Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
AI fini della determinazione della competenza per territorio, perché possa trovare applicazione la norma dell'art.1182 cod. civ. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del debitore) in relazione all'art. 20 cod. proc. civ. occorre che l'obbligazione sia determinata in denaro in virtù di un titolo convenzionale, che ne abbia stabilito la misura, ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso in modo che non siano necessarie speciali indagini per determinarne l'ammontare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/2001, n. 8157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8157 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
O L M L 4 7 O 8 1 5 7 01 3 B EPUBBLICA ITALIANA . E N E , 1 N 9 O 9 I 1 Z R - P A 1 I R 1 - T D 1 S E 2 IN C I D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto COMU NIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8626/99 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Cron. 18810 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Ud. 11/04/01 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: IS NO, AI MI RO AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato AMATO R., difesi dall'avvocato SEQUI MARCELLO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FALL TURISCO COOP TURISTICO ALBERGHIERA, in persona del curatore Dott. Maurizio DE FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato MELONI FRANCO, che lo difende, 2001 giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- ૧૨(PALાન S) M-1036198; DEPOSITATA 12 6121 e 1 sentenzen. 7139/98 del Giudice di pace di avverso ROMA, depositata il 24/07/98 (def.) del Giudice lipace di Roma, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato MELONI Franco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisone della Corte. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione'one 20/6/97 la srl Cooperativa Turisco conveniva davanti al Gludice di pace di Roma IS EL e US MI RoseMaria e dopo avere premesso che, con acquistatocontratto del 12.1.98, i convenut avevano dalla srl Immobiliare Costadoro un lotto di terreno edificabile in territorio del comune di Arbus facente parte della lottizzazione Torre di Flumentorgiu convenzionata col detto Comune;
che in base al contratto di compravendita la parte acquirente si era obbligata a corrispondere alla società lottizzante gli oneri concessori nonché le spese di gestione e manutenzione degli spazi, opere e servizi comuni in attesa che questi fossero acquisiti dal Comune di Arbus;
che sia gli oneri che le spese dovevano essere corrisposti pro quota, e di partecipazione di cioè in proporzione alla quota ciascun acquirente al condominio generale denominato Costadoro, così come stabilito nel regolamento richiamato il trasferimento negli atti acquisto;
che, essendo al convenutnuti Comune avvenuto nel gennaio 1996, i Turisco, subentrata dovevano corrispondere alla srl. alla Costadoro, le spese che questa aveva sostenuto per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 - chiedeva che convenutt 1.374.915 fossero condannat al pagamento di lire oltre interessi, rivalutazione e spese. convenuti si costituivano ed eccepivano I territoriale del giudicepreliminarmente l'incompetenza adito, indicando come competente il Giudice di pace di Guuspini, luogo in cui doveva individuarsi il forum ' posto che l'obbligazione di destinatae solutionis pagamento dedotta in giudizio aveva per oggetto oneri condominiali il cui importo non era determinato, ditalché il luogo di pagamento doveva essere considerato quello del domicilio del debitore indicato dal quarto comma dell'art. 1182 cod.civ. e non il luogo di domicilio del creditore indicato dal terzo comma. Nel merito, sostenevano di nulla dovere perché le somme richieste non si riferivano a spese di manutenzione, ma a spese relative ad opere di urbanizzazione primaria, peraltro neppure terminate all'atto del trasferimento al Comune, le quali secondo quanto stabilito dal contratto, non erano а loro carico, ma а carico della società venditrice. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva del n.1036/98, 23-2-1998 riteneva la propria competenza disponendo la prosecuzione della causa. Interrotta per 1'intervenuto fallimento della Turisco, la Causa veniva riassunta dalla Curatela fallimentare, che riproponeva le medesime deduzioni e richieste. Con sentenza definitiva n.24/7/98 1.7139/ 11 il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea condannando i convenuti a pagare le somme richieste da parte attrice. - Contro entrambe le sentenze soccombenti 1 quali avevano proposto tempestiva riserva di gravame contro la sentenza non definitiva, hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da una memoria. Il Fallimento Turisco ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo di ricorso viene impugnata la sentenza non definitiva denunciando violazione di legge (artt.23 e 20 cod.proc.civ.) per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto che l'obbligazione dedotta in causa da parte attrice riguardasse un credito certo е determinato nel suo ammontare, di tal che l'obbligazione doveva essere adempiuta nel domicilio del creditore e cioè a Roma, dove aveva sede la società. Costadoro, non considerando che 1'ammontare del credito doveva essere calcolato ricavandolo dagli importi totali delle fatture, per cui esso non poteva essere ritenuto certo e determinato, e non considerando, inoltre, che si trattava di oneri condominiali, per cui la competenza era, in base all'art.23 cod.proc.civ, del giudice del luogo dove si trovavano i beni comuni e cioè del Giudice di pace di ' Guspini. La censura va disattesa. Va anzitutto esclusa 1'applicabilità al caso di specie dell'art.23 cod.proc.civ., in quanto 1'obbligazione oggetto di causa è relativa al contratto di compravendita intercorso tra le parti, al quale la sentenza ha correttamente fatto riferimento nel decidere la preliminare questione di competenza. Non riguarda, quindi, l'ambito condominiale. D Va altresì esclusa 1'applicabilità dell'art.20 cod. proc. civ. Ai fini della determinazione della competenza per territorio perchè possa trovare applicazione la norma dell'art.1182 cod. civ. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del creditore), in relazione allart.20 cod.proc.civ., occorre che l'obbligazione sia determinata in danaro in virtù di un titolo convenzionale che ne abbia stabilito la misura ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini per determinarne l'ammontare. Tale principio è stato osservato nel caso di specie. Il Giudice di pace, infatti, dopo avere osservato che la domanda attorea, così come formulata, aveva per oggetto una somma di danaro certa e determinata, ha ritenuto che le contestazioni dei convenuti non mutare la decisione, posto che 11 apparivano tali da credito risultava facilmente determinabile allo stato degli atti in base a calcolo aritmetico e che comunque le considerazioni svolte dai convenuti a sostegno dell'eccezione di incompetenza richiedevano un esame del merito della causa non consentito ai fini della decisione sull'eccezione. II - Col secondo e terzo motivo viene censurata la sentenza definitiva per vizi di motivazione. In particolare, col secondo motivo, ampio ed articolato, i ricorrenti sostengono che l'esame della documentazione prodotta da parte attrice e costituita dalle fatture riportate nell'estratto autentico sarebbe stato condotto dal Giudice di pace in maniera senza cioè verificare che superficiale e onnicomprensiva, le fatture corrispondessero effettivamente ad attività di manutenzione delle opere e servizi comuni (per le quali i ricorrenti erano tenuti a contribuire pro quota), e non invece ad attività di urbanizzazione primaria, i cui costi erano a carico, in base al contratto, della società venditrice dei lotti. Sostengono, inoltre, sulla base di un'analitica descrizione delle singole fatture, che il Giudice di pace non avrebbe considerato che queste, se correttamente esaminate, provavano che le spese addebitate ai ricorrenti si riferivano non già ad attività di manutenzione di opere e servizi comuni, ma alla installazione delle opere di urbanizzazione, i cui costi in base al contratto erano a carico di parte venditrice. Col terzo motivo si lamenta che, per alcune voci di spesa, il Giudice di pace non avrebbe considerato che si trattava di somme anticipate da terzi e non dalla che, per altre voci di spesa, il credito Costadoro, e risultava basato su un semplice prospetto contabile. Le censure, da esaminare congiuntamente, perché connesse, vanno disattese. L'impugnata sentenza stata pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art.113 cod.proc.civ. (causa di valore inferiore a due milioni). Con la sentenza 9493/98 questa Corte, a sezioni unite ha indicato i limiti entro cui tali sentenze sono ricorribili per cassazione, individuandoli nei casi di violazione delle norme costituzionali, delle norme comunitarie о delle norme processuali. Nessuno di tali ricorrenticasi ricorre nel caso di specie, avendo denunciato, col secondo motivo, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo e, con il terzo motivo, ancora vizi di motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ con riferimento all'applicazione degli artt.2697 cod.civ. e 115 cod.proc.civ.). A tale proposito va ricordato che il èvizio di motivazione configurabile come violazione delle norme processuali limitatamente ai casi di motivazione completamente inesistente ovvero perplessa o D logicamente contraddittoria, dovendosi ravvisare in tali casi la violazione della norma processuale che impone al giudice di motivare la decisione adottata. Nella specie, il Giudice di pace ha dato ampia e convincente spiegazione della decisione adottata, osservando che le somme richieste dalla parte attrice erano da attribuirsi a oneri concessori e a spese di manutenzione e gestione di impianti (e non ad installazione dei medesimi), come si evinceva dalla documentazione fornita (contenente la descrizione dei materiali, delle attività svolte, dei servizi prestati) ed osservando altresì che l'obbligo di pagamento di tali spese a carico di parte convenuta discendeva dagli impegni liberamente e legalmente assunti con la stipulazione del contratto di compravendita. La regola di equità posta a base della decisione è stata, quindi, chiaramente ed esaustivamente enunciata sia con riferimento alle deduzioni delle parti (di cui il giudicante ha debitamente tenuto conto) che rispetto alle risultanze probatorie (liberamente apprezzate dal giudicante) e, dunque, non è in alcun modo censurabile in questa sede. Conseque il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 11 aprile 2001 Il presidente L'estensore Surankell рети IL CANCELLITRE C1 O L L Paolo TalaricoTale z c O 4 7 B DEPOSITATO IN CANCELLERIA ) 3 E . E N Roma 15.GIU, 2001. E C , N 1 A O 9 I P IL CANCELLIERE C1 9 Z I 1 A - D R 1 La Cozico 1 E - 1 C 2 I