Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
L'individuazione di un adeguato movente dell'azione omicidiaria perde qualsiasi rilevanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/1998, n. 6514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6514 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Eduardo Fazzioli Presidente del 27/4/98
1 Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Marchese " N. 526
3. " Giorgio Santacroce " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro Dubolino " N. 46194/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL LT
avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia in data 17 ottobre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dubolino Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Di Stasi, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA LA CORTEIn fatto
Con sentenza della corte d'assise di Vicenza in data 10 ottobre 1996 HI LT venne dichiarato responsabile di omicidio commesso mediante accoltellamento alla gola in persona del fratello HI TO, nonché di simulazione di reato, commessa in concorso con la madre HI RI ( la quale aveva separatamente definito la propria posizione mediante "patteggiamento" ai sensi dell'Art.444 c.p.p.). e consistita nel simulare, sul luogo dell'omicidio, le tracce di un furto ad opera di ignoti. Per tali reatim uniti sotto il vincolo della continuazione, con riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'att.577, comma II, cod. pen., contestata per l'omicidio, il HI LT venne condannato alla pena complessiva di anni 22 di reclusione
L'omicidio, secondo quanto accertati in fatto dai giudici di merito, era stato scoperto da tale IN ER allorché, verso le ore 14.25 del 13 gennaio 1995, si era recato a trovare HI RI presso l'abitazione, in cui costei viveva con i gigli LT e TO. Nell'occasione il IN, trovata aperta la porta di detta abitazione, e passato all'interno, aveva riscontrato l'esistenza di un notevole disordine. Aveva quindi chiamato più volte senza ottenere risposta finché, aperta la porta della stanza da bagno, aveva constatato la presenza del cadavere del HI TO. Aveva pertanto provveduto, non appena ripresosi dallo shock, a chiedere telefonicamente l'intervento dell'autorità.
Furono naturalmente attivate le opportune indagini e, nel corso delle stesse, la mattina successiva - sempre a quanto si apprende dalla sentenza - HI RI, dichiaratasi presente al fatto, riferì che autore dell'omicidio era stato HI LT. Questi, a dire della donna, rientrato dal lavoro poco dopo mezzogiorno, si era infastidito alla richiesta di una sigaretta, fattagli dal fratello, che aveva quindi aspramente redarguito, avendo subito dopo constatato l'esistenza, in cucina, di una bottiglia di gin vuota, in cui contenuto era stato bevuto dal TO bottiglia che il LT aveva, per rabbia, gettato a terra. Ai rimproveri del fratello il TO aveva risposto che non erano affari suoi ed a questo punto il LT, preso dell'ira, aveva scagliato contro il congiunto un coltello, colpendolo al collo. Resosi conto di averlo ferito gravemente aveva cercato, l'aiuto di essa HI RI, di simulare un furto, mettendo a soqquadro le stanze da letto e legando quindi le mani della vittima dietro la schiena con un pezzo di calza di tipo "collant". Allontanatosi quindi il LT, la donna, sempre a suo dire, aveva cercato di nascondere le tracce di sangue con asciugamani e strofinacci che aveva poi messo in lavatrice;
dopodiché si era allontanata a sua volta, lasciando la porta di casa aperta, ben consapevole che di lì a poco sarebbe sopraggiunto il IN.
Poco dopo, nella stessa mattinata, il HI LT, reso sommariamente edotto di quanto dichiarato dalla madre, ammise, in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero, di essere stato in effetti autore materiale del fatto delittuoso, pur fornendo una versione dei fatti non in tutto collimante con quella fornita dalla HI RI in particolare - giusta quanto osservato dalla corte di merito di primo grado - per quanto riguarda il luogo in cui sarebbe stata rinvenuta e gettata a terra la bottiglia vuota di gin;
luogo indicato nella stanza da bagno e non nella cucina. Il che, ad avviso di detta corte, costituiva elemento significativo ai fini dell'oggettività attendibilità della confessione, atteso che i cocci della bottiglia erano stati effettivamente trovati nella stanza da bagno e che della loro esatta collocazione l'imputato non avrebbe potuto sapere se non per essere stato egli stesso l'autore del fatto, apparendo ragionevolmente da escludere la possibilità che egli li avesse notati allorché, successivamente alla scoperta del delitto, aveva fatto ritorno all'abitazione, ove già erano in corso i rilievi di rito, dal momento che, in tale occasione, per quanto da lui stesso dichiarato alla corte, si era limitato da dare un'occhiata all'interno della stanza da bagno rimanendone scioccato a trattenendosi, poi, un soggiorno. Nè, d'altra parte - sempre secondo la corte di primo grado - ammesso pure l'imputato avesse notato e ricordato la presenza dei resti della bottiglia accanto al cadavere del fratello, si sarebbe compresa la ragione per la quale egli, se veramente avesse confessato - come poi sostenuto nella successiva ritrattazione - solo limitandosi a confermare quanto gli si diceva dichiarato dalla madre, avrebbe dovuto discostarsi dalla versione da questa fornita solo relativamente al particolare in questione. Sulla base, essenzialmente, dei suddetti elementi, la corte di primo grado ritenne quindi provata, come si è detto, la responsabilità dell'imputato, osservando anche, tra l'altro, che apparivano di scarso rilievo le discrepanze riscontrabili su alcuni particolari fra le prime dichiarazioni della HI RI e le altre due da lei successivamente rese e che la dinamica del fatto omicidiario,quale ricostruibile sulla base degli accertamenti medico- legali, ben poteva risultare compatibile con la mancanza di tracce ematiche sugli abiti dell'imputato ed, in particolare, sul maglione che egli, per quanto risultava dalle acquisite testimonianze, aveva indossato per tutto il giorno del delitto.
Su gravame proposto avverso la sentenza di primo grado dalla difesa dell'imputato, la quale chiedeva, in principalità, l'assoluzione per non aver commesso il fatto e, in via gradata, la derubricazione dell'omicidio da volontario a preterintenzionale e la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, la corte d'assise d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell'ultima di dette richieste, riconobbe la invocata prevalenza delle attenuanti generiche e, per l'effetto, ridusse la pena ad anni 14 e mesi 2 di reclusione, confermando nel resto. Avverso tale decisione ha quindi proposto ricorso per cassazione la difesa del HI denunciando, in sintesi:
1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base della sua asserita confessione ( alla cui stregua, peraltro, stando alla versione dei fatti da essa emergente, si sarebbe potuto configurare solo un omicidio colposo o, tutt'al più, preterintenzionale), essendosi indebitamente riguardata come inattendibile, anche per la sua pretesa tardività, la successiva ritrattazione ( intervenuta sì, come rilevato dai giudici di merito, dopo circa sette mesi, ma preceduta, già il 24 gennaio 1995, in occasione di un secondo interrogatorio, dalla dichiarazione dell'imputato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere) e non essendosi per converso attribuita la dovuta rilevanza tanto alle discrepanze esistenti fra le tre versioni dei fatti fornite dalla HI RI quanto alla inesistenza di alcun valido movente omicidiario in capo all'imputato;
2) inosservanza dell'art. 513 c.p.p. (quale recentemente novellato), e della norma transitoria di cui all'art. 6 della L. 7 agosto 1997 n. 267, non essendosi provveduto, da parte della corte di secondo grado, alla rinnovazione parziale del dibattimento onde effettuare l'esame della HI RI, la quale avrebbe dovuto essere sentita ai sensi dell'art. 210 c.p.p.;
3) violazione dell'art. 62 c.p.p., per avere la corte territoriale indebitamente utilizzato la dichiarazione che il HI LT avrebbe reso al consulente psichiatrico, da questi riportata a pag. 200 dell'elaborato, secondo cui esso HI, a fronte delle "incalzanti domande dell'esaminatore", avrebbe ammesso che la sue era stata "una ritorsione... una specie di vendetta, una rivalsa combinata contro la madre prepotente e autoritaria ed il suo vituperato amante";
4) indebito rifiuto, da parte della stessa corte territoriale, di prendere in esame i "motivi nuovi" a suo tempo dedotti, sulla base dell'erroneo assunto secondo il quale essi non avrebbero avuto attinenza con quelli originariamente proposti a sostegno dell'appello, laddove tale attinenza sarebbe stata invece da riconoscere, atteso che con i detti nuovi motivi si chiedeva, in particolare, una consulenza tecnica sul maglione indossato dall'imputato, onde stabilire se e come fosse spiegabile, posta la fondatezza dell'accusa, l'assenza su di esso di percepibili tracce ematiche, nonché un'altra consulenza tecnica sui tempi di effettuazione, da parte dell'imputato, del percorso casa-luogo di lavoro, onde verificarne la compatibilità con la di lui presenza in casa al momento del delitto;
circostanze, quelle ora richiamate, alle quali già si era fatto ampio riferimento anche negli originari motivi d'appello;
5) inosservanza dell'art. 442 c.p.p. per non essere stata riconosciuta la diminuente prevista da detto articolo, nonostante la tempestiva richiesta di giudizio abbreviato, a suo tempo formulata dall'imputato e non accolta per l'opposizione manifestata dal pubblico ministero, dovendosi al riguardo escludere che - come invece ritenuto dalla corte di secondo grado - vi fosse intima contraddizione fra la detta richiesta e le successive iniziative con le quali la difesa, preso atto del suo mancato accoglimento, aveva instato per l'assunzione di testimoni in primo grado e per la rinnovazione parziale del dibattimento in appello. In diritto
Vanno preliminarmente prese in esame, per evidenti ragioni di ordine logico, le proposte questioni in rito, cominciando da quella concernente la dedotta inosservanza del novellato art. 513 c.p.p. e della norma transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 267/97. Al riguardo va osservato che la configurabilità e la rilevanza di un tale inosservanza presuppongono che la decisione assunta, come espressamente previsto dal comma 3 del citato art. 6, con specifico riferimento al giudizio d'appello, abbia implicato "l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2" (cioè appunto di quelle cui a sua volta si riferisce l'art. 513 c.p.p.);
utilizzazione che, però, nella specie, non vi è stata. Il giudice d'appello, infatti, come inequivocabilmente risulta dall'attenta lettura dell'impugnata sentenza (nè, d'altra parte, sul punto vi è specifica contestazione nei motivi di ricorso), ha fornito autonoma e completa motivazione a sostegno della ritenuta riconducibilità del fatto all'imputato, basandosi essenzialmente sulla confessione da questi resa e corroborata tanto dai rilievi obiettivi (criticamente valutati), quanto dalle testimonianze di soggetti diversi dalla HI RI, la cui figura viene evocata unicamente per porre in luce (indipendentemente dalle dichiarazioni da lei rese), l'assoluta inverisimiglianza dell'ipotesi avanzata dalla difesa dell'imputato circa la riconducibilità dell'omicidio alla detta HI , in quanto beneficiaria di un'assicurazione sulla vita dei di lei figli. Ciò basta a dimostrare la giuridica infondatezza della censura in questione.
Parimenti infondata, nella sostanza, è poi l'ulteriore censura in rito concernente la ritenuta inammissibilità, da parte della corte territoriale, di quelli che la difesa aveva qualificato come "motivi nuovi", pur trattandosi, in realtà, più che altro, soltanto di una semplice richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, onde acquisire nuovi elementi di giudizio asseritamente idonei a suffragare la tesi dell'innocenza dell'imputato, già portata avanti con i motivi originari. Al riguardo va rilevato che, in effetti, la corte territoriale appare essere incorsa in errore allorché, sull'assunto che i motivi originari non contenevano già la suddetta richiesta, ne ha dedotto che i "motivi nuovi" fossero inammissibili, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di leggittimità (ora avallato dalla recente sentenza delle S.U. in data 25 febbraio 1998, ric. Bono ed altri), in quanto esorbitanti dall'originario "devolutum". In realtà una tale esorbitanza non sembra potesse essere in alcun modo riconosciuta, giacché il limite del "devolutum", rispetto ai "motivi nuovi" previsti dall'art. 585, comma 4, c.p.p., deve ritenersi segnato dai "punti o capi" della decisione impugnata (art. 581, lett.A, c.p.p.), cui si riferiva l'originario atto d'impugnazione e, pertanto, nella specie, essendovi stata impugnazione originaria sul capo concernente la ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine all'omicidio ascrittogli, la prospettazione dell'esigenza di nuove acquisizioni probatorie volte a dimostrare l'insussistenza di detta responsabilità non comportava certamente un superamento del limite in questione. L'errore di diritto sopra menzionato non appare tuttavia suscettibile di tradursi in un valido motivo di annullamento dell'impugnata sentenza, dal momento che quest'ultima appare adeguatamente motivata, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato (come si vedrà nella trattazione del motivo di ricorso n.l), indipendentemente da quelli che potessero essere gli esiti degli ulteriori accertamenti richiesti, i quali, pertanto non potevano dirsi oggettivamente necessari.
Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 62 c.p.p., di cui al motivo n.3, va anzitutto rilevato che non si vede come possa ricondursi al divieto di testimonianza previsto da detto articolo l'utilizzazione di asserite dichiarazioni dell'imputato contenute - come si afferma da parte della stessa difesa del ricorrente - nell'elaborato scritto del consulente medico psichiatra, da questi ritualmente prodotto in adempimento dell'incarico conferitogli. A ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto sembra volersi sostenere nel motivo in esame, le suddette dichiarazioni non risultano essere state affatto poste dai giudici di merito "a base del loro convincimento", se per "convincimento" deve intendersi quello in ordine alla responsabilità dell'imputato, ma risultano invece utilizzate e valorizzate proprio in favore di quest'ultimo, nella parte della motivazione concernente il trattamento sanzionatorio, la cui attenuazione, in appello, è stata basata, almeno in buona parte, sul ridimensionamento della negativa valenza attribuita dai primi giudici al tentativo dell'imputato di attribuire alla madre la responsabilità del fatto criminoso;
ridimensionamento giustificato dalla corte territoriale proprio richiamandosi a quanto il consulente psichiatrico aveva posto in evidenza, "facendo propria una rivelazione del perizuando", circa le definibilità del suddetto tentativo come "un modo escogitato dall'imputato per farle (scil.:
alla madre) pagare la carenza affettiva risentita nei suoi confronti".
Passando quindi, a questo punto, alle doglianze relative al merito della decisione impugnata, di cui al primo motivo di ricorso, va anzitutto rilevato (seguendo, in linea di massima, l'ordine di dette doglianze), che l'assunto difensivo secondo cui i giudici di merito, volendo porre a base del giudizio di responsabilità, la pretesa "confessione" dell'imputato, non avrebbe in alcun modo considerato che la versione del fatto in essa contenuta avrebbe reso configurabile un omicidio colposo o, tutt'al più,
preterintenzionale, trova smentita, a ben vedere, nelle stesse dichiarazioni dell'imputato, quali riportate fra virgolette nel motivo in esame. Risulta infatti da tali dichiarazioni che il ricorrente, a dopo aver detto di essersi avvicinato al fratello, con il coltello nella mano destra, "per intimorirlo, simulando di colpirlo con lo stesso coltello", aggiunse poi: "Nel contatto ravvicinato con il coltello colpivo TO realmente al lato destro del collo provocandogli una ferita dalla quale fuoriusciva un abbondante flusso di sangue". Appare appena il caso di notare come, dal testuale tenore di tale affermazione, emerga soltanto che l'originaria intenzione dell'imputato sarebbe stata quella di "simulare" il colpo per intimorire il fratello, ma non che la azione immediatamente successiva di "colpire", come in effetti egli fece, sia stata involontaria, non potendosi certo desumere una tale ipotetica involontarietà dal solo cenno " al contatto ravvicinato" che, nel corso dell'azione, si era stabilito fra i due. A ciò aggiungasi - ed è questa, poi, la considerazione di decisivo rilievo - che nell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza la ritenuta essenzialità delle dichiarazioni confessorie dell'imputato attiene fondamentalmente all'individuazione di quest'ultimo come autore materiale del fatto, mentre, per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica omicidiaria, ben maggior rilievo assumono i dati obiettivi assunti a riscontro e, quando necessario, a confutazione della versione emergente dalla suddetta dichiarazione, sulla scorta della chiave di lettura offerta, oltre che da nozioni di comune esperienza, dalle risultanze dell'esperita consulenza medico legale, comprensive dei chiarimenti forniti in sede dibattimentale;
dati, quelli anzidetti, del tutto incompatibili con l'ipotesi dell'omicidio colposo, quale prospettata dalla difesa, avuto riguardo, in particolare, al fatto che i colpi inferti risultarono essere due e che l'accoltellatore aveva operato stando alle spalle della vittima. Quanto poi alla subordinazione ipotesi dell'omicidio preterintezionale, non può non condividersi quanto sul punto ampiamente argomentato dalla corte di merito la quale, ricordato il principio assolutamente pacifico secondo cui si risponde di omicidio volontario anche a titolo di dolo eventuale, ha rilevato come la condotta posta in essere dall'imputato fosse tale, per il mezzo usato, per la zona presa di mira e per la reiterazione dei colpi, da rendere sicuramente percepibile all'agente l'alta probabilità che da detta condotta potesse derivare la morte della persona colpita. Per quanto concerne poi l'ulteriore rilievo critico in ordine alla ritenuta inattendibilità della ritrattazione per la sua tardività, basti osservare che, prima di tutto, dalla motivazione dell'impugnata sentenza e da quella della sentenza di primo grado (conforme, sul punto, e quindi integrabile, se necessario, con quella d'appello), risulta che non fu solo la ritenuta tardività di detta ritrattazione a farla apparire inattendibile, ma anche la intrinseca inconsistenza delle ragioni addotte a sua spiegazione, in secondo luogo, il fatto oggettivo ed incontestabile costituito dalla tardività, come pure la valutazione di esso ragionevolmente data dai giudici di merito, non possono essere inficiati dalla soggettiva prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe quasi dovuto attribuire significato anticipatorio della successiva ritrattazione alla dichiarazione dell'imputato, nel secondo interrogatorio, di volersi avvalere della facoltà di non rispondere;
scelta, questa - si fa rilevare nel ricorso - suggerita peraltro dal difensore dell'epoca, cui l'imputato avrebbe, per parte sua, invece "urlato la propria innocenza".
Del tutto inconferenti appaiono poi le pur diffuse e puntuali censure volte a porre in luce le discrepanze esistenti fra le varie versioni dei fatti rese dalla HI RI, posto che, come si è già a suo tempo rilevato, tali dichiarazioni non risultano in alcun modo utilizzate nell'impugnata sentenza d'appello a sostegno della ritenuta responsabilità dell'imputato.
Così come risultano del tutto inconferenti le ulteriori argomentazioni concernenti la mancanza di un valido movente omicidiario, in quanto basate su considerazioni meramente astratte, le quali prescindono tanto dalle peculiarità del caso concreto quanto dal principio, più volte enunciato da questa corte (e, del resto, rispondente a comune buon senso), secondo cui l'individuazione di adeguato movente dell'azione delittuosa perde qualsiasi significanza, ai fini dell'affermazione della responsabilità, quanto vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato.
Così esaurita la trattazione di quello che è lo specifico contenuto del motivo di ricorso n.1, vanno ora ripresi in esame, come già anticipato, gli elementi richiamati nel motivo n. 4, onde chiarire le ragioni per le quali gli stessi non erano, ad avviso della Corte, dotati di alcuna decisiva rilevanza, di tal che la loro mancata acquisizione non può in alcun modo tradursi in vizio di motivazione dell'impugnata sentenza in quanto di ritenuta responsabilità dell'imputato. Si tratta, come si ricorderà, degli accertamenti peritali di cui era stata richiesta l'effettuazione al giudice d'appello ed aventi ad oggetto: 1) il maglione indossato dall'imputato al momento del delitto, sul quale non erano state riscontrate tracce di sangue;
2)i tempi di percorrenza, da parte dell'imputato, della distanza tra la casa e il luogo di lavoro. Va aggiunto che nel ricorso si accenna, oltre che a tali richieste, anche a quella si acquisizione di una videocassetta e di una lettera. Ora, con riguardo al maglione, vi è da dire che, a quanto si rileva dalla lettura dell'atto con il quale era stata richiesta la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in data 29 settembre 1997, l'accertamento peritale avrebbe dovuto dimostrare la visibilità già accertata privatamente dalla difesa e documentata da fotografie, di eventuali macchie ematiche sul detto capo d'abbigliamento; ciò in relazione a quanto riferito dai testi che avevano avvicinato l'imputato in un momento successivo alla pretesa commissione del delitto e non avevano notato macchia alcuna. Nell'impugnata sentenza, però, pur facendosi richiamo alle argomentazioni svolte al riguardo dai primi giudici (i quali, come si rileva dalla lettura della sentenza di primo grado, avevano fra l'altro accennato alla ragionevole possibilità che le eventuali macchie di sangue fossero sfuggite, anche per la frettolosità degli incontri, alla percezione dei testi), si aggiunge che in ogni caso, attesa la posizione reciproca dell'accoltellatore e della vittima (con il primo alle spalle della seconda ed in posizione leggermente superiore), ben poteva essere avvenuto, atteso che il sangue era uscito sul davanti della stessa vittima, colpita alla parte anteriore del collo, che il maglione dell'imputato non si fosse per nulla imbrattato. Appare evidente come tale argomentazione, se valida, togliesse ogni ragion d'essere al richiesto accertamento peritale. E ragioni di invalidità apprezzabili in questa sede di legittimità, in effetti, non se ne vedono, ne', d'altra parte, risultano prospettate dalla stessa difesa del ricorrente la quale, nel ricorso, si è limitata all'affermazione, del tutto apodittica, secondo cui, in "una dinamica come quella raccontata", caratterizzata da "corpi avvinghiati e coltellata con recisione della vena giugulare e copiosissima fuoriuscita di sangue", l'assenza di tracce di sangue sui vestiti dell'aggressore non sarebbe stata in alcun modo spiegabile.
Per quanto concerne poi la mancata effettuazione dell'accertamento relativo ai tempi di percorrenza della distanza tra la casa teatro dell'omicidio ed il luogo di lavoro dell'imputato, ove questi si sarebbe recato subito dopo il misfatto, incontrandosi con il collega OR (tempi che si assumono incompatibili con l'ipotesi accusatoria), basti osservare che la pretesa incompatibilità di fonda essenzialmente sulla collocazione cronologica dell'omicidio in un determinato arco temporale, individuato dal medico legale sulla base dei dati tanatologici. Nell'impugnata sentenza si richiama, con riferimento alle stesse dichiarazioni del medico legale, il carattere "non tassativo ma orientativo" della suddetta collocazione cronologica;
sul che non vi è contestazione alcuna da parte della difesa del ricorrente. E poiché la pretesa incompatibilità si gioca - come pure posto in evidenza dai giudici di merito senza che, anche a tale proposito, sia stata avanzata contestazione cronologica;
sul che non vi è contestazione alcuna da parte della difesa del ricorrente. E poiché la pretesa incompatibilità si gioca - come pure posto in evidenza dai giudici di merito senza che, anche a tale proposito, sia stata avanzata contestazione alcuna - sul filo dei minuti, evidente la irrilevanza del richiesto e non effettuato accertamento.
Per quanto concerne infine la doglianza relativa alla mancata acquisizione della videocassetta e della lettera, rileva la Corte che nel ricorso non risulta in alcun modo specificato quale fosse il contenuto dell'una e dell'altra, e meno che mai quali fossero le ragioni della loro asserita rilevanza probatoria. Soltanto dal raffronto con l'atto di richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale emerge che dovrebbe trattarsi della registrazione di un'intervista rilasciata dalla HI RI ad un'emittente televisiva locale, corredata da una lettera di accompagnamento della stessa emittente. Anche dalla lettura del suddetto atto di richiesta, tuttavia, non emerge la benché minima indicazione sul contenuto della registrazione e sulle ragioni della sua rilevanza probatoria, di tal che non si vede come ci si possa ragionevolmente dolere, in questa sede, del fatto che la richiesta non sia stata accolta.
Passando quindi all'esame dell'ultimo motivo di ricorso, corcernente il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art.442 c.p.p., rileva la Corte che può condividersi la critica formulata dalla difesa del ricorrente a proposito della pretesa contraddittorietà che, secondo la corte di merito, vi sarebbe stata fra l'originaria richiesta di giudizio abbreviato e le successive iniziative difensive difensive volte alla assunzione di testimoni, in primo grado, ed alla parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. In effetti, il fatto che sia stato chiesto o non ottenuto il rito abbreviato non significa che, a fronte della situazione così delineatasi, la difesa non possa, senza contraddirsi, assumere le ulteriori iniziative che, a questo punto appaiono utili ai fini dell'integrazione delle risultanze probatorie. E, d'altra parte, quand'anche contradditorietà vi fosse, non sarebbe certo sulla base di essa che potrebbe escludersi l'applicabilità della diminuente in questione, dovendosi una tale esclusione basare soltanto sul motivato riconoscimento della oggettiva non decidibilità del procedimento allo stato degli atti, riferita al momento in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata avanzata, senza che, al riguardo, possa assumere rilievo alcuno il solo fatto che la difesa, nella soggettiva valutazione del proprio interesse, abbia poi chiesto l'assunzione di nuove prove quando quest'ultime, indipendentemente della loro effettiva assunzione o meno, siano da riguardarsi come oggettivamente e riconoscibilmente ("ab initio") superflue.
Tutto ciò non implica, però, che la decisione assunta sul punto dalla corte territoriale sia censurabile. Risulta infatti dalla lettura dell'impugnata sentenza che i giudici d'appello non si sono limitati, nel motivare detta decisione, all'erroneo e inconferente rilievo circa la pretesa contraddittorietà riscontrabile nel comportamento della difesa (rilievo presentato, anzi, esplicitamente come secondario, in quanto introdotto dalla locuzione "a parte..."), ma hanno osservato come il dibattimento non potesse dirsi essere stato oggettivamente "infruttuoso di nuovi apporti decisionali", richiamandosi, in particolare, ai "chiarimenti offerti dal dott. Pugliesi, medico legale, quanto meno su posizione delle parti e dinamica in genere dell'accoltellamento". Con riguardo a tali argomentazioni, di per sè valide ed esaustive, non risulta prospettata, da parte della difesa, alcuna specifica censura atta a dimostrare l'eventuale fallacia. La detta difesa, infatti, si è sostanzialmente limitata, sul punto, alla generica ed apodittica affermazione secondo cui, essendosi i giudici di merito basati soltanto sulle dichiarazioni dell'imputato e della di lui madre (proposizione, quest'ultima, da considerare peraltro inesatta, sulla base di quanto osservato nella trattazione del primo motivo in rito), tutta la ulteriore attività istruttoria sarebbe stata "fatta per determinare e chiarire elementi di contorno e non certo per redimere dubbi fondamentali": al che appare facile, oltretutto, obiettare che non erano certamente afferenti ad aspetti secondari della vicenda i dubbi manifestati dalla difesa circa la compatibilità della tesi accusatoria con l'assenza di tracce di sangue sugli indumenti dell'imputato o circa la qualificabilità del fatto come omicidio colposo o preterintenzionale, anziché volontario;
dubbi questi, che, come si è visto, i giudici di merito hanno superato anche o soprattutto facendo riferimento alla dinamica dell'accoltellamento, per la cui ricostruzione erano essenziali le parole del medico legale, ivi compresi i chiarimenti forniti in dibattimento. Conclusivamente, il ricorso si appalesa quindi come infondato e va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998