedenti, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'inadempimento del contratto d'appalto ex artt. 1453 e 1455 c.c., quantificati nell'importo pari ad € 6.542,50, o alla somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
4) in subordine, condannare la società convenuta ai sensi dell'art. 1668 c.c. quale garanzia per difetti dell'opera debitamente denunziati dalla committente e non ancora prescritta, quantificati nell'importo pari ad € 6.542,50, o comunque alla somma maggiore o minore che codesto Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
4 bis) qualora le lavorazioni non risultassero eseguibili come per la prima volta in questa sede dedotto da , accertare e dichiarare la responsabilità dell'appaltatore CP_1 per averle previste e preventivate e condannare la stessa convenuta alla restituzione dei corrispettivi ricevuti – anche eventualmente ex articolo 2041 c.c. – ed al risarcimento dei danni consistenti nelle lavorazioni necessarie per i ripristini e/o l'ultimazione degli interventi secondo le regole dell'arte da determinarsi all'esito dell'istruttoria svolta e da liquidarsi secondo giustizia;
5) in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento del danno all'immagine della
Società per la mancata ultimazione della sede di rappresentanza, da liquidarsi in via equitativa ed entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento;
6) con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi all'odierno procedimento e condanna della controparte ex articolo 96 c.p.c. per la condotta tenuta in sede stragiudiziale, compreso in sede di negoziazione assistita. per parte convenuta
- in limine litis, dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di
Pace;
- accertato e dichiarato che la domanda di risarcimento di € 6.542,50 costituisce domanda di adempimento per equivalente, per le causali di narrativa dichiarare l'improcedibilità della stessa;
- per le causali di narrativa, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_1
- respingersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto generica e infondata.
pagina 3 di 14 Con vittoria di spese e competenze di difesa tecnica, oltre rimb. forf. 15% per spese generali.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 05/05/2023, depositato il
12/05/2023 la soc. ha convenuto in giudizio esponendo di Parte_1 CP_1 aver acquistato dalla soc. un immobile ad uso ufficio sito in via Controparte_2
Levada n. 149 in Concordia Sagittaria (VE) e di essere per l'effetto subentrata nel contratto di appalto fra la e l'odierna convenuta , avente ad oggetto la CP_2 Pt_1 fornitura e posa in opera di serramenti destinati all'immobile compravenduto.
L'attrice ha affermato di aver corrisposto alla l'integrale prezzo pattuito, CP_1 pari ad € 17.743,84, ma che la realizzazione delle opere non sarebbe avvenuta a regola d'arte. Ha, infatti, lamentato la sussistenza di difformità tanto nei materiali che nella posa dei serramenti. D'altro canto, i lavori non sarebbero mai stati completati, nonostante l'invio di diffida ad adempiere, le interlocuzioni intercorse e l'invito a negoziazione assistita.
Per tale motivo, l'attrice ha citato in giudizio la , chiedendo l'accertamento CP_1 dell'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, la pronunzia costitutiva, attesa la gravità dell'inadempimento, della risoluzione, stante il mancato completamento dei lavori. Ha, inoltre, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 6.542,50, nonché la condanna per responsabilità ex art. 96 c.p.c. per la condotta della in occasione della CP_1 negoziazione assistita.
A seguito del rinnovo della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo
PEC in data 06/07/2023, con comparsa dd. 01/11/2023 si è costituita la convenuta, opponendosi alle domande ex adverso avanzate ed eccependo preliminarmente il difetto di competenza per valore in favore del giudice di pace;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'azione della . Pt_1
In esito all'udienza del 11/01/2024 il Giudice, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti, ha disposto CTU, incaricando il perito di valutare, previa descrizione dei luoghi, l'esecuzione dei lavori commissionati;
di accertare la pagina 4 di 14 causa degli eventuali vizi, specificandone l'origine; di individuare gli interventi necessari alla relativa risoluzione;
di tentare la conciliazione delle parti.
In esito all'espletata CTU, stante la mancata conciliazione nel corso delle operazioni peritali, all'udienza del 14/11/2024 il Giudice ha sottoposto alle parti la proposta conciliativa accettata dalla sola attrice, concernente il pagamento a carico della parte convenuta della complessiva somma di € 8.000, entro 30 giorni dalla verbalizzazione dell'accordo, con diritto di parte attrice ad agire esecutivamente in caso di mancato integrale pagamento nel termine indicato, con ulteriore suddivisione a metà dei compensi di CTU e rinunzia alle ulteriori reciproche pretese, corrispettive ovvero risarcitorie, connesse all'oggetto della controversia e definizione del contenzioso pendente con compensazione delle spese.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire a soluzione transattiva della controversia, ritenuta matura la causa per la decisione, il Giudice ha rinviato le parti all'udienza del 27/03/2025, tenutasi in modalità telematica, per la precisazione delle conclusioni e discussione.
***
La domanda di parte attrice è fondata, per i motivi di séguito indicati.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da . La convenuta, invero, deduce la competenza del Giudice di Pace ex art. 7 CP_1
c.p.c., poiché l'attrice ha richiesto il pagamento di € 6.542,50 quale risarcimento danni;
di conseguenza, secondo , il valore della controversia andrebbe CP_1 individuato con riguardo a tale richiesta. Si osserva, tuttavia, che parte attrice ha, altresì, formulato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con la conseguenza che, trattandosi di contratto relativo ad un importo superiore ad €
10.000 (cfr. doc.
1-3 attrice, da cui risultano pagamenti effettuati da per circa Pt_1
€ 17.000; vedasi anche doc.
4-6 convenuta), va dichiarata ai sensi dell'art. 12 c.p.c. la competenza per valore del Tribunale.
Non merita condivisione la difesa di parte convenuta, secondo cui “nel domandare il risarcimento del “costo per i ripristini” controparte non sta chiedendo infatti la risoluzione del contratto, ma al contrario, il suo adempimento per equivalente”, tenuto conto che, come detto, non ha proposto azione di esatto Pt_1
pagina 5 di 14 adempimento, ma azione di risoluzione del contratto, cumulata ad azione risarcitoria relativa al costo degli interventi che, secondo la CTU, saranno necessari per ovviare alle carenze riscontrate nell'operato di . Si conferma, pertanto, che il valore della CP_1 causa va individuato con riguardo all'importo del contratto.
D'altro canto, la prestazione assunta da deve considerarsi come unitaria, CP_1 poiché, pur attenendo alla fornitura e posa in opera di diversi serramenti, va considerato che il contratto di appalto era funzionale a realizzare l'unitario interesse di alla complessiva sostituzione delle porte e finestre dell'immobile. Pt_1
Conseguentemente, la risoluzione riguarda l'intero contratto, del cui complessivo valore va tenuto conto ai fini della determinazione della competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Si osserva, poi, sempre con riguardo alle difese mosse dalla convenuta, secondo cui “[l'attrice] non chiede la ripetizione dei relativi importi, né in tutto né in parte, né offre in restituzione i beni pacificamente ricevuti e installati, né chiede la liberazione dai propri (già adempiuti) obblighi contrattuali: la mancanza di qualsivoglia domanda restitutoria, che sarebbe la naturale conseguenza di una pronuncia di risoluzione, conferma dunque che non vi è a monte alcuna domanda risolutoria, ma di semplice adempimento per equivalente”), che le domande di risoluzione e risarcitoria possono essere formulate indipendentemente dalla contestuale proposizione della domanda di restituzione conseguente alla caducazione del contratto (cfr. Cass. Civ. n. 28722/2022
“La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”).
Nel merito va esaminata la fondatezza della domanda costitutiva di risoluzione del contratto, in quanto l'attrice ha dapprima intimato diffida ad adempiere dd.
06/10/2021 (cfr. doc. 5 attrice), ma in data 20/01/2022 (cfr. doc. 6 attrice) ha poi manifestato la disponibilità ad accettare un adempimento tardivo, tenendo – quindi –
pagina 6 di 14 un comportamento concludente con cui ha rinunciato a far valere gli effetti risolutivi della diffida intimata (cfr. Cass. Civ. n. 9317/2016 “Il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza nel termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti, alla diffida ed al suo effetto risolutivo”).
Si aggiunge che nel caso di specie l'attrice lamenta il mancato completamento delle opere, con la conseguenza che non si ravvisa alcun onere di denuncia in capo al committente, né si applicano i termini di decadenza e prescrizione previsti in tema di garanzia per i vizi dell'appalto (cfr. Cass. Civ. n. 4511/2019 “La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra – senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.
1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”).
Tanto premesso, è emerso che le parti stipularono un contratto di appalto avente ad oggetto l'imballo, il trasporto e la posa in opera (cfr. doc. 1 ) di Pt_1 serramenti affidata alla . Le doglianze attoree riguardano la mancata esecuzione CP_1 dei lavori con le modalità e nei tempi previsti, nonché il mancato rispetto della regola dell'arte.
Si elencano le lavorazioni oggetto dell'appalto:
1) N° 4 Finestre con profilo in PVC colore bianco ad un'anta con apertura ad anta e ribalta, con sopraluce rettangolare fisso, dimensioni mm.1100 x 2300;
2) N° 4 Finestre con profilo in PVC colore bianco ad un'anta con apertura ad anta e ribalta, con sopraluce ad arco fisso, dimensioni 1100 x 2350;
3) N° 2 Finestre con profilo in PVC colore bianco ad un'anta con apertura ad anta e ribalta, dimensioni 800 x 1500;
4) Porta interna in PVC completa di cerniere e maniglia dimensioni mm. 700 x
2100;
pagina 7 di 14 5) Portoncino d'ingresso costruito con profili di primaria marca a taglio termico in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura
UNI EN 515 dimensioni mm. 1400 x 2900 con sopraluce;
6) Compreso Imballo trasporto e posa in opera.
7) Importo extra per fornitura in colore noce scuro dei serramenti esterni.
Nel corso del rapporto le parti stabilirono che anche sulla porta interna sarebbe stata applicata una finitura tipo noce nazionale e che anche alla porta di ingresso sarebbe stato applicato un rivestimento tipo noce scuro. Inoltre, venne concordata la realizzazione di due finestrelle aggiuntive ad anta-ribalta, commissionate con l'ordine
341B/20. Quindi, sulla scorta di preventivo (MVND 341B/20) del 15/12/2020, venne pattuita anche la fornitura e posa in opera di:
1) La f.p.o. di una porta interna in legno (finitura noce nazionale) in sostituzione di quella in PVC, dimensioni mm. 760 x 2100;
2) Modifica del portoncino d'ingresso con rivestimento delle due ante mediante pannellatura di spessore 10 mm. avente finitura “noce scuro” analogamente alle finestre, con rivestimento cassa perimetrale + sopraluce, rivestimento interno portone d'ingresso, e fornitura di maniglia interna e pomolo esterno in acciaio;
3) F.p.o. di due serramenti ad un'anta con apertura anta e ribalta di forma quadrata e dimensioni oltre luce pari a mm. 750 x 750 (in sostituzione oblò).
Ebbene, la CTU svolta consente di affermare che la non ha adempiuto CP_1 correttamente agli obblighi pattuiti, avuto riguardo sia all'ultimazione dei lavori, che alla realizzazione degli stessi a regola d'arte.
Si premette che non si ravvisa alcuna causa di nullità della CTU, paventata dalla convenuta, in quanto il tecnico si è attenuto al quesito formulato, senza ampliare il tema di indagine e senza condurre verifiche rispetto a doglianze non formulate dalla parte attrice. Con particolare riguardo al portoncino di ingresso, infatti, il geom.
ha correttamente verificato la conformità del bene fornito rispetto ai preventivi CP_3 in atti, come era stato indicato dal Giudice, sulla base delle affermazioni contenute nell'atto di citazione, in cui vi è il riferimento all'imperfetta realizzazione anche del portoncino di ingresso rispetto agli impegni contrattuali assunti da e depositati CP_1 in allegato all'atto introduttivo.
pagina 8 di 14 La CTU è, peraltro, congruamente motivata, basata sull'ispezione diretta dei luoghi e sui rilievi ivi eseguiti, nonché sul confronto verbale e scritto con difensori e
CTP, con la conseguenza che non si ravvisa alcun motivo di nullità ovvero di inattendibilità dell'elaborato, ferma la naturale difformità di valutazione rispetto ai
CTP, che rientra nel merito del giudizio tecnico.
Si aggiunge che l'adempimento della convenuta va valutato secondo il tenore degli accordi contrattuali risultati dai documenti depositati dalle parti, su cui non vi è contestazione, mentre non risultano provati ulteriori patti aggiuntivi o modificativi di tali contratti, rispetto ai quali risulta inammissibile la prova testimoniale, ai sensi dell'art. 2723 c.c., in quanto le parti, che peraltro non sono persone fisiche o consumatori, ma imprenditori, avrebbero dovuto formalizzare tali successive pattuizioni con atto scritto.
Tanto premesso, si riportano le conclusioni del CTU, secondo cui:
- i lavori commissionati, in parte non sono stati eseguiti alla regola dell'arte;
- le cause dei vizi riscontrati, derivano da: mancato completamento/rifinitura,
(fornitura e posa in opera di cornici delle finestre) difetti di costruzione, di installazione e dei materiali utilizzati;
- i costi degli interventi individuati per la risoluzione dei vizi riscontrati ammontano ad €. 8.320,00 + iva
Nello specifico il CTU ha accertato la mancata realizzazione di:
- finitura con cornici (coprifili) delle quattro finestre con sopraluce ad arco del negozio prospiciente la via Levada;
- cornice maggiorata di rifinitura a copertura del punto di contatto tra serramento e rivestimento parietale, con riguardo ai serramenti dell'antibagno e del bagno
- cassa di rifinitura e cornici su tutto lo sviluppo della casa della porta di ingresso del bagno, nella parte interna;
inoltre, non si riesce a chiudere la porta, che non è allineata e combaciante con il telaio
- posa in opera delle due finestrelle del ripostiglio
- posa in opera del portoncino d'ingresso pagina 9 di 14 Il CTU ha, altresì, evidenziato che “la fornitura, relativamente al portoncino d'ingresso in metallo, attualmente presente nei luoghi di causa, che dovrebbe sostituire l'esistente portone d'ingresso in legno (vedi foto 15 - 16), non corrisponde a quanto preventivato poiché, a parere dello scrivente, come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata (vedi foto 17 – 18 – 19 – 20 - 21), non sono stati usati i profili a taglio termico in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-
2) citati nel preventivo” (cfr. pag. CTU 9/10). Il Geometra ha, inoltre, precisato che
“il taglio termico del profilo in alluminio è dato dall'interposizione tra la parte esterna e la parte interna di un materiale isolante, questo materiale evita che ci siano punti di contatto tra la parte esterna e la parte interna, riducendo al minimo la loro conduzione termica;
nel nostro caso non è presente”. Ha aggiunto che “il senso delle aperture non corrisponde con le attuali” e che “il rivestimento, colore noce scuro analogamente alle finestre, dello spessore di mm. 10 (forse nel preventivo vi è un errore di battitura dello spessore e si intendeva spessore mm.1) delle 2 ante di cui una in vetro non è stato eseguito, come pure il rivestimento della cassa perimetrale + sopraluce e della parte interna del portone”.
Pertanto, in accordo alle conclusioni rassegnate dal CTU deve ritenersi l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto, tanto della parte relativa alla fornitura e posa in opera dei materiali, quanto alla realizzazione dei lavori a regola d'arte. Tale inadempimento appare grave, poiché, di fatto, ha interessato pressoché ogni elemento del contratto, sia con riguardo alle finestre, che con riguardo alla porta interna, che – infine – con riferimento al portoncino di ingresso. Può, dunque, affermarsi che la condotta inadempiente di ha pregiudicato la realizzazione CP_1 dell'interesse cui il contratto di appalto era preordinato, e si è concretizzata nella posa di serramenti privi delle necessarie rifiniture, ed inidonei, tanto da un punto di vista estetico che funzionale, all'uso convenuto.
Si consideri, quanto al portoncino di ingresso, che ha altresì prodotto una CP_1 attestazione che non è relativa al bene fornito, con ciò dimostrando un atteggiamento improntato a grave negligenza, se non dolo (cfr. p. 14 CTU “in tale asseverazione viene confermata la fornitura di “Portoncino d'ingresso in alluminio a taglio termico a
2 ante cieche asimmetriche apribili a battente + sopraluce vetrato fisso” - mm.
pagina 10 di 14 1390x2868” - “Trasmittanza termica Uw = 1.1 W/m2K”; pur sapendo di aver fornito il portoncino d'ingresso in altro materiale con altre caratteristiche).
Il tecnico ha evidenziato che “i vizi riscontrati dipendono oltre che da una non precisa e dettagliata descrizione delle forniture riportata nei preventivi, anche da una realizzazione della fornitura e della posa non precisa e non conforme” (cfr. pag. 10
CTU).
La CTU ha evidenziato difformità sia nei materiali che nella realizzazione dei lavori a regola d'arte. Significativamente il geom. ha ritenuto tali difformità CP_3 talmente incisive che per la relativa risoluzione è necessario adottare rimedi “radicali”
(cfr. p. 10 CTU “Tenuto conto dello stato dei luoghi, lo scrivente CTU ritiene che gli interventi da attuare per rimediare alla situazione creatasi e per l'eliminazione dei vizi, siano piuttosto radicali”).
Si osservi, poi, che l'inadempimento di si è protratto per oltre due anni, CP_1 tenuto conto che il primo preventivo è datato 28/11/2019 e che l'attrice ha formulato la diffida ad adempiere il 06/10/2021, nonostante il CTU abbia appurato che per l'esecuzione dei lavori ancora necessari sarebbero sufficienti 60 giorni (pag. 13 CTU
“Per quanto attiene alle tempistiche, le stesse sono correlate alla realizzazione del nuovo portoncino d'ingresso, che essendo fuori misura standard, necessita di un maggior tempo per la realizzazione. Avendo contattato alcune ditte fornitrici, le stesse hanno stimato che il tutto possa essere terminato nei successivi 60 giorni dall'ordine”).
Preso atto quindi dell'inadempimento di non lieve importanza agli obblighi contrattuali della , ritenuto che, di conseguenza, debba dichiararsi risolto il CP_1 contratto di appalto tra e , deve procedersi alla liquidazione dei danni, Pt_1 CP_1 parametrata ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per l'ultimazione delle opere. Il CTU, in proposito, ha ritenuto necessari:
- installazione di cantiere, compreso tutto il necessario per l'esecuzione delle opere, POS, trasporti e quant'altro necessario;
- rimozione del portoncino d'ingresso in legno, completa di sistemazione muratura, trasporto e smaltimento a pp.dd. dei materiali di risulta;
pagina 11 di 14 - fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso delle dimensioni di mm.
1400 x 2300+600 in alluminio con profilo a taglio termico, colore noce scuro, apertura a due ante, pannello cieco coibentato, sopraluce fisso, con vetro fisso satinato antisfondamento (33.1be/15argon/4sat/15argon/33.1be) serratura di sicurezza a tre punti di chiusura, ferramenta maniglia interna pomolo esterno in acciaio cromato, completo di cornici di rifinitura;
- fornitura e posa in opera di cornici (coprifili) di colore noce scuro per la rifinitura del perimetro dei quattro serramenti con sopraluce ad arco del negozio prospiciente via Levada;
- fornitura e posa in opera di rivestimento su misura in legno, della cassa porta del bagno, compresa la fornitura e posa in opera delle cornici perimetrale;
- fornitura e posa in opera di cornici (coprifili) maggiorate di rifinitura delle due finestre dei servizi;
- sistemazione e registrazione della porta del bagno;
- solo posa in opera di due finestre delle dimensioni di mm. 700 x 700 presenti in loco, compresa la rimozione di quelle attualmente esistenti e loro smaltimento;
- stuccature, sigillature, ritocchi di tinteggiatura, pulizia generale
I costi dei superiori interventi sono stimati dal CTU in totali € 8.320,00, oltre iva, che non va tuttavia computata, poiché recupererà il relativo ammontare Pt_1 in sede di dichiarazione tributaria. Nondimeno, la domanda va accolta nella misura di
€ 6.542,50, come da conclusioni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., richiamate in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. n. 19455/2018 “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché
l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata”).
pagina 12 di 14 La ha domandato il risarcimento del danno di immagine, affermando che CP_4 la mancata conclusione dei lavori del negozio – quale sede di rappresentanza – avrebbe leso la generale credibilità professionale dell'azienda attrice, così come percepita dal pubblico. La domanda non può essere accolta per evidente carenza probatoria, in quanto non ha dedotto alcuna circostanza di fatto (e.g. Pt_1 lamentele dei clienti, feedback negativi derivanti dal ritardo nell'apertura del negozio, ecc.), da cui potesse desumersi un pregiudizio per l'immagine commerciale.
Va, altresì, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., non essendo emerso, a carico della convenuta, un comportamento inequivocabilmente improntato a mala fede o colpa grave. Infatti, non può affermarsi che l'accertato inadempimento della e, CP_1 quindi, la correlata infondatezza delle difese della convenuta integrino di per sé una condotta processuale temeraria.
Per tale motivo va accolta la domanda di parte attrice, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto, condanna della convenuta al CP_1 risarcimento danni come esposti in narrativa e condanna della convenuta alla rifusione delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al D.M
55/2014 dello scaglione di riferimento da € 5.201 ad € 26.000, salva adozione del valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi.
Si pongono definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così provvede:
− DICHIARA la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra parte attrice parte convenuta Parte_1 Controparte_1
per inadempimento della convenuta
[...]
− CO parte convenuta Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti da parte attrice liquidati in € Parte_1
6.542,50
− CO parte convenuta Controparte_1
Part rifondere le spese di costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice pagina 13 di 14 liquidate in € 4.227 per compensi;
€ 264 per esborsi;
oltre 15% Parte_1 spese generali, iva e cpa come per legge
− PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU
Venezia, cosi deciso il 27/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
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