Sentenza 17 maggio 2005
Massime • 1
Il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis. Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile- a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2005, n. 30313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30313 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/05/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1049
Dott. BRUSCO Carlo SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 008657/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IO, N. IL 19/09/1973;
avverso ORDINANZA del 07/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione svolte dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore Avv. PILTELLI Giancarlo del Foro di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON AZ ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 7 dicembre 2004 dal Tribunale di Catanzaro che - provvedendo in sede di riesame della ordinanza datata 29 novembre 2004 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, applicativa nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73 DPR 309/1990; 2 e 7 L. 895/1967 e 629 c.p.) - ha confermato il provvedimento impugnato.
Il ricorrente deduce quanto segue.
Nel procedimento N. 2175/03 R.G.N.R. (concernente il tentato omicidio di MI SE) le intercettazioni ambientali - alle quali era seguito il procedimento nei confronti del ON per i reati sopra citati - erano state autorizzate ed eseguite sulla sola base di una lettera anonima nella quale si affermava che l'autovettura utilizzata in un (tentativo di) omicidio si trovava custodita in Nicotera presso il capannone del ON, dovendosi ritenere ininfluente, al richiesto livello di "grave indizio" di reità, il tenore di una intercettata conversazione tra LE IP RD ed un interlocutore rimasto sconosciuto (nonostante l'affermazione della P.G. che verosimilmente costui era il ON) il quale aveva parlato del legame tra auto e delitto.
Tale collegamento - tra l'altro sussistente tra l'autoveicolo (poi sequestrato all'interno del capannone dell'odierno ricorrente e risultato essere provento di furto in danno di tal AF QU) ed il fatto di reato, ma non già, al momento di disporre le intercettazioni ambientali, fra il medesimo ed il soggetto passivo - non poteva valere come grave indizio legittimante il ricorso alle intercettazioni ambientali, sicché queste erano state eseguite in violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. in relazione agli artt. 217 e 240 dello stesso codice, norma, quest'ultima, che vieta la utilizzazione degli anonimi, anche ai fini di ricerca delle prove. Donde la inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite nell'ambito del citato procedimento N. 2175/03, e la invalidità derivata degli esiti delle operazioni di captazione svolte nell'ambito del diverso presente procedimento n. 2347/03 (che vede il ON indagato e colpito da provvedimento restrittivo per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73 DPR 309/1990, 2 e 7 L. 895/1967 e 629 c.p.), trasmettendosi la invalidità delle "prime intercettazioni a quelle successive". Va osservato che nella ordinanza gravata si afferma:
A) che le intercettazioni, eseguite nell'uno e nell'altro procedimento, sono utilizzabili, in particolare essendo state autorizzate ed eseguite le captazioni nel proc. 2175/2003 in presenza di gravi indizi del reato di tentato omicidio, in un contesto nel quale il ON era "collegabile all'episodio" "apparendo" essere il soggetto colloquiante con il LE sul tentato omicidio, del quale conosceva particolari specifici, e tale sua identificazione nascendo non già della fonte anonima,ma dalle convergenze tra il contenuto di quella intercettazione (del 10-8-2003) ed i risultati delle perquisizioni, sequestri, attività d'indagine di P.G., autonome rispetto alla segnalazione anonima;
B) che sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del ON per tutti i reati ipotizzati come da lui commessi - indizi integrati, quanto al delitto = in materia di sostanze stupefacenti, dal contenuto (volutamente criptico) di conversazioni intercettate (indicate da pag. 4 a pag. 22 dell'ordinanza dispositiva della misura), quanto ai delitti di detenzione abusiva di armi, dal contenuto esplicito delle conversazioni datate 5 novembre e 31 dicembre 2003, 2 e 3 febbraio 2004 (pagine 6, 7 e 8 dell'ordinanza suddetta) ed, infine, quanto al delitto di estorsione, dal contenuto delle conversazioni nn. 390, 496, 499 e 500 (pagina 8) - e sussiste altresì la esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione dei reati (art. 274, lettera e c.p.p.), inoltre presunta dalla legge (così come l'adeguatezza della misura custodiale in carcere) in ordine al delitto di estorsione di cui al capo E) della provvisoria imputazione.
Tutto ciò premesso, questa Corte rileva quanto segue. Si è già visto come il ricorrente deduca in sostanza un unico ed articolato motivo, volto a sostenere che:
1) nel procedimento n. 2175/2003 l'attività di ricerca della prova ha avuto come unica fonte uno scritto anonimo, inutilizzabile a qualsiasi effetto;
2) sulla base esclusiva di quanto in tale scritto leggevasi, sono state disposte intercettazioni ambientali, inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p. perché autorizzate e disposte in violazione degli artt. 240 c.p.p. (a tenore del quale i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' utilizzati in alcun modo) e 266 267 c.p.p., non costituendo un documento anonimo quel "grave indizio di reato" (nella specie, tra l'altro, neppure storicamente individuato, non risultando dal documento chi fosse il soggetto passivo del denunciato in forma anonima soggetto passivo del medesimo) soltanto in presenza del quale il giudice per le indagini preliminari può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a compiere le operazioni intercettati ve di cui all'art. 266;
3) la inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione eseguite nel procedimento per tentato omicidio si è estesa a quello delle intercettazioni successive dalle quali sono emersi i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui al presente procedimento.
Or bene, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale, l'unico effetto degli elementi contenuti nelle denunce anonime potendo essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, verificando se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per la indicazione di una notitia criminis (Cass. Sez. 6^ 21-4-1998 n. 5843, Sambrotta). Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicché l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile negli atti ed inutilizzabile - a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità (Cass. Sez. 6^ 20-5-1998 n. 8854, De Michelis G.; Cass. Sez. 3^ 18-6- 1997 n. 2450, Sirica;
Cass. Sez. 4^ 22-12-1995 n. 4308, Figliolino, la quale richiama il disposto dell'art. 333, comma 3, c.p.p., a tenore del quale delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dell'art. 240 c.p.p. in riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato, e salvo - rileva questo Collegio - che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 r.d. 18 giugno 1931, n. 733, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). Se, dunque, il principio di diritto è quello che, da un lato, della denuncia anonima non può essere fatto alcun uso processuale (al di fuori dei casi normativamente previsti, i quali costituiscono eccezioni al suddetto principio) e, che, dall'altro, - vietando il disposto degli artt. 333, comma 3, e 240 c.p.p. la utilizzazione delle denunce e degli scritti anonimi come tali - il P.M. e la P.G. possono trarre utile spunto per la loro attività anche da una informazione anonima, e sulla base di quanto emerga dalla relativa attività di indagine (e non già dalla informazione anonima tout court) in ordine alla sussistenza di una notitia criminis, il Tribunale del riesame - posto nel caso di specie di fronte alla eccezione secondo la quale le intercettazioni e le attività investigative svolte nel procedimento n. 2175/03 RGNR ed in quello derivato 2347/2003 RGNR erano sorrette esclusivamente dell'anonimo - avrebbe dovuto chiarire, con riferimento ai riflessi sul presente procedimento (derivato da quello n. 2175/03 sopra citato), se i richiesti gravi indizi di responsabilità - legittimanti le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate - fossero emersi non già dallo scritto citato (il cui contenuto era utilizzabile alla stregua di un mero spunto investigativo), ma dai risultati di successive indagini acquisitive di indizi nei confronti di ON AZ in ordine ai reati ex artt. 81, 110, 73 D.P.R. n. 309/1990, 2 e 7 L n. 895/1987, e 629 c.p.p.. Gli stessi giudici avrebbero dovuto altresì chiarire, al di là della mera enunciazione, le specifiche ragioni per le quali le successive indagini, ed in particolare le perquisizioni ed i sequestri di P.G. dovevano essere ritenute autonome rispetto alla segnalazione anonima (come si afferma nella ordinanza gravata). A tale necessità motivazionale in relazione alla formulata eccezione di inutilizzabilità dell'intero quadro indiziario raccolto e posto a base della emissione dell'ordinanza custodiale non può soddisfare la mera generica indicazione di autonomia delle indagini svolte ne' l'altrettanto generica affermazione che i risultati delle medesime convergono con il contenuto della intercettazione del 10 agosto 2003 effettuata nell'ambito del diverso procedimento n. 2175/2003 RGNR, di una conversazione telefonica intercorsa fra il ON AZ e tale LE RD IP, la quale avrebbe avuto ad oggetto un tentativo di omicidio, in ordine al quale non vengono indicati gravi indizi di colpevolezza, sottostanti l'autorizzazione, diversi da quanto contenuto nello scritto anonimo.
In definitiva - fermo il principio che, diversamente da quanto il ricorrente sostiene, l'anonimato della informazione non può inficiare tutte le acquisizioni processuali derivate, svalutandone la intera portata per un preteso vizio di origine che, invece può restare interamente superato da tutte le successive acquisizioni - l'ordinanza impugnata deve, a causa del rilevato vizio motivazionale, essere annullata, ed il giudice del rinvio dovrà chiarire, comunque, se la intercettazione di quella conversazione datata 10 agosto 2003 (del cui contenuto è stata, nell'ordinanza gravata, sottolineata la convergenza con i risultati delle indagini successive) sia stata autorizzata , o meno, sulla base esclusiva di quanto emerso dallo scritto anonimo (in caso positivo, in violazione di legge) ed, in caso negativo, dovrà indicare con precisione le ragioni dell'affermata autonomia (rispetto alla fonte suddetta) delle indagini (svolte anche mediante altre intercettazioni), chiarendo se le stesse abbiano trovato una mera occasione per il loro sviluppo, alla ricerca di notitiae criminis, nelle risultanze della citata intercettazione originaria.
La Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento di cui all'art. 94,comma 1 ter delle norme di attuazione del vigente codice di rito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis Legge 8-8-1985 n. 332.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2005