Sentenza 28 febbraio 2012
Massime • 2
In tema di reati di danno a forma libera (nella specie, omicidio), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento.
Nel delitto di violazione di domicilio, l'aggravante della violenza sulle persone presuppone che la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato e, pertanto, ricorre anche quando essa non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto.
Commentari • 7
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Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2012, n. 11746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11746 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/02/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 209
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 26574/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC JA LD N. IL 09/11/1976;
avverso la sentenza n. 1355/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 07/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Lopez G., in sostituzione dell'avv. Pacifico F.S., che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese;
udito il difensore avv. Magro M.B. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 7 febbraio 2011 la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza pronunziata il 28 aprile 2009 dal Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato PR ME AR colpevole dei reati previsti dagli artt. 56 e 575 c.p., art. 614 c.p., commi 1 e 4, e, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione fra i reati, lo aveva condannato alla pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie.
2. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che l'imputato, sergente maggiore in servizio presso la base USAF di Aviano, giunto in Italia dalla Corea circa due settimane prima del fatto, si era introdotto all'interno dell'abitazione di EL EN MA UC e, una volta scoperto dalla anziana padrona di casa che lo aveva invitato ad allontanarsi, afferrava con forza al collo la donna con entrambe le mani, la colpiva con calci, così procurandole una condizione di incoscienza, che si protraeva per circa un'ora, e un successivo stato confusionale.
I giudici ritenevano provata la responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti sulla base delle testimonianze rese, della documentazione acquisita e della perizia medico-legale disposta nel corso del dibattimento di primo grado, evidenziante che l'azione di costrizione - concretatasi in una presa al collo della parte offesa con le mani a tenaglia in tipica azione di strozzamento e, quindi, di causazione diretta di interruzione funzionale del fascio vascolare antero-laterale del collo - che aveva determinato un'ischemia cerebrale diffusa, ma transitoria, ed una prolungata ostruzione meccanica delle vene giugulari idonea a ostacolare il deflusso venoso e a provocare ecchimosi superficiali a carico della regione orbitaria e oculare, nonché all'interno della bocca e in regione sottoglottica ed ecchimosi e soffusioni cutanee e sottocutanee al collo - si era arrestata tra la prima e la seconda delle quattro fasi, della durata di un minuto ciascuna, dell'asfissia meccanica tipica, che si conclude con il decesso.
Ai sensi dell'art. 90 c.p. l'animus necandi non poteva ritenersi escluso dalla volontaria assunzione di alcolici che aveva provocato uno stato di disorientamento temporo-spaziale.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale formula le seguenti doglianze.
In primo luogo eccepisce inosservanza della legge processuale con riferimento all'omessa traduzione in lingua inglese delle sentenze di primo e di secondo grado, del decreto di citazione in appello e dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello con conseguenti riflessi sul pieno ed effettivo esercizio del diritto di impugnazione.
Lamenta, poi, violazione di legge, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di tentato omicidio, tenuto conto delle complessive modalità dell'azione e della tipologia delle lesioni riportate dalla parte offesa che avrebbero dovuto comportare la qualificazione del fatto come delitto di lesioni volontarie.
Con un motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della desistenza volontaria. Eccepisce, quindi, violazione di legge e mancanza della motivazione in merito all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n.
6. Da ultimo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi della violazione di domicilio aggravata dalla violenza, non avendo l'imputato realizzato alcuna forma di violenza in danno della parte offesa ne' per introdursi nella sua abitazione ne' per trattenersi all'interno di essa.
4. Il 18 febbraio 2012 il difensore della parte civile costituita depositava una memoria con la quale confutava le argomentazioni poste a base del ricorso dell'imputato.
5. All'udienza del 28 febbraio 2012 il difensore dell'imputato chiedeva un rinvio dell'udienza motivato dal fatto che era in corso la procedura per la sua nomina quale avvocato cassazionista. La Corte rigettava l'istanza, osservando che non ricorreva alcuno dei presupposti stabiliti dalla legge per disporre il richiesto rinvio. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In relazione alla prima doglianza il Collegio osserva che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti (art. 143 c.p.p.) non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero, ma presuppone l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato. Qualora questi mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte, ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale opportunità. Inoltre, l'inosservanza del disposto di cui all'art. 143 c.p.p., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. 12 gennaio 1993 n. 10), integra una nullità generale di tipo intermedio (art. 178 c.p.p., lett. c e art.180 c.p.p.) la cui deducibili è soggetta a precisi termini di decadenza e resta sanata dalla comparizione della parte (Sez. Un. 29 maggio 2008, n. 25932; Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 2; Sez. 3, 28 settembre 2000, n. 12291; Sez. 6, 31 gennaio 2003, n. 10717; Sez. 6, 12 febbraio 2003, n. 15721; Sez. 2, 6 ottobre 2005, n. 40807). Alla luce di questi principi le censure difensive non sono fondate, tenuto conto, da un lato, della loro non tempestività e, dall'altro del fatto che le scansioni procedi mentali (partecipazione dell'imputato al processo di primo grado con l'assistenza di un difensore di fiducia, proposizione dell'appello a mezzo del legale prescelto che ha curato e seguito tutto il giudizio di secondo grado, successiva presentazione personale del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello) sono univocamente indicative del pieno, effettivo e consapevole esercizio da parte di PR di tutte le facoltà processuali a lui riconosciute dall'ordinamento e della sua capacità di percepire appieno la portata dei singoli atti e della conseguente attitudine ad adottare tutte le opportune iniziative processuali, compresa la presentazione delle impugnazioni avverso i provvedimenti che avevano dichiarato la sua penale responsabilità.
2. Parimenti priva di pregio è la seconda censura.
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove, come nel caso in esame, manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti razione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1, 15 marzo 2000, rv. 215511; Sez. 1, 7 giugno 1997, rv. 207824). La sentenza impugnata, in conformità con i principi in precedenza illustrati, ha correttamente evidenziato, ai fini della qualificazione del fatto come tentato omicidio, le caratteristiche dell'azione delittuosa posta in essere dall'imputato, cioè l'azione di costrizione - concretatasi nell'afferrare con le mani il collo della parte offesa con una mossa a tenaglia tipica dell'azione di strozzamento e, quindi, di causazione diretta di interruzione funzionale del fascio vascolare ante ro-laterale del collo - che ebbe a determinare una ischemia cerebrale diffusa, ma transitoria, ed una prolungata ostruzione meccanica delle vene giugulari, idonea ad ostacolare il deflusso venoso e provocare ecchimosi superficiali a carico della regione orbitaria ed oculare, nonché all'interno della bocca e in regione sottoglottica ed ecchimosi e soffusioni cutanee e sottocutanee al collo. I giudici di merito, con puntuale richiamo delle risultanze della perizia medico legale hanno, inoltre, ricostruito le quattro fasi in cui si articola l'asfissia meccanica tipica che si conclude con il decesso. Nella prima fase, detta della dispnea respiratoria, si comincia a verificare nel sangue la mancanza di ossigeno che non entra più nei polmoni, con aumento di anidride carbonica che non viene più trasmessa dal sangue ai polmoni ed espulsa, con inizio degli effetti dannosi all'encefalo e perdita di coscienza e dei movimenti volontari. Nella seconda, definita dispnea espiratoria, si accentuano sempre più il difetto di ossigeno e l'accumulo di anidride carbonica, si accentuano le convulsioni e sensibilità e riflessi si riducono gradatamente. Sulla base di questa ricostruzione medico legale il provvedimento impugnato ha argomentato, con spiegazione esauriente e logica, che l'azione dell'imputato si arrestò tra la prima e la seconda delle quattro fasi e che la stretta al collo fu obiettivamente e idonea, per violenza, durata e zona attinta - ricca di recettori nervosi capaci, se stimolati, di potere provocare, in via riflessa, crisi vagali idonee a causare anche un arresto cardiaco - a cagionare la morte della donna (che, in effetti, subì una perdita di coscienza, amnesia e disturbi della memoria e corse un obiettivo pericolo di vita) e fu univocamente espressiva della coscienza e della volontà dell'imputato di provocarne il decesso.
3. Relativamente al terzo motivo di censura il Collegio osserva che, sotto il profilo oggettivo, la desistenza (art. 56 c.p., comma 3) si ha quando l'agente si arresta prima di avere posto in essere l'intera condotta tipica, mentre l'ipotesi del recesso attivo, disciplinato dall'art. 56 c.p., comma 4, - detto anche, più impropriamente pentimento operoso - ricorre quando il soggetto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire l'evento e riesce, effettivamente, ad impedirlo (Sez. 6, 20 dicembre 2011, n. 203; Sez. 1, 2 febbraio 2010, n. 21955; Sez. 1, 23 settembre 2008, n. 39293). La desistenza può aversi solo nella fase del "tentativo incompiuto" e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento rispetto ai quali può, semmai, operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 1, 2 ottobre 2007, n. 42749). Essa postula, pertanto, che l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia portata a compimento e, cioè, prima che egli realizzi compiutamente l'azione tipica della fattispecie incrimmatrice, se trattasi di reati a forma vincolata, o che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l'azione sia completamente realizzata quando il delitto è causalmente orientato o a forma libera.
Alla luce di questi principi, correttamente, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità della desistenza, evidenziando che razione posta in essere dall'imputato fu tale da integrare gli estremi del tentato omicidio e che PR, dopo avere aggredito la donna e averla ridotta in stato di incoscienza, si occupò di trasportala dal luogo esterno ove si era verificato il fatto, all'interno dell'abitazione, ove la parte offesa venne abbandonata priva di coscienza.
4. Non merita accoglimento neppure il motivo di ricorso con il quale si lamenta l'omesso riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa.
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art.55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, 25 ottobre 2005, n. 45425). Alla luce dei principi in precedenza esposti, non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per riconoscere l'eccesso colposo in legittima difesa, considerato il complessivo comportamento serbato dalla parte offesa, che non fu in alcun modo improntato a violenza, e dell'assenza dei presupposti di una legittima difesa.
5. Non fondata è anche la doglianza riguardante l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. La circostanza attenuante del ravvedimento attivo, espressione del c.d. diritto penale premiale, la cui ratio è da ricercare nell'opportunità di stimolare l'imputato ad elidere gli effetti dannosi del reato, presuppone che l'evento si sia già realizzato e che l'agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato stesso. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante alla luce della condotta tenuta subito dopo il fatto da PR che, dopo avere aggredito la donna, ne occultò il corpo all'interno della casa e subito dopo si allontanò.
6. Non merita accoglimento neppure l'ultima censura. L'aggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione di domicilio sussiste quando l'energia fisica o un altro mezzo, esclusa la minaccia, sia adoperato da un soggetto su un altro per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. La violenza deve essere contestuale e collegata da un nesso Ideologico con la violazione di domicilio. Essa può manifestarsi in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca e si fraziona la fase esecutiva del reato, e pertanto anche quando la violenza alle persone non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione, ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto (Sez. 5, 5 febbraio 1988, n. 8750; Sez. 5, 26 ottobre 1983, n. 10531). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove ha evidenziato la stretta correlazione tra il ricorso da parte dell'imputato alla violenza sulla parte offesa e la violazione di domicilio consistita nell'introdursi e nell'intrattenersi nell'abitazione di EL EN MA UC contro la volontà della stessa che aveva il diritto di escluderlo e manifestò chiaramente in tal senso la sua volontà.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile MA UI EL EN che, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 40288 del 14/07/2011), si liquidano in complessivi euro tremila, oltre CPA e IVA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile MA UI EL EN che liquida in complessivi Euro tremila, oltre CPA e IVA.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012