Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 052 65/02 IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1.55 DEL POPOLO TALIANO il 12 APR 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE estingwu SEZIONE PRIMA CIVILE All pram Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5536/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 16095 Dott. Giulio GRAZIADEI Rep. 1189 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 23/01/2002 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA LE sul ricorso proposto da: DITTA ENESE CREAZIONI LUCA SHOE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso l'avvocato PIETRO RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MORGANTE, giusta mandato a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig.LIUZH contro per diritti € 1,5- 24 LU6, 2002. LE DO EN di HANS PETER EICKHOFF, ATELIER IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 32, LIRE 1500 presso l'avvocato ANTONIO LIUZZI, che lo rappresenta e2002 LE . 174 difende, giusta mandato in calce al controricorso;
I A781480 A781479 . . L controricorrente avversO la sentenza n. 309/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ricci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Liuzzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Verona, con sentenza del 08.06.1993, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della causa introdotta, con citazione del 29.09.1986, dalla "Modenese Creazio- ni CA HO S.r.l."1 nei confronti della Società Moden" avente sede in Bosau- "Atelier Paulette-Lido EI HO (Repubblica Federale di Germania ). Avverso la sentenza, l'attrice propose ricorso " regolamento avanti questa Corte definendolo come preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 " c.p.c. 2 La Corte, con sentenza del 22.03.1995, dichiarò la giurisdizione del giudice italiano. L'attrice provvide alla riassunzione della causa dinanzi al tribunale di Verona, con citazione notifi- cata il 06.05.1996. Con sentenza del 27.11.1997, il tribunale dichiarò estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 50 e 367 c.p.c. Propose appello la stessa attrice in riassunzione deducendo a) che le norme suindicate non trovavano ap- plicazione nel caso di specie atteso che il caso stesso era estraneo all'ipotesi di riassunzione dopo la SO- spensione del processo per la quale dette norme tro- ' vavano applicazione;
b) che nel computo del termine per la riassunzione, il tribunale non aveva tenuto conto del periodo di sospensione feriale. In contraddittorio della convenuta appellata, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa il 10.03.1999, rigettò l'appello con la motivazione che "intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione sul richiesto regolamento di giurisdizione, trovava appli- cazione il disposto dell'art. 367 comma secondo c.p.c., e non la norma dell'art. 392 dello stesso codice, invo- cata dall'attrice, che invece trova applicazione allor- ché la questione di giurisdizione sia avvenuta a segui- 3 to di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., sicché, l'attrice proceduto alla riassunzione nelnon avendo termine di sei mesi, l'estinzione del processo era sta- ta correttamente dichiarata dal tribunale Avverso tale sentenza, la ditta " Modenese S.r.l. 11Creazioni CA HO ha proposto ricorso per cassazio- ne, illustrato poi con memoria. Resiste 1'intimata con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente ha formulato e svolto un unico mezzo di cassazione, rubricato "falsa applicazione dell'art. 367 comma 2° c.p.c. per essere, invece, applicabile al caso di specie l'art. 392 c.p.c. "1 Deduce che avendo il tribunale di Verona pronun- ciato una sentenza all'esito del giudizio, sia pure li- mitata nel decisum alla sola declaratoria del difetto di giurisdizione, il regolamento che essa aveva propo- sto era in realtà inammissibile (sul punto, in questi termini, sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 1100 del 1998, n. 4711, n. 4218 e n. 2466 del 1996) sicché quello che era stato proposto come regolamento preventivo di giurisdizione altro non era che un ordi- nario ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c. alla proposizio- ne del quale doveva ritenersi che la controparte avesse aderito, giacché nulla aveva eccepito. 4 Prospetta ancora che questa Corte, nel pronunciare a Sezioni Unite sul ricorso, con la sentenza emessa il 24.11.1994-22.03.1995, aveva, in effetti, deciso un ricorso ordinario, atteso che la Corte stessa aveva espressamente qualificato (pag.14 della motivazione) il ricorso non come regolamento preventivo bensì" 1 soltanto come "ricorso". Conseguirebbe da ciò - secondo l'assunto la ritualità della riassunzione effettuata dinanzi al tribunale di Verona nel termine di un anno ч. ai sensi dell'art. 392 c.p.c., donde l'erroneità della sentenza ora impugnata della quale è richiesta la cas- sazione con rinvio. Il motivo è infondato. La sentenza n. 3321 emessa da questa Corte il 22.03.1995 ha deciso, regolando la giurisdizione nel senso del riconoscimento del relativo potere al giudice italiano, sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. dall'attuale ricorrente, dopo che il tribunale di Verona, con la sentenza del 25.11.1993, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana (nessuna questione si pose circa l'esperibilità del re- golamento, ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza del tempo V. le sentenze di questa Corte dalla n. 392 del 1990 alla n. 7154 del 1994 anche nel caso in L 5 cui il giudice di primo grado avesse pronunciato una sentenza declinatoria della giurisdizione, non inte- grando tale decisione una pronuncia nel merito, pre- clusiva ex art. 41 c.p.c. del regolamento preventivo ). La riassunzione del processo trovava, conseguente- mente, la sua disciplina nella norma dell'art. 367 com- ma secondo c.p.c., come la Corte di merito correttamen- te ha ritenuto con la sentenza ora impugnata, confer- mando la pronuncia di estinzione del processo ex art. Я. 307 c.p.c. per tardività della riassunzione. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 44,00 oltre euro 1000,00 complessivi euro (mille ) per onorario. Così deciso addì 23 gennaio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Walter Celentano Rosario, De Musis рвичный un CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16 129,11 Prima Ѐ т 20,66 3 Deportate 12 APR. 2002 il T.149,77 CANCELLIERE T