Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il tentativo di omicidio con riferimento alla condotta di un soggetto che, dopo avere inferto alla vittima più coltellate di cui una all'ermitorace, aveva desistito dall'infliggerne altre).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2012, n. 43036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43036 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/10/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 874
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - rel. Consigliere - N. 42658/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU BE N. IL 28/01/1959;
avverso la sentenza n. 791/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 01/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2008, all'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Cagliari condannava OR TO alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e,con la diminuente del rito, perché giudicato colpevole, uniti i reati vincolo della continuazione, del tentato omicidio, mediante accoltellamento, di UG IA, nonché della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo il coltello utilizzato per colpire la vittima, in Guspini, il 16 maggio 2006. A sostegno della decisione il giudice di prime cure poneva la testimonianza della parte offesa, gli esiti dell'intervento chirurgico al quale la medesima venne sottoposto in seguito all'accoltellamento, gli accertamenti di P.G. eseguiti sui fatti di causa, la consulenza medico legale disposta dal P.M., quella di parte, nonché la perizia disposta in sede di giudizio abbreviato, peraltro effettuata sulla base della sola documentazione clinica atteso il diniego della vittima a sottoporsi all'accertamento medicolegale.
L'insieme delle riferite acquisizioni processuali consentivano ai giudici di merito di ricostruire la vicenda nei termini seguenti: nel tardo pomeriggio del 16 maggio 2006, nei pressi di un bar cittadino l'imputato e la vittima ebbero un violento litigio, regolato dall'OR con alcune coltellate che raggiunsero l'avversario al petto ed all'avambraccio destro;
prontamente trasportato in ospedale, all'UG venivano diagnosticate una ferita da punta all'emitorace destro, una vasta e profonda ferita che aveva interessato i tessuti profondi dell'avambraccio destro ed un palese stato anemico eppertanto sottoposto ad immediato intervento chirurgico.
1.2 Avverso la pronuncia detta proponeva appello l'imputato, lamentando la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della desistenza dell'OR dall'azione delittuosa, il quale avrebbe potuto portare alle estreme conseguenze l'aggressione contestatagli, desistenza sintomatica dell'assenza di intenzioni omicidiarie in capo all'agente. Deduceva altresì la difesa appellante che era stato inferto un solo colpo di coltello, di per sè idoneo a cagionare la doppia lesione diagnosticata, la seconda delle quali, quella che interessò l'emitorace, rilevata soltanto al pronto soccorso.
1.3 Con sentenza del primo aprile 2011 la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la condanna per il capo B) della rubrica, quella relativa alla detenzione ingiustificata del coltello usato nell'aggressione, perché non illustrato alcun motivo di doglianza, e confermava, nel resto, la decisione di primo grado.
Rilevava la corte territoriale che dovevano ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dalla parte lesa subito dopo i fatti di causa, che la parte offesa subì due distinte ferite all'avambraccio, una di 10 cm. e l'altra di 5 cm, ed un'altra ferita inferta di punta all'emitorace, che le caratteristiche dell'arma, la forza impressa ai colpi portati e la parte del corpo attinta, ricca di organi vitali, consentivano di affermare con certezza la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti normativi per riconoscere la fondatezza delle accuse contestate all'imputato.
Quanto, infine, alla tesi difensiva in ordine alla desistenza dell'imputato dall'azione delittuosa nel momento in cui più agevolmente avrebbe potuto consumarla compiutamente, osservava la Corte distrettuale che nulla risultava acquisito al processo al fine di sostenerla, neppure le dichiarazioni del prevenuto, il quale non ha mai reso una sua versione dell'accaduto. Rilevava altresì il giudice di merito che la vittima non era stato affatto ridotta all'impotenza, come provato dalla circostanza che l'UG ebbe la forza di entrare nel bar presso il quale si era consumato il litigio per chiedere aiuto, di guisa che l'OR abbandonò i luoghi per evitare di essere individuato e bloccato.
2. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello l'imputato, personalmente, denunciandone l'illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.
Argomenta in particolare il ricorrente di aver eccepito, in sede di appello, l'insussistenza del dolo omicidiario, insussistenza desumibile dall'avere l'imputato desistito dall'azione nonostante la possibilità, a sua disposizione, di uccidere l'avversario ormai alla sua mercè e che la (forte territoriale ha replicato alla tesi difensiva con argomenti illogici, per un verso, ed in violazione di legge per altro verso.
Quanto al primo profilo osserva il ricorrente che gli argomenti utilizzati con la motivazione impugnata fanno riferimento alla non spontaneità dell'allontanamento, dedotta dal pericolo di essere individuato e di essere bloccato, argomentazione contraddetta dalla presenza al litigio della barista, tale NN, che ben conosceva l'imputato.
Quanto, invece, al secondo profilo, ha errato il giudice, di merito là dove non ha considerato che per desistenza involontaria intendersi la materiale impossibilità di portare a compimento l'intento omicida;
secondo assunto difensivo l'imputato avrebbe potuto con facilità uccidere l'avversario ormai ridotto all'impotenza e non averlo fatto è dipeso unicamente dalla sua volontà di non uccidere. Di qui la violazione dell'art. 56 c.p., comma 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Prendendo le mosse dalla censura difensivamente articolata alla motivazione della condanna, rammenta la Corte che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Orbene, nella fattispecie palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. Nel caso in esame i giudici territoriali hanno argomentato valorizzando sia le dichiarazioni rese dalla vittima della tentata azione omicidiaria nella immediatezza dei fatti, secondo le quali l'imputato portò più fendenti, sia gli accertamenti clinici, che hanno accertato tre ferite cagionate da coltellate portate con forza che attinsero in profondità l'avambraccio destro usato per difendersi ed una parte del corpo della vittima ricca di organi vitali. Da qui la piena coerenza delle conclusioni dei giudicanti nel senso della sussistenza di una volontà omicida espressa giuridicamente nelle forme del dolo alternativo.
Lamenta però il ricorrente che tale argomentare si appaleserebbe insufficiente dappoiché non considerata la sua desistenza dall'azione omicidiaria, vizio motivazionale questo che riverbererebbe, altresì, in violazione dell'art. 56 c.p., comma 3. La tesi difensiva non ha pregio.
Ed invero la norma difensivamente citata testualmente recita: "se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè reato diverso".
Palese ragioni e senso della norma, collocata, ed è questo il dato giuridico da tenere presente per interpretarla correttamente, nell'ambito della disciplina del tentativo, istituto che pone la questione giuridica fondamentale, posta dal principio di legalità, di delimitare con certezza l'ambito della condotta tipizzata alla quale riconoscere rilevanza penale.
Ebbene, ai sensi dell'art. 56 c.p., comma 2, tale ambito di rilevanza, allorché l'agente desista dall'azione delittuosa, deve essere riconosciuto soltanto se gli atti comunque consumati fino alla desistenza di per sè integrino ipotesi di reato, anche se di natura diversa da quella inizialmente concepita e dalla quale l'agente ha poi desistito.
Nel caso in esame, per quanto innanzi argomentato, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, l'imputato aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sè considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della p.o., e precisamente: una pluralità di colpi inferti alla vittima, colpi portati verso zone vitali del corpo dell'avversario, colpi inferti con forza ed utilizzando un'arma micidiale idonei, per le premesse date, a cagionare la morte.
Non ignora il Collegio che in un datato precedente questa Corte ha avuto modo di affermare che la desistenza volontaria, prevista dal dell'art. 56 c.p., comma 3 è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude "ab estrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Cass., Sez. 2^, 03/03/1998, n. 10795), ma trattasi di affermazione di diritto ormai datata e non condivisibile, superata dalla più recente lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità, secondo la quale, in ipotesi di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Cass., Sez. 1^, 23/09/2008, n. 39293;
Cass., Sez. 6^, 09/04/2009, n. 32830; Cass., Sez. 1^ Sent. 02/10/2007, n. 42749). La desistenza è infatti istituto giuridico che si concretizza allorché l'agente interrompa il corso dell'azione o impedisca l'evento, ma se l'azione ha comunque portato alla concretizzazione di fatti di rilevanza penale, e questo è il senso della norma in esame, l'art. 56 c.p., comma 3, detti eventi soggiacciono alla disciplina penale per essi prevista dalla legge. A maggior ragione se tali eventi di per sè già comprendono i requisiti di quel tentativo del reato che il desistente ha voluto. Insomma: la desistenza volontaria, se esclude la responsabilità penale per gli atti compiuti in quanto questi costituiscano tentativo del delitto cui erano rivolti, non esclude tale responsabilità per gli atti medesimi se e in quanto questi costituiscano di per sè un reato diverso (art. 56 c.p., comma 3); a maggior ragione se il reato non è diverso da quello inizialmente voluto ma realizza, in forma tentata quello voluto.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso in esame deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012