Sentenza 21 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante del rapporto di "coniugio", prevista dall'art. 577, comma secondo, cod. pen., è irrilevante l'intervenuta separazione legale tra i coniugi in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2016, n. 24820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24820 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2016 |
Testo completo
24820-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Pubblica Udienza del 21.10.2016 Registro generale n. 39422/2015 Sentenza n. 1126/2016- Composta dai Consiglieri: N° ruolo: 3 Dott. Massimo Vecchio - Presidente Dott. Francesco Maria Silvio Bonito Consigliere Dott. Luigi Fabrizio Mancuso Consigliere Dott. Palma Talerico Consigliere Dott. NT Minchella Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NE NT, nato il [...]; Avverso la sentenza n° 7191/2014 della Corte di Appello di Napoli in data 23.03.2015; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. NT Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avv. Giovanni Bianco, che ha insistito pe l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO § 1. Con sentenza in data 01.04.2014 il GIP del Tribunale di Nola, in esito a giudizio abbreviato, condannava NE NT alla pena di anni otto di reclusione per il tentato omicidio aggravato di AM NA, coniuge separata. Si legge nella sentenza che la vicenda era iniziata la sera del dì 30.06.2013 in Acerra, quando i locali Carabinieri erano stati chiamati per un intervento presso l'abitazione dell'imputato: un nipote della coppia ed un vicino di casa avevano udito forti grida provenire dall'abitazione e il predetto vicino, avvicinatosi al giardino, aveva scorto la donna riversa a terra col volto coperto di sangue;
il NE si era allontanato in automobile, mentre la donna era stata trasportata in ospedale;
nel corso del sopralluogo la polizia giudiziaria notava che diversi ambienti della casa erano sporchi di sangue e in un busta di plastica su di un mobile era collocato un coltello con lama lunga cm 30, sporco di sangue. Di lì a poco si presentava nella caserma dei Carabinieri il NE che, con gli abiti sporchi di sangue, ammetteva di avere inferto diverse coltellate alla donna al culmine di un litigio che, a suo dire, era iniziato perché lei aveva lasciato sporco il bagno. Alla vittima si riscontravano quattro ferite profonde (spalla, braccio, regione ascellare e torace) nonché contusioni ed altre ferite alla guancia, alla testa ed al collo. L'imputato confermava in più occasioni le sue dichiarazioni. Osservava il giudice che non vi erano dubbi sulla dinamica degli eventi: l'imputato, cioè, aveva aggredito la donna e gli accertamenti medico-legali avevano attestato che almeno quattro colpi di coltello erano stati inferti in zone molto vascolarizzate e sedi di organi vitali, con grave rischio di fuoriuscite di sangue tali da causare il decesso, non verificatosi anche per la pronta assistenza medica ricevuta dalla vittima;
l'azione era stata quindi idonea ed univoca, priva di desistenza;
il numero dei colpi, le zone attinte e la posizione difensiva assunta dalla vittima dimostravano che l'imputato intendeva uccidere o ferire gravemente, il che integrava Ү una ipotesi di dolo alternativo compatibile con il tentato omicidio;
del resto, l'aggressione era stata rabbiosa, la vittima era stata colpita più volte ed aveva cercato di fuggire in giardino dove si era accasciata in una pozza di sangue;
tra i due ex coniugi vi erano stati precedenti dissapori ed il NE era già stato condannato per maltrattamenti in famiglia;
ritenute sussistenti le circostanze aggravanti del delitto a danno del coniuge e dei motivi futili, si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche per le ammissioni ed il pentimento dimostrato, mentre si riteneva insufficiente il risarcimento di € 2.000,00 per l'attenuante di cui all'art 62 n° 6 cod.pen.; le circostanze attenuanti generiche venivano ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti ed alla recidiva. § 2. Interponeva appello l'imputato, chiedendo la riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali, l'esclusione delle circostanze aggravanti dei futili motivi e del rapporto di coniugio nonché della recidiva, l'applicazione della desistenza e la concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno. 2 § 3. Con sentenza in data 23.03.2105 la Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado riducendo la pena ad anni sette di reclusione. Riteneva il giudice che era condivisibile la ricostruzione operata circa l'accaduto, la qualificazione giuridica della condotta e l'elemento soggettivo. In ordine ai motivi di appello, si disattendeva la richiesta di riconoscere il risarcimento del danno: una offerta pari ad € 2.000,00 non poteva ritenersi come riparazione di ogni effetto dannoso in relazione all'entità delle lesioni causate. Si escludeva anche la desistenza volontaria poiché il semplice allontanarsi dopo avere colpito più volte rabbiosamente la vittima non era una decisione in grado di bloccare il processo causale, in quanto l'evento si era già determinato. Si respingeva la richiesta di derubricare la condotta in quella di lesioni personali: la reiterazione dei colpi con uno strumento di sicura micidialità e le zone vitali attinte facevano concludere univocamente per un dolo alternativo di uccidere o ferire gravemente. Parimenti si riteneva sussistere la circostanza aggravante dei motivi futili: sia che il tutto si fosse generato da un litigio per il bagno o per il volume del televisore (per come poi sostenuto dalla difesa dell'imputato), lo stimolo esterno era comunque lieve e la reazione sproporzionata, tanto da essere lo sfogo di un impulso criminale, non giustificabile in considerazione di una provocazione che non vi era stata. Anche l'aggravante del rapporto di coniugio esisteva, ma comunque il giudice riteneva che le circostanze attenuanti generiche fossero prevalenti sulle circostanze aggravanti, per cui la pena complessiva veniva ad essere diminuita. § 4. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, deducendo promiscuamente l'erronea applicazione di legge e la illogicità manifesta della motivazione. In via generale e preliminare si afferma che la decisione si era arrestata alle primissime risultanze di indagine senza considerare gli sviluppi difensivi, errando nel ritenere che vi fosse stato un tentativo di omicidio ed ignorando che si era trattato della reazione alle reiterate provocazioni della ex moglie ed alla aggressione da parte di lei nell'ambito di una difficile situazione in cui essi erano costretti a condividere l'immobile di abitazione pur se separati. Con il primo motivo si censura il fatto che il giudice di appello si era limitato a prendere atto della prima sentenza e a condividerne il contenuto senza considerare i motivi di appello;
si sostiene che il giudice si era limitato a fare riferimento ad arresti giurisprudenziali senza valutare approfonditamente gli elementi di fatto: non si era considerato che il ricorrente aveva subito ammesso di aver ferito la ex moglie, così dimostrando di non averla voluta uccidere perché altrimenti sarebbe riuscito ad ucciderla considerato che ne aveva avuto il tempo ed i mezzi;
pertanto egli aveva solo voluto infliggere ferite e il suo allontanamento ed il mancato infierire costituivano fatti post-delictum che non erano stati valutati. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della desistenza: si sostiene che l'equivoco si fondava sul fatto che il giudice si era convinto della idoneità degli atti a cagionare la morte, ma, poiché il referto ospedaliero non attestava alcun pericolo di vita, le argomentazioni relative alla 3 quantità di sangue, al tipo di arma e ad altri fattori non potevano sovrastare la realtà dei fatti;
si sostiene che la salvezza della vittima non fu dovuta alla assistenza sanitaria, ma alla desistenza del ricorrente. Con il terzo motivo si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante del coniugio, poiché i NE erano separati legalmente, costantemente in lite e costretti ad una convivenza forzata: pertanto non vi erano più gli elementi del coniugio ma soltanto quelli di una coabitazione fra estranei. Con il quarto motivo si censura l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura non massima, che era stata giustificata con la personalità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO § 1. Il ricorso deve essere rigettato. L'intera vicenda processuale è già stata sintetizzata in precedenza e le corrette valutazioni dei giudici di merito sono state riportate, per cui appare opportuno procedere all'analisi dei singoli motivi di ricorso, premettendo doverosamente che, nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, O perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. 4 Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, in definitiva, non presenta affatto quegli aspetti di carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito, nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. § 2. Il primo motivo di doglianza sostiene che il giudice di appello avrebbe valutato superficialmente vari elementi a favore del ricorrente, quali le ammissioni spontanee, l'allontanamento dalla ex coniuge ferita e l'assenza di volontà di infierire;
parimenti, l'analisi del giudicante sarebbe stata affrettata e limitata alle prime risultanze investigative. Il motivo in sé stesso lambisce l'inammissibilità poiché si articola sovente in considerazioni in fatto. Tuttavia, va detto che la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di appello, effettuata richiamando all'uopo e in modo non superficiale la sentenza di primo grado, è stata corretta: così, sono state riportate le indicazioni delle persone presenti nell'occorso, le forti grida udite dai medesimi, la fuga del NE dopo il litigio con la vittima, il rinvenimento nella casa del coltello adoperato per colpire la donna, gli abiti ancora sporchi di sangue del ricorrente al momento della sua presentazione ai Carabinieri nonché le ammissioni del medesimo, delle quali si rinvenivano molteplici elementi di riscontro;
in unione a ciò, si richiamavano gli esiti degli accertamenti medico-legali, dai quali era emerso che almeno quattro colpi di coltello erano stati inferti in zone molto vascolarizzate (spalla, braccio, regione ascellare e torace) e sedi di organi vitali, con grave rischio di fuoriuscite di sangue tali da causare il decesso, non verificatosi anche per la pronta assistenza medica ricevuta dalla vittima. Sulla scorta di questi elementi oggettivi si era concluso che l'azione era stata idonea ed univoca: il numero dei colpi, le zone corporee attinte e la posizione difensiva assunta dalla vittima dimostravano che l'imputato intendeva uccidere o ferire gravemente, il che integrava una ipotesi di dolo alternativo compatibile con il tentato omicidio. Si tratta di una conclusione corretta ed in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, rispetto al quale appaiono inconferenti le deduzioni del ricorrente relativamente al fatto che la vittima, sebbene ricoverata con plurime ferite nelle zone prima menzionate, non aveva realmente corso un pericolo di vita: per aversi il reato tentato, l'art. 56 cod. pen. richiede la commissione di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un reato. È, quindi, elemento strutturale oggettivo del tentativo, insieme alla direzione non equivoca degli atti, l'idoneità degli stessi, dovendosi intendere per tali quelli dotati di una effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice: ma la valutazione che deve essere compiuta non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti perché, così opinando, l'azione per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità, come è stato ripetutamente sottolineato, consiste in una prognosi con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso 5 particolare. I giudici di merito si sono attenuti a tali parametri ed hanno correttamente concluso, riconoscendo la idoneità degli atti in funzione omicidiaria. Dal punto di vista soggettivo, l'animus necandi è stato inferito da un compendio che imponeva tale giudizio, poiché ritenuto correttamente dotato di inequivoca incidenza dimostrativa: basti pensare alla potenzialità offensiva dell'arma, alla distanza ravvicinata da cui fu colpita la vittima, alle zone attinte, alla forza impressa ai colpi, al numero di essi ed alla direzione degli stessi, tutti fattori deponenti, senza possibilità di errore, per una manifesta volontà diretta (dolo alternativo) di uccidere (Sez. 1, n° 32851 del 10.06.2013, Rv 256991). Appare incensurabile nella presente sede, siccome immune da vizi logici e da contraddizioni, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza nel comportamento del ricorrente dell'elemento psicologico del dolo omicidiario. Esso è da qualificare come dolo diretto, nella sua manifestazione nota come dolo alternativo, che si ha quando, come nel caso in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario e cioè, nella specie, la morte ovvero il grave ferimento della vittima;
e la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il dolo diretto, nella sua qualificazione di dolo alternativo, è compatibile con l'omicidio tentato (cfr., in termini, Sez. 1, 20.10.97 n. 9949; Sez 1, 25.5.07 n. 27620). I giudici di merito hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, avendo congruamente valorizzato le concrete modalità della condotta tenuta dal ricorrente (uso di un lungo coltello, certamente idoneo in sè a cagionare la morte di una persona;
molteplici colpi in zone molto vascolarizzate e sedi di organi vitali;
evento morte non verificatosi solo per avere la vittima trovato pronta assistenza sanitaria). La motivazione addotta dai giudici di merito per ritenere la sussistenza, nel comportamento del ricorrente, del dolo omicidiario sotto la forma del dolo alternativo nei confronti della vittima è pertanto immune da illogicità e contraddizioni (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, Rv. 259465). § 2. Il secondo motivo di doglianza lamenta che l'argomentare della sentenza impugnata si appaleserebbe insufficiente dappoiché non era stata considerata la desistenza del ricorrente dall'azione omicidiaria, vizio motivazionale questo che riverbererebbe, altresì, in violazione dell'art. 56 cod.pen., comma 3. La tesi difensiva non ha pregio. Ed invero la norma difensivamente citata testualmente recita: "Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè reato diverso". Detta norma è collocata - ed è questo il dato giuridico da tenere presente per interpretarla correttamente nell'ambito della disciplina del tentativo, istituto che pone la questione giuridica fondamentale, posta dal principio di legalità, di delimitare con certezza l'ambito della 6 condotta tipizzata alla quale riconoscere rilevanza penale. Ebbene, ai sensi dell'art. 56 cod.pen., comma 2, tale ambito di rilevanza, allorché l'agente desista dall'azione delittuosa, deve essere riconosciuto soltanto se gli atti comunque consumati fino alla desistenza di per sè siano penalmente rilevanti ovvero integrino una ipotesi di reato diverso da quello inizialmente concepito e dal quale l'agente ha poi desistito. Nel caso in esame, per quanto innanzi argomentato, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, il ricorrente aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sè considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della persona offesa, e precisamente: una pluralità di colpi inferti alla vittima, colpi portati verso zone vitali del corpo dell'avversario, colpi inferti con forza ed utilizzando un'arma micidiale, idonei, per le premesse date, a cagionare la morte. Non ignora il Collegio che in alcuni isolati arresti questa Corte ha avuto modo di affermare che la desistenza volontaria è configurata dal Legislatore come un'esimente che esclude ab estrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Sez. 2, 03/03/1998, n. 10795, cui adde Sez. 6, n° 24711 del 21.04.2006, Rv 234679 e Sez. 6, n° 42688 del 24.09.2008, Rv 242417), ma trattasi di affermazione di diritto non condivisibile, superata dalla più recente lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità, secondo la quale in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Sez. 1, 23/09/2008, n. 39293; Sez. 6, 09/04/2009, n. 32830; Sez. 1, n° 02/10/2007, n. 42749). La desistenza è infatti istituto giuridico che si concretizza allorché l'agente interrompa il corso dell'azione o impedisca l'evento, ma, se l'azione ha comunque portato alla concretizzazione di fatti di rilevanza penale, detti eventi soggiacciono alla disciplina penale per essi prevista dalla legge. A maggior ragione se tali eventi di per sè già comprendono i requisiti di quel tentativo del reato che il desistente ha voluto. In altri termini: la desistenza volontaria, se esclude la responsabilità penale per gli atti compiuti in quanto questi costituiscano tentativo del delitto cui erano rivolti, non esclude tale responsabilità per gli atti medesimi se e in quanto questi costituiscano di per sè un reato diverso (art. 56 c.p., comma 3); a maggior ragione se il reato non è diverso da quello inizialmente voluto ma realizza, in forma tentata quello voluto (Sez. 1, n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616, cui adde Sez. 1, n° 39293 del 23.09.2008, Rv 241340; Sez. 2, n° 24551 del 08.05.2015, Rv 264226; Sez. 1, n° 11746 del 28.02.2012, Rv 252259). Né, infine, possono sorreggere l'ipotesi della desistenza le argomentazioni relative al mancato pericolo di vita in concreto per la persona offesa: va ribadito, per come già detto, che la valutazione da effettuarsi non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (tra le altre, Sez. 1, n. 3185 del 10/02/2000, Stabile, Rv. 215511; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339; Sez. 1, n. 32851 del 7 10/06/2013, Ciancio Cateno, Rv. 256991), e, quindi, deve tenersi conto con giudizio ex ante, nella prospettiva del bene protetto, delle circostanze in cui ha operato l'agente e delle modalità dell'azione (tra le altre, Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, P., Rv. 240736; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305). § 4. Il terzo motivo di doglianza contesta la riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante del delitto in danno del coniuge: ciò poiché il ricorrente e la vittima erano separati legalmente, anche se erano costretti ad una convivenza forzata nel medesimo immobile, per cui tra di loro non vi sarebbe stata altro che una coabitazione tra estranei. Circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen., la Corte territoriale ha considerato correttamente contestata nella imputazione e ritenuta in sentenza per la sua applicabilità anche in un contesto, quale quello in oggetto, in cui intercorreva tra l'imputato e la persona offesa un rapporto di coniugio ormai superato dalla separazione legale. In effetti, questa Corte, che ha affermato con risalente decisione che la circostanza aggravante del rapporto di coniugio riposa sul valore morale, sociale e giuridico della qualità di coniuge per la quantità dei doveri che comporta (Sez. 1, n. 1622 del 20/10/1971, dep. 1972, Baracco, Rv. 120536). Il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dal comma secondo dell'art. 577 cod. pen., al di fuori della ulteriore circostanza della eventuale coabitazione (Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, Iarossi, Rv. 184023). Confermandosi precedente arresto (Sez. 1, n. 53 del 09/01/1985, Rv. 168181), si è anche puntualizzato che, ai fini della aggravante del rapporto di coniugio, prevista dall'art. 577, comma secondo, cod. pen., è irrilevante l'intervenuta separazione legale tra i coniugi, in quanto detto status non determina lo scioglimento del matrimonio (Sez. 1, n. 42462 del 19/12/2006, Stasi, Rv. 235339; Sez. 1, n. 7198 del 01/02/2011, Mandolini, Rv. 249230). La doglianza va quindi rigettata. § 5. L'ultimo motivo di ricorso attiene alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura non massima: ciò sarebbe stato incongruamente fondato sulla sola personalità del ricorrente (recidivo) conducendo ad una diminuzione non generosa. Il motivo appare piuttosto generico: tuttavia va precisato che la Corte territoriale non ha negato il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, ma anzi ha valutato le stesse come prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, applicando tuttavia, in considerazione della molteplicità di elementi della fattispecie, una diminuzione di pena non pari a quella massima possibile. 8 Il giudice ha motivato congruamente su questo punto. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento, al pari della sua concessione nella misura massima, non può mai essere data per scontata o per presunta. Al contrario, nella fattispecie, la suindicata meritevolezza è stata motivata e posta in bilanciamento con altre circostanze di tenore negativo, sino a giungere ad un risultato di ragionevole diminuzione della sanzione, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione e dipanando la convinzione sulla base delle dinamiche dell'accaduto e della personalità dimostrata dal ricorrente. Insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, è il giudizio sulla misura della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione della diminuzione massima è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui è sufficiente per il giudice di merito fare riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Il ricorso va dunque rigettato: al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 21 ottobre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Assan o Vecchi (dott. NT Minchella) (dott. Massimo Vecchio) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9