Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato di tentato omicidio in relazione ad una aggressione condotta attingendo con ripetuti colpi di coltello una zona vitale del corpo della vittima, la cui morte sarebbe sopravvenuta se non fosse intervenuto immediato soccorso delle persone vicine).
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Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Alessandra Muscatiello La lettera della legge, pur interpretata nel senso estensivo indicato dalla giurisprudenza, nondimeno restringe l'area di tutela e delimita il perimetro operativo della fattispecie di cui all'art. 353 c.p. alle sole procedure indette per la cessione di un bene ovvero per l'affidamento all'esterno della esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio. Dunque, non vi è nessun riferimento ai concorsi per il reclutamento del personale. – Cass. VI, 24 maggio 2023, n. 38127. Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta di un Segretario comunale, nonché Presidente della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2013, n. 9663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9663 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI R. - rel. Consigliere - N. 1376
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 40016/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD DA N. IL 13/02/1979;
avverso la sentenza n. 27/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 26/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso ed il suo rigetto;
Udito il difensore Avv. CAMPANELLI Giuseppe, in sostituzione dell'Avv. LAMANNA Fabrizio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. RD DE impugna innanzi a questa Corte, per il tramite del suo difensore, la sentenza del 26 marzo 2012, con la quale la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo l'appello proposto dal P.G. di Lecce, in riforma della sentenza del G.U.P. di Taranto del 31 maggio 2007, che lo aveva mandato assolto per vizio totale di mente dai reati ascrittigli (tentato omicidio di OM NA, da lui più volte colpita per motivi di gelosia con un coltello, essendosi invaghito di lei ed avendo percepito che il sentimento da lui provato non era ricambiato dalla vittima;
porto ingiustificato in luogo pubblico di coltello):
-lo ha condannato alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di tentato omicidio, ritenuto il vizio parziale di mente e ridottagli la pena per il rito abbreviato prescelto;
-ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti per l'altro reato, siccome estinto per prescrizione.
2.La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, svolta una nuova perizia psichiatrica sull'imputato, ha ritenuto che quest'ultimo, al momento del fatto, non fosse affetto da vizio totale di mente, ma fosse stato in grado di autodeterminarsi e di valutare il disvalore sociale e la gravita del gesto commesso;
gli ha tuttavia riconosciuto il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., siccome affetto da ritardo mentale di grado medio-lieve, idoneo a scemare grandemente, senza tuttavia escluderla, la sua capacità d'intendere e volere;
ha poi ritenuto che il reato commesso dall'imputato in danno di OM NA fosse da qualificare come tentato omicidio e non come lesioni personali aggravate, in quanto la vittima, aggredita con un coltello, era stata colpita con determinazione nella parte destra del collo, vicino alla vena giugulare e pertanto in una zona vitale del corpo;
e l'evento non aveva avuto esito letale solo perché la vittima era stata immediatamente soccorsa.
3.Il RD formula due doglianze:
1) - carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della sua responsabilità penale in ordine al reato ascrittogli, in quanto non era stato tenuto conto della perizia disposta in appello, dalla quale era chiaramente evincibile come egli fosse affetto da ritardo mentale di grado di livello medio-grave;
inoltre la perizia aveva escluso la sua pericolosità sociale solo grazie al trattamento psicofarmacologico somministratogli quotidianamente ed alla terapia "long acting" applicatagli con cadenza quindicinale;
2) - erronea applicazione della legge penale per non avere la sentenza impugnata derubricato il delitto di tentato omicidio ascrittogli in lesioni personali aggravate, in quanto il suo comportamento avrebbe potuto essere qualificato come tentativo di lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto da RD DE.
2.Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sua parziale capacità d'intendere e volere al momento della commissione dei reati ascrittigli, in quanto avrebbe dovuta essere confermata l'assoluta sua incapacità d'intendere e volere ritenuta dal primo giudice.
3.Si osserva al riguardo che questa Corte, quale giudice di legittimità, può solo verificare se la Corte territoriale abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l'hanno indotta ad andare in contrario avviso rispetto al G.I.P. del Tribunale di Taranto ed a ritenere che la capacità d'intendere e volere dell'imputato, sebbene scemata, tuttavia sussistesse.
Pertanto il metodo di valutazione è quello indicato dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e consiste nel controllo della motivazione dell'atto impugnato, onde accertare che essa sussista e non sia ne' manifestamente illogica, ne' contraddittoria (cfr., in termini, Cass. SS. UU. n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Cass. Sez. 4^ n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv.237012).
4. La sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, impugnata nella presente sede, ha invero adeguatamente valutato la posizione del ricorrente, mediante l'espletamento di una nuova perizia medico-psichiatrica sulla sua persona ed in esito a detto nuovo accertamento, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto che il RD, seppur affetto da ritardo mentale di grado medio-lieve con note psicotiche da innesto, era, in ragione di detta sua condizione mentale, almeno in parte in grado di intendere e volere e quindi in condizione di rendersi conto del disvalore sociale e morale del fatto-reato da lui commesso in danno della OM e di averlo voluto ugualmente perpetrare;
ed a conferma di quanto sopra ha rilevato come il ricorrente, sottoposto ad osservazione psichiatrica subito dopo l'aggressione della OM presso il servizio di psichiatria dell'Ospedale Nord di Taranto, era apparso ai sanitari come paziente con lieve deficit cognitivo, vigile ed orientato, tranquillo e che il medesimo, rispetto al gesto compiuto era critico e perfettamente consapevole della gravita dell'atto commesso.
5.Le argomentazioni svolte dal ricorrente per inficiarne la consistenza non sono idonee ad incrinare le coerenti ed attendibili valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, siccome estremamente generiche e prive di idonee confutazioni della perizia psichiatrica posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione. 6. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con il qual il ricorrente lamenta l'insussistenza nel suo comportamento della volontà omicidiaria. Va al contrario rilevato che appare incensurabile nella presente sede, siccome immune da vizi logici e da contraddizioni, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza nel comportamento del ricorrente dell'elemento psicologico del dolo omicidiario.
Esso è da qualificare come dolo diretto, nella sua manifestazione nota come dolo alternativo, che si ha quando, come nel caso in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario e cioè, nella specie, la morte ovvero il grave ferimento della vittima;
e la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il dolo diretto, nella sua qualificazione di dolo alternativo, è compatibile con l'omicidio tentato (cfr., in termini, Cass. 1^ 20.10.97 n. 9949;
Cass. 1^ 25.5.07 n. 27620).
7.1 giudici di merito hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario nel comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti della vittima, correttamente avendo valorizzato le concrete modalità della condotta tenuta dal ricorrente, avendo quest'ultimo usato come strumento di offesa un coltello, certamente idoneo in sè a cagionare la morte di una persona;
avendo egli colpito più volte la vittima al collo sul lato destro, in prossimità della vena giugulare e quindi in zona vitale del corpo;
avendo rilevato come l'evento morte non si fosse realizzato solo per avere la vittima trovato pronto ed immediato soccorso nelle persone vicine, che avevano innanzitutto tamponato la fuoriuscita del sangue e l'avevano poi immediatamente trasportata al pronto soccorso del locale ospedale. La motivazione addotta dai giudici di merito per ritenere la sussistenza, nel comportamento del ricorrente, del dolo omicidiario sotto la forma del dolo alternativo nei confronti di OM NA è pertanto pienamente condivisibile siccome immune da illogicità e contraddizioni (cfr., in termini, Cass. 2^ 23/5/07 n. 23419), 8.11 ricorso proposto da RD DE va pertanto dichiarato inammissibile con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.