Sentenza 20 ottobre 1997
Massime • 2
La circostanza aggravante dei motivi futili - il cui presupposto consiste in una evidente ed oggettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato, da punire, quindi, più severamente - è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sè l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista. ( Conf.Sez.Prima n.1385 del 20/10/1997, Baldini).
In tema di delitti omicidiali, deve qualificarsi come dolo "diretto", e non meramente "eventuale", quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita "dolo alternativo" che sussiste allorquando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. (Nella fattispecie è stata affermata la sussistenza della volontà omicida, ed è stato conseguentemente ritenuto configurabile il delitto di tentato omicidio e non quello di lesioni personali volontarie, in considerazione di diversi elementi indizianti di carattere oggettivo quali le caratteristiche del coltello utilizzato per commettere il fatto, la posizione degli antagonisti, la violenza e la profondità del colpo inferto, la zona del corpo attinta, l'adeguata causale dell'azione criminosa).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1195 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1195 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PUPO GIUSEPPE N. IL 24/12/1975 avverso la sentenza n. 4432/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. B 1 (-45,7 che ha concluso per ,1,_ 11, ft1,7 Udit er la parte dit i difenso A , l'Avv , Data Udienza: 13/11/2012 N.46254/11-RUOLO N. 4 P.U.(1971) RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 luglio 2011 la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna ad anni 15 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/1997, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1997 |
Testo completo
9949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 20.10.1997
SENTENZA N. 1386 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. TERESI RENATO
REGISTRO GENERALE Consigliere 1.Dott. CHIEFFI SEVERO
N. 25299/19972.Dott. MARCHESE ANTONIO "
3.Dott. CANZIO GIOVANNI лс "
4.Dott. DELEHAYE ENRICO
CORTE SUPREMA CASSAZIONE ha pronunciato la seguente
UFFIC SENTENZA
:0 Rilasci al SIG. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da :
L. 3000 n. il 06.04.1953 perdiritti 1) TR AR 11 05 NOV 1997 IL CANCELLIERE avverso sentenza del 14.04.1997
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
CANZIO GIOVANNI
ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CORIE Richiesta copa
LofEt LIRE 2000 dal Sig. CANCELLERIA 2000 per diritti L. MANAGO' CORTE SUPREMA DI CASSAZION 3000 UFFICIO COPIE 15 02 1997. CANCELLIER
RI
a AL231600
AL231533
Zigatio del che ha concluso per it ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv.Ingi, Oliver, quod Jestivuto poumale dell' aw. S. Lovez;
Osserva.
1.- La corte d'appello di Milano con sentenza in data 14.4.1997, in parziale riforma di quella
25.9.1996 del tribunale di Milano, riduceva la pena inflitta all'imputato AT AR - dichiarato colpevole dei reati di tentato omicidio aggravato dal futile motivo ex artt. 56, 577, 577 n. 4 e 61 n. I
c.p. in danno di NO AR e porto abusivo di coltello ex art. 41. 110/75, unificati nel vincolo della continuazione -, riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni 5 di reclusione, mesi
1 e giorni 10 di arresto e lire 63.000.000 (sic!) di ammenda.
La corte territoriale, dato atto che non era contestato l'avvenuto ferimento del AR da parte del
AT con una coltellata al collo, valorizzava - ai fini dell'identificazione della volontà omicida sotto il profilo del dolo alternativo>> - le obiettive e coerenti risultanze probatorie (in particolare:
la consulenza medico-legale, l'attestazione del medico-chirurgo che ebbe ad effettuare l'urgente sutura della ferita e il verbale di rinvenimento dell'autovettura utilizzata per il trasporto della vittima in ospedale, recante imponenti tracce di sangue), circa le concrete modalità della proditoria aggressione da retro nei confronti di un avversario disarmato e colto di sorpresa, la potenzialità
offensiva della tagliente lama del coltello, la violenza, lunghezza e profondità del colpo inferto, la zona ferita, sede di organi vitali (il coltello si arrestò ad un centimetro dall'arteria carotide).
Il giudice di merito individuava altresì il movente del delitto nei sentimenti di rancore e vendetta maturati nell'animo del AT all'esito del gioco delle carte denominato passatella>>,
notoriamente connotato da dileggi e sfide fra i giocatori, ed, attesa la futilità del motivo della violenta aggressione, escludeva l'attenuante della provocazione.
I difensori dell'imputato, avv.ti M. Catalano e G. Lopez, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo il primo errata applicazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla identificazione della volontà omicida ed alla conseguente qualificazione della fattispecie come tentato omicidio, ed il secondo travisamento dei fatti quanto al riconoscimento di futilità del movente, al diniego dell'attenuante della provocazione ed alla ricostruzione della volontà omicidiaria.
2. Entrambi i ricorsi sono destituiti di ogni fondamento.
2.1. Con il primo motivo di gravame - comune ad entrambi i ricorsi - non si contesta l'ascrivibilità
dell'azione lesiva condotta in danno del AR mediante una coltellata al collo, ma si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di identificazione dell'animus necandi, così
riproponendosi la medesima censura già disattesa in sede di appello.
Osserva la Corte che il giudice di merito, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'episodio delittuoso de quo, ha proceduto all'analitico vaglio di tutti gli elementi di fatto e, tenute presenti le argomentazioni difensive, é pervenuto, con motivazione adeguata e aderente alle richiamate
-sub specie del dolo risultanze istruttorie, all'affermazione di sussistenza della volontà omicida alternativo>> indicando i diversi elementi indizianti di carattere oggettivo quali: le "
caratteristiche del coltello utilizzato, la posizione degli antagonisti, la violenza e la profondità del colpo inferto, la zona del corpo attinta, l'adeguata causale dell'azione criminosa.
In tema di delitti omicidiari é stato affermato che dovrà qualificarsi “diretto” e non meramente
“eventuale" quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita “dolo alternativo", che sussiste allorquando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi (Cass., Sez. Un.,
14.2.1996, Mele;
Sez. VI, 10.5.1994).
Premesso che non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, mette conto di rilevare che, alla stregua delle prove assunte e dei principi interpretativi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità,
il giudice di merito ha correttamente ritenuto accertata in modo chiaro ed inequivoco la presenza dell'animus necandi.
2.2. Parimenti infondata appare l'ulteriore doglianza concernente il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi ed il correlato diniego della circostanza attenuante della provocazione.
ว La motivazione sul punto dell'impugnata sentenza risulta fondata su plausibili ragioni legate alla prova certa dell'essere la condotta aggressiva dell'imputato insorta all'esito a lui avverso del gioco di carte denominato passatella>>, notoriamente connotato da dileggi e sfide fra i giocatori,
indipendentemente di un pregresso comportamento minaccioso della vittima.
D'altra parte, una volta accertata l'evidente ed oggettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato da punire più severamente, la circostanza aggravante dei motivi futili era incompatibile con l'attenuante della provocazione non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sé l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Cass., Sez. I, 27.11.1995, Coppolaro, rv. 203499;
6.12.1991, Perrone, rv. 190843; 31.1.1986, Piscopo;
17.6.1985, Perelli;
10.3.1982, Forte;
16.7.1981, Tigano).
3.- Ritiene in definitiva il Collegio che il ricorrente non ha denunziato, a sostegno del preteso travisamento del fatto>>, di avere vanamente rappresentato al giudice di appello elementi fattuali decisivi per il postulato difensivo e di averne questo pretermesso l'esame, essendosi sostanzialmente limitato a prospettare quella che, a suo giudizio, sulla base degli atti e delle prove assunte, avrebbe dovuto essere la diversa e più logica ricostruzione del fatto e delle responsabilità: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità.
I limiti del sindacato di legittimità sulla struttura razionale della motivazione impediscono di controllare l'intrinseca consistenza della valutazione compiuta dal giudice di merito degli elementi probatori disponibili, allorquando lo stesso come nel caso in esame - abbia indicato con puntualità e
-
completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali, postulato il tema d'indagine, abbia abduttivamente fondato la propria decisione, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza.
Il ricorso dell'imputato dev'essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 2.000.000 alla cassa delle ammende. Dev'essere infine corretto l'errore materiale concernente l'indicazione, nella parte dispositiva della sentenza impugnata, dell'ammenda inflitta per la contravvenzione di cui all'art. 41. 110/75 nella misura di lire 63.000.000, anziché di lire 63,000 (come leggesi invece correttamente in motivazione).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,
nonché al versamento della somma di lire 2.0 00.000 alla cassa delle ammende.
Visto l'art. 130 c.p.p.,
dispone che nel dispositivo dell'impugnata sentenza leggasi lire 63.000>> di ammenda, anziché
lire 63,000,000>>.
Così deliberato in camera di consiglio il 20 ottobre 1997.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Giovanni Canzio dott. Renato Teresi
Lumbellu
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
- 5 NOV. 1997 Michelina Romeo
u ATORE
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