Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
ee 67456 REPUBBLICANT0567 4 / 02 IN NOME D OPOL IT LANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .t. Michele CANTILLO - Presidente R.G. N. 1261/00 - Rel. Consigliere t. Nino FICO Cron.16912 Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA sul ricorso proposto da: N. 67456 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NE CESIRA;
intimata avversO la sentenza n. 543/98 della Commissione 2001 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2744 28/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. -2- Svolgimento del processo CA DO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile IRPEF l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, ha accolto l'appello proposto da RA IN in qualità di erede del DO. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art.10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 ―il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR in virtù dell'interpretazione autentica - di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nullaper le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 2001.7 y dicembre 2 Liwil cons . est. il presidente IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IN CANCELLERIA ! 19. APR. 2002. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvald Ascanio